Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.


ART. 13.
(Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità
nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi).

1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonchè dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1 luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b), semprechè dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonchè per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonchè per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
g) ai lavoratori privi di vista.
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonchè i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorchè riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:
a) da 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;
c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio fino a 30 anni.
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se più favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorchè accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti dal presente comma.

Capo III
Disposizioni in materia di pubblico impiego

ART. 22.
Personale.

1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
5. è abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purché risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1deg. gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (59), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1deg. luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio può avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439.
15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata:
a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni;
b) all'individuazione delle procedure;
c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
18. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione <<primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario>>, ivi contenuta, si riferisce anche all'essenza di un solo giorno.
23 ......................................................(64).
24 ......................................................(65).
25 ......................................................(66).
26. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 27 del presente articolo.
29. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le donne presentate a decorrere dal 1deg. gennaio 1995.
31. è abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1deg. luglio 1978.
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite dal 1deg. gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.
34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35 ......................................................(72).
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39. La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.
41. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano.

NOTE
(64) Modifica il comma 40 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537
(65) Aggiunge il comma 40-bis all'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537
(66) Sostituisce il comma 42 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537
(72) Sostituisce il comma 18 dell'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537