Regolamento per
l'esecuzione dello statuto
PARTE I
- GENERALITA’
Articolo 1
L’Associazione Nazionale Bersaglieri (A.N.B.), con sede in Roma,
ha personalità giuridica conferitale con decreto del Presidente
della Repubblica n. 676 in data 9 aprile 1953.
Al Ministero della Difesa è devoluta l’alta sorveglianza sull’A.N.B..
L’Associazione non ha fini di lucro. Ad essa è stato
riconosciuto altresì il carattere di Ente Assistenziale ai sensi
e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. del 10 luglio 1947,
n.705.
Articolo 2
L’Associazione Nazionale Bersaglieri è apartitica e non sostiene
alcun attivismo di carattere politico.
L’A.N.B, rispetta la piena libertà di pensiero e di azione dei
Soci, purché non in contrasto con le leggi dello Stato e
dell’onore e con le norme che ne regolano l’attività.
Articolo 3
Per perseguire le finalità di cui all’art. 1 dello Statuto,
l’A.N.B. sviluppa varie attività di carattere patriottico,
culturale, turistico, informativo, sportivo, di volontariato e
di protezione civile.
L’informazione si esplica attraverso la “stampa cremisi” ed i
rapporti con la stampa nazionale e locale.
Tutta la “stampa cremisi” è tenuta alla stretta osservanza delle
norme previste dalla legge sulla stampa e dalla regolamentazione
accessoria.
La Presidenza Nazionale (P.N.) pubblica un proprio periodico che
costituisce il mezzo principale di informazione tra gli Organi
Direttivi Centrali, gli Organi Direttivi Periferici ed i singoli
iscritti. Tale pubblicazione è inviata a titolo
gratuito a tutti gli iscritti in regola con il pagamento della
quota associativa. Le Presidenze Regionali (P.R.), Provinciali
(P.P.) e Sezionali (P.S.) possono dar vita a proprie
pubblicazioni sotto la responsabilità e la direzione dei
rispettivi Presidenti.
Gli abbonamenti alla “stampa cremisi” non inviata gratuitamente
sono facoltativi e volontari. L’entità delle quote di
abbonamento e le relative forme di pagamento sono stabilite
dagli Organi Associativi che editano le pubblicazioni. Per le
medesime finalità la P.N. si avvale del WEB mediante un proprio
Sito Nazionale A.N.B.. Analoghi siti possono essere costituiti a
proprie spese dagli Organi Associativi ai vari livelli.
Tutti mezzi di informazione, ai soli fini
informativi e formativi di carattere associativo previsti dallo
Statuto, sono sottoposti alla vigilanza della P.N..
Articolo 4
I contatti con la stampa nazionale e locale, nonché con le
emittenti radiotelevisive ed altri enti privati di informazione,
devono essere sempre improntati al principio delle buone
relazioni e della reciproca collaborazione.
E’ competenza della P.N. intervenire, anche su segnalazione
degli Organi Periferici, nei confronti di enti di informazione a
carattere nazionale in caso di articoli o iniziative contrarie o
lesive dello spirito e delle tradizioni bersaglieresche.
Articolo 5
L’A.N.B. di articola in:
-
Organi Direttivi centrali (Allegato “A”);
-
Organi Direttivi periferici (Allegato “B”
Ne consegue la seguente gerarchia interna:
-
Presidenza Nazionale;
-
Presidenze Interregionali (Nord, Centro e Sud);
-
Presidenze Regionali;
-
Presidenze Provinciali;
-
Presidenze Sezionali
Articolo 6
I rapporti tra i vari livelli gerarchici e con i Soci devono
essere improntati essenzialmente al principio della
“collaborazione”, fermo restando il rispetto delle funzioni che
lo Statuto attribuisce a ciascun Organo della scala gerarchica,
indispensabile per un coordinato e corretto conseguimento delle
finalità associative e l’assolvimento dei compiti connessi,
secondo quanto sancito dallo Statuto associativo,
volontariamente accettati con l’iscrizione all’Associazione.
