1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali,
anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali
di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in
ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere
di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per
tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché
quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità
delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario
di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale
di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è
funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche
nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici
indicati nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico
e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo
10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni
ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare
e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti
alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è
accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni
lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994
per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del
comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano
i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per
gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente
all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione
delle prestazioni di lavoro straordinario.
5. è abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le
dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto
divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi
compreso quello appartenente alle categorie protette.
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre
1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma
8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità
che può avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi
vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti
in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale
docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente
alle dotazioni organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo
le modalità previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di
istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap
purché risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono
assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione
delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle
graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal
1deg. gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre
1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo
89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni
di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia
di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale
delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del
personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97
i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente
sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15
del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale
docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle
finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro
il limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma
26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti
locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì,
alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario,
e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono
assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità
di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (59), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità,
a decorrere dal 1deg. luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione
dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo
del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In
mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio può
avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a),
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni,
gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano
ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento
e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico
non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità,
possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento,
mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico
livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non
risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione,
operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura
dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare
una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti
già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria
disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino
a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi
a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le
disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni
di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo
19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 aprile 1994, n. 439.
15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata:
a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture
delle pubbliche amministrazioni;
b) all'individuazione delle procedure;
c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle
procedure medesime.
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni,
previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno
1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede
d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione
ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate
e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così
da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure
o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione
e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale
prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione
degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
18. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento
della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di
lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette
amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie
di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del
tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi
gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge
11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti
organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la
congruità.
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione
dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare
le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto
con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni
organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli
interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni
anno. è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma
39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato
nel senso che l'espressione <<primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario>>, ivi contenuta, si riferisce anche all'essenza
di un solo giorno.
23 ......................................................(64).
24 ......................................................(65).
25 ......................................................(66).
26. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si
interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque
modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti
di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi
comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo
454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività
artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo,
direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica
e dei docenti di educazione fisica.
27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo
indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi
dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio
tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio
del procedimento d'ufficio.
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità
fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare
determinato a norma del comma 27 del presente articolo.
29. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme
per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima
categoria.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le donne
presentate a decorrere dal 1deg. gennaio 1995.
31. è abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso
che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali,
ivi previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero
che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita
secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni
ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento
formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1deg. luglio
1978.
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina
delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati,
spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero
e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione
dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni
in aumento rispetto alle misure stabilite dal 1deg. gennaio 1994, fatta
eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei
tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.
34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni
di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del
pubblico impiego.
35 ......................................................(72).
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti
di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia
maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti
ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati
con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono
norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria
autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì
della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro
applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle
somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà
essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni
eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39. La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso
della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento
nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica
alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti
che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il
personale stagionale di linee di trasporto funicolare.
41. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti
di personale delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati
in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano.
NOTE
(64) Modifica il comma 40 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537
(65) Aggiunge il comma 40-bis all'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537
(66) Sostituisce il comma 42 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537
(72) Sostituisce il comma 18 dell'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537