POSTA E RISPOSTA  - Area Coordinatori

Risponde Valter Fascio

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48- Sostituzione di un coordinatore e mansioni superiori
Le scrivo per porLe il seguente quesito: un tecnico di laboratorio, nominato coordinatore a seguito dell'entrata in vigore dell'ultimo CCNL, è stato per sei mesi assente dal servizio perché in aspettativa. Nel frattempo è stato sostituito da un suo collega, per incarico del suo dirigente. L'incarico è stato regolarmente comunicato agli Uffici competenti. Per tutto questo periodo il nuovo incaricato non ha ricevuto alcun compenso o incarico istituzionale (da parte dell'Azienda). E' ritornato il coordinatore che nel frattempo aveva svolto mansioni di biologo presso un'altra ASL ed il dirigente ha liquidato il collega che l'ha sostituito per i sei mesi, asserendo che al coordinatore non poteva essere revocato l'incarico. Cosa può fare il lavoratore che per sei mesi ha fatto il Coordinatore senza compenso etc......?
Grazie.
Vincenzo  

 

 

Gent.le Vincenzo,

il caso da lei descritto,  ritengo, personalmente, che vada interpretato unendo la disciplina unitaria delle mansioni come risulta dal combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 165 del 2001 e dall'art. 28 del Ccnl 1999. Le "mansioni superiori" devono essere attribuite per iscritto al dipendente incaricato secondo le procedure previste da ciascuna azienda (dunque potrebbe non bastare la lettera del proprio dirigente...), nei due soli casi individuati dalla legge e dal contratto:  vacanza del posto in organico e per sostituire un dipendente con diritto alla conservazione del posto, a eccezione delle ferie. Per mansioni superiori si intende l'attribuzione in modo prevalente dei compiti propri di dette mansioni; al dipendente a cui sono state conferite le mansioni superiori viene corrisposto il trattamento previsto per la qualifica superiore. L'esercizio di queste ultime non conferisce altro diritto al di fuori della parte economica.

Dunque, la normativa recita anche che "non vengono considerate mansioni superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla stessa categoria e allo stesso livello (cat. D, per esempio) ma soltanto nel corrispondente profilo del livello super  (cat. Ds, nell'esempio di prima)".  Quanto sopra, in caso di ricorsi, lascia poche speranze di vedere riconosciute le proprie spettanze...

Diversamente dai tempi passati, quando il suffisso "capo" prevedeva l'inquadramento in un altro livello (6° e 7°), oggigiorno l'assegnazione dell'incarico non presuppone un cambiamento di profilo e neppure di categoria-livello, ma solo l'aggiunta di una funzione...   

Una doverosa precisazione: l'incarico di coordinamento - è risaputo - può sempre essere revocato con il venir meno della funzione (Ccnl Biennio Econ. 2000/01, art. 10, c.5), tranne che per l'indennità parte fissa in prima applicazione (ma non è il caso da lei riportato); e nulla osterebbe se il Responsabile e l'Azienda decidessero di conferirlo a lei, però ex novo, con la relativa indennità...  

La ringrazio per aver sollevato un'altra delle questioni professionali che meriterebbero di essere chiarite.

Un cordiale saluto.

 

Valter Fascio

 

 

47- Indennità di funzione ai coordinatori passati in DS: siamo al paradosso?
Caro Valter,

sono un'infermiera professionale diplomata nel 1974. Ho frequentato un corso di specializzazione della durata di un anno in neurologia e neuropsichiatria e sono in possesso di diploma di scuola media superiore. Nel 1994 ho frequentato un corso di due settimane della Bocconi sulla dirigenza dei servizi infermieristici. In questi anni ho lavorato come dipendente della Croce Rossa in diversi reparti e servizi ospedalieri. Nel 1989 mi  è stato riconosciuto il VII° livello e nel 2000, previo concorso interno, mi è stato riconosciuto l' VIII° livello.

Nel 2002 il mio servizio  è transitato, con tutto il personale, dalla C.R.I. al Servizio Sanitario Nazionale. A tutti i dipendenti sono state riconosciute le posizioni preesistenti ed io sono stata inquadrata all'VIII° DS. Inizialmente mi è stata riconosciuta anche l'indennità di coordinamento con i relativi arretrati e successivamente mi è stata tolta  con l'obbligo di restituzione di tutto quello che avevo percepito, arretrati compresi, perché il dirigente del mio servizio ha dichiarato che io non  svolgevo prima del 2001 funzioni di coordinamento. Ho chiesto il trasferimento e sono stata assegnata come collaboratore sanitario esperto presso la Direzione Sanitaria di un dipartimento della stessa ASL. Secondo te, ci sono gli estremi per chiedere l'indennità di coordinamento visto che ora effettivamente svolgo questa funzione?

Inoltre ti sarei grata se potessi darmi un parere riguardo al "Master di alta formazione in management sanitario " (120 ore) organizzato dalla CEIDA, Scuola Superiore d'Amministrazione Pubblica, che sarei tentata di frequentare. Essendo questo master abbastanza oneroso, non avendo, per ragioni di tempo, la possibilità di frequentare un master universitario, vorrei essere sicura dell'effettiva utilità ai fini di un riconoscimento da parte della ASL.

Cordiali saluti.

 

Anna

 

Gent.le Anna,

in alcune aziende si tende a lesinare ai coordinatori quanto loro spetta e andare alla individuazione delle reali funzioni di coordinamento perfino per i caposala che da sempre le svolgono, hanno il titolo di Abilitazione e, a suo tempo, hanno fatto un "regolare" concorso di Stato. Oggi, siamo perfino davanti al paradosso: l'indennità di funzione spetta ai coordinatori però essendo transitati in cat. DS dicono che non si è più nel coordinamento (anche se poi le funzioni sono rimaste e l'art. 19 del Ccnl c.1/b recita che transita in cat. DS chi svolge reali funzioni di coordinamento).

In ogni caso, l'iter di richiesta prevede, in primis, che ci sia un'apposita dichiarazione del proprio dirigente del servizio, che attesti il reale svolgimento della funzione (Primario, ndr); poi ogni azienda procede (in assenza di specifici atti di indirizzo regionali, ndr) secondo la propria prassi interna, più o meno concertata con le RSU, fino a giungere alla delibera con l'assegnazione transitoria da parte del D.G.

A riguardo del parere richiesto per la partecipazione al corso master CEIDA, il consiglio personale è di leggere attentamente quanto in futuro si prevede come requisito obbligatorio per accedere alla posizione di professionista coordinatore (ddl n° 1645, art. 4.1/a), cioè il titolo di master in coordinamento rilasciato dall'università... http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/coord.istituzione_delle_funzioni_di_co.htm .

Ringrazio per aver posto all'attenzione con i contenuti della e-mail questa problematica.

Cordiali saluti.

 

Valter Fascio 

46- La questione dell'indennità specifica per i coordinatori infermieristici passati in DS (art. 19 CCNL 2004, comma 1, lett.b)
Gentilissimo Valter,
sono un capo sala e lavoro presso il SUEM 118 dell' A.S. n° 2 di ... . Il mio servizio è articolato in ben 4 postazione distanti di circa 20 chilometri dalla sede centrale di C..., composta da sei infermieri, sei autisti e sei medici per ogni p.e.t. A tal proposito vorrei dei chiarimenti in merito alle seguenti domande:
1) considerato che gestisco ben 24 infermieri dislocati sul territorio e trattandosi di Area critica ad elevata responsabilità, posso insistere per una posizione organizzativa già negata? Nel caso contrario mi posso rifiutare di gestire le 3 postazione periferiche?
2) nell'applicazione del nuovo ccnl, con il passaggio da D4 alla cat. DS 3, sia nella mia busta paga che dei colleghi, è stata cancellata la voce indennità professionale specifica di € 36.15 mensile, in quanto secondo i miei dirigenti dell'A.S. noi siamo passati a DS e quindi non siamo più infermieri;
3) nonostante l'applicazione del nuovo Ccnl € 97.10 + € 123.42 (DS) ed una parte della quota variabile € 53.69 mensile per un totale di € 285.08 mensile, il mio stipendio netto è aumentato di solo € 160 circa al mese; è normale o cosa bisogna controllare?
Gradirei una vostra qualificata risposta in merito, al seguente indirizzo... 
Grazie.
Gennaro

 

Gent.mo collega,
cercherò di rispondere con chiarezza alle tre domande che sono poste nella mail inviata. Dunque, andiamo pure per ordine.
1. Il dipendente non può insistere per avere una posizione organizzativa da parte dell'azienda, anche se è un suogiusto diritto aspirare ad ottenerla. A tal proposito, e sul comportamento da tenersi, consiglio di leggere attentamente la risposta fornita alla Faq n° 41, sempre su questo sito;
2. La soluzione per l'indennità specifica del personale in DS, sia quello passato per contratto che quello passato prima, si deve trovare fra le parti firmatarie di CCNL, nel frattempo mantenendo in qualche modo (anche ad personam) l'attuale posizione economica, secondo il principio generale di non reformatio in pejus. In merito si sono impegnati i Sindacati, e quanto sopra è stato ufficialmente ribadito dalla direzione dell'ARAN, nell'attesa che la dimenticanza di riportare l'indennità nelle tabelle allegate al CCNL del 19/4/2004 sia finalmente chiarita nel Ccnl II biennio economico. Se ciò non avverrà, occorre procedere (come categoria) con un ricorso giudiziario;
3. L'aumento dello stipendio, in applicazione del nuovo Ccnl, mi pare sia conforme a quanto dovuto. Non avendo il relativo cedolino a disposizione, consiglierei - in generale - di controllare che non sia stata decurtata l'indennità per particolari condizioni di lavoro art. 44/ccnl 1995, del tutto cumulabile con l'indennità di coordinamento.
Infatti, quest'ultima è una delle tante indennità dovute e, invece , assurdamente messe in discussione, soprattutto nelle Regioni in cui non si è provveduto a "far chiarezza" e dare indirizzi alla Aziende! 
Un sentito ringraziamento per aver posto all'attenzione con questa mail gli attuali problemi di equità nell'applicazione del Ccnl per i coordinatori infermieristici.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

45- Coordinamento intermedio:  riparliamo dei contenuti dell'O.d.G. della 12a Commissione e l'art. 63 CCNL dirigenza.
Egregio Valter,
mi chiamo Marcello e sono il referente infermieristico del dipartimento di emergenza dell'azienda ospedaliera di ......; ho letto con molto interesse il tuo articolo il coordinatore "dirigente intermedio" trovando una sintonia di vedute. Sto preparando una relazione per il Convegno provinciale del CNC ed ho scelto il titolo "
line infermieristica: tra mito e realtà" perchè lo ritengo un argomento di grande attualità. Volevo sapere la tua opinione in merito a:
line infermieristica che inizi con il dirigente infermiere staff del direttore generale e i responsabili di dipartimento in line con il dirigente infermiere; alla luce del nuovo CCNL, dell'istituzione della laurea specialistica e del contesto sanitario se ha ancora senso il contenuto dell'ordine del giorno della 12a commissione ed in particolare dell'art. 63 del CCNL della dirigenza. Grazie e buona estate

Marcello G.
 

 

Gent.mo Marcello,
ringrazio per la e-mail ricevuta, a cui ho risposto anche in privato, meglio potendo argomentare non dovendo sottostare alla brevità dell'esposizione. Sono contento di ritrovare una condivisione professionale di pensiero sul tema della dirigenza intermedia. Non posso nascondere che, personalmente, la "questione" (perché di vera questione trattasi) mi è sempre stata a cuore. Apprendo con altrettanto piacere che questa tematica sarà trattata ad un Convegno del CNC, associazione a cui anch'io sono iscritto, e condivido l'importanza della scelta dell'argomento, anche in riferimento al momento attuale che stanno vivendo i coordinatori e la professione. La mia opinione in merito alla struttura di un servizio infermieristico dove la "line" infermieristica inizia con il dirigente infermiere unico nello "staff" del D.G. (o anche solo in line), è che sarebbe la migliore scelta..., soprattutto se si vuole creare il Dipartimento dell'Assistenza (e non un surrogato), che così avrebbe pari dignità rispetto a tutti gli altri dell'azienda. Ad oggi, la dipendenza dal D.S. sembra però più perseguibile perché di più facile accettazione. Occorre però tenere bene in conto, con la devolution in atto, che oltre alla normativa statale, molte Regioni si doteranno di una normativa propria, che entra molto nei dettagli definendo da chi dipende il Direttore del Dipartimento dell'Assistenza; ovvero, in altri casi, si demanderà alle aziende e alla concertazione sindacale questi aspetti rigurdanti i livelli di dipendenza.
Per quanto concerne i Responsabili Infermieristici di Dipartimento, non vi é attualmente l'obbligo aziendale di istituirli. Qualora siano presenti, all'interno di un'azienda, l'orientamento della letteratura (cfr. Benci & al.) è di collocarli in posizione di "line diretta" rispetto al Direttore Assistenziale Aziendale (motivatamente individuati da quest'ultimo, con rapporti funzionali con i Coordinatori Assistenziali di Presidio/Distretto/Area e con i dirigenti medici). Essi agiscono di concerto con il Responsabile medico di Dipartimento interessato. Mi pare, citando un esempio, che la ASL di Bologna si sia così orientata. Tuttavia, invece di rapporti funzionali, si può anche immaginare una "line" intermedia dei R.I.D. con i Coordinatori di Presidio o di Area.
Per quanto sopra enunciato, alla luce del nuovo CCNL, dell'istituzione della laurea specialistica e del contesto sanitario, ritengo personalmente che avrebbe più che mai senso il contenuto dell'O.d.G. della 12a Commissione che prevedeva la dirigenza intermedia; per lo specifico dell'art. 63 del CCNL della dirigenza, purtroppo, occorre ricordare che è stato poco e male utilizzato dalle aziende quando si poteva utilizzare ed è, oggi, pur ancora valido in attesa dell'entrata in vigore dell'art.41, di fatto, superato dagli eventi legislativi.
I coordinatori, attuali e futuri (in DS oppure no), avranno scarse possibilità di diventare "dirigenti unici", perchè dovrebbero prima prendesi la laurea, e poi sperare tra i tanti..., non avendo diversamente una possibilità di carriera. Gli impiegati civili dello stato che non sono dirigenti, si avvalgono invece della posizione "quadri" semi-dirigenziale,  non presente nel CCNL comparto Sanità, dove si può al massimo aspirare ad una "posizione organizzativa", che non è affatto la stessa cosa... in quanto transitoria e non corrispondente ad una posizione fissa, tipo coordinatore di dipartimento.
La questione é e rimarrà: se i R.I.D. non sono individuati con la posizione organizzativa, come si individuano non esistendo la semi-dirigenza? Allora, restando proprio nel tema di miti (mi pare sia questo il titolo del tuo intervento), io vorrei sfatare quello rinascimentale, del governo solitario da parte del principe unico illuminato, novello Valentino, il cui potere deriva soltanto dal Signore (il D.G.), e che da solo regge le sorti di tutto (l'assistenza di un'azienda), senza mai prevedere di doversi avvalere di alcune figure "intermedie" con un livello di autonomia e responsabilità stabilmente riconosciuto.
Le più vive cordialità.

Valter Fascio
 
44 - Demansionamento dall'attività di coordinatore e tutela giuridica
Gentilissimo Valter,
sono una infermiere AFD e svolgevo l'attività di coordinamento dell'attività ambulatoriale, oltre alla gestione della medicina preventiva, della rilevazione dell'appropriatezza ricoveri secondo Pruo, e alla gestione delle attività per l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale in cui lavoravo. Dopo accorpamento ad altra ASL, sono stata destinata al Servizio di prevenzione, protezione e sicurezza, dove mi vengono affidate attività per lo più amministrative (stesura di lettere, preparazione di grafici, controllo richieste DPI, ecc.). Sovente il Responsabile non mi affida alcuna attività. Oggi, per esempio, non ho avuto nulla da fare. Posso inoltrare causa per demansionamento?
Ringrazio.

Grazia M.

 

Gent.ma Grazia,
la tutela che la legge attuale garantisce al coordinatore infermiere come dipendente concerne tutti gli aspetti dell'attività lavorativa prestata dal medesimo. Nello specifico, l'art. 2103 c.c. "Mansioni del lavoratore" prevede espressamente che il prestatore di lavoro non possa essere adibito a mansioni differenti da quelle che sono oggetto dell'assunzione. Il dipendente può essere, eventualmente, destinato a svolgere incarichi corrispondenti ad un livello superiore, ottenuto in un secondo tempo oppure ad attività equivalenti a quelle previste dal contratto iniziale. La retribuzione non deve subire diminuzioni, in seguito del cambiamento di mansioni, rispetto a quella inizialmente percepita, la stessa può, anzi deve, essere adeguata all'attribuzione di mansioni di livello superiore. Qualora il comportamento del datore di lavoro fosse contrario alla predetta disposizione, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro per richiedere l'accertamento nella sede giudiziale dell'effettiva illegittimità del demansionamento posto in essere e ottenere la riassegnazione ad un adeguato livello professionale. E' ormai pacifico che nella giurisprudenza il demansionamento prolungato causa al lavoratore un gravissimo danno al proprio valore sul mercato del lavoro; da ciò ne discende la necessità di prevedere in sede giudiziale il riconoscimento pieno del danno risarcibile. Si riporta che, dalla casistica giurisprudenziale, risulta generalmente riconosciuto al lavoratore un risarcimento equivalente, di circa il 50% delle retribuzioni percepite dallo stesso, durante il periodo di demansionamento. In particolari circostanze si è detto anche di un eventuale danno alla salute del dipendente dovuta alla sofferenza bio-psichica, causata della dequalificata posizione di lavoro, risarcibile tramite il ricorso al danno biologico. E', pure, fondamentale ricordare che il dipendente dequalificato in violazione della norma, può ottenere oltre al risarcimento patrimoniale, anche un provvedimento del giudice che lo reintegri nelle mansioni contrattuali da lui inizialmente sottoscritte o ad altre di livello superiore. In buona sostanza, il datore può sempre cambiare le mansioni del dipendente, purché i nuovi incarichi attribuiti siano di livello superiore o equivalente a quelli inizialmente previsti. Con l'espressione "mansioni equivalenti" ci si riferisce ad attività appartenenti allo stesso ambito di professionalità e non sarebbe quindi lecito attribuire ad un infermiere mansioni di tipo amministrativo o tecnico, anche se appartenenti allo stesso inquadramento contrattuale. Il datore di lavoro può senza modificare completamente le mansioni, aggiungerne altre che risultassero, però, dequalificanti per il lavoratore. Tale comportamento è lecito nei limiti in cui la prestazione aggiuntiva abbia carattere di non prevalenza, occasionalità e marginalità, rispetto alla prestazione principale oggetto del contratto in essere (avrebbero queste caratteristiche le prestazioni ora a lei affidate?, ndr).
Dalla disposizione dell'art. 2103 c.c. discende, inoltre, che il lavoratore non è tenuto ad effettuare mansioni dequalificanti e sprofessionalizzanti eventualmente imposte dal datore di lavoro e che può rifiutarsi di ottemperare a tale illegittima disposizione. Sembrerebbe, comunque, comportamento più utile per il lavoratore, eseguire la mansione ritenuta dequalificante e soltanto in seguito richiede all'autorità giudiziaria un provvedimento che accertasse l'illecito demansionamento subito, allo scopo di evitare il rischio di licenziamento da parte dell'azienda. E' più proficuo, infatti, rifiutare di svolgere la mansione imposta solo nel momento in cui il lavoratore è in possesso di un provvedimento che dimostri palesemente l'effettiva illegittimità della prestazione richiesta.
Spero di aver fornito un pò di chiarezza generale in merito... essendo ogni posizione molto "a sé stante" e da valutarsi nei più minimi particolari prima di adire le vie legali.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

43 - Ruolo dell'infermiere coordinatore: idee e materiale aggiornato
Buona sera Sig. Valter Fascio,
sono in un Infermiere Coordinatore di 118, lavoro presso l'Azienda sanitaria  di Cremona. Ho la necessità di preparare una relazione sul "ruolo dell'Infermieri coordinatore", ed il "ruolo dell'Infermiere oggi". Ho bisogno di idee e materiale aggiornato. Come puoi aiutarmi ? E' la prima volta che consulto questo sito, è bellissimo; dimmi come e dove trovo la risposta. Resto a disposizione e porgo cordiali saluti.
Grazia B. 

 

Gent.ma Grazia,
purtroppo, ad oggi, non esiste un testo italiano recente che tratti in modo completo ed esaustivo  il "ruolo dell'infermiere coordinatore"; quanto detto, alla luce della continua evoluzione dello stesso, anche in seguito ai numerosi cambiamenti normativi e contrattuali intercorsi negli ultimi anni. Per la mia esperienza personale suggerirei di richiedere le pubblicazioni edite a cura del CNC (Coordinamento Nazionale Caposala), in particolare gli "Atti dei Congressi" ricchi, per lo specifico, di materiali e spunti di riflessione professionale oltreché indispensabili per poter ricostruire i numerosi cambiamenti avvenuti e in corso. Per quanto riguarda il "ruolo dell'infermiere oggi", personalmente, trovo sempre di estremo interesse e lungimiranza gli articoli pubblicati dalla Prof.ssa Paola Di Giulio dell'Università di Torino, per non dimenticare poi quella che è stata la sua splendida relazione tenuta nella 2^ Sessione del 7° Congresso Nazionale dei Caposala, in quel di Firenze nel 2001 (testo degli Atti anch'esso richiedibile al CNC).
Infine, considerato l'ambito di lavoro del 118, mi rifarei al testo di G. Becattini, S. Bambi, E. Lumini, L'assistenza infermieristica nel dipartimento d'emergenza. Mc Graw-Hill, Milano, 2004.
Dunque, puoi contattare la Presidente Sig.ra M.G. De Togni (anche a nome mio) per richiedere l'invio dei testi disponibili, presso la Segreteria del CNC di Verona: Tel. 045.801.23.59 - Fax 045.8041056, E-mail: cnc.detogni@libero.it ; sito web: www.caposala.net .
Ringrazio per i complimenti al sito di InfermieriOnline, che estenderò senz'altro a tutto il Direttivo e ai collaboratori.
Cordiali saluti.

 

Valter Fascio

 

42 - Assegnazione funzioni di coordinamento con incarico avvenuto prima del 31.08.01
Egregio Sig. Valter, sono un Infermiere Professionale che dal giugno del 2000 svolge mansioni  superiori ( pur non avendo titolo di funzioni direttive) in un centro dialisi in cui era vacante il posto di Caposala. Con decorrenza settembre 2001 mi è stata poi corrisposta l'indennità di Coordinamento - parte fissa- pur non variando il mio profilo professionale (collaboratore). Vorrei sapere se con il nuovo contratto avverrà automaticamente il passaggio alla fascia superiore (DS Coordinatore) o altresì dovrò acquisire il titolo con corsi universitari. Grazie.
Cordiali saluti
Gaetano 

 

Gent.mo Gaetano,

in base all’art. 19 del CCNL 2002-2005 si prevede specificatamente che i coordinatori con incarico ottenuto prima del 31.08.01 transitino al livello DS, peccato che “al nuovo inquadramento contribuisca il valore della fascia già attribuita al dipendente” ciò comportando che l’inquadramento avviene nel rispetto dell’art. 31 comma 10 del CCNL 1999 e quindi il promovendo coordinatore sarà portato certo in cat. DS ma: “qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva d’appartenenza risulti superiore, come spesso succede, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che tuttavia sarà riassorbito con l’acquisizione della successiva posizione retributiva nel profilo di nuovo inquadramento”. Il rimanente personale incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.08.2001 “potrà” transitare alla cat. DS soltanto previa procedura selettiva, ed anche per lo stesso vale il medesimo discorso economico sopra esposto.

Non è obbligatorio, al momento, il possesso di altri titoli universitari per coordinare (leggasi master); è consigliabile comunque che coloro i quali già svolgono le funzioni di coordinamento si premuniscano per il futuro, onde evitarne la revoca da parte dell'azienda, nello specifico se il ddl n.1645 (che sancisce l'obbligatorietà del possesso del titolo) dovesse andare in porto...

Cordiali saluti.

 

Valter Fascio

41- Le posizioni organizzative possono essere messe in discussione nel P.I.
Caro Valter,
sono un'infermiera assistente sanitaria che svolge funzioni di coordinamento (sono in DS ). Fino al maggio scorso l'Amministrazione, mi ha concesso la "posizione organizzativa", a me e a tutti i coordinatori infermieristici, tecnici, amministrativi. Improvvisamente, per disaccordi sindacali, senza modificare l'organizzazione, non sono state più pagate le "posizioni organizzative". Cosa pensi? Possiamo fare ricorso? Grazie per la disponibilità e complimenti per tutto ciò che fai.
I più cordiali saluti
Graziella C.

 

Gentilissima Graziella,
le posizioni variabili e organizzative possono sempre essere messe in discussione dalla dirigenza aziendale. In realtà, mentre la disciplina civilistica prevede la creazione di una vera e propria categoria "quadri intermedi", con una propria qualifica (di ruolo stabile e continuativo) il conferimento delle posizioni organizzative nel P.I. è transitorio e revocabile. Per eventuali approfondimenti sulla materia ti suggerisco la lettura di alcuni recenti articoli sull'argomento specifico pubblicati (anche a mia firma) sulla rivista sanitaria Achillea Sanità Notizie, n° 58/2003 e n° 67-68/2004, consultabili on line all'indirizzo http://www.webalice.it/redrings/ .
Personalmente, ritengo non esistano gli estremi per fare un ricorso; tuttavia, se la revoca delle posizioni (mi pare di capire) ha coinvolto molti dipendenti, interesserei le sigle sindacali aziendali, quanto meno per conoscerne le motivazioni. Mi rendo anche conto che questo tipo di decisioni aziendali (sovente totalmente immotivate e sempre più frequenti ai fini del risparmio economico) lasciano, professionalmente parlando, moltissimo amaro in bocca.
Ringrazio per le parole di stima che contraccambio.
Con le più vive cordialità.
 
Valter Fascio
 

 

40- Responsabilità e ruolo dell'infermiere coordinatore nella gestione di un ambulatorio infermieristico: bibliografia
Salve, frequento il Master in Management per le funzioni di coordinamento. La mia tesi riguarda la responsabilità e il ruolo dell'infermiere coordinatore nella gestione di un ambulatorio infermieristico. Potrebbe darmi delle indicazioni sulla bibliografia? Purtroppo io ho trovato poco materiale a parte il libro della Signora D'innocenzo. La ringrazio anticipatamente e le invio i miei più cordiali saluti.
Adriana

 

Gent.le Adriana,
purtroppo devo confermarle la scarsità di bibliografia riguardante la responsabilità e il ruolo dell'infermiere coordinatore nella gestione di un ambulatorio infermieristico.  Personalmente, al fine della stesura della tesi, le suggerisco per lo specifico ambito di non discostarsi da quella che è comunque la "rosa" di competenze standard del coordinatore infermieristico. In ogni caso, come bibliografia, potrebbe rivelarsi interessante quanto descritto nell'articolo della collega caposala Pedroni C., La certificazione del servizio infermieristico domiciliare dell'azienda U.S.L. di Reggio Emilia secondo le norme UNI EN ISO 9001: un'esperienza", In: Atti del 6° Congresso Nazionale CNC, Perugia, 1998. Il testo è richiedibile telefonando alla sede del CNC alla Sig. De Togni M.G. (045.8012359, email cnc.detogni@libero.it) alla quale può rivolgersi per eventuali altre informazioni. Il tema dell' ambulatorio infermieristico sarà anche oggetto di uno specifico Convegno organizzato dall'ASL Roma-B (in cui lavora la Sig.ra M. D'Innocenzo...) nel prossimo mese di Settembre (http://www.infermieredellatuscia.it/corsiconvegni/evol_inf21.22_09.04.pdf ).
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
 
 
39  - ddl n. 1645: emendamenti maggio 2004 e condizioni di accesso alla funzione di coordinamento infermieristico
Ancora una volta carissimo Valter non posso fare a meno di ricorrere al tuo aiuto. Sono un infermiere con incarico di coordinamento ricevuto secondo la vecchia normativa (art.10, ecc...). Ho saputo che l'11 maggio alla Camera è stata discussa la legge Tommasini (della quale sono stati approvati alcuni emendamenti, non so quali). Quello che mi preme sapere è se la legge è stata approvata e se l'incarico conferitomi non mi sarà rimosso in quanto la legge recita che uno dei requisiti per svolgere tale funzioni è il Master di primo livello che non ho ancora conseguito. Anche se (correggimi se sbaglio) l'art.3  della legge Tommasini parla di riconoscimento per coloro che svolgevano e svolgono la funzione di coordinamento secondo la vecchia normativa. Grazie mille.
Itam

 

Gent.le collega Itam,
l'iter del ddl n. 1645 Tommasini dura da quasi due anni... Il provvedimento prevede, tra l'altro, come condizione di accesso alle nuove funzioni di coordinamento il possesso contestuale del master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento conseguito in ambito universitario, cui si aggiunge un’esperienza triennale maturata nel medesimo profilo infermieristico di base. Al fine di rendere più possibile limpida ed univoca la titolarità della funzione di coordinamento del personale infermieristico a livello operativo il disegno di legge riconosce la validità del certificato di abilitazione alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica, conseguito in base al precedente ordinamento, per l’esercizio delle medesime funzioni di coordinamento cui abilita il master universitario di primo livello. Con ciò il dispositivo aderisce agli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità i quali auspicano, come condizione per l’esercizio della dirigenza intermedia, il possesso di competenze organizzative e gestionali conseguenti ad un idoneo percorso formativo e professionale.  Martedì 11 maggio 2004, nella 209a seduta, è stato ripreso l'esame del ddl già sospeso il 28 aprile u.s. Il relatore DI GIROLAMO (DS-U) ha illustrato l'emendamento 3.1, che definisce i requisiti necessari all'accesso alla funzione di coordinamento, che riporto qui di seguito. Art. 3. 3.1 Il Relatore Sostituire l’articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (Titolare della funzione di coordinamento). - 1. L’esercizio della funzione di coordinamento è conferita in base ai regolamenti vigenti previsti nei contratti aziendali a coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti: a) di un master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza rilasciato dall’Università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b) di esperienza triennale nel profilo di appartenenza. 2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica è valido per l’esercizio della funzione di coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico. 3. Gli incaricati di funzioni di coordinamento in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori». Posto in votazione l'emendamento è stato approvato. Non mi pare che vi siano state sostanziali novità nell'assegnazione rispetto al testo precedente. In merito al quesito testè posto, il punto 3 sembrerebbe rassicurare coloro che svolgono la funzione secondo la vecchia normativa... anche se suona sibillino. Personalmente non posso che ripetermi nel consigliare ai colleghi che non sono ancora in possesso di uno dei due titoli, previsti per il futuro, di frequentare il master. Per altro, sono convinto che molto si giocherà nella declinazione aziendale dell'assegnazione dell'incarico, tenuto però anche conto che quest'ultimo (titoli a parte) è sempre "temporaneo" e soggetto a valutazione. Altro discorso sono le indennità percepite, nella parte fissa e variabile.  Il ddl n. 1645 potrebbe anche non essere convertito in legge. Ma questa è soltanto la mia sensazione. Grazie per l'apprezzamento. E' quello che ci sostiene. Cordiali saluti.
 
Valter Fascio 

 

38 - L'infermiere coordinatore. Dirigente vero, dirigente professionale oppure...?
Buongiorno mi chiamo Adriana e frequento il Master per le funzioni di coordinamento. Vorrei fare una ricerca sulla gestione di un ambulatorio infermieristico, quale ruolo e responsabilità per il coordinatore. Il mio dubbio è se il coordinatore è un infermiere coordinatore o un infermiere dirigente. Grazie.
Cordiali saluti.
Adriana

 

 Gent.le collega Adriana,

dimenticati ormai da tempo gli ‘ordini del giorno’ della 12^ Commissione Igiene e Sanità del Senato, quelli collegati alla legge n° 251/2000, votati da tutto lo schieramento parlamentare, che prevedevano il ruolo unico della dirigenza infermieristica ma articolata in tre posizioni funzionali: semplice, complessa e di dipartimento (in cui anche il coordinatore avrebbe trovato una sua collocazione come dirigente...), il nuovo CCNL 2002-2005 Sanità Pubblica ha compiuto un intervento che molti coordinatori ancora in Cat. D, cui stava oggettivamente stretta la relativa declaratoria, di certo valuteranno positivamente ma che, a voler essere ben più attenti, avrà come immediato risultato un appiattimento “di fatto” verso il vertice di tutti i quadri intermedi infermieristici. Gli infermieri hanno appena perso per sempre uno dei due storici livelli in cui, dall’ormai distante anno 1969 (DPR n. 128), si articolava la progressione di carriera "professionale". Il richiamo è al passaggio nella Cat. DS di tutti i coordinatori infermieristici con la funzione di effettivo coordinamento assegnata entro la data limite del 31 Agosto 2001 e, in tempi successivi e per mezzo d’idonee procedure selettive, anche di quelli che otterranno l’incarico posteriormente a tale data. Si è così estinta definitivamente, dopo la figura del caposala, pure quella del CSSA, poi divenuto OPD (Operatore Professionale Dirigente) ed attualmente CPSE, qualifica che per un lungo intervallo di tempo ha consentito agli infermieri (molti dei quali già possessori del titolo DAI, IID e DDSI), lo svolgimento di un ruolo fondamentale sia in ambito manageriale, sia nel settore didattico-formativo, contribuendo a valorizzare all’interno della professione quella componente di rigore disciplinare e quella coerenza metodologica che le hanno permesso di tagliare il traguardo di importanti obiettivi di rilevante spessore culturale. Certamente questo nuovo orientamento normativo si colloca nel quadro tracciato dall’art. 9 della preintesa contrattuale e nasce dalle previsioni degli artt. 5 e 6 della L. n. 251/00; comunque, inevitabilmente si presta anche ad alcune valutazioni professionali. Conseguentemente all’abolizione della figura dell’infermiere dirigente (CSSA, OPD, CPSE), infatti, tutte le funzioni stabilite dalla declaratoria del contratto per questo profilo sono acquisite dal coordinatore che le vede cumularsi ed accavallarsi alle proprie e si trova, così, ad espletare un ruolo molto vasto ed  estremamente articolato. Ai fini dell’esercizio di quest’ultimo ruolo, per il presente ed il futuro, non gli viene però formalmente richiesta una formazione propedeutica, specifica ed obbligatoria, ma solamente un minimo di anzianità di servizio e scarsa o nulla esperienza. L’impiego nelle organizzazione aziendali odierne di un quadro infermieristico con un insufficiente livello di formazione, e che va incontro all’incertezza del trattamento economico, che quando è presente, sulla carta, si riconduce soltanto all’attribuzione di eventuali posizioni organizzative, non solo può rendere difficile o inficiare la capacità di gestione dei problemi complessi, ma - per rispondere alla sua precisa domanda - ciò avviene senza che il coordinatore possa considerarsi vero dirigente o semi-dirigente, e neppure più un semplice "dirigente" professionale (come invece prima...) per lo specifico infermieristico.

         Il ddl n. 1645 d’iniziativa del Senatore TOMASSINI, con emendamento 1.1 testè approvato, prevederebbe per il prossimo futuro un'articolazione del personale sanitario in professionisti e dirigenti così come segue:   

         "Art. 1. - (Articolazione del personale sanitario in professionisti e dirigenti). - 1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai  sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 è articolato come segue: 
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso  equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e la   ricerca scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato  dall’Università ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; d) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali  siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251".

             Quanto sopra ci fa ritenere, dunque, che il coordinatore rientrerà al punto b), e non al d), potendo, al massimo, aspirarci ai sensi dell'art. 7... Al momento, però, siamo nelle more, poiché il ddl non è ancora in vigore.

          Cordiali saluti.

          Valter Fascio

      

 

37- La definizione dello "specifico" infermieristico
Cos'è lo "specifico" infermieristico?
Grazie.
Adriana

 

Gent.le collega,
il tema dello "specifico" infermieristico è sempre molto attuale. Lo "specifico" è l'insieme di tanti aspetti diversi: sono elementi che erogati nel quotidiano dell'assistenza, ad una persona in stato di bisogno, non garantisce nessun'altra professione. Lo "specifico" professionale non è una parola né un elenco di tecniche o interventi. Il nostro specifico è una famiglia di concetti:  le self-care, le attività quotidiane, la prevenzione, il trattamento, il comfort, il sostegno emotivo e questo insieme di concetti si esprime nella presa in carico. Diversi studi possono aiutare a rispondere a questa domanda; per fare un esempio sono state randomizzate 4 diverse forme di sostegno post mastectomia (McArdle et al, 1996): i risultati migliori per salute generale, riduzione dell'ansia e della depressione, dei sintomi e dei problemi sociali, sono stati raggiunti (e mantenuti ad un anno di distanza) dal gruppo seguito dall'infermiera. I requisiti dell'assistere sono conoscere, conoscere l'altro per poter identificare i problemi e scegliere gli interventi con l'obiettivo di ottenere un cambiamento positivo, attuare interventi che non solo facciano stare meglio la persona ma anche la facciano sentire meglio.
Con parole diverse, siamo giunti al Profilo. Per definire lo "specifico" si deve uscire dalla contraddizione di equipararlo alle liste di attività (le Job description, ottimo strumento organizzativo). Come si deve abbandonare il binomio specificità-esclusività. Una funzione può essere propria degli infermieri, ma non esercitata esclusivamente da questi ultimi (Paola Di Giulio, 2002). Il chi fa che cosa come dove quando, in certi contesti, va rivisto alla luce del modello più funzionale per creare e garantire le condizioni per risolvere i problemi, per prendere in carico, per garantire l'informazione e la continuità. La specificità autentica dell'assistenza sta in queste funzioni, e non nelle attività. Il lavoro del singolo infermiere può essere a contenuto prevalentemente organizzativo, o tecnico: non è mai il singolo, è l'insieme della professione che deve prima disegnare, e poi garantire lo specifico. Nel momento in cui si deve presidiare queste funzioni, esistono spazi molto più ampi di flessibilità: non è determinante che l'operatore tecnico (OTA, OSS), o il medico, eseguano o meno alcune attività, se hanno le competenze per farlo: la specificità dell'assistenza sta nel garantire la continuità e la presa in carico, perché è soltanto questo che fa star meglio il paziente.
Se da circa 40 anni la definizione di spazi e confini della professione infermieristica, di una competenza "core" e di una "specificità" continuano a rimanere un problema non risolto, forse la risposta va cercata nella difficoltà di questa definizione e della sua messa in pratica.
Per ulteriori approfondimenti: Giuseppe La Greca, Lo specifico Infermieristico. Lineamenti di filosofia del Nursing. CeSPI Editore, Torino, 1993.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

36 - La funzione di gestione del materiale farmaceutico da parte del coordinatore infermiere.
Egr. Signor Valter,
innanzitutto complimenti per la disponibilità ai problemi che si affacciano. Ho un quesito che, probabilmente interessa a molti infermieri che svolgono funzioni di coordinamento. Chi scrive è un infermiere che svolge funzioni di coordinamento presso un Dipartimento dove le attività si svolgono su due ospedali di due paesi diversi. Il personale con qualifica di Infermiere afferente al Dipartimento di che trattasi di un ospedale, dove il sottoscritto non risiede, si rifiuta (perché sostiene che spetta al coordinatore) di controllare i farmaci e provvedere al rifornimento. Chiedo, se è corretto rifiutarsi ovvero comunicare al coordinatore il ritiro dei farmaci previa autorizzazione via fax? Penso egregio signor Valter, che sia stato chiaro nel far capire il problema che vivo quotidianamente con il/le "Colleghi/e".
La prego, di una risposta quando prima. 
In attesa, distinti saluti.

 

Gent.le Collega,
per rispondere adeguatamente alla domanda posta sarebbe necessario conoscere obiettivi, attività e numero di sedi di servizio a lei assegnate all'atto dell'attribuzione dell'incarico di coordinatore infermieristico di Dipartimento. Quanto sopra, per valutare la complessità generale dell'incarico e i consequenziali livelli di delega "a cascata" verso i collaboratori. In ogni caso, a prescindere dalla suddetta premessa, l'articolo 41 del DPR n° 128/1969, che delimitava i compiti del caposala, stabilendo che soltanto a questa figura spettasse la custodia e l'approvvigionamento dei medicinali, è stato da tempo abrogato. Oggigiorno, la funzione di programmazione e controllo da parte del Coordinatore infermiere di Dipartimento, Unità Operativa, Reparto, è nel "rispetto degli oneri correlati al servizio" che coordina e dirige e non anche nell'obbligo di effettuazione diretta (brevi manu..., ndr) delle singole attività. In conclusione, la funzione di gestione delle risorse materiali non implica lo svolgimento diretto dei singoli relativi compiti da parte del Coordinatore: può esserci una delega e/o assegnazione a discesa, sia già negli stessi livelli di coordinamento intermedio, sia verso l'eseguibilità diretta da parte di ogni infermiere. Il profilo e la categoria del Coordinatore sono gli stessi dell'infermiere; anche l'eventuale posizione in DS ne amplia un po' le competenze... di certo non restringe ciò che possono sempre fare i collaboratori infermieri. 
Il punto fondamentale dunque, resta la programmazione da parte del Coordinatore e il successivo controllo indiretto, che deve avvenire per le scadenze concordate, in modo preciso e documentato (pensiamo all'importanza dei controlli sui consumi/costi..., ndr). Questo sì. La ringrazio per i complimenti: ci fanno sempre piacere.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

35- Nuova nomina a coordinatore infermiere e precarietà della funzione
Salve, mi chiamo Antonio,
a partire dal 01 Maggio 2004 il Direttore della S.C. dove lavoro dal febbraio 2001, mi ha nominato coordinatore (ex caposala) della medesima S.C.. La mia posizione economica e giuridica attuale risulta essere D2. Volevo chiederLe, visto che non sono in possesso del titolo Master per coordinatori, se la mia posizione sarà comunque rivista e in che modo e termini. Sicuro di una vostra risposta, la ringrazio sin d'ora per l'attenzione.

Salve, da quanto si evince dalla sua risposta, bisogna che io svolga per 1 anno la funzione di coordinatore per poter passare in fascia DS? La ringrazio per la precedente risposta.
Antonio.

 

 

 

Gent.le collega,
per rispondere alla domanda posta sarebbe necessario sapere se lei lavora in una struttura pubblica o privata ed il tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti, coordinatori infermieristici compresi, della struttura all'oggetto. In ogni caso, oggigiorno, la "funzione" di coordinamento può essere assegnata con un semplice incarico, a termine, ed è soggetta a valutazione periodica. Dunque la funzione può essere revocata, anche a seguito di mutate esigenze organizzative aziendali. Al momento non è però richiesto il possesso di titoli di studio specifici: il certificato di corso Master in coordinamento non è obbligatorio. Nelle Case di Cura private è la Direzione della struttura che assegna e revoca direttamente, tramite criteri interni, questa funzione. Nelle strutture pubbliche la progressione di carriera del coordinatore infermiere avviene verso la Cat. DS, il cui passaggio è previsto per tutti i coordinatori infermieristici con la funzione di effettivo coordinamento assegnata entro la data limite del 31 Agosto 2001 e, in tempi successivi, per mezzo d’idonee procedure selettive, anche di coloro che hanno ottenuto l’incarico posteriormente all'entrata in vigore del CCNL 2002-2005 e che la svolgeranno per il periodo di un anno, con precedenza nel passaggio (art.19). E' prevista l'indennità di coordinamento attribuita al coordinatore, parte fissa e variabile, che successivamente alla "prima applicazione" è revocabile in entrambe le componenti, sia con il venir meno della funzione sia a seguito della suddetta valutazione negativa (Biennio economico 2000-01, art. 10).
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

Gent.mo Antonio,
il personale incaricato delle funzioni di coordinamento dopo l'entrata in vigore dell'attuale CCNL, potrà transitare in categoria DS solo se esiste posto vacante nella categoria cui si accede e ciò potrà (non dovrà...) comunque accadere solo dopo un anno di coordinamento con valutazione positiva mantenendo la precedenza (e vorrei vedere il contrario) rispetto ad altri. Una sanatoria, a mio giudizio, mal riuscita in generale, solo parzialmente estesa a coloro che hanno ottenuto l'incarico fino ad oggi, soggetta ad ogni forma di ricatto per chi sarà investito dell'incarico di coordinamento d'ora innanzi. Gli infermieri giudicheranno... 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

 

34 - Il coordinatore infermiere, la turnazione, la pronta disponibilità, lo straordinario...
Salve, mi chiamo Raffaele, e lavoro presso il P.O. INCURABILI; a tale proposito volevo sapere se il coordinatore infermieristico può svolgere il proprio lavoro articolato sui tre turni, se può rientrare nell'elenco delle reperibilità e può effettuare lo straordinario, ecc...
Grazie per la futura collaborazione.

 

Gent.mo Raffaele,
può trovare la risposta ai suoi quesiti nella faq n.22 e n.23 (area coordinamento) on line nel sito. Per completezza, aggiungo nel risponderle che le prestazioni di lavoro straordinario possono essere previste anche per l'infermiere con "funzioni di coordinamento", nei limiti previsti dal CCNL in vigore, e da quelli individuati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata. In caso di conferimento di incarico di posizione organizzativa la relativa indennità assorbe però i compensi per lavoro straordinario (artt. 21 e 36 del CCNL del 7 Aprile 1999). 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

33 - Coordinatore caporalesco e gruppo infermieristico...
Siamo un gruppo di infermieri di una casa di cura privata, le vorremmo porre un quesito riguardante un nostro coordinatore. E' stato nominato dalla Direzione nell'aprile del 2001 (pur non avendo il titolo) e da allora tutti noi siamo scontenti del suo operato. Le nostre lamentele, numerose e sempre documentate per iscritto alla Direzione, hanno riguardato sempre il carattere a dir poco caporalesco che questo coordinatore ha nei nostri confronti. Non deve il coordinatore "... avere notevoli capacità comunicative e di integrazione?" (come lo richiede peraltro il codice deontologico?). La Direzione e le rappresentanze sindacali interne, non hanno purtroppo risolto il nostro problema, crediamo per non rientrare nel demansionamento e dequalificazione. Ci può indicare una linea da seguire? Può la Direzione, se vuole, destituirlo dal proprio incarico per i motivi che le abbiamo detto (ovviamente mantenendo invariato l'aspetto economico) o esistono dei reali impedimenti giuridici? Ringraziandola sin da ora per l'attenzione, la salutiamo distintamente.
 
Gent.li colleghi,
per rispondere alla domanda posta sarebbe necessario conoscere il tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti, coordinatori infermieristici compresi, della struttura all'oggetto. Oggigiorno, la "funzione" di coordinamento, perfino nella P.A., può essere assegnata con un semplice incarico, senza richiedere il possesso di titoli di studio (afd o master): nel 2001 già valeva la stessa normativa. Nelle case di cura private è la Direzione della struttura che assegna direttamente, tramite criteri interni, questa funzione ad un dipendente o non dipendente. A mio parere, non esisterebbero reali impedimenti giuridici qualora la Direzione stessa ritenesse, in un secondo momento, di non assegnare più la "funzione"; possono esserci per la parte economica, per i termini concordati al momento della firma del contratto di lavoro individuale tra le parti (di cui però nulla si sa) i quali, in effetti, potrebbero far ritenere svantaggiosa (aziendalmente) una scelta in tal senso...
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

32- Il ritiro dei farmaci compete al coordinatore infermieristico?
Ciao Valter,
prima della domanda ti faccio i miei complimenti per la tua competenza e disponibilità. Vengo alla domanda. Lavoriamo (parlo anche a nome di altri colleghi coordinatori) in un Distretto S. ; il quesito riguarda l'approvigionamento dei farmaci che avveniva così: i coordinatori inviavano la richiesta tramite fax al servizio farmaceutico, dislocato fuori città, quindi lontano dalle U.O.. Ogni  giovedì un ausiliario del Distretto S. si recava alla farmacia per ritirare i farmaci e parafarmaci (già divisi dalla farmacia in scatole separate e chiuse) consegnandolo alla varie U.O. Dall'inizio del mese di marzo, l'ausiliario incaricato ritiene che il ritiro dei farmaci deve essere effettuato dal personale sanitario e che lui deve solo guidare la macchina.
Tale richiesta è stata accolta dal direttore del distretto il quale ha proposto che a turno i coordinatori Infermieri ogni giovedì vadano a ritirare la farmacia, di tutte le U.O..
Tanto di rispetto per la categoria degli ausiliari e portantini, i quali giustamente fanno valere i propri diritti. Ma dico io, è necessaria che il  ritiro dei  farmaci e parafarmaci debba essere effettuato da personale sanitario?
Non e contro producente togliere personale sanitario qualificato per ritirare dei farmaci gia chiusi in pacchi? (questo ti fa capire il livello organizzativo del nostro Direttore S., lasciamo perdere)
Siccome alcuni coordinatori voglio accettare, altri no (tra cui io ), non per una questione di non voler lavorare ma penso che questa non sia una soluzione né funzionale né efficiente.
Infatti avevo proposto un referente distrettuale, infermiere o coordinatore, per il ritiro dei farmaci. Ma molti non erano favorevoli per svariati motivi....che non ti dico...
Concludendo,  volevo sapere dal punto di vista delle competenze, il direttore ci può obbligare con un ordine scritto a tale lavoro? Ma ci compete veramente?
Cosa ne pensi?

 

Gent.le ITAM,
la ringrazio per i suoi complimenti. Ci fanno sempre piacere. Ma veniamo alla risposta che, personalmente, mi sento di esprimere in merito al quesito da lei posto. Non vi è dubbio che l'ausiliario specializzato (ex ausiliario socio-sanitario specializzato, agente tecnico ed ausiliario socio-sanitario), già livello retributivo III, oggi transitato in cat. A, possa provvedere al trasporto di medicine, reperti, materiali, attrezzature, come già previsto a suo tempo dal DPR n° 384/90. L'attuale profilo professionale  prevede per tale figura, cito testualmente l'art. 9 CCNL Biennio economico 2000-01, "tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste (...) secondo i protocolli organizzativi delle U.O. interessate".
Nel caso in cui  trattasi invece dell'ex figura del commesso, occorre tener presente che tale figura "svolge attività esclusivamente di trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti di ufficio (...)".
In conclusione: il materiale sanitario deve essere trasportato dalle "figure sanitarie", A.S., OTA, O.S.S. , non obbligatoriamente da parte del sanitario infermiere, tanto meno dal coordinatore infermiere di U.O. (che se mai predisporrà i relativi piani di lavoro). L'obbligo del trasporto da parte di un infermiere diventa richiesto qualora trattasi di farmaci stupefacenti. Il dipendente ha diritto a svolgere i compiti per i quali è stato assunto. In casi eccezionali e motivati, il Direttore di Dipartimento potrebbe richiedervi di effettuare un trasporto, magari emanando una disposizione (esempio, per l'assenza di personale ausiliario nella U.O.;  a seguito di programmazione del servizio studiata e condivisa da tutta l'èquipe, ecc...); non certo per essere il trasporto di farmaci una "normale" competenza del coordinatore infermiere...
Cordialità.
 
Valter Fascio
31 - Ordine di servizio per reperibilità dopo un turno
Gentilissimo Sig.Valter,
vorrei porle un quesito e la prego di rispondermi. Sono un'infermiere generico e lavoro in un piccolo ospedale sardo; il mio primario insieme al direttore sanitario ha imposto un ordine di servizio il quale dice che, dopo aver lavorato il turno notturno di otto ore, lo stesso giorno dobbiamo fare la reperibilità dalle 20 alle 8 dell'indomani. Il mio riposo dov'è?. E' lecito tutto ciò? Il nostro ospedale è composto da un reparto di medicina, un reparto di chirurgia e il pronto soccorso; a tutto ciò ci pensano tre infermieri (1 infermiere professionale, 1 infermiere generico, 1 ota). La prego gentilmente di rispondermi.    
Distinti saluti da un'infermiere.

 

Gent.mo collega,
la pronta disponibilità è un istituto regolamentato dall'art. 7 del CCNL integrativo 2001, che ha disapplicato l'art. 18 del DPR 270/1987, pur non apportando sostanziali variazioni. Per rispondere alla sua domanda: le aziende possono lecitamente valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), CCNL 7 Aprile 1999, tutte le eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative, derogando, in caso di emergenze, perfino dal "piano annuale". Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Dunque, null'altro...
Contraccambio cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

30- Requisiti richiesti per coordinamento di un Centro Diurno 
Vorrei sapere quali requisiti professionali deve assumere un coordinatore capo struttura di un Centro diurno gestito da una cooperativa sociale che si occupa del servizio di riabilitazione psichiatrica esternalizzato da un asl. Grazie.
Giovanni G.
Gent.le Giovanni,
qualora si tratti di coordinamento "infermieristico" di un Centro Diurno gestito da parte di una Cooperativa sociale, per lo svolgimento di questa funzione non mi risulta siano richiesti - per legge - altri titoli oltre a quello di Infermiere. Oggigiorno, non esistendo per questa figura, neppure per la strutture pubbliche, uno specifico "profilo", giuridicamente le competenze previste risiedono all'interno della generica declaratoria di "coordinamento" delle attività del servizio nonché del personale, appartenente allo stesso o al altro profilo, anche di pari categoria e di pari livello economico, con assunzione di responsabilità dell' operato. Tuttavia, la materia è di difficilissima trattazione professionale a causa della scarsità della norma. 
Cordiali saluti.
 
- Valter Fascio