Articolo 7
Congresso Nazionale: costituzione e compiti sono definiti
nell’art. 7 dello Statuto. In esso hanno diritto di voto
soltanto i Presidenti Provinciali e i Presidenti di Sezioni
estere.
Limitatamente agli argomenti di cui ai commi 1,2,3 e 4 del
citato art. 7 hanno diritto di parola, inoltre, i Membri del
Consiglio Nazionale (C.N.) ed i titolari delle cariche di
Segretario Generale, Amministratore Generale, Direttore del
periodico nazionale d’informazione ed i Presidenti dei Collegi
Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci /Revisori.
I pareri e le dichiarazioni di questi sono verbalizzati.
Articolo 8
Consiglio Nazionale: costituzione e compiti sono stabiliti
nell’art. 8 dello Statuto.
E’ presieduto dal Presidente Nazionale ed in esso hanno diritto
di parola e di voto tutti i componenti elettivi ed i Consiglieri
d’Onore.
Hanno diritto di parola ma non di voto:
-
Segretario Generale;
-
Amministratore Generale;
-
Direttore del periodico nazionale d’informazione;
-
Presidenti dei Collegi Nazionale dei Probiviri e dei
Sindaci/Revisori;
-
titolari di cariche onorarie.
Articolo 9
I Consiglieri Nazionali, oltre ad assolvere le funzione di cui
agli artt. 8 e 9 dello Statuto, possono essere impiegati, su
designazione del Presidente Nazionale, in funzioni ispettive e
di controllo nei confronti di Organi associativi periferici.
Possono ricevere anche incarichi di rappresentanza della
Presidenza Nazionale presso Autorità dello Stato o in occasione
di cerimonie di particolare rilevanza. Di tali impieghi
rispondono direttamente al Presidente Nazionale.
I Consiglieri d’Onore hanno essenzialmente compiti di
consulenza. La carica può essere conferita a coloro che, di
specchiata moralità, abbiano militato e dato lustro al Corpo dei
Bersaglieri ed illustrino la Patria ai più alti livelli nei
campi delle Scienze, delle Arti, della Letteratura,
dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato e delle
Professioni. Possono essere nominati nel numero massimo di tre
nel triennio di carica di ciascuna P.N., su proposta del
Presidente Nazionale ed approvazione della Giunta Esecutiva
Nazionale (G.E.N.). Sono Membri del C.N. con diritto di parola e
di voto. Restano in carica per tutto il tempo in cui rimane in
carica il vertice associativo che li ha nominati.
Articolo 10
Giunta Esecutiva Nazionale: costituzione e compiti sono indicati
nell’art.9 dello Statuto. La presiede il Presidente Nazionale ed
in essa hanno diritto di voto tutti i suoi Membri. Alla G.E.N.,
su decisione del Presidente Nazionale, possono partecipare altri
Membri della P.N. ed esperti. Questi ultimi non possono
presenziare ad eventuali votazioni.
Articolo 11
Tutte le deliberazioni di Organi collegiali sono valide soltanto
se ottengono la maggioranza (50%+1) dei voti degli aventi
diritto presenti.
Nel computo dei voti non viene tenuto conto delle astensioni. In
caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
Normalmente si procede per alzata di mano. La procedura del voto
segreto è adottata su proposta del Presidente Nazionale o di 1/3
dei votanti.
Perché la riunione di un Organo Collegiale di qualsiasi livello
sia valida è necessaria la presenza dei 2/3 dei suoi Membri in
prima convocazione, del 50% in seconda convocazione”.
Per le elezioni alle cariche sociali valgono le norme specifiche
di cui alla successiva PARTE II.
Articolo 12
Gli Organi collegiali costituiti ai vari livelli hanno effettiva
capacità decisionale soltanto se le riunioni sono presiedute dai
rispettivi Presidenti o, su delega di questi, dai Vice
Presidenti.
