LEGGE 662 DEL 1996

Art. 1 - Commi da 56 a 65 riguardanti il partime

Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8

  56.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonché  le  disposizioni di legge e di regolamento che
vietano  l'iscrizione  in  albi  professionali  non  si  applicano ai
dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo  parziale,  con  prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno.
  56-bis.  Sono  abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad
albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al
comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti
per  l'iscrizione  ad  albi  professionali  e  per  l'esercizio delle
relative   attività.   Ai   dipendenti   pubblici  iscritti  ad  albi
professionali  e  che  esercitino  attività professionale non possono
essere   conferiti   incarichi  professionali  dalle  amministrazioni
pubbliche;  gli  stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio
in  controversie  nelle  quali sia parte una pubblica amministrazione
(15).
  57.  Il  rapporto  di lavoro a tempo parziale può essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche  o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ad  esclusione  del  personale  militare,  di  quello  delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda,
nella  quale  è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro
il  predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in
cui  l'attività  lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti
un  conflitto  di  interessi  con  la  specifica attività di servizio
svolta  dal  dipendente  ovvero,  nel  caso  in cui la trasformazione
comporti,  in  relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa
ricoperta   dal   dipendente,  grave  pregiudizio  alla  funzionalità
dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire
la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo parziale per un
periodo  non  superiore  a sei mesi. La trasformazione non può essere
comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato
debba  intercorrere  con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è
tenuto,    inoltre,    a    comunicare,    entro   quindici   giorni,
all'amministrazione   nella   quale   presta   servizio,  l'eventuale
successivo  inizio  o  la  variazione dell'attività lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che
esercita  competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e  di  sicurezza  dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con
esclusione  del  personale  di  polizia  municipale e provinciale, le
modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i
contingenti  massimi  del  personale che può accedervi sono stabiliti
con  decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la  funzione  pubblica  e  con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica (16).
  58-bis.  Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi
di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto
del  Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica,  ad  indicare le attività che in ragione della interferenza
con   i  compiti  istituzionali,  sono  comunque  non  consentite  ai
dipendenti  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa  non  superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I
dipendenti  degli  enti locali possono svolgere prestazioni per conto
di  altri  enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
di appartenenza (15).
  58-ter.  Al  fine  di  consentire la trasformazione del rapporto di
lavoro  da  tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge
23  dicembre  1994,  n.  724, può essere arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unità (15).
  59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti
di  lavoro  dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni da tempo
pieno  a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di
bilancio.  Una  quota  pari al 50 per cento dei predetti risparmi può
essere  utilizzata  per  incentivare  la mobilità del personale delle
pubbliche  amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure
per   la  mobilità,  per  nuove  assunzioni,  anche  in  deroga  alle
disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento
è  destinata,  secondo  le  modalità  ed  i  criteri  stabiliti dalla
contrattazione   decentrata,   al  miglioramento  della  produttività
individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per
le  predette  finalità  costituiscono  ulteriori economie di bilancio
(16).
  60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto
divieto  di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o
autonomo  tranne  che  la  legge o altra fonte normativa ne prevedano
l'autorizzazione  rilasciata  dall'amministrazione  di appartenenza e
l'autorizzazione  sia  stata concessa. La richiesta di autorizzazione
inoltrata  dal  dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni
dalla  presentazione  non venga adottato un motivato provvedimento di
diniego.
  61.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al comma 60, la mancata
comunicazione  di  cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate
non   veritiere   anche   a   seguito   di   accertamenti   ispettivi
dell'amministrazione  costituiscono  giusta  causa  di  recesso per i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro  e  costituiscono  causa  di  decadenza  dall'impiego  per  il
restante  personale,  sempreché  le  prestazioni  per  le attività di
lavoro  subordinato  o  autonomo  svolte  al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito,   presso  associazioni  di  volontariato  o  cooperative  a
carattere  socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contraddittorio fra le parti.
  62.  Per  effettuare  verifiche  a  campione  sui  dipendenti delle
pubbliche      amministrazioni,      finalizzate     all'accertamento
dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui ai commi da 56 a 65, le
amministrazioni  si  avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che,
comunque,  devono  essere  costituiti  entro il termine perentorio di
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica   che   può   avvalersi,  d'intesa  con  le  amministrazioni
interessate,  dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il
Ministero  delle  finanze  ed  anche  ai fini dell'accertamento delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza (17).
  63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1°
marzo  1997.  Entro  tale  termine  devono  cessare tutte le attività
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di  rinuncia  all'incarico,  comunque  denominati,  producono effetto
dalla data della relativa comunicazione.
  64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza
ai  familiari  che  assistono  persone  portatrici  di  handicap  non
inferiore   al   70   per   cento,   malati  di  mente,  anziani  non
autosufficienti,  nonché ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero.
  65.  I  commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali
che  non  versino  in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unità.
  
  
  (15)  Comma  aggiunto dall'art. 6, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv.
in l. 28 maggio 1997, n. 140.
  (16)  Vedi  anche il comma 27 dell'art. 39, l. 27 dicembre 1997, n.
449 e l'art. 35, l. 8 maggio 1998, n. 146.
  (17)  Vedi  anche il comma 28 dell'art. 39, l. 27 dicembre 1997, n.
449.