L’A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi, con sede legale a Bergamo, è costituita tra i cittadini favorevoli alla donazione volontaria, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule.
E’ apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro, informata ai principi etici ed a quelli dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato.
Sono finalità dell’Associazione:
Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana; Sollecitare la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti ed innesti terapeutici; Sostenere, anche in accordo con Istituzioni, Enti ed Associazioni italiane ed internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione ed il trapianto di organi, tessuti e cellule.
Sono soci A.I.D.O. coloro che presentano domanda d’iscrizione e redigono l’atto olografo con il quale dispongono che il proprio corpo venga utilizzato, dopo la morte, per il prelievo di parti destinate a trapianto ed innesto terapeutico, secondo le leggi vigenti. I soci possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite.
1. L’Associazione si articola in:
2. A tutti i livelli ha i seguenti organi:
3. Per i Gruppi comunali oppure locali ovvero speciali l’elezione del Collegio dei Probiviri è facoltativa; in caso di necessità interviene, per quanto di competenza, il corrispondente organo del livello superiore.
4. L’A.I.D.O. esplica la propria attività in base agli indirizzi dell’Assemblea Nazionale a mezzo dei Consigli Direttivi – nazionale, regionali, provinciali oppure pluricomunali, comunali oppure locali ovvero speciali – secondo le rispettive competenze.
5. Tale attività può essere svolta anche fuori del territorio nazionale da Sezioni estere.
1. L’assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L’Assemblea discute e approva la relazione sull’attività svolta dal Consiglio anche sotto l’aspetto economico, programma l’attività futura con i conseguenti criteri di spesa, elegge gli organi associativi secondo le modalità fissate dal Regolamento.
3. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
4. L’Assemblea ordinaria si distingue in elettiva ed intermedia.
1. L’Assemblea elettiva è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento, e, a livello comunale, dai soci.
2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni tre anni o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un terzo di quelli immediatamente inferiori. In tale evenienza vengono riconvocati i delegati nominati nell’ultima Assemblea.
3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.
1. L’Assemblea intermedia è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori, o da un loro delegato, e, a livello comunale, dai soci.
2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento.
1. L’Assemblea nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Nazionale ogni tre anni e si svolge secondo le norme stabilite dall’art. 6 dello Statuto e dagli art. 6 e 8 del Regolamento.
2. Negli anni intermedi il Consiglio Nazionale convoca l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dall’articolo 7 del Regolamento.
1. L’Assemblea elettiva regionale e provinciale è convocata dai rispettivi Consigli Direttivi ogni tre anni secondo le norme stabilite dall’art. 6 dello Statuto e dagli art. 6 e 9 del Regolamento. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti, o di un loro delegato, dei rispettivi Consigli inferiori secondo le modalità previste dall’art. 7 dello Statuto e relativo Regolamento.
1. L’Assemblea del Gruppo Comunale è l’espressione fondamentale dell’Associazione ed è costituita dai soci. Convocata annualmente, per gli obblighi di legge, ogni tre anni elegge gli organi associativi, nomina i delegati all’Assemblea provinciale, indica i candidati superiori.
1. L’Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione Provinciale su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del comitato promotore.
1. I Consigli Direttivi, nazionale e regionali, sono composti da almeno un rappresentante per ogni struttura immediatamente inferiore.
2. Tutti i Consigli sono costituiti dal numero di membri stabilito dall’Assemblea e durano in carica un triennio, eleggono il presidente, i vicepresidenti e conferiscono ad altri consiglieri incarichi specifici, tra cui quelli di segretario e di amministratore.
3. Tutti costoro compongono l’Esecutivo.
4. Il Consiglio dà esecuzione alle deliberazioni della propria Assemblea, promuove, coordina e verifica l’attività delle strutture inferiori, intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.
5. Il Consiglio predispone il conto consuntivo annuale e l’indirizzo degli impegni futuri, e li invia ai Consigli inferiori per il loro motivato giudizio; la discussione e l’approvazione degli stessi avverranno:
6. Ad ogni livello ciascuna struttura associativa risponde degli impegni assunti nei confronti di terzi.
7. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio della struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata – prorogabile una sola volta per uguale periodo – di tre mesi, cura l’ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi associativi.
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente nazionale lo è anche in campo internazionale.
3. Convoca il Consiglio Direttivo e gli organi consultivi, adotta i provvedimenti d’urgenza indilazionabili, da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti secondo quanto previsto dal Regolamento.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di competenza, l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi.
1. Il Collegio dei Probiviri giudica al proprio livello, in maniera non formale:
2. In grado di appello decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle strutture inferiori.
3. La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri nazionali, i quali hanno di ricorso in ultima istanza all’Assemblea nazionale.
1. L’A.I.D.O. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
d) contributi di organismi internazionale;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Il funzionamento delle strutture superiori è assicurato dai contributi di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme di Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale e successiva approvazione dell’Assemblea Regionale.
1. L’A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea nazionale straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che verrà approvato a maggioranza dall’Assemblea nazionale ordinaria.
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile.
L’Assemblea straordinaria nazionale del 16 Giugno u.s. non ha approvato la proposta dell’art. 12 presentata dalla Commissione Nazionale per la revisione dello Statuto.
Non è stata approvata nemmeno la proposta di modifica all’articolo medesimo presentata congiuntamente dalle delegazioni del Veneto e della Lombardia.
E’ rimasto pertanto in vigore l’articolo analogo dello Statuto precedente (art. 8), che ha assunto il n°12.
Calato nel contesto dello Statuto attuale, che è stato a mpiamente modificato, questo articolo non è stato sottoposto alla dovuta ed opportuna verifica di compatibilità.
All’atto della presentazione alle stampe si è infatti notata una certa non corrispondenza del 5° comma dell’articolo con le norme precedenti.
Pertanto dove l’art. 12 – 5° comma – recita:
- “negli anni intermedi in un’Assemblea a tale scopo convocata dal Consiglio superiore e formata da un componente di ogni Consiglio inferiore per “componente di ogni Consiglio inferiore” si intende quello previsto dal 1° comma dell’art. 7 dello Statuto vigente, che dispone appunto:
L’Assemblea intermedia è formata, ai livelli nazionale regionale e provinciale, di Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato, e, a livello comunale, dai soci”.
ART. 12 – comma 9
Quanto disposto da questo comma viene ribadito anche dal comma 3 dell’art. 13, appunto perché è stato riportato dall’art. 8 dello Statuto precedente.