Sono ammesse deleghe scritte da parte di assenti giustificati:
a. Consiglio Nazionale: il delegato deve essere:
-
un componente del Direttivo presieduto dal delegante,
qualora rappresenti un Presidente Regionale;
-
un componente di un Organo associativo della zona di
giurisdizione, che non sia Membro di diritto del Consiglio
Nazionale stesso, qualora rappresenti un Consigliere
Nazionale o un Presidente Interregionale;
b. Consigli Regionali, Provinciali e Sezionali: i Consiglieri
assenti possono delegare componenti di Organi associativi della
zona di giurisdizione che non siano Membri di diritto del
Consiglio di appartenenza.
Sono ammesse deleghe anche per i Congressi/ Assemblee convocati
per le elezioni ai vari livelli.
Per ciascun delegato è ammessa una sola delega.
Articolo 13
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti di legge e ne costituisce
il vertice associativo.
Rappresenta l’A.N.B. nei rapporti con le autorità civili e
militari e con le gerarchie religiose. Mantiene i contatti e
collabora con gli Organi nazionali delle altre Associazioni
d’Arma e Combattentistiche aventi statutariamente finalità
patriottiche e non in contrasto con le leggi dello Stato.
Il Presidente Nazionale, in particolare, rappresenta l’A.N.B. in
seno al Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma (ASSOARMA).
La P.N. favorisce la costituzione e
l’organizzazione di analoghi organismi a livello periferico, con
compiti di coordinamento tra le varie Associazioni d’Arma o
similari nell’ambito di Regioni, Province e Comuni, nel rispetto
dell’autonomia operativa ed amministrativa di ciascuna
Associazione.
Articolo 14
Il Vice Presidente Nazionale assolve le funzioni di cui all’art.
12 dello Statuto. In particolare sostituisce a tutti gli effetti
il Presidente Nazionale in caso di prolungata assenza o di
impedimento fino ad un massimo di 180 giorni consecutivi.
Articolo 15
La necessità di una piena intesa tra le cariche di Presidente
Nazionale e Vice Presidente Nazionale postula l’abbinamento
delle stesse già in sede di presentazione delle candidature.
Articolo 16
Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale
rispondono del loro operato esclusivamente al Congresso
Nazionale riunito in seduta straordinaria.
Qualora nei confronti di uno o di ambedue sia promossa una
“mozione di sfiducia”, questa, se approvata da almeno 2/3 del
Congresso Straordinario (calcolati sul numero legale dei
presenti), comporta la loro immediata decadenza dalla carica.
Il Vice Presidente Nazionale, in caso di sfiducia nei confronti
del solo Presidente Nazionale, o il Consigliere Nazionale più
anziano per iscrizione all’A.N.B nel caso che anche il Vice
Presidente Nazionale sia incorso nella sfiducia, assume
interinalmente la Presidenza per il periodo necessario a indire
nuove elezioni, che dovranno avere luogo entro 90 giorni. Quando
a decadere sia il Vice Presidente Nazionale, il Consiglio
Nazionale provvede alla nomina di un "Facente Funzioni" nella
persona di un Consigliere Nazionale, che rimane in carica fino
alla scadenza naturale del mandato del medesimo Consiglio. La
vacanza che si crea nel C.N. viene ripianata a norma del
successivo art. 30.
Articolo 17
I Presidenti Interregionali sono anello intermedio della catena
gerarchica e sono i più diretti collaboratori per l’azione di
guida, di coordinamento e di controllo del Presidente Nazionale.
Non disponendo di propri Organi di Presidenza possono avvalersi,
per l’assolvimento dei propri compiti, della P.R. più vicina
alla propria residenza.
Possono nominare un Segretario Interregionale scelto tra gli
iscritti che non ricoprano cariche sociali. Oltre alle funzioni
indicate all’art.19 dello Statuto, hanno funzioni di
collegamento con le Autorità locali e di rappresentanza,
d’iniziativa o su incarico della P.N..
