1. Dato l'obiettivo di modernizzazione e di sviluppo del
Paese, la presente legge introduce, nella forma della
"legge-obiettivo", un regime giuridico speciale per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
industriali qualificati come strategici in sede di legge
finanziaria.
2. La qualifica di cui al comma 1 sostituisce ad ogni
effetto tutte le concessioni, autorizzazioni, nulla osta, atti
di assenso, controlli e simili previsti dall'ordinamento,
salvo quanto disposto dalle norme comunitarie.
3. Le infrastrutture e gli insediamenti industriali
strategici sono proposti al Governo dai presidenti delle
regioni interessate, o dal loro coordinamento in caso di opere
che interessano più regioni, sulla base di progetti
industriali basati preferenzialmente sulla tecnica del
project financing e recanti il preventivo di spesa
complessiva, con evidenza specifica dell'eventuale onere
finanziario a carico dell'erario.
4. I lavori di realizzazione delle opere sono assegnati
mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla
normativa comunitaria vigente.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi di semplificazione della normativa vigente
in materia di lavori pubblici, attenendosi al principio e
criterio direttivo del massimo possibile snellimento e della
massima possibile accelerazione delle procedure di evidenza
pubblica.
6. Sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le
regioni approvano la normativa eventualmente necessaria sulla
base della legislazione vigente in ciascuna regione.