POSTA E RISPOSTA  - Area Coordinatori

Risponde Valter Fascio

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29 - Una norma di salvaguardia per coordinare senza titoli di studio...
Gentilissimo Valter,
ho un quesito che, credo, interessi molti infermieri che attualmente hanno funzioni di coordinamento. Al di là di tutte le ipotesi clientelari nell'affidamento di questo incarico, moltissimi sono gli infermieri che onestamente e con grosse capacità svolgono alla perfezione il proprio incarico. Molti di essi hanno solo il titolo di infermiere professionale e non un diploma quinquennale per cui non potranno accedere ai master e ad altri corsi se non ricominciando tutto daccapo, cosa molto difficile per chi ha una certa età. Ebbene mi chiedo se, una volta stabilito che per fare il coordinatore occorreranno titoli ben precisi, che ne sarà di tutti coloro che, pur con grandi capacità, avranno per tanto tempo, svolto egregiamente il lavoro di coordinatore? Saranno sbattuti fuori? Ci sarà una norma di garanzia che salvaguardi coloro che queste funzioni le hanno svolte per bene e magari per tanto tempo?
Ti ringrazio.
Max

 

Gent.mo Max,
la ringrazio per aver posto la questione che, in effetti, è professionalmente rilevante e sappiamo come oggi coinvolga direttamente molti infermieri. Dunque... proviamo a riassumere: infermieri con un titolo specifico (afd o Master) che stanno svolgendo la funzione di coordinamento; infermieri senza titolo specifico che stanno svolgendo la funzione di coordinamento; i primi due casi, naturalmente, possono essere con o senza "incarico" assegnato; ma anche infermieri transitati in Cat. DS senza l'assegnazione delle funzioni di coordinamento (e che invece stanno coordinando...), quand'anche non, infermieri possessori del titolo di studio Afd o Master che continuano a fare i "turnisti" (non avendo ottenuto alcun automatico riconoscimento da parte dell'azienda...). Per adesso mi fermo qui. Cosa dire... o pensare?  Da tempo, abbiamo cercato di porre all'attenzione della Professione queste storture che si verificano nell'applicazione (o disapplicazione...) al livello locale di norme contrattuali confuse, che si prestano a diverse interpretazioni... 
Vengo alla sua domanda. Oggi, in ogni caso, l'incarico di coordinamento è sempre assegnato "a termine"  ed è soggetto a valutazione periodica. Pertanto, non vi è per alcuno la garanzia di salvaguardia "a vita" (principio che, personalmente, condivido). Mi preoccupa invece, e molto, il rispetto di quei criteri di trasparenza ed oggettività nelle valutazioni o, più a monte, nelle selezioni per l'affidamento degli stessi incarichi. Come si fa ad attestare che un coordinatore (f.f., incaricato, con o senza titolo, qui non ha importanza...) "ha svolto bene o male le funzioni..." se gli obiettivi non sono mai assegnati "ad personam"  e, soprattutto, non sono strettamente collegati alle risorse (temporali, umane e materiali) specificatamente affidate al coordinatore? Certo, ora, volendo, è fin troppo facile per le aziende sbarazzarsi di un collega coordinatore. Ma, mi creda, in questi casi, non è (non sarà) per il possesso o meno della Maturità... Che comunque, ove fosse possibile, oggi sarebbe meglio avere (in un anno, serale, si può ottenere il diploma di assistente di comunità). E per il Master? Allo stesso costo di molti Atenei, la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Roma rilascia (in due settimane) il certificato di corso Master...
Contraccambio cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

28- Assegnazione delle funzioni di coordinamento infermieristico presso un CSR della AUSL
Carissimo Valter,
complimenti per la competenza e la professionalità innanzitutto. Dinanzi allo scenario attuale molto confuso su quello che ci aspetterà tra funzioni.. retribuzioni... corsi... specializzazioni... master, ecc. Una domanda: svolgo il ruolo di Inf. Prof. presso un Centro Socio Riabilitativo portatori di handicap gravi con 42 posti letto affetti da diverse patologie (ex mandalari) appartenente alla AUSL, ed in possesso anche del titolo di AFD. Sono interessato a svolgere funzioni di coordinamento presso la stessa sede ma il Dirigente medico mi risponde che la legge esclude che ci possa essere tale figura. Ma risulta vero?
Un'altra domanda: a breve dovrebbe partire nella mia città un master universitario di primo livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento, costo 2100 euro (un po' esagerato) per 60 posti 1500 ore con 60 crediti in 9 mesi; con tre aree: Area Medico Epidemiologica, Area gestionale Aziendalistica, Area economico Legislativa. Ma lo devo fare o aspetto un bando all'università perché mi venga riconosciuta la laurea e il titolo di AFD?. Oppure aspetto per iscrivermi alla specializzazione sempre all'università, che o prima o poi dovrebbe partire, sul coordinamento?  
Grazie per la risposta.
Daniele.

 

Gent.le Daniele,
innanzitutto la ringrazio per i suoi complimenti. Ci fanno sempre piacere. Veniamo al suo quesito. La risposta fornita dal suo responsabile mi pare oggettivamente un po' troppo semplicistica. In realtà, è rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di conferire incarichi di coordinamento. Quand'anche non fossero sotto gli occhi di tutti casi di infermieri coordinatori di "se stessi", oppure operanti in servizi che non hanno neppure le caratteristiche di struttura semplice... Semmai, il responsabile medico potrebbe agevolare la sua legittima aspirazione richiedendo - a tempo debito - l'assegnazione di almeno una figura di coordinamento infermieristico per la sua struttura, richiesta che in genere l'amministrazione prende in considerazione per stabilire e programmare le necessità, anche ai fini della concertazione con le RSU.
Rispondendo al secondo quesito posto, la informo che se è già in possesso del titolo afd, probabilmente, nei prossimi mesi andrà in porto il ddl Tomassini che prevede l'equiparazione, di fatto, tra il certificato afd e Master in coordinamento. Inoltre, se ho ben interpretato la seconda parte della domanda, non vi è necessità del riconoscimento della laurea infermieristica per l'assegnazione delle funzioni di coordinamento (i titoli precedenti, D.U. e I.P. sono equipollenti). Non ritengo invece pensabile una futura Specializzazione in "coordinamento infermieristico", a meno che lei intendesse la Laurea Specialistica. Quest'ultima però, vista l'esiguità dei posti che saranno messi a concorso, di fatto, sarà riservata, almeno per i prossimi anni, a pochi fortunati... Comunque, mi creda, oltre a non essere indispensabile per l'assegnazione di un incarico di coordinamento, fornirà una formazione più di tipo disciplinare che non manageriale...
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

27- Demansionamento dallo svolgimento delle funzioni di coordinamento 
Egr. Sig. Valter Fascio,
ho per caso trovato il Suo nome nell'area coordinatori del sito interno reperito attraverso il motore di ricerca Google. La disturbo per segnalarLe un caso.
Si tratta di questo: mia moglie, infermiera professionale specializzata in cardiologia Cat. D2, ha svolto dal 1/1/1996 al 10/12/2002 funzioni di coordinatrice presso il servizio di Cardiologia di una Asl del Veneto. In data 10/12/2002, si è vista demansionata di punto in bianco in quanto la Asl aveva provveduto a nominare al suo posto una infermiera professionale da mia moglie precedentemente coordinata (e valutata attraverso le schede di valutazione professionale).
Secondo Lei è legittimo l'operato della Asl? Comprendo che le scarne informazioni che qui Le ho fornito potrebbero non essere sufficienti a valutare il caso, tuttavia l'esigenza di brevità della mail mi impongono di essere breve. Potrei, qualora Lei gentilmente mi fornisse un parere di massima, esserLe più preciso. Mi scuso per il disturbo e la ringrazio anticipatamente se potrà rispondermi.
Un cordiale saluto.
Roberto F.
Egr. Sig, Valter Fascio,
anzitutto mi permetta di ringraziarLa per la Sua cortese solerzia. L'incarico a mia moglie non è mai stato conferito formalmente anche se vi sono numerosi scritti (convocazione di riunioni anche dalla direzione sanitaria, formazione di turni di lavoro dal 1996 al 2002, schede di valutazione compilate e firmate da mia moglie come "coordinatrice proponente") che fanno un chiaro riferimento, appunto, al nominativo di  mia moglie. Successivamente all'improvvisa nomina della collega, il Primario, su insistente richiesta di mia moglie, ha rilasciato un confuso scritto in cui si ammette che mia moglie coordinava fin dal 1998 (nomina a Direttore dell'U.O. di Cardiologia dell'attuale Primario) su designazione del precedente Primario (purtroppo ora deceduto). La funzione di coordinamento di mia moglie è proseguita, come Le dicevo, fino al 10.12.2002 data in cui si è presentata con la nomina l'attuale coordinatrice a seguito di una delibera del 2002 che recepiva dal 1 settembre 2001 il dettato dell'art. 10 del C.C.N.L. (specie di sanatoria?). A quanto ne sappiamo la nomina non è avvenuta per concorso ma, come dice Lei, è stata demansionata mia moglie e messa l'altra.
Da tenere presente che mia moglie è I.P. specializzata in cardiologia, in ruolo dal 1979 (mentre l'assunzione nella stessa ASL risale al 1976). Entranbe provenivano, nel 2001, dalla cat. C.
Aggiung dicendo che mia moglie, dal dicembre del 2002 ha subito vari atti di mobbing (a cui ha fatto fronte grazie al suo forte carattere e, se mi permette, anche un po’ al mio sostegno morale) compreso l'ostruzionismo alla richiesta di part time (concordata ed accordata con firma sul modulo  da parte dell'attuale Primario Direttore dell'U.O. fin dal 10.12.2002 e procrastinata più volte per "esigenze di servizio" fino a  disattenderla totalmente con l'imposizione di orari insostenibili per chiaro atto di mobbing!).
Anche le successive valutazioni, impugnate da mia moglie ai sensi dell'art. 82 del Contr. Integr, Az.le, perché fatte dall'attuale Coordinatrice che dal 1.1.2002 al 10.12.2002 era assente per maternità (e quindi non si capisce come possa valutare delle persone se era assente per tutto l'anno oggetto di valutazione!), hanno visto una Commissione Tecnica "farsa" che non ha instaurato il contraddittorio ma ha solo sentito separatamente le parti decretando valide le valutazioni perché formulate dalla coordinatrice "assente" che però ha "sentito il Primario che c'era".
Attualmente mia moglie viene comandata a fare le mansioni più "semplici" che possano essere svolte in un reparto di Cardiologia. Alla faccia dello sfruttamento della professionalità di una persona con esperienza e preparazione professionale più che venticinquennali.
All'inizio io avevo suggerito a mia moglie di licenziarsi (ringraziando il cielo non è il suo l'unico reddito) e di lasciare una Amministrazione che non sa o non vuole tutelare i propri dipendenti. Mia moglie, però, mi ha detto che "la sua dignità passa anche dalla propria autonomia economica" e, comunque ne ha fatto una scelta di civiltà contro i soprusi ed il mobbing anche per chi non è nelle condizioni di sostenere una "lotta" che tende a minare pesantemente la dignità delle persone.
Scusandomi per l'esposizione prolissa, Le aggiungo soltanto che sono molte le persone (attualmente dipendenti come I.P. e come personale medico in servizio ed anche in quiescenza) che telefonano a casa nostra per invitare mia moglie a citarli come testimoni in una eventuale causa di lavoro.
La saluto molto volentieri ringraziandoLa nuovamente per la Sua attenzione ed incitandoLa a proseguire nel Suo importante operato come punto di riferimento per persone, gli infermieri appunto, che prima di una lavoro svolgono un atto sociale la cui importanza, molte volte, non viene giustamente considerata.
Grazie ancora.
Roberto F.