Coordinano date e località dei Raduni di livello regionale e
sono responsabili dei Raduni interregionali della propria zona
di giurisdizione (Allegato "C").
Articolo 18
Le Presidenze Regionali e Provinciali hanno giurisdizione sui
rispettivi territori, corrispondenti alla ripartizione
amministrativa dello Stato italiano. Costituzione,
organizzazione e compiti sono definiti agli artt. 20 e 21 dello
Statuto.
Articolo 19
Le Sezioni di norma corrispondono territorialmente ai Comuni
italiani. Costituzione, organizzazione e compiti sono definiti
all’art. 22 dello Statuto.
Articolo 20
Tutti i Dirigenti dell’A.N.B., nell’ambito delle rispettive
competenze a ciascun livello, devono mantenere costanti e
cordiali contatti con le Autorità Civili locali e con le
Autorità Militari, con maggiore assiduità nelle località sedi di
Unità
bersaglieri.
Articolo 21
Nell’ambito degli Organi Direttivi periferici possono essere
costituite Fanfare, Gruppi Sportivi, Gruppi di Volontariato e di
Protezione Civile, Complessi Corali, Circoli Culturali,
Biblioteche e simili.
Dette formazioni possono redigere regolamenti funzionali,
aderenti alle norme dello Statuto e del Regolamento dell’A.N.B.
e sottoposti all'approvazione della Presidenza Nazionale.
In particolare le Norme per la costituzione, l’organizzazione,
il funzionamento e l’impiego delle Fanfare, dei Gruppi Sportivi
e dei Gruppi di Volontariato e Protezione Civile sono contenute
rispettivamente negli Allegati “I" , "L" ed "M".
PARTE II - ELEZIONI ALLE
CARICHE SOCIALI
Articolo 22
Tutte le elezioni avvengono per votazione segreta. Non sono
ammesse votazioni per acclamazione o per alzata di mano.
Articolo 23
Possono candidarsi ed essere eletti a qualsiasi carica
associativa i Soci Ordinari e Benemeriti che siano in regola con
il pagamento della quota associativa annuale. Per i Soci
Bersaglieri in servizio tale diritto è subordinato ai vincoli ed
alle limitazioni posti da leggi e regolamenti militari in
vigore.
Soltanto le cariche di Segretario e Amministratore possono
essere conferite anche a iscritti simpatizzanti.
Articolo 24
Le cariche dirigenziali ai vari livelli sono elette come di
seguito indicato:
SEDE/Organizzazione
|
CARICHE DA ELEGGERE
|
Elettori
|
CONGRESSO NAZIONALE
(Statuto:art.7)
Presidente Nazionale |
- Presidente Nazionale
- V. Presidente Nazionale
- Collegio Nazionale dei Probiviri (3 membri + 2
supplenti)
- Collegio Naz.le Sindaci Revisori (3 membri + 2
supplenti)
- 10 Consiglieri Nazionali |
I Presidenti Provinciali ed i Presidenti di Sezioni
all’estero
Votazione separata dei Presidenti Provinciali del Nord,
del Centro e del Sud per eleggere rispettivamente i
Consiglieri Nazionali del Nord, del Centro e del Sud.
|
b.
CONGRESSO INTERREGIONALE
(Statuto: art.19)
Presidente Interregionale |
Presidente Interregionale
|
Presidenti Provinciali del territorio di giurisdizione
della carica da eleggere. |
c.
CONGRESSO REGIONALE
(Statuto: art.20)
Presidente Regionale |
Consiglieri Regionali
(Nel numero indicato all’art.20 dello Statuto + 2)
|
Presidenti delle Sezioni della Regione interessa-
ta. |
d.
CONGRESSO PROVINCIALE
(Statuto: art.21)
Presidente Provinciale |
Consiglieri Provinciali
(Nel numero indicato all’art.21 dello Statuto + 2) |
Presidenti delle Sezioni della Provincia interessa-
ta |
e.
