A.I.D.O. Bozzolo: Regolamento
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COSTITUZIONE E CARATTERE

Articolo 1

L’A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi, con sede legale a Bergamo, è costituita tra i cittadini favorevoli alla donazione volontaria, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule.


E’ apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro, informata ai principi etici ed a quelli dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato.


FINALITA’

Articolo 2

Sono finalità dell’Associazione:

Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana; Sollecitare la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti ed innesti terapeutici; Sostenere, anche in accordo con Istituzioni, Enti ed Associazioni italiane ed internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione ed il trapianto di organi, tessuti e cellule.


SOCI

Articolo 3

Sono soci A.I.D.O. coloro che presentano domanda d’iscrizione e redigono l’atto olografo con il quale dispongono che il proprio corpo venga utilizzato, dopo la morte, per il prelievo di parti destinate a trapianto ed innesto terapeutico, secondo le leggi vigenti. I soci possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite.


STRUTTURE

Articolo 4

1. L’Associazione si articola in:

2. A tutti i livelli ha i seguenti organi:

3. Per i Gruppi comunali oppure locali ovvero speciali l’elezione del Collegio dei Probiviri è facoltativa; in caso di necessità interviene, per quanto di competenza, il corrispondente organo del livello superiore.

4. L’A.I.D.O. esplica la propria attività in base agli indirizzi dell’Assemblea Nazionale a mezzo dei Consigli Direttivi – nazionale, regionali, provinciali oppure pluricomunali, comunali oppure locali ovvero speciali – secondo le rispettive competenze.

5. Tale attività può essere svolta anche fuori del territorio nazionale da Sezioni estere.

ASSEMBLEA

Articolo 5 – DEFINIZIONE

1. L’assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.

Articolo 5

2. L’Assemblea discute e approva la relazione sull’attività svolta dal Consiglio anche sotto l’aspetto economico, programma l’attività futura con i conseguenti criteri di spesa, elegge gli organi associativi secondo le modalità fissate dal Regolamento.

3. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

4. L’Assemblea ordinaria si distingue in elettiva ed intermedia.

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ASSEMBLEA ELETTIVA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 6

1. L’Assemblea elettiva è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento, e, a livello comunale, dai soci.

2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni tre anni o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un terzo di quelli immediatamente inferiori. In tale evenienza vengono riconvocati i delegati nominati nell’ultima Assemblea.

3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.

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ASSEMBLEA INTERMEDIA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 7

1. L’Assemblea intermedia è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori, o da un loro delegato, e, a livello comunale, dai soci.

2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento.

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ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 8

1. L’Assemblea nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Nazionale ogni tre anni e si svolge secondo le norme stabilite dall’art. 6 dello Statuto e dagli art. 6 e 8 del Regolamento.

2. Negli anni intermedi il Consiglio Nazionale convoca l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dall’articolo 7 del Regolamento.

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ASSEMBLEA REGIONALE E PROVINCIALE

Articolo 9

1. L’Assemblea elettiva regionale e provinciale è convocata dai rispettivi Consigli Direttivi ogni tre anni secondo le norme stabilite dall’art. 6 dello Statuto e dagli art. 6 e 9 del Regolamento. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti, o di un loro delegato, dei rispettivi Consigli inferiori secondo le modalità previste dall’art. 7 dello Statuto e relativo Regolamento.

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ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE

Articolo 10

1. L’Assemblea del Gruppo Comunale è l’espressione fondamentale dell’Associazione ed è costituita dai soci. Convocata annualmente, per gli obblighi di legge, ogni tre anni elegge gli organi associativi, nomina i delegati all’Assemblea provinciale, indica i candidati superiori.

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ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO COMUNALE

Articolo 11

1. L’Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione Provinciale su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del comitato promotore.

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CONSIGLI DIRETTIVI

Articolo 12

1. I Consigli Direttivi, nazionale e regionali, sono composti da almeno un rappresentante per ogni struttura immediatamente inferiore.

2. Tutti i Consigli sono costituiti dal numero di membri stabilito dall’Assemblea e durano in carica un triennio, eleggono il presidente, i vicepresidenti e conferiscono ad altri consiglieri incarichi specifici, tra cui quelli di segretario e di amministratore.

3. Tutti costoro compongono l’Esecutivo.

4. Il Consiglio dà esecuzione alle deliberazioni della propria Assemblea, promuove, coordina e verifica l’attività delle strutture inferiori, intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.

5. Il Consiglio predispone il conto consuntivo annuale e l’indirizzo degli impegni futuri, e li invia ai Consigli inferiori per il loro motivato giudizio; la discussione e l’approvazione degli stessi avverranno:

6. Ad ogni livello ciascuna struttura associativa risponde degli impegni assunti nei confronti di terzi.

7. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio della struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata – prorogabile una sola volta per uguale periodo – di tre mesi, cura l’ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi associativi.

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PRESIDENTE

Articolo 13

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza.

2. Il Presidente nazionale lo è anche in campo internazionale.

3. Convoca il Consiglio Direttivo e gli organi consultivi, adotta i provvedimenti d’urgenza indilazionabili, da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti secondo quanto previsto dal Regolamento.

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REVISORI DEI CONTI

Articolo 14

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di competenza, l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi.

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PROBIVIRI

Articolo 15

1. Il Collegio dei Probiviri giudica al proprio livello, in maniera non formale:

2. In grado di appello decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle strutture inferiori.

3. La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri nazionali, i quali hanno di ricorso in ultima istanza all’Assemblea nazionale.

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RISORSE ECONOMICHE

Articolo 16

1. L’A.I.D.O. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

d) contributi di organismi internazionale;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Il funzionamento delle strutture superiori è assicurato dai contributi di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

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AUTONOMIE REGIONALI

Articolo 17

1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme di Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale e successiva approvazione dell’Assemblea Regionale.

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DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 18

1. L’A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

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MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 19

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea nazionale straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

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NORME ATTUATIVE

Articolo 20

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che verrà approvato a maggioranza dall’Assemblea nazionale ordinaria.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile.

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NOTE ESPLICATIVE

STATUTO

L’Assemblea straordinaria nazionale del 16 Giugno u.s. non ha approvato la proposta dell’art. 12 presentata dalla Commissione Nazionale per la revisione dello Statuto.

Non è stata approvata nemmeno la proposta di modifica all’articolo medesimo presentata congiuntamente dalle delegazioni del Veneto e della Lombardia.

E’ rimasto pertanto in vigore l’articolo analogo dello Statuto precedente (art. 8), che ha assunto il n°12.

Calato nel contesto dello Statuto attuale, che è stato a mpiamente modificato, questo articolo non è stato sottoposto alla dovuta ed opportuna verifica di compatibilità.

All’atto della presentazione alle stampe si è infatti notata una certa non corrispondenza del 5° comma dell’articolo con le norme precedenti.

Pertanto dove l’art. 12 – 5° comma – recita:

- “negli anni intermedi in un’Assemblea a tale scopo convocata dal Consiglio superiore e formata da un componente di ogni Consiglio inferiore per “componente di ogni Consiglio inferiore” si intende quello previsto dal 1° comma dell’art. 7 dello Statuto vigente, che dispone appunto:

L’Assemblea intermedia è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, di Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato, e, a livello comunale, dai soci”.

ART. 12 – comma 9

Quanto disposto da questo comma viene ribadito anche dal comma 3 dell’art. 13, appunto perché è stato riportato dall’art. 8 dello Statuto precedente.

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