 

 

 

Gent.le Roberto F.,
ho letto con molta attenzione la sua lettera. Nelle FAQ dell'Area Coordinatori del sito InfermieriOnline troverà riportate situazioni, per certi versi, analoghe a quella da lei citata. Le consiglio, inoltre, di leggersi attentamente nella rubrica "pareri e sentenze" la sentenza n° 4 e la n° 7.  A mio giudizio, l'assegnazione delle "funzioni di caposala" affidate temporibus illi a sua moglie non è avvenuta con il massimo della "formalità" prevista (determinazione aziendale o, almeno, lettera protocollata della direzione sanitaria) ma tramite indicazione verbale di un Primario, poi messa per iscritto, ma solamente a posteriori, da un altro dirigente medico.
Nel caso si voglia tentare un ricorso per un "riconoscimento economico", badi bene esclusivamente economico..., perchè fino ad oggi nessun tribunale ha riconosciuto anche la ri-attribuzione delle "funzioni di coordinamento" già svolte dal ricorrente (v. sentenza TAR Umbria), quanto le ho appena scritto potrebbe fare la differenza in sede giudiziale e far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra (più si riesce a dimostrare con precisa documentazione alla mano, più aumentano le possibilità...). Riterrei opportuno, in ogni caso, rivolgersi prima alla propria sigla sindacale di riferimento e valutare molto attentamente i pro e i contro; questo anche per la questione "mobbing".
Diversamente, invece, la disamina da un punto di vista umano, professionale e gestionale. Per le notizie in mio possesso, mi pare di capire che per sua moglie si tratta di aver svolto la "facente funzioni" nei tempi in cui ancora necessitava il  possesso del titolo di "Abilitazione alle funzioni direttive" (fino al 2000 circa): allora era frequente che le aziende o, addirittura i singoli primari, essendoci penuria di caposala, si avvalessero (usiamo questo termine..., ndr) delle prestazioni, a titolo gratuito, di un infermiere "facente funzione" di C.S. ma non in possesso del certificato di abilitazione.
Successivamente, alcuni degli infermieri f.f. di caposala, con diversa motivazione, sono stati messi da parte, insomma "scaricati"; questo al momento della "deregulation contrattuale" (art. 10, a far data dal 1 Settembre 2001), momento zero in cui le aziende (contratto alla mano, ndr) hanno avuto la possibilità di "prescindere" dal titolo - precedentemente richiesto - per assegnare la funzione (certificato afd), ma anche dal possesso di una maggiore anzianità di servizio, precedenti esperienze attinenti o quant'altro...  Da quel momento, inoltre, si è lasciata la "assoluta" discrezionalità alla Direzione Sanitaria di applicare il comma 1 anche al personale della categoria C cui sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 5; erroneamente, si è demandato ai primari di U.O. la facoltà di "certificare...", così come di "proporre il nominativo dell'infermiere a cui assegnare l'incarico di coordinamento". Sottolineo 'erroneamente', perchè così facendo nella scelta dei candidati è finito per prevalere di più il peso della componente fidelistica, pur molto importante, ma che non dovrebbe mai sostituire il possesso di specifiche competenze professionali e la continuità nelle funzioni assegnate.
Tralascio ogni commento sulla modalità di valutazione degli infermieri, per la trasparenza della quale i criteri oggettivi dovrebbero essere preventivamente definiti previa concertazione con i soggetti sindacali, servizio infermieristico e azienda, mentre, nella prassi, risultano sovente delegati alla soggettività del singolo coordinatore (trovo poi assurdo, per le evidenti storture a  cui si rischia di andare incontro, che chi ha svolto funzioni di coordinamento, una volta terminato l'incarico, sia a sua volta valutato dallo 'stessa persona' precedentemente valutata da lui, ndr).
Noi informiamo, sperando che qualcuno prima o poi si renda conto di tutto ciò..., ma, mi creda, è difficile andare controcorrente.
Con sincera cordialità.
 
- Valter Fascio

 

26 - Utilizzo delle diagnosi infermieristiche: rilevanze legali
sono un'infermiera interessata, per motivi di studio, all'utilizzo delle diagnosi infermieristiche nel contesto sanitario italiano. Legalmente è previsto un loro attuale utilizzo? Grazie per l'interessamento.
Lavinia

 

Gent.le Lavinia, le diagnosi infermieristiche costituiscono la base su cui selezionare gli interventi per raggiungere gli obiettivi di assistenza stabiliti. Rispondono ad un bisogno diffuso nella nostra professione di utilizzare un linguaggio standardizzato, comune fra gli infermieri di nazioni e contesti operativi diversi. Soprattutto in un'epoca di crescente informatizzazione dei dati riguardanti i pazienti. Tutto questo ha ripercussioni positive e documentate  sulle pratica, sulla formazione e sulla ricerca infermieristiche. Aiuta inoltre la comunicazione fra professioni sanitarie diverse e con gli utenti stessi; migliorando le performance, contribuisce a contenere i costi dell'assistenza sanitaria. Fornisce un importante indice di qualità richiesto dalle più prestigiose agenzie di accreditamento delle organizzazioni sanitarie. L'infermiere non è più un semplice esecutore degli ordini del medico, ma è il protagonista autonomo e responsabile del processo assistenziale; così come il paziente non è più oggetto passivo delle cure mediche, ma soggetto attivo che approva e condivide il piano terapeutico.
Non sarebbe possibile una pianificazione dell'assistenza senza la fase precedente di individuazione dei problemi assistenziali e la formulazione della diagnosi infermieristica. Quest'ultima consiste nell'identificazione dei bisogni di assistenza la cui gestione rientra nella sfera di competenza dell'infermiere professionale. Essa si differenzia profondamente dalla diagnosi medica che è nosologica, ossia descrive la malattia o la condizione morbosa da cui il paziente è affetto.
Certamente il concetto "classico" di diagnosi infermieristica, nella sua precisa connotazione,  è ancora poco recepito nel nostro paese, mentre altrove è largamente diffuso; di particolare rilievo è per esempio il sistema di classificazione sviluppato dalla NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). Discussa è la possibilità di applicare come tale il sistema NANDA alla realtà italiana: esso infatti è nato e si è sviluppato in un contesto culturale e anche normativo profondamente diverso, e richiede operazioni di revisione e adattamento per poter essere applicato alla realtà sanitaria del nostro Paese. Ciò non toglie che il concetto di diagnosi infermieristica rappresenti un doveroso, importante progresso culturale e professionale che ogni infermiere italiano deve perseguire in tempi brevi.
In condizioni ideali il piano assistenziale dovrebbe essere individualizzato, ossia centrato sul singolo paziente. Un tale approccio, che richiede un notevole impegno anche in termini di tempo, può subire limitazioni in un contesto di scarsità delle risorse oggi pressoché generalizzato in cui, peraltro, possono essere valorizzati i piani di assistenza standardizzati. Non essendo però legalmente percorribile la strada di obbligare le U.O., oppure le aziende, ad implementare la specifica, precisa metodologia,  almeno andrebbero - a mio giudizio - denunciate al Responsabile ed alla direzione, le eventuali impossibilità operative a lavorare "pianificando gli interventi", anche se per varie cause, comunque però indipendenti dalla volontà del singolo infermiere o èquipe infermieristica.  In ogni caso, l'infermiere sempre più sarà chiamato singolarmente a rispondere in tema di responsabilità per danni o lesioni subite dal paziente durante il ricovero (esempio ulcere da decubito, infezioni nosocomiali...), a causa di negligenza e omissione di atti professionali dovuti (la diagnosi infermieristica lo è, ndr), comunque già ben previsti negli atti atti regolatori (Profilo, Codice Deontologico, Ordinamento Didattico), o in altre norme di legge. Cordiali saluti.

- Valter Fascio

 

25 - Riferimenti per determinare la dotazione organica della Dialisi
Ciao Valter,
sono un infermiere di dialisi della provincia di imperia, volevo chiederti se alla luce del fatto che non si è ancora provveduto ad aggiornare il rapporto "infermiere-paziente", se per legge fosse in corso il precedente e cioè per quanto riguarda le dialisi il rapporto di 1a 3, ti chiedo dove posso trovare qualcosa di scritto che lo certifichi legalmente. Ti ringrazio fin d'ora e complimenti.
T.T.

 

Gent.le collega,
Negli ultimi anni molteplici normative e studi hanno cercato di definire dei riferimenti per determinare le risorse necessarie per il funzionamento delle U.O. Ospedaliere: delibera CIPE '84 (minuti di assistenza), D.M. 13 settembre 1988 (standard Donat Cattin), circolare 23 Marzo 1994 n. 6 (carichi di lavoro delle P.A.), standard di riferimento regionali. La dialisi viene normalmente considerata tra le specialità ad "elevata assistenza". Per un modulo di 8 p.l. 1 infermiere per ogni 3 pazienti (per ogni turno), OTA 1,5-2. Se ritenente l'attuale vostra dotazione infermieristica palesemente insufficiente, potete redigere una lettera firmata intestata al Responsabile della U.O. e p.c. alla direzione aziendale, in cui denunciate la carenza. 
Consiglierei la lettura del capitolo a cura di M. Bozzi, Manuale Giuridico Professionale per l'esercizio del nursing di Luca Benci, Mc Graw-Hill, Milano.
Grazie per i complimenti, sono quelli che ci sostengono.
Cordiali saluti.
 
- Valter Fascio

 

24 - Certificazione dello svolgimento delle funzioni di coordinamento.
Desidero sapere dopo che tutti gli infermieri hanno avuto il coordinamento grazie alla certificazione dei propri primari nei termini di legge, gli infermieri in possesso del certificato di afd, che fino ad oggi svolgono ancora funzioni di infermieri turnisti, che fine faranno?
Un grazie e buon lavoro da
Pippo

 

Gentile collega,
il CCNL in vigore, a suo tempo, ha previsto che venisse certificato l'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento infermieristico "in prima battuta" alla data del 31 Agosto 2001, pratica demandata dalle Aziende ai Primari per ogni singola U.O., e non al Responsabile del Servizio Infermieristico (sich). Al di là di quanto previsto dalla normativa, la successiva assegnazione "ex novo" di un incarico di coordinamento ad un infermiere, non dovrebbe mai essere demandata soltanto alla scelta fatta dal Primario, bensì tramite idonee procedure di selezione aziendali concertate con le rappresentanze sindacali.
Siamo perfettamente a conoscenza, purtroppo, che non sempre avviene così...
Per rispondere alla seconda parte del quesito, vorrei soltanto rammentare che i corsi regionali per il conseguimento del titolo afd si sono conclusi da circa un decennio. Non finisco mai di sorprendermi quando un infermiere mi scrive che, pur in possesso del titolo afd, si trova ancora nelle condizioni di dover fare il turnista. Al momento, gli ex caposala sono, per la quasi totalità, con le funzioni di coordinamento assegnate, quand'anche non già inquadrati nella Cat. DS o con posizione organizzativa.
In ogni caso, non mi preoccuperei se fossi nei panni di colui che è in possesso del solo titolo di afd ma non ha la funzione assegnata, in quanto il disegno di legge attualmente in Commissione al Senato, prevede l'equiparazione tra afd e master, titoli da cui nel prossimo futuro nessuno potrà più prescindere (tanto meno i Primari...) per l'assegnazione degli incarichi di coordinatore.
Grazie per aver posto la questione.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

23- Modalità di scelta del coordinatore infermiere e indennità relative
Salve,
sono un Infermiere e lavoro presso un Centro di Salute Mentale insieme a 5 altri Infermieri. Il centro è sprovvisto di AFD; le chiedo se il nostro responsabile puo' scegliere uno di noi e affidargli la funzione di Coordinamento, se ci sono dei criteri di scelta e se, a livello economico, verrebbe corrisposta l'indennità di coordinamento all'infermiere scelto. La cosa comunque rimane a tempo, oppure può diventare permanente?
La ringrazio in anticipo per la risposta e buon lavoro.
Gio'.

 

Gent.le Giò,
potrà trovare la risposta alla sua domanda all'interno delle FAQ n. 19- 18-7- 6  (in particolare la n.19) pubblicate nell'apposita sezione dell'area Coordinatori di InfermieriOnline. Aggiungo soltanto quanto recitato dal CCNL biennio  economnico 2000-01, all'art. 10 comma 6 "l'indennità attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa". La funzione, ovviamente, può sempre essere sospesa.
Contraccambio pensieri e auguri di buon lavoro.
Cordiali saluti.

Valter Fascio
22- Il Coordinatore Infermiere, la turnazione e la pronta disponibilità
Grazie mille Valter,
ti ringrazio di cuore. Ma vorrei chiederti un ultima cosa. Siccome al momento io faccio i turni dovrei essere sospeso dalla turnazione ed effettuare tutte le mattine, se non ho capito male.
Visto che il mio responsabile dice che io sono ancora caricato in pianta organica come infermiere e l'incarico di coordinamento e aggiuntivo alle mie funzioni, quindi devo fare per forza i turni. Ma leggendo la tua risposta io devo essere esonerato ... Allora mi chiedo, un domani oppure subito, l'asl si potrebbe riavvalere contro di me chiedendomi di recuperare o restituire i soldi dell' l'indennità di turni (art. 44\4 di 2.5€ al )? Che ne pensi?
Infine io faccio anche le reperibilità?
Le posso fare?
Grazie
 

 

Carissimo Itam,
scusami ma, per almeno una volta, vorrei dimenticare il "diplomatese" (si dice così?...) per essere molto schietto. Ve ne sono di motivi nel leggere la tua mail.
La tua posizione lavorativa, anche volendo sorvolare sugli aspetti manageriali (perché è un palese controsenso che un infermiere, "formalmente" incaricato di svolgere funzioni di coordinamento, sia obbligato dal Responsabile ad assicurare "sistematicamente" la propria presenza nello schema dei turni), risulta anche incongruente rispetto all'intero impianto normativo contrattuale e giuridico.
Inoltre..., ma vogliamo veramente scoprire l'acqua calda?..., tutti i coordinatori infermieri italiani incaricati dopo il 31 Agosto 2001 risultano inquadrati in Cat. D come infermieri,  perfino gli ex caposala (AFD) che non sono transitati in DS per mezzo delle selezioni aziendali (questi ultimi, di diverso, nella caselletta della dotazione organica, accanto alla D hanno la nota: ex caposala).
Forse adesso, per questo motivo, tutti i coordinatori infermieri italiani dovrebbero obbligatoriamente, per forza, anche mettersi a fare i turni? Diverso è invece voler offrire una disponibilità poersonale e volontaria, una tantum, per coprire un turno, in caso di emergenza...
Le aziende, piuttosto, agli effetti del nuovo CCNL, dovrebbero iniziare a pensare in merito alla trasformazione dei posti dalla Cat. D, occupati da coordinatori, alla Cat. DS. 
Infine, ma anche qui... mi viene da piangere..., "possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. E' escluso: il personale del ruolo: amministrativo, tecnico, e quello sanitario appartenente alla categoria D, profili della riabilitazione e delle caposala. E' consentito per "eccezionali esigenze" (...) al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico DS. Le Aziende potranno valutare previa concertazione eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative" (Da "CCNL Sanità Integrativo 2001" art. 7, che ha disapplicato l'art. 18  del DPR 270/1987, non apportando sostanziali variazioni).
Il Coordinamento Nazionale Caposala, a suo tempo, ha condotto una lunga battaglia in merito alla pronta disponibilità, poiché riteneva una forzatura impedire a tutti i caposala di svolgere questo servizio (va bene ricevere chiamate dal reparto di notte o nei festivi, ma senza essere reperibili...), reperibilità concessa invece, tranquillamente, a tutti i DS. Ed è l'Amministrazione stessa ad aver risposto in modo "assolutamente" irremovibile (motivando con l'assurdità che "il dirigente non può essere reperibile..."; ma allora perché i DS si?). Ma vedi, i coordinatori sono troppi... e sono dirigenti solo quando fa comodo, per non dovergli pagare un servizio in più; ma poi si possono mettere anche nei tre turni...
Ora tu le reperibilità le fai, d'accordo o per forza, ma se non sono state preventivamente "concertate" all'interno della tua azienda (autorizzate ai coordinatori..., ndr) per motivi più che eccezionali, come "coordinatore" da CCNL non saresti autorizzato a farle.
Considerando la situazione, consiglierei di rivolgerti alla tua sigla sindacale di riferimento.
Nel ringraziarti, contraccambio pensieri, auguri di buon lavoro (ne abbiamo tutti bisogno ) e saluti.
 
Valter Fascio
21- Coordinamento, assistenza diretta, interpretazione art.44, commi 3, 4 e 5.
Ciao Valter sono un infermiere con incarico di coordinamento ricevuto secondo art. 10 del vecchio contratta con delibera scritta e depositata.
Lavoro in una piccola U.O. con 4 infermieri. compreso me un assistente sociale con incarico di coordinamento  tre medici e un Responsabile U.O.
Vengo alle domande:
La nostra Unità Operativa e aperta tutte le mattine + tre pomeriggi . lun-mer-verd.
-io in qualità di coordinatore sono tenuto a fare i turni pomeridiani.?
devo essere esentato come i vecchi caposala?
oppure posso decidere io se dare la disponibilità ai turni? 
da precisare che al momento io ruoto nei turni insieme ai miei colleghi facendo gli stessi pomeriggi degli infermieri  e percepisco l'indennità di turno art. 44/4.
Cosa ne pensi. A me spetta l'indennità?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.

 

Gent.le I.,
l ’indennità mensile lorda di euro 25,82 prevista dall’art. 44, comma 5 del CCNL Sanità 1995 spetta soltanto agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche, operanti su un solo turno, responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura che operano nei presidi ospedalieri, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 (rotazione in servizi operanti su tre turni oppure due turni) ma solo con l'indennità di cui al comma 6 (Da “Gazz. Uff. 7 Novembre 2000”, n. 260 - Accordo sull’interpretazione autentica art. 44 ARAN - Organizzazioni sindacali).
Dunque, le due indennità si escludono. In ogni caso, il caposala non era un turnista, e fino a prova contraria non lo è neppure il coordinatore. Non mi risulta, infatti, che sia stato abrogato quanto venne perfino riconosciuto temporibus illi dal D.M. 13 settembre 1988, art. 3, punto G, qui riportato: "la caposala non deve essere considerata facente parte dell'organico del personale di assistenza diretta date le sue funzioni di coordinamento delle attività del personale infermieristico e ausiliario e di supervisione sulle attività di tirocinio e di formazione a livello dell'unità operativa cui è preposta".
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

20- Il Coordinatore nell'ambito della comunicazione
Buon giorno,

mi chiamo Edmond, sono uno studente alla cattolica in infermeria, facoltà di medicina e chirurgia. Vorrei sapere il ruolo della capo sala in ambito della comunicazione.

                  
Vi ringrazio in anticipo.

 

 

Gent.le Edmond,
come già lei saprà non esiste, ad oggi, un profilo del caposala, ora definito "coordinatore" infermiere. Le funzioni, che sono assegnate per incarico, non sono descritte dalla declaratoria del CCNL che (almeno fino alla firma del prossimo contratto...) lo classifica ancora nella cat. D. Lo scorso 28 Ottobre, nell'ultima Audizione presso la Commissione Igiene Sanità del Senato, la Presidente Nazionale del CNC M.G. De Togni ha presentato una specifica "relazione" inerente le funzioni del caposala. Mi piace rammentarla, perchè richiama anche il "ruolo" del coordinatore, ed è rispondente alla sua domanda.
"La gestione delle persone, non solo infermieri, ma anche personale di supporto e altri professionisti, che pur autonomi nella loro professione interagiscono con l'organico di reparto, richiede al coordinatore infermieristico notevoli capacità comunicative e di integrazione. Altre funzioni oggi afferiscono al coordinatore come: la gestione dell'informazione resa più complessa per l'informatizzazione; la gestione delle relazioni sia all'interno che all'esterno dell'U.O. costituendo un punto privilegiato di riferimento per chi accede ai servizi sanitari; l'applicazione della normativa sui diritti del malato che dichiara il coordinatore infermieristico il diretto referente per il malato e per i famigliari".
Possono sembrare funzioni un po' generali ma, nella realtà, si esplicano poi attraverso atti e azioni responsabili e specifiche. Basti pensare che la comunicazione è un metabisogno presente in ogni persona sana o malata.
Se ritiene la risposta non sufficientemente esaustiva non abbia timore a ricontattarmi.
Suggerisco, inoltre, per la parte riguardante la leadership ed il gruppo di lavoro, la lettura del libro: C. Calamandrei, C. Orlandi, La dirigenza Infermieristica, Mc Graw-Hill, Milano.
Nel ringraziarla, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
 
Valter Fascio
19- Criteri di scelta per Coordinatori
Gentile Sig. Fascio,
siamo un gruppo di infermieri colleghi nel medesimo reparto di ortopedia; Le scriviamo per avere un poco di chiarezza, se possibile, circa un problema insorto nella nostra U.O. di appartenenza, problema riguardante le funzioni di coordinamento da attribuire a due candidati. Ecco i fatti: per ragioni purtroppo inderogabili di ristrutturazione aziendale il nostro reparto verrà imminentemente trasferito dall'attuale Presidio di appartenenza ad un altro sempre facente parte della stessa Az. Osp.ed in questo frangente verrà in parte ridisegnato l'organico del personale, in particolare subentrerà un nuovo primario e un nuovo coordinatore. Il punto è che attualmente la nostra équipe inf.ca è coordinata da una collega non A.F.D. da circa due anni e mezzo, collega con anzianità di servizio nel nostro reparto di oltre dieci anni che ha dimostrato a nostro parere ottime capacità, e che dovrà essere sostituita da una collega non A.F.D. attualmente coordinatrice della sala operatoria della nostra U.O. la quale, a nostro parere, sprovvista purtroppo di quelle capacità comunicative e organizzative prerogativa, appunto, della succitata collega. Insomma, a parità di requisiti, ma con l'evidente approvazione dell'équipe inf.ca tutta nei confronti di una candidata, quale può essere il criterio di scelta che guidi il Dirigente Inf.co? Può ancora influire notevolmente il parere del Primario oltretutto uscente? Ci terremmo davvero ad avere un chiarimento in tempo breve se possibile...Grazie per l'attenzione.
                                                                               
Gent.mi colleghi del reparto Ortopedia ...
per un preciso riscontro al quesito che mi è stato posto, mi sarebbe utile conoscere se l'attuale coordinatore infermieristico della vostra U.O. è già in possesso di "formale assegnazione dell'incarico" da parte dell'azienda sanitaria e, qualora fosse presente, anche la determina di applicazione dell'istituto contrattuale all'interno dell'azienda (strumento manageriale imprescindibile, di cui ogni azienda dovrebbe dotarsi, per assegnare con trasparenza le funzioni di cordinamento..., ma non sempre presente, ndr).
Se cosi invece fosse, sarebbe la stessa determina aziendale di applicazione dell'istituto delle funzioni di coordinamento a regolamentare tutte le parti salienti, quali la "modalità di conferimento degli incarichi di coordinamento e di revoca". Inoltre, la determina di mappatura contiene esplicitate ed elencate anche quelle "norme di carattere generale" che prevedono, nello specifico, il caso di "attuazione di processi di riorganizzazione delle strutture".
A titolo esemplificativo, in alcune aziende, questa voce così recita: "l'attuazione di processi di riorganizzazione (soppressione di unità operativa o del modulo organizzativo o del settore, rimodulazione con riduzione di posti letto, ecc.) potrà comportare la revoca delle funzioni di coordinamento qualora sussistano nuove esigenze organizzative".
Inoltre, qualora i candidati non abbiano già la funzione formalmente assegnata, pur in possesso dei requisiti (cinque anni di anzianità in cat. D, ndr), il conferimento dell'incarico è valutato da una "Commissione" (nominata dal Direttore Generale e composta da: Direttore Assistenziale (o delegato); Direttore di Dipartimento, U.O. o Settore di riferimento; Coordinatore Infermieristico di Dipartimento; Rappresentante professionale del profilo a selezione. A seguito di un colloquio-tecnico motivazionale, formulata una rosa di idonei, il Direttore Generale sceglierà poi il candidato - a suo giudizio - più idoneo...
Tuttavia, se l'applicazione dell'art. 10 CCNL  98-01 è un obbligo contrattuale per tutte le aziende (vedi faq 16, 14, 7), la "declinazione" suddetta non lo è affatto. Noi si vorrebbe che lo fosse in tutte le realtà, come "corretta" interpretazione al livello locale dello spirito normativo...
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

18 - Nuovo CCNL sanità. Importante per i coordinatori l'interpretazione dell'art. 19, comma 1
Stimato collega, ti sarei grato se potessi aggiornare l'area dei coordinatori anche alla luce del nuovo contratto di lavoro che prevede il passaggio alla categoria DS  come andrebbe applicata questa normativa secondo il tuo parere e quale potrebbe essere il suo sviluppo.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente
Giancarlo

 
Gent.mo Giancarlo,
ti ringrazio per la richiesta di "aggiornamento" che mi hai inviato. Nella rubrica news dell'area Coordinatori di InfermieriOnline, ho dato una sintetica notizia delle modifiche che la recente pre-intesa contrattuale introdurrebbe per quanto concerne le figure di coordinamento.
Tuttavia, dal momento che l'iter legislativo non si è ancora del tutto concluso, mi sono riservato una pausa di riflessione per raccogliere maggiori informazioni (nello spirito dell'attività collegiale e di consulenza della nostra Associazione) su quella che potrebbe essere "l'interpretazione autentica" dell'art. 19, nella sua declinazione al comma 1 a, b, c.
Per il momento - mi scuserai - non posso che esprimere una mia "personalissima" opinione, che è la seguente: per la figura del coordinatore infermieristico molto sarà ancora demandato alla contrattazione integrativa locale, la quale se ha dei vantaggi contiene anche l'intrinseco rischio di
prestarsi a facili sperequazioni  (nella fattispecie, nel mantenimento delle fasce economiche maturate nella Cat. D) sia per coloro che hanno già vissuto quella che io chiamo la fase "ante" (cioè i coordinatori che hanno fatto il passaggio in DS perdendo così tutto il maturato), sia per coloro che vivranno la fase "post" (i coordinatori ancora in D, in possesso dei requisiti che il CCNL recita, per i quali "è previsto" il passaggio in DS, e che potrebbero addirittura portarsi dietro tutto il maturato) e, trasversalmente, in prospettiva "futura", con forti differenze da Azienda ad Azienda,  per i neo coordinatori cui sia stata conferita la funzione dopo la data dell'entrata in vigore del contratto, che effettueranno con precedenza le selezioni per il passaggio in DS (a parità di requisiti posseduti).
In ogni caso, ci ripromettiamo quanto prima possibile, di pubblicare sul nostro sito una lettura dei dettagli tecnici dell'art 19 CCNL, comma 1.
Con l'occasione mi è gradito porgerti cordiali saluti.

- Valter Fascio
17- Coordinatori nei titoli e nella realtà
Sto frequentando il master in coordinamento inf. a Mantova e vorrei sapere se poi in possesso del titolo ho diritto di avere il posto di coordinatore rispetto ad un infermiere senza titolo.
Vorrei poi sapere se la proposta di legge di luglio sulla parificazione di AFD e coord. è divenuta legge (è possibile avere gli estremi).
Grazie
Patrizia
Gent.ma Patrizia,
oggigiorno, il possesso del Master di primo livello non dà alcun diritto "ad avere il posto" di coordinatore infermieristico (meglio sarebbe dire l'assegnazione temporanea delle funzioni...), rispetto ad un collega infermiere senza titolo specifico.
Anche il prossimo futuro, con la pericolosa "deriva inflazionistica" della funzione, assiduamente e liber(tari)amente perpetrata "a pioggia" in questi ultimi due anni, non lascia ben sperare riguardo al numero di "posti" ancora disponibili negli organigrammi aziendali (servizio infermieristico compreso)...
 
L'articolo 9 della legge 8 Gennaio 2002 n° 1, recita "Il conseguimento del Master di primo livello di tipo specialistico in Scienze Infermieristiche e delle professioni sanitarie (...), costituisce titolo valutabile ai fini della carriera" (valutabile, aggettivo, nell'accezione che si può valutare, non che si deve; ai fini della carriera, interpretabile in vario modo..., tutt'altro che l'esclusività per l'accesso alle funzioni di coordinamento).
 
Il disegno di legge (S 1645) "Istituzione delle funzioni di coordinamento", presentato a suo tempo dal senatore Tommassini (Fi), è stato discusso in commissione sanità di palazzo Madama nello scorso mese di ottobre; non mi risulta che sia già stato trasformato in legge.
In ogni caso, l'articolato del disegno di legge non cita una vera e propria parificazione tra Master e Afd: più semplicemente, prevede una norma transitoria che salvaguardia, a tutti gli effetti, i possessori del precedente titolo ai fini dell'esercizio professionale delle funzioni di coordinamento.
Temo che, per poter prendere visione della stesura definitiva, occorrerà attendere la promulgazione della legge.
 
Le sono grato per averci contattato e, nel formularle i migliori auguri per la sua formazione specialistica, la invito a seguire l'evoluzione dello specifico professionale nell'Area Coordinatori del sito InfermieriOnline, in cui è presente una rubrica di informazione news and views.
Colgo l'occasione per ricordare che ci sono molto graditi i contributi - anche materiali - inviati da tutti voi.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
16- Requisiti e titoli per svolgere le funzioni di coordinamento
Carissimo Sig, Fascio, sono un'infermiera professionale che lavora in una RSA della Lombardia.
Vorrei per cortesia sapere se per esercitare le funzioni di coordinamento in casa di riposo, devo attualmente essere in possesso di un certificato di abilitazione tipo AFD oppure Master di primo livello in Management od anche solamente di un corso sul management con relativi crediti assegnati. 
Le espongo questo dubbio perchè la nostra "coordinatrice" è solo una semplice infermiera professionale senza alcun titolo aggiunto:
E' regolare la sua posizione all'interno della RSA?
Può una semplice infermiera svolgere mansioni di coordinatore nelle RSA senza alcun titolo aggiunto?

 

Carissima Tita,
non esistono "semplici" infermieri; ma infermieri, riclassificati dal CCNL in vigore, in cat. D (categoria, storicamente, occupata dal coordinatore infermiere).
La risposta alla tua precisa domanda è invece affermativa: oggigiorno, l'infermiere può svolgere funzioni di coordinamento per quanto già previsto nella sua stessa declaratoria "D" di appartenenza. 
L'incarico di assegnazione  della specifica "funzione" estende, ulteriormente, il coordinamento anche verso i colleghi. Anche in questo caso, non sono necessari  titoli aggiuntivi (al momento), ma la sola anzianità di cinque anni in cat. C e/o D.
Avrei qualche difficoltà in più nel risponderti, se tu mi avessi chiesto "cui prodest" - professionalmente parlando - tutto questo.
Nella sezione "domande-risposte" troverai tutti i riferimenti normativi di quanto qui, appena, accennato.
In ogni caso, resto a tua disposizione.
Colgo l'occasione per ringraziarti e porgerti cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

15- Funzioni di Coordinamento negate: si può fare ricorso?
Gentilissimo Valter sono un I.P. in possesso del certificato a.f.d.dal 1190 e dal 1996 previo avviso interno da cui risultato 1° nella graduatoria di merito, fui assegnato come collaboratore all'Ufficio Infermieristico della mia azienda, per cui era richiesto come titolo di accesso indispensabile il certificato di a.f.d. ( alla stessa maniera era individuato un D.A.I. per dirigere tale Ufficio).
Inoltre per circa anni 2 , mesi 5 (dal novembre 1999 al marzo 2002) mi è stato chiesto dal Direttore Sanitari di curare gli aspetti organizzativi di tale Servizio da solo in quanto per tutta la durata di tempo succitata il D.A.I. preposto è stato mobilitato presso l'ufficio A.D.I. di un altro comune della A.U.S.L:.Ora alla luce dell'art 10 CCNL 20/09/01 nonostante tutte le dichiarazioni firmate dal mio Direttore Sanitario mi è stato negato il riconoscimento alla funzione di coordinamento in quanto la Direzione Generale non riteneva opportuno riconoscere tale funzione essendoci gia presso la Direzione Sanitaria (Ufficio Infermieristico) dal aprile 2002 già un Dirigente dell'assistenza infermieristica a cui è riconosciuta la funzione di coordinamento , Ufficio composto da un D:A.I. e il sottoscritto per un P.O: di ben 5 divisioni. servizi ambulatoriali vari Pronto Soccorso , 118, ( Ospedale Distrettuale comprendente altri 2 piccoli presidi)
Premetto che il sottoscritto dal 96 e in qualità di collaboratore dell'Ufficio Infermieristico ha sempre coordinato i Servizi Generali comprendenti ben 10 ausiliari e ota, il personale infermieristico del servizio ambulanza 6 infermieri tra generici e professionali, il personale del sevizio smaltimento rifiuti 3 ausiliari e tutti quegli operatori che per la loro assegnazione di servizio non lavoravano in U.O. specifiche e tradizionali.
Posso agire legalmente nei confronti di questo sopruso?
Posso chiedere il riconoscimento di mansioni superiori sin già da prima
dell'avvento dell'art. 10?
Grazie Giuseppe


 
Gent.mo Giuseppe,
ti invito a leggere attentamente nella sezione interpretazioni, pareri, sentenze dell' "Area Coordinatori Infermieri" al punto 7: "Decisione presa dal Tar dell'Umbria in merito al risarcimento di mansioni superiori non pagate", un caso, per molte analogie, simile al tuo. Una sentenza che farà molta strada. A mio parere, è invece molto più difficile riuscire nell'intento di farsi riconoscere - in via definitiva - le "funzioni di coordinamento" medesime, magari svolte per lunghi periodi. Un unico dubbio: nel 1996 hai risposto ad un semplice avviso (incarico temporaneo?) oppure si trattava addirittura di un concorso vero e proprio? Nel primo caso, essendo in possesso della documentazione scritta, puoi  sicuramente già chiedere il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal 1999 al 2002; nel secondo caso, addirittura, nessuno può toglierti le funzioni e, difficilmente, anche la stessa assegnazione della sede di lavoro.
Dunque, la strada è lunga, ma personalmente ritengo che un ricorso presso il giudice del lavoro e poi al Consiglio di Stato, avrebbe buone possibilità di essere accolto.
Grazie per i tuoi complimenti.
Cordiali saluti.

Valter Fascio
14 - Attribuzione coordinamento - Criteri cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 5.
 
Innanzi tutto complimento per il Vs. sito.
Espongo il mio problema.
Nel mio reparto il primario ha dato l'incarico di coordinatore ad una collega infermiera che, seppur appartenente all'area D come me, ha meno anzianità complessiva di me e non ha conseguito alcun diploma di abilitazione alle funzioni direttive (ex Caposala).
Il contratto nazionale, se ho ben capito, non prevede espressamente il possesso di questo titolo di studio abilitativo  per poter assegnare il coordinamento. Leggo invece sul contratto integrativo della mia struttura che le funzioni in questione, in prima applicazione, "possono essere assegnate nell'ordine a personale D o C in possesso del suddetto titolo di studio abilitativo".
Poichè invece io ho conseguito il suddetto titolo abilitativo, non sono stata mai colpita da provvedimenti disciplinari o richiami di alcun genere, ritengo di essere a questo punto oggetto di palese discrimazione.
Sul caso vorrei da Voi un parere, che sfati finalmente il luogo comune che il primario ha sommo potere discrezionale nella scelta di questa figura di coordinatore e può assegnare a suo piacimento l'incarico in barba a qualsiasi metro di valutazione, anche codificato dagli accordi sindacali, che non sia quello che spesso, e nella migliore delle ipotesi, è nient'altro che un "capriccio".
Raffaella
 
 

 

Gent.ma Raffaella,
per rispondere alla domanda postami avrei bisogno di sapere se svolgi il tuo lavoro in una struttura pubblica o privata.
In ogni caso, non cambia molto. Il CCNL Comparto Sanità cui ti riferisci, II biennio economico 2000/01, all'art. 10 comma 7, afferma che la "posizione di coordinatore è conferita dalle Aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in cat. C e/o D di cinque anni". Tale esperienza è soltanto ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato AFD. In ogni caso, si può prescindere dal titolo, così come dall'anzianità di servizio maggiore. I criteri generali di conferimento del coordinamento sono definiti dalle Aziende con semplici procedure di concertazione.
Nel caso in cui, nella tua Azienda, la concertazione abbia previsto che sia il Dirigente del Servizio, senza tanti criteri oggettivi, ad individuare il personale a cui sia poi formalmente riconosciuta la funzione (cosa tutt'altro che infrequente), poco rimane da fare. Qualora invece, tramite la contrattazione sindacale integrativa interna, l'assegnazione della funzione sia stata ben regolamentata in forma scritta (mi pare il caso tuo), suggerirei di segnalare la situazione al rappresentante sindacale e, se ne sussistono gli estremi, adire le vie legali.
Grazie per i complimenti. Ci fanno sempre piacere.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

13- Dichiarazione di svolgimento di effettive attività di coordinamento infermieristico delegata alla compilazione dei Direttori di Dipartimento
Gent.mo Valter vorrei porti 2 quesiti inerenti il titolo di coordinatore infermieristico (ex Caposala) sperando in una tua delucidazione in merito.
1) In riferimento all'art.10 CCNL 20/09/2001 (II°biennio economico) la mia azienda ha chiesto notizia ufficiale ai vari dirigenti le U.O. e in ultima analisi al Direttore Sanitario di Presidio inerenti (testualmente)" Pertanto si chiede apposita dichiarazione del direttore dell'unità operativa di appartenenza del dipendente, confermata dal direttore della struttura operativa (P.O.), attestante l'effettivo espletamento delle funzioni di coordinamento al 31/08/2001 ed a tutt'oggi in via continuativa delle attività dei servizi di assegnazione, nonchè del personale allo stesso od altro profilo anche di pari  ecc ecc .(omissis) allegandovi l'atto di
conferimento dell'incarico."
A questo punto tutti i primari si sono scatenati a sponsorizzare i propri pupilli, e pur non esistendo atti di conferimento dell'incarico a nessuno, non hanno esitato a fare dichiarazioni per gli stessi.
Anche a infermieri che non hanno mai coordinato sino ad oggi.
Tant'è che relativamente alla mia U.O. c'è sempre stata una frammentazione di compiti propri del coordinatore a tutti gli infermieri dell'equipe, vale a dire ognuno svolgeva un incarico specifico.
Risultato i soliti raccomandati hanno ricevuto riconoscimento giuridico ed economico,. COME POSSIAMO CONTRASTARE TALE PALESE INGIUSTIZIA????
GRAZIE.

2) IL COLLEGA DI CUI SOPRA avendo ottenuto il riconoscimento di funzioni di coordinamento, intende fare dei turni di servizio a proprio tornaconto esclusivo, dicendo che lui non rientra nella normativa che riguarda i Caposala per cui non è necessario faccia un turno unico antimeridiano, bensì può benissimo effettuare i turni che più gli aggrada nella fattispecie solo la mattina ma conservando il diritto alla reperibilità (finota era strumentista di sala operatoria e come tale garantiva dei gg di reperibilità notturna) legati all'effettuazione di servizio pomeridiano che allo stato attuale non gli aggrada.
Il quesito è : puo essere coordinatore, e voler continuare a garantire la pronta disponibilità relegando gli altri unici 2 colleghi  effettuare circa
15 turni pomeridiani al mese?
ti ringrazio e scusandomi della prolissità ti invio cordiali saluti.


 
Gent.mo Giuseppe,
ti ringrazio per la tua richiesta inviata. Tu non fai che sfondare una porta aperta trasmettendoci una fotografia dell'infelice realtà professionale che, a seguito dell'emanazione del DPR n° 220/01, si è presentata in molte Aziende Sanitarie del nostro Paese: ovverosia, la "dichiarazione di svolgimento di effettive attività di coordinamento infermieristico delegata alla compilazione dei Direttori di Dipartimento". Ma ti dirò di più. Io stesso ho subito quest' assurdità amministrativa, dopo essere stato assunto alcuni anni prima, tramite un regolare "concorso di ruolo",  come "caposala" in possesso del "certificato Afd", ed aver superato un periodo di prova a suo tempo previsto! Dopo anni che coordinavo un Dipartimento, l'Azienda chiedeva al mio Direttore se aveva in servizio del personale infermieristico svolgente funzioni di coordinamento...
Inoltre, ad oggi, anno 2003, se quanto sopra già non bastasse, è anche possibile assegnare funzioni di coordinamento ad infermieri che non hanno alcun titolo ed esperienza specifica e che, subito dopo l'assegnazione, ci scrivono per avere almeno un aiuto che nella loro Azienda non trovano.
Come possiamo contrastare tale palese paradosso? Documentandolo, scrivendo!
Personalmente, una volta raccolti tutti i vostri casi, li girerò per tramite di Infermierionline, alla Federazione IPASVI.
Per concludere. Rispondo anche al secondo quesito. L'art. 7 del C.C.N.L. integrativo 2001, che ha disapplicato lo storico art. 18 del DPR n° 270/87, pur non operando sostanziali variazioni, ha reso più confuso l'istituto della pronta disponibilità, fermo restando che, di norma, non possono prevedersi più di sei turni mensili per ogni dipendente. Il personale del ruolo sanitario appartenente alla cat. D, nel profilo di caposala (l'art. citato usa termini oggi impropri...), risulterebbe escluso.
Salvando capra e cavoli, lo stesso articolo aggiunge anche: "le Aziende possono valutare (...) eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle esigenze organizzative". Organizzative dunque, e non personali.
Vive cordialità.

Valter Fascio
12- I criteri delle politiche dell'orario di lavoro
Può un infermiere coordinatore, capo sala, di una unità operativa,imporre una turnazione a 14 infermieri che la rifiutano.
Tra l'altro stravolgendo sequenze e sempre con orari mensili in debito.

Grazie Paolo Massimiliano

 

Gent.mo Paolo Massimiliano,

l’argomento cui fa riferimento il tuo quesito suscita sempre un certo interesse, ed è già stato oggetto di ripetuto dibattito nei forum professionali (vedi anche un mio post su NursesArea in data 6 Settembre 2003).

Con riferimento a quanto sopra, riporto il contenuto della risposta, a suo tempo, già espressa. Il CCNL 1998/2001 recita testualmente, all’art. 26 “Orario di lavoro”, comma 1, quanto segue:

“L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e d’apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell’orario di lavoro (…) sono definiti con le procedure previste dall’art. 4, comma 2 punto VIII (NdR la concertazione tra RSU ed Azienda)”.

Il comma 2, 3, 4 recita, inoltre, come l’orario di lavoro deve essere determinato, distribuito e organizzato.

Si evince che, pertanto, se il coordinatore infermieristico (anche in cat. DS) svolge l’importante funzione nel “programmare (…) la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati, anche verificando il corretto espletamento della turistica...”, l’orario di servizio e la “tipologia di turnazione” devono comunque essere oggetto di concertazione precedentemente avvenuta tra le parti. Sarebbe auspicabile che, laddove presente, la controparte Aziendale fosse magari il Direttore del Servizio Infermieristico…

Cordiali saluti. Valter Fascio


Il contratto 
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali (art 26 CCNL 1998/2001), e viene determinato sulla base di criteri elencati nel comma 2 dell'art. 26. Il comma 3 lettera C inserisce l'orario di lavoro con "programmazione di calendario di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore . In tal caso, nel rispetto del monte ore  annuale, potrannno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanali, fino ad un minino di 28 e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali."
"I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2, punto VIII"; quindi fa parte della "contrattazione collettiva integrativa" con i "tempi, procedure o rinnovo" previste dall'art. 5 del CCNL.
Il commento
Il CCNL ha introdotto la possibilità di articolazione dell'orario di lavoro con programmazione di calendario plurisettimanale per sviluppare l'attività nel corso dell'anno in particolari condizioni: il riferimento, solitamente, è l'attività in luoghi di vacanze, ambulatori o U.O. che vengono "utilizzati" in periodi specifici dell'anno con particolare intasamento per la presenza turistica
Quanto scritto dal collega non rientra in questa attività, anzi è una prassi che si sta consolidando in modo diretto per alcune U.O., con turnazione in debito orario, che - è naturale- stravolge anche la normale attività.
L'azione
E' necessario conoscere il contenuto del vostro Contratto integrativo aziendale, ed in particolare il riferimento all'orario di lavoro!!!!!!!, solitamente il rimando è sempre alla normativa del CCNL. E se così fosse,il Direttore dell'U.O. e il capo sala non possono in modo autonomo stravolgere la turnazione; possono proporre una diversa articolazione (legata all'attività ed al migliore utilizzo del tempo) che deve comunque essere discussa nell'ambito dell'U.O. e la conseguente approvazione della Direzione infermieristica/sanitaria/aziendale.Sempre nell'ambito del minimo contrattuale delle 36 ore.
Qualora ciò non avvenga (come nel caso descritto) è necessario rivolgersi ai referenti sindacali del Presidio.

Salvatore Modica

 

11- Il caos universitario di Milano: quando la Legge sull'equipollenza cade nell'oblio.

Siamo due infermieri iscritti al Collegio di Milano, preoccupati perchè l'università di Milano ha emesso un bando di partecipazione al "master per Coordinatori infermieristici di unità operativa e/o di dipartimento" riportando come unico requisito di accesso al corso, il possesso del diploma universitario, e, a differenza delle altre Università:

- Università di Ancona "Master in I livello in tecniche manageriali per Coordinatori dell'assistenza infermieristica"
- Università Vita-Salute San Raffaele Milano "Master universitario di primo livello in Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento"
- Università di Genova "Master universitario di I livello Management per le funzioni di Coordinamento nell'area infermieristica"
- Università di Chieti " Master in coordinamento infermieristico"
- Università di Napoli "Master universitario di I livello in management infermieristico ed ostetrico"
- Università Cattolica del Sacro Cuore "Master infermieristico di I livello per le funzioni di coordinamento" per le facoltà: - medicina e chirurgia A. Gemelli

- Pia Fondazione di Culto e Religione "Card. G.Panico" di Tricase (LE)

- Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" (TO)
- Casa di Cura Poliambulanza

-Brescia

- Istituto Figlie di San Camillo
-Università di Roma Tor Vergata "master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento"
- Università di Firenze "Master Universitario di I livello in assistenza infermieristica in area pediatrica"
- Università di Udine sede di Pordenone "Master in management infermieristico per le funzioni di coordinamento"


omettendo la dicitura sull'equipollenza dei titoli ottenuti con il precedente ordinamento didattico e la possibilità di partecipazione agli infermieri con diploma regionale in possesso della maturità quinquennale.
Al fine di evitare che, per un eventuale vizio di forma, possa essere negata la possibilità di iscrizione a tutti gli infermieri in possesso del "solo" diploma di maturità, Vi chiediamo un intervento sul Presidente del nostro Collegio, affinchè agisca sull'Università di Milano rendendo chiara ed esplicita l'equipollenza dei titoli.
Una nota particolare che desideriamo segnalarVi è che la sede nella quale si svolgerà il master, oltre a quella dell'Università, è la sede del Collegio di Milano.
Certi di un interessamento da parte di tutti i destinatari di questa lettera, Vi ringraziamo.

Carlo e Antonella

 

 

Gentili colleghi.

Prima di inoltrare la vostra  email ai Collaboratori di InfermieriOnline, vorrei sapere se avete già provato a rivolgervi direttamente al vostro Collegio di appartenenza ed eventualmente, conoscere la risposta che vi è stata data.
Il tema è importante.

Cordiali saluti.

Franco Raineri.


 

Gentile Presidente Associazione InfermieriOnline,
oltre che alle Associazioni Infermieristiche da noi conosciute, abbiamo provveduto ad inviare a tutti i Collegi d'Italia, la medesiama email che Lei ha ricevuto.
Alcuni Collegi iniziano a risponderci, chiamandosi "fuori", come se la discriminazione secondo noi in atto non interessasse "tutti" gli infermieri.
Altri si dichiarano increduli che tale fatto possa avvenire e ci consigliano di iscriverci ugualmente a tale bando.
Peccato che come da bando di concorso:
- l'iscrizione possa avvenire esclusivamente per via telematica se si è cittadini comunitari in possesso di codice fiscale.
- l'iscrizione telematica preveda un'autocertificazione nella quale sono previste sanzioni penali se si dichiara il falso.
- l'iscrizione telematica preveda espressamente l'indicazione della facoltà universitaria presso la quale si è laureati o laureandi e l'inserimento della matricola universitaria o del codice fiscale altrimenti non permette di procedere oltre nella procedura d'iscrizione.

Infine, per rispondere alla Sua domanda, il Collegio di Milano, non ci ha ancora fornito nessuna risposta.

RingraziandoLa per l'attenzione rivolta, se ci consente, La terremo informata su eventuali ulteriori sviluppi.

Carlo e Antonella
 

Gentili colleghi

I pareri ed i consigli pervenutimi dallo staff di InfermieriOnline, in merito al problema da Voi segnalato, sono stati molti...
Seguendo l'evolversi della situazione, in questi pochi ma piuttosto travagliati giorni, abbiamo, comunque, avuto modo di constatare che l'equivoco è stato chiarito.

Occorre prestare molta attenzione a questi "errori", in quanto la legge parla chiaro: il titolo posseduto che preveda l'iscrizione all'albo è valido per l'accesso alla specialistica ed ai master (decreto 1/2002 e legge n°42 del 26.02.99).

Nel caso del reiterarsi di questi eventi, è necessario segnalare immediatamente la situazione agli organi ed alle persone competenti, quindi, specificatamente e prioritariamente, a:

- Annalisa Silvestro, facendo riferimento al sito della Federazione
Nazionale Collegi (webmaster Fabrizio Tallarita)    webmaster@ipasvi.it

- Segnalare in data certa e con A/R al Collegio interessato l'illecito, con  la promessa di denuncia alla magistratura per omissione, in caso di mancato intervento.

- Segnalare al Rettore ed al Presidente del corso dell'ateneo con le stesse modalità sopracitate, garantendo il contenzioso.

- E' bene sollecitare la segnalazione ai componenti la Commissione Nazionale
Formazione IPASVI:

Maria Grazia De Marinis, Roma
Loredana Gamberoni, Ferrara
Antonella Lotti, Imperia
Roberto Greco, Bari
Manuela Marcucci, Firenze
Giuseppe Marmo, Torino
Danilo Massai, Comitato centrale Federazione IPASVI
Adriana Negrisolo, Padova
Luciana Passaretti, Ascoli Piceno
Maria Ausilia Pulimeno, Roma
Gennaro Rocco, Comitato centrale Federazione IPASVI
Loredana Sasso, Comitato centrale Federazione IPASVI
Laura Tibaldi, Genova.

- E' bene, inoltre, iscriversi ugualmente, autocertificando che il proprio titolo è valido (vedi legge 1/2002).

La legge parla, quindi, chiaro.
Spetta, poi, a tutti noi Professionisti fare in modo che essa venga rispettata e conseguentemente, essere rispettati come tali.
Emerge che, fondamentalmente, il "Collegio" siamo noi; non esclusivamente i nostri rappresentanti eletti.
Dove non arrivano loro, una segnalazione repentina e decisa è determinante per procedere il prima possibile agli opportuni correttivi.

E Voi avete assolto a questo dovere in modo davvero eccellente.

Sì, è vero: risolto questo equivoco si possono formulare altri interrogativi ed aprire nuove discussioni...

Vediamo cosa ci riserva il futuro.
Dobbiamo essere pronti.

Cordiali saluti e ...grazie.

Franco Raineri, per lo staff di InfermieriOnline.
 

10- Mansioni improprie di Coordinatore e standard rapporto infermiere/paziente in una RSA
Lavoro in una rsa ormai da cinque anni, il mio problema è capire quali sono le differenze fra le mie mansioni e quelle del coordinatore, esclusa chiaramente la parte di pura assistenza.
Nell'ente in cui lavoro mi è richiesto di occuparmi anche di piani di lavoro e gestione del personale Adest, ma essendoci un coordinatore non toccherebbe a lui tutto questo lavoro?
Vorrei inoltre sapere quali sono gli standard richiesti in queste strutture come rapporto ip/paziente:attualmete io sono l'unica infermiera su 45 pazienti non autosufficienti e 20 autosufficienti.
Grazie
Luli

 

Gentile Luisa,
rispondo alla tua richiesta che mi è pervenuta tramite il nostro Presidente, scusandomi fin da ora se non riuscirò ad essere sufficientemente esaustivo.
Infatti, la storia normativa delle RSA non brilla certo né per chiarezza né per univocità; inoltre i contrasti esistenti tra Stato e Regione hanno complicato il quadro degli standards di personale, i quali variano appunto da Regione a Regione.
I parametri di riferimento, inoltre, già previsti dal D.P.C.M. 22 Dicembre 1989, erano stati a suo tempo sospesi al fine dell'attesa di riconversione dei piccoli ospedali, così come le figure professionali non risultano contenute in nessun atto normativo ministeriale vincolante per le Regioni.
Generalmente, la letteratura in materia, considera unità di base nelle RSA il modulo (nucleo) formato da 20 pazienti anziani non autosufficienti (da 45 a 120 p.l. totali), e il modulo (nucleo) per disabili fisici-psichici-sensoriali, da 15 pazienti (da 20 a 45 p.l. totali).
Per nuclei di 40 anziani, il totale dell'impegno settimanale di ogni infermiere per ospite è di 340' minuti; il totale degli infermieri per struttura di 40 ospiti (a 36h/sett.) è di 6,5 unità. Non mi sembrano numeri molto distanti da quelli da te presentati.
Naturalmente l'organico è completato da OTA/Adest, e diverse altre figure, delle quali non entriamo nel merito.
Più facilmente, invece, posso rispondere all'altro quesito contenuto nella tua richiesta. La categoria D, in cui si posiziona oggi l'infermiere, ha una "declaratoria" (ndr già appartenente a quella dell'ex caposala) che recita testualmente: "nell'ambito delle U.O. semplici, coordina anche le attività del personale addetto, predisponendo i piani di lavoro (...)"
Ovviamente, nei confronti del personale infermieristico, tale attività - di norma - deve essere svolta dalla persona a cui è stata assegnata la "funzione di coordinamento".
Con l'occasione, mi è gradito porgerti i miei cordiali saluti.
 
- Valter Fascio  

 

9- Master Coordinatori: dove.
Sono un infermiere coordinatore di un blocco operatorio di chirurgia e ortopedia + dermatologia, vorrei sapere dove posso effettuare un master per coordinatori in qualsiasi sede del meridione, da Roma in giù.
Spero mi darete notizie nel più breve tempo possibile.
ciao Sergio

 

Ciao Sergio,
le informazioni che cerchi sono alla pagina della Formazione post-base del nostro sito.
La situazione è molto fluida e sono convinto che le università si attiveranno (non si faranno sfuggire l'opportunità di attirare a se un nuovo tipo di studente/lavoratore quale noi siamo) attivando una ricca offerta formativa.
Ad oggi ho notizie di Roma, Chieti, Catanzaro ma sono certo che a queste si aggiungeranno altri atenei
 
Ciao
Marco Piazza
8- Primario incarica Infermiere di coordinare anche Assistenti Sociali.
Lavoro presso una Unita' Operativa Complessa, avendo ricevuto l'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL , il mio Primario mi chiede di coordinare anche gli Assistenti Sociali, a sua  volta l'Assistente Sociale mi riferisce che qualora i turni vengono firmati dal sottoscritto mi denunciano, perche' loro non rientrano nel ruolo sanitario ma sono tecnici, datemi un consiglio, grazie.

Giovanni

Ciao Giovanni,
scusa la pausa di riflessione ma abbiamo dovuto fare un giro di consultazione e scambiarci alcune opinioni circa la novità del quesito che ci sottoponi (non me ne vorrai se ho messo in mezzo altri colleghi dell'associazione Infermierionline!).
In effetti abbiamo tutti concordato che il tuo problema è veramente tale perchè povero di precedenti noti, ma anche paradigmatico della realtà nella quale si trova ad operare il "dirigente di 1° livello infermieristico" (come lo chiama Calamandrei ): oneri e responsabilità tanti, potere reale poco!
La nostra risposta risente in negativo degli scarsi dati a disposizione circa la tua U.O. complessa (numero operatori e tipologia, area disciplinare, Atto Aziendale della tua ASL, modalità di realizzazione del Servizio Infermieristico e Tecnico, ecc) e del clima che ci si respira. Con le poche informazioni in nostro possesso non possiamo essere più precisi di quanto leggerai nelle righe seguenti.
Concordiamo tutti sulla veridicità della difficile convivenza tra professionisti di estrazione diversa (sanitaria versus sociale in primis ma non da meno versus tecnici) e di come in effetti si possa realizzare uno scontro professionale se le posizioni divengono troppo rigide; di fatto l'area operativa nostra e degli assistenti sociali, pur inseriti nel medesimo livello contrattuale area comparto, appartiene a due mondi diversi.
La stessa legge 251/2000 non contempera il sociale, e le recenti innovazioni normative sembrano allontanare il ruolo di assistente sociale dall'alveo del mondo sanitario spostandolo su un piano più vicino a quello degli enti locali.
Questo confligge non poco con i principi di tutte le recenti (e meno recenti) leggi di riforma sanitaria dalla 502/92 in avanti e dalle cosiddette leggi  "Bassanini" il cui spirito premeva verso l'alleanza di tutte le risorse verso una reale visione multiprofessionale e multidimensionale dei servizi a favore del cittadino superando una visione paternalistica e unidirezionale del Servizio Sanitario Nazionale.
 
Ma tant'è e bisogna stare sul concreto a andare ai fatti.
 
La situazione sembra realizzare più la possibilità di una vertenza di tipo sindacale che una lite di natura giuridica e quindi il consiglio è di verificare la situazione con la propria sigla di rappresentanza e con la RSU che hanno certamente i potere di siglare accordi vincolanti per tutti tra azienda e lavoratori e di dirimere conflitti tra operatori e trovare accordi tra le parti. Il coinvolgimento dei sindacati potrebbe essere in grado di scongiurare ogni rivalsa futura e "disarmare" l'A.S. della sua arma più pericolosa.
 
Il direttore del Servizio Infermieristico e Tecnico (o in sua vece il direttore assistenziale di dipartimento) ha certamente autorità, se ne ha ricevuto delega dal Direttore Generale, per validare la turnistica e potrebbe essere investito del quesito per risolvere questo conflitto di competenza chiarendo allo stesso tempo, con precisione, la gerarchia di deleghe e responsabilità distribuite in seno all'Azienda.
Infine, riguardo alla tua nomina secondo l'art 10 CCNL: immaginiamo ti sia stata formalizzata per iscritto (verba volant, scipta manent!) come per iscritto dovresti farti esplicitare i compiti e le funzioni inerenti il tuo incarico; da queste dovresti ricavare utili indicazioni per chiarire il conflitto in cui ti trovi ed individuare con precisione il grado di agibilità che la tua funzione ti permette.
Valter suggerisce:
"Non vi è alcun dubbio in merito alla totale estraneità del personale collaboratore professionale Assistente sociale (profilo tecnico) rispetto all'attività di coordinamento svolta del collaboratore professionale infermiere a cui sia stata assegnato l'incarico di funzione all'interno di una struttura. Forse che anche il collaboratore amministrativo professionale - per il solo fatto di avere anch'esso la stessa declaratoria cat. D - ricade sotto l'attività di  coordinamento e di gestione dell'infermiere coordinatore?
Diversamente potrebbe essere nel caso in cui, istituito il Servizio Infermieristico Aziendale, il Direttore Generale assegni delle specifiche responsabilità ad alcuni dirigenti infermieri, concertandole a priori.
Consiglio al collega di richiedere per iscritto gli ordini impartiti e poi di rivolgersi per via gerarchica  al Direttore Santario. Trattandosi di materia che potrebbe presupporre l'apertura di una vertenza sindacale, consiglio anche di contattare la propria sigla di riferimento"
 
Marco Piazza

 

7- Passaggio alla categoria DS ruolo Sanitario
Nella nostra Azienda sono state effettuate i coord. inf. di cui all'art.10 annuali.
Si chiede in relazione a notizie ricevute da colleghi di altre Regioni in cui sono state effettuate delle selezione interne per il passaggio alla categoria DS del ruolo sanitario, come sia possibile in relazione alle normative attuali procedere alla stabilizzazione di chi come lo scrivente hanno ricevuto l'incarico .
Si può ricevere una copia di delibera.
Nel complimentarmi ed esprimerVi il mio più vivo apprezzamento per il sito,ed in attesa di un Vostro favorevole riscontro porgo cordiali
saluti.

 
Caro Collega,
innanzitutto bentornato ed un grazie a nome di infermierionline per gli apprezzamenti espressi in merito alla nostra attività. Ma veniamo alla richiesta che ci è stata posta. L'art.10 del CCNL, così come da te giustamente citato,  recita che l'indennità per la funzione di coordinamento attribuita successivamente alla "prima applicazione" è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione stessa, a seguito di mutamenti organizzativi o anche di valutazione negativa.
Dunque, tornando alla tua, se per stabilizzazione dell'incarico si intende la possibilità di un passaggio da una funzione assegnata "transitoriamente", ad una strutturata  ed assegnata "definitivamente" (uno specifico profilo per il coordinatore...), ciò non è nelle possibilità normative e contrattuali attuali.
Molte ULSS, nell'intento di perequare situazioni di scavalco di chi è coordinato su chi coordina, oppure di ovviare all'impossibilità per il CPSI coordinatore in cat. D di operare al di fuori di strutture semplici (le Aziende sono organizzate in maniera dipartimentale...), hanno avviato la progressione in cat. DS dei caposala (con o senza selezione interna).
L'operazione in sé è stata apprezzata, la cat. DS meglio descrive le funzioni del coordinatore; ma non ha raggiunto (non poteva farlo) l'obiettivo della stabilità delle funzioni di coordinamento e della non revocabilità dell'incarico. Infatti, anche al CPSE in cat. DS, l'incarico di coordinamento è assegnato a termine e soggetto a valutazione periodica.
In allegato alla presente, come richiesto, troverai un esempio di delibera per la selezione di personale nella qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

6- Riconoscimento delle funzioni di Coordinatore - Art.10 del CCNL comparto sanità 2000/2001
Caro collega se puoi gentilmente rispondere al quesito inoltrato alla Direzione della mia Azienda, che riporto di seguito e di cui sono personalmente interessato. Ciao grazie 

Al sig. Direttore Generale A.O.R.N.

Al sig.Direttore Amministrativo

Al sig.Direttore Sanitario

Sede

e.p.c. Al  Direttore UOSC FKT.

e.p.c. Al Dirigente Responsabile Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane     

Il sottoscritto R R, dipendente di quest’Azienda con la qualifica di C.P.S. comunica alle S.L.che gli vennero affidate l’espletamento di funzioni di effettivo Coordinamento come risulta dalla documentazione dell’attività svolta dal sottoscritto nella UOSC FKT dal Giugno 2001 a tutt’oggi. Esse furono richieste dal sig. Primario Prof. X a codesta Direzione Sanitaria perché si era reso vacante il posto di coordinatore per il passaggio ad altro incarico dell’allora caposala sig. X. Le funzioni vennero riconfermate con una ulteriore richiesta del 16 01 2002 prot.X. Inoltre il sottoscritto porta a conoscenza che è stato dichiarato idoneo alla selezione interne di coordinatore e collocato in posizione utile in graduatoria. Nella missiva del 16 01 2002 si portava a conoscenza della Direzione Sanitaria che il compito svolto dal sottoscritto nel reparto e nelle attività del servizio veniva valutato positivamente avendo dimostrato ampiamente capacità organizzative e l’autonomia professionale adatte al nuovo compito.Poiché il secondo biennio economico 2000/2001 riconosce l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento a coloro che al 31 Agosto 2001 svolgevano funzioni di coordinamento, si chiede che sia confermato quanto sopra considerata l’attività di Coordinatore svolta,di fatto.Venuto a conoscenza che è stato destinata in data 16 04 03 un’unità con funzioni di coordinamento si chiede di confermare al sottoscritto le funzioni che, di fatto, ha svolto praticamente negli ultimi 2 anni. IL sottoscritto in ogni modo è in condizione di poter dimostrare inequivocabilmente che, di fatto, ha espletato nella sua interezza le funzioni di coordinatore.Si resta nell’attesa di delucidazioni e di comunicazioni in merito.Si fa presente che tale comunicazione è inoltrata alle S.L. ai sensi della L.241/90.

Nell’attesa vogliate gradire distinti saluti.                     

                                                           C.P.S. R R

 Napoli 18 04 2003    

L'articolo 10 del CCNL comparto sanità 2000/2001 è senza dubbio quello di riferimento per tentare di dare una risposta al tuo quesito. Al comma 7 si recita quanto segue:"In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazioni di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla cat. D alla data del presente contratto (31 Agosto 2001). E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 (specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento) anche al personale proveniente dalla cat. C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 5.
Dunque, se tu risultavi già ufficialmente inquadrato in cat. D - previo superamento di una selezione - prima del 31 Agosto 2001, non ci sono dubbi che ti spetti il riconoscimento della funzione di coordinamento con la relativa indennità. Diversamente, invece, tutto verrebbe demandato alla discrezionalità aziendale, anche qualora il coordinamento sia stato svolto su precisa "delega scritta" o, bensì, con lettera firmata dal Primario della struttura.
 
Valter Fascio

 

5- Master in management per il coordinamento Reggio Calabria o Messina - Infermiere ambulatoriale: è indispensabile?
Sono Diplomata Infermiera Professionale e presto servizio presso l'Ufficio Sanitario INPS di Reggio Cal., vorrei sapere se ci sono possibilità che si facciano master in management per il Coordinamento nei pressi della mia città (Reggio Cal.) o anche a Messina.

Inoltre vorrei porVi un altro quesito:

presto servizio presso una Pubblica Amministrazione che tra le molteplici attività si occupa anche di riconoscere il diritto ad un assegno di invalidità ad alcune categorie di soggetti. Per tale ragione all’interno di tale struttura sono previste delle Aree Medico Legali con ambulatori medici e polispecialistici per l’effettuazione di alcuni esami come elettrocardiogrammi e prove di funzionalità respiratoria e le visite per il riconoscimento dello stato di invalidità. La necessità di rivolgerLe i quesiti di cui sopra è sorta dalle conflittuali affermazioni che i Dirigenti Medici nonché i Direttori della stessa Amministrazione avrebbero fatto riguardo una Tecnica di Laboratorio proveniente da mobilità interenti. Con la venuta della suddetta infatti, non viene più richiesta la presenza degli Infermieri Professionali negli ambulatori del centro dove la stessa presta servizio, in quanto secondo l’Amministrazione per un concetto di economicità efficienza ed efficacia non conviene l’invio di un Collaboratore Sanitario Infermiere Professionale presso tale centro dislocato in altra località, ma si può avvalere della presenza del Collaboratore Sanitario, anche se solo Tecnico di laboratorio, inquadrato come profilo sanitario. A questo punto mi chiedo se è cosi facilmente sopprimibile la figura dell’Infermiere Professionale negli ambulatori e se nei confronti dell’Amministrazione ci si può avvalere di un riferimento legislativo che regola la presenza di tale figura negli ambulatori o la messa in discussione della presenza di altra figura come il Tecnico di Laboratorio. Sperando di essere stata  chiara e ringraziando anticipatamente per l’attenzione, invio cordiali saluti.

 

Le mando una risposta rapida in riscontro alla sua e-mail. Altra documentazione la può ricercare sul nostro sito nell'Area Formazione dove è presente la mappa degli Atenei raggiungibili cliccando sui links delle città. Al momento non ci risulta che siano già stati attivati corsi Master in Management infermieristico presso l'Università di Reggio Calabria o di Messina.
Noi riteniamo che la regione Sicilia non potrà restare a lungo senza l'attivazione di questo canale formativo ..., quindi occorre pazientare e navigare sui siti degli Atenei per cogliere i prossimi aggiornamenti. Ulteriori informazioni in merito al suddetto Master, possono essere richieste al collega S. Lo Faro, referente del CNC (coordinamento nazionale caposala) Sicilia, all'indirizzo e-mail: cncsicil@telmedia.it

Venendo invece al secondo quesito,

la tua richiesta d' informazioni in merito ai riferimenti legislativi o disposizioni particolari che definiscono, non solo le competenze peculiari, ma l'imprescindibilità stessa della "presenza" dell'infermiere nelle strutture organizzative ambulatoriali degli Enti Statali o Parastatali, non è, purtroppo, per me di facile riscontro, occupandomi prevalentemente di coordinamento infermieristico. Non credo, comunque, che al di fuori dei tre "atti regolatori" ufficiali della professione infermieristica possa esservi molto altro in materia.
Per altro, ho impostato ugualmente una ricerca con alcuni motori, trovando il profilo del "Tecnico di laboratorio biomedico" (D.M. 745/94), i regolamenti didattici del D.U., ed anche, nello specifico, l'art. 3, comma 1 della Legge 251/2000 (che ti consiglio di leggere). Quest'ultimo disposto, in particolare, recita che: "... gli operatori delle professioni sanitarie dell' Area tecnico-diagnostica svolgono con autonomia professionale le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero, attività tecnico-assistenziali, in attuazione di quanto previsto dai relativi profili (...)". Nel regolamento didattico del corso, si fa anche specifico riferimento ad "attività svolte seguendo protocolli stabiliti dal Dirigente Responsabile del servizio (...)".
Proprio qui, forse, potrebbe già esserci la risposta che tu cerchi...
La figura dell'infermiere, oggigiorno, deve sempre più confrontarsi in un clima di "collaborazione" con altre figure professionali, anche di nuovi profili emergenti, in modo particolare dell'area tecnico-sanitaria: in effetti, se si hanno le competenze e le capacità, molte attività potrebbero essere svolte da altre figure professionali. La sfida, e la contraddizione - mi rendo conto - che può sul momento creare grossi problemi, sta tutta qui.
In ogni caso, qualora tu ne ravvisassi gli estremi, ti consiglio di contattare con fiducia il Collegio di appartenenza, per avere un ulteriore parere professionale.
Ringraziandoti per averci contattato nell'occasione ci è gradito porgerti cordiali saluti.
 
Valter Fascio
4- Funzione, diritti e doveri del coordinatore infermieristico
Cerco il decreto che descrive le funzioni ,diritti e doveri del caposa o coordinatore infermieristico.
Le mando una risposta rapida. Altra documentazione legislativa la può trovare sul sito, area coordinatori, "quadro sinottico di riferimento normativo". Non esiste un decreto definente il profilo del coordinatore infermieristico (il disegno di legge N. 1645 "Istituzione delle funzioni di coordinamento" è fermo da mesi alla Camera): il profilo del coordinatore è lo stesso dell'infermiere in categoria "D", un miscuglio di assistenziale e manageriale che poco descrive le reali funzioni di entrambe le figure.
Il ministro, questa volta, sembrerebbe voler porre rimedio alla palese incongruenza, individuando i contenuti sostanziali della "funzione di coordinamento infermieristico" e prevedendone la necessaria stabilità nell'ambito dei ruoli organici. Al momento, la "funzione" di coordinamento è assegnata per incarico aziendale, di natura provvisoria e con valutazione periodica (art. 10 CCNL - Biennio 2000/20001). Alcuni colleghi coordinatori e non, sono transitati nella cat. "DS", la quale se meglio descrive le funzioni di chi già coordina, non coincide però assolutamente con il profilo funzionale specifico per il "coordinatore infermieristico"...
Nel ringraziarla per averci seguito sul sito, scusandomi di non poter essere esaustivo, mi è gradito porgerle i miei più cordiali saluti.
Valter Fascio
 
3- Quando la delega alle funzioni di coordinamento è provvisoria

Sono Infermiera Professionale da 19 anni presso la stessa Clinica e mi hanno incaricato, per qualche mese, di sostituire la Caposala.
Volevo sapere dove posso trovare informazioni sulle " "responsabilita', anche legali, della Caposala". Lavoro in U.O. Emodinamica interventistica cardiologica dove c'e il turno della reperibilita'.
P.S. posso obbligare (su disposizione del Primario) ai colleghi di fermarsi oltre l'orario di lavoro?
Grazie Fernanda

Gentile collega, cercherò di rispondere in breve ai quesiti da lei posti, anche se dovrei avere maggiori informazioni per una risposta più articolata e completa. Ad esempio, sarebbe importante sapere se il suo incarico di "funzione di coordinamento" è stato ufficialmente deliberato e se la sua durata è scritta. Le dico questo, perché un conto è "coordinare su delega", un altro, invece, tramite "assegnazione di funzione" (art 10 CCNL-Biennio 2000/01).
Nel primo caso la responsabilità professionale ricade prevalentemente anche sul "delegante", oltre che essere personale; nel secondo è "specificatamente" personale (azioni od omissioni nello svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative, di controllo) e poi, in parte, anche per manchevolezze dei propri collaboratori verificate negli "ambiti operativi" di competenza.
Per una risposta precisa all'ultimo quesito, dovremmo sapere se l'ordine di servizio impartito dal suo primario si configurava:
- "una tantum", per un fatto eccezionale;
- come "normale" strumento di programmazione dell'orario, compresa la pronta disponibilità (art. 34 CCNL 1999);
In quest'ultimo caso, flessibilità a parte (180 ore annue di straordinario sono previste), si potrebbero  forse sollevare questioni di carattere contrattuale, che vanno comunque sempre viste "caso per caso".
Infine, lei può trovare informazioni sulle responsabilità professionali dell'infermiere "coordinatore" (più che del caposala, che non esiste più e aveva un mansionario e una posizione molto diversa) sul testo: Manuale giuridico professionale per l'esercizio del nursing, L. Benci, Mc Graw-Hill Italia; nella nostra Area formazione, inoltre, troverà  un evento formativo accreditato, a cura del CNC, trattante l'argomento della "Responsabilità dell'infermiere coordinatore"; abbiamo anche previsto una chat specifica sul tema (calendario è consultabile sul sito di infermierionline).
La ringrazio per averci contattati e, nell'occasione, mi è gradito porgerle cordiali saluti.
Valter Fascio
2-  Master in Coordinamento - Università di Genova
Sarei interessata ad avere qualche notizia sull'attivazione dei corsi per il Master in coordinamento presso l' Università di Genova. In attesa di un Vostro riscontro, porgo Distinti Saluti. Palmira
Le mando una risposta rapida. il Corso Master in coordinamento a Genova al momento, non risulta essere attivato. Altre informazioni le può trovare nel sito, Area formazione, cliccando nell'apposita cartina su "Università di Genova".
Le consiglio di seguire, con perseveranza, gli aggiornamenti nei relativi siti.
Di certo, sarà mio personale impegno informarvi, anche per il futuro, tramite quello di infermierionline.
Cordiali saluti.
Valter Fascio

 

1- Funzioni di coordinamento: reali incarichi e reale possesso dei titoli di studio (master o AFD)

Da un mese mi hanno attribuito incarico di coordinamento di cui all'art.10 vigente CCNL la funzione potrà essere confermata a seguito di positiva valutazione dei risultati ottenuti e può essere revocata, con atto scritto e motivato,in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi ovvero per inosservanza di direttive dell'Amminstrazione e di leggi.Quali previsioni ci sono per quelle persone come me che occupano l'incarico di coordinamento nel prossimo contratto,senza il certificato alle funzioni direttive "caposala" oppure senza il master per le funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. n. 509/99?

Sicuro di un vostro favorevole riscontro,colgo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Giovanni

 

Caro collega,

innanzitutto benvenuto sul nostro sito. Cerco di rispondere in breve alla tua domanda. Ho appena visionato, tramite internet - la nuova piattaforma contrattuale e, salvo cambiamenti, non sembrano esserci novità di rilievo in merito alle "funzioni di coordinamento" infermieristico. Ma questo non vuole dire nulla.

Le tue preoccupazioni sono legittime. Ottenuta la "sanatoria" con il precedente contratto, ora è ipotizzabile che il sindacato e la Federazione ripropongano che l'accesso alle funzioni di coordinamento avvenga previo possesso di un titolo di studio (master o afd).

Altrimenti, ci chiediamo, che senso avrebbe l'avvio dei corsi Master in management infermieristico negli Atenei, senza la corrispettiva richiesta del possesso del titolo specifico nelle ammissioni alle selezioni interne presso le ASL. Sarebbe una palese contraddizione ...

Inoltre, ha iniziato l'iter parlamentare il disegno di legge n° 1645 "Istituzione della funzione di coordinamento". L'art. 3 prevede il Master in management per le funzioni di coordinamento nell'infermieristica rilasciato dall'Università ..., esperienza triennale nel profilo ..., il certificato AFD come titolo equipollente

Questa volta il ministro sembra convinto, ma non si possono fare previsioni ... Ti consiglio comunque di iscriverti al master, se ti è possibile, poichè non si può escludere  a priori che, qualora il titolo ritorni obbligatorio, gli attuali incarichi decadano a norma di legge.

Cordiali saluti.

Valter Fascio di InfermieriOnline