ASSEMBLEA SEZIONALE
(Statuto: art.22)
Presidente di Sezione |
- Consiglieri di Sezione (Nel numero indicato all’art.22
dello Statuto + 2)
- Collegio dei sindaci (3 membri + 2 supplenti)
|
Tutti gli iscritti della Sezione interessata. |
I Congressi per le elezioni dei Presidenti Interregionali,
qualora possibile e conveniente, sono convocati in sede di
Congresso Nazionale.
Nelle elezioni di cui in a. e b. la votazione di ciascun
elettore vale per tanti voti quanto è il numero totale degli
iscritti in regola con il pagamento della quota associativa
annuale appartenenti alle Sezioni delle rispettive
circoscrizioni.
Nelle elezioni di cui in c. e d. ogni elettore esprime un numero
di voti corrispondente al numero degli iscritti alla propria
Sezione in regola con il pagamento della quota associativa
annuale.
Nelle elezioni di cui in a., b., c. e d., gli elettori non
esprimono preferenze e opinioni personali ma sono i
rappresentanti della volontà e delle scelte di tutti gli
iscritti. Ne consegue che di tali elezioni devono essere
informate ed aggiornate tutte le Sezioni, delle quali devono
essere rappresentate le scelte maggioritarie espresse dagli
iscritti e risultanti dai verbali di specifiche Assemblee
sezionali.
Per le elezioni di cui in a. e b., deve rimanere agli atti
annotazione scritta delle consultazioni dei Presidenti
Provinciali con i Presidenti di Sezione, che possono essere
effettuate mediante riunioni o contatti diretti (di persona,
telefonici o epistolari).
Articolo 25
I Presidenti e i Vice Presidenti degli Organi associativi di cui
ai punti c., d. ed e. vengono nominati nell’ambito dei
rispettivi Consigli Direttivi da parte dei Consiglieri, eletti
da ciascun Congresso/Assemblea, nello stesso giorno delle
votazioni o, comunque, non oltre 10 giorni dal medesimo.
Articolo 26
Per la candidatura alle cariche di Presidente e Vice Presidente
ai vari livelli è posto il limite di 75 (settantacinque) anni.
Eventuali richieste di eccezione a tale limite dovranno essere
valutate di volta in volta in sede di verifica dei requisiti dei
candidati. Ove il parere sia favorevole, questo dovrà essere
segnalato, per via gerarchica e con i relativi pareri, alla
Presidenza Nazionale che dovrà esprimere il parere definitivo
prima della diramazione dell’elenco ufficiale dei candidati.
Articolo 27
Tutte le cariche elette dal Congresso Nazionale sono rinnovabili
per un massimo di tre mandati consecutivi.
La stessa norma si applica ai Presidenti e ai Vice Presidenti
degli Organi direttivi periferici a tutti i livelli. In
quest’ultimo caso, eccezionali deroghe possono essere concesse
dalla Presidenza Nazionale in caso di accertata assenza di
candidati alternativi.
Articolo 28
Di norma le elezioni devono essere indette con almeno 60 giorni
di anticipo sulla data di effettuazione e tenute 30 giorni prima
della scadenza dei mandati. I Soci eletti si affiancano ai
cedenti per i successivi 30 giorni e, comunque, fino e non oltre
la reale scadenza dei mandati dei Direttivi in carica, assumendo
le cariche sin dal giorno successivo.
Durante il periodo di affiancamento restano in funzione a tutti
gli effetti i titolari cedenti.
Qualora le elezioni non vengano effettuate nei tempi succitati,
i direttivi in carica decadono alla scadenza naturale ma le
elezioni vengono indette da un Commissario nominato dall'Organo
competente.
Articolo 29
Le cariche di Presidente/Vice Presidente a qualsiasi livello non
sono cumulabili con altre cariche di Presidente/Vice Presidente
né, di norma, con altre cariche elettive. Eventuali eccezioni a
quest’ultima regola devono essere richieste dagli interessati
all’atto della candidatura e pervenire alla Presidenza Nazionale
secondo l’iter indicato al precedente art.26 perché la stessa
possa pronunciarsi nei tempi di cui al medesimo articolo. Per i
Membri del Consiglio Nazionale la decisione compete alla Giunta
Esecutiva Nazionale.
In nessun caso, comunque, potrà essere concessa l’autorizzazione
a ricoprire cariche in Organi associativi contigui di vertice.
Articolo 30
L’eletto a più di una carica, ove non abbia preventivamente
chiesto ed ottenuto una deroga, deve optare per quella di sua
preferenza entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni,
mediante comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale ed
all’Organo associativo sovraordinato.
Articolo 31
Le cariche che a qualsiasi titolo si rendano vacanti – eccetto
quelle di Presidente e Vice Presidente – vengono integrate con
la nomina, in ordine di graduatoria, dei candidati risultati
votati e non eletti nei relativi Congressi/Assemblee.
Qualora ciò non sia possibile, l’integrazione avviene per scelta
e nomina diretta da parte dell’Organo associativo interessato
(cooptazione).
Per la sostituzione di Presidenti e Vice Presidenti valgono le
norme di cui al successivo art.46.
Articolo 32
Fermo restando quanto previsto dall’art 9 dello Statuto per la
rimozione o la destituzione da cariche associative e la
conseguente nomina dei Commissari Straordinari, in tutti gli
altri casi in cui sia necessaria la nomina di Commissari
Straordinari per organizzare e condurre nuove elezioni la
competenza è devoluta a:
1. Presidente Nazionale per l’elezione di Presidenti
Interregionali e Consigli Regionali;
2. Presidenti Regionali per l’elezione di Consigli Provinciali e
Consigli Direttivi Sezionali.
Tutte le nomine a Commissario Straordinario devono essere
comunicate, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale.
Articolo 33
Ai Congressi per le elezioni possono partecipare come spettatori
tutti i Soci e i Simpatizzanti provvisti di tessera associativa
in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Questi,
peraltro, in nessun caso possono prendere la parola.
Articolo 34
Le candidature possono essere proposte da qualsiasi Socio, in
regola con l’iscrizione, per se stesso e per altri.
Le candidature, pena l’invalidazione, devono essere accompagnate
da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato e da
una scheda notizie come da modello Allegato “D”.
Gli eletti alle cariche di Presidente ai vari livelli devono
risiedere nelle zone di rispettiva giurisdizione associativa.
Uno dei due elementi della coppia candidata alle cariche di
Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale deve avere la
residenza in Roma.
Articolo 35
Le operazioni da compiere dopo l’indizione delle elezioni sono
elencate cronologicamente nel prospetto che segue, nel quale con
la lettera “E” è indicato il giorno di prima convocazione del
Congresso/Assemblea per lo svolgimento delle votazioni.
TEMPI |
OPERAZIONI
|
da E-60 a E-40 |
Proposte di candidature da parte di singoli Soci e di
Organi associativi. |
entro E-30 |
- Comunicazione dei voti validi attribuiti agli elettori
da parte dell’Organo associativo preposto
all’organizzazione delle elezioni, sulla base del numero
degli iscritti alla data dell’E-180. Per le elezioni
alla Presidenza Nazionale si considerano le iscrizioni
alla data del 31 dicembre dell’anno che precede la
consultazione;
- Verifica dei requisiti dei candidati e definizione dei
casi dubbi. |
entro E-20 |
- Presentazione di eventuali contestazioni circa il
numero dei voti validi attribuiti. Scaduto il termine
fissato senza che pervenga alcun reclamo, debbono
considerarsi validi i dati comunicati dall’Organo
preposto all’organizzazione;
- Compilazione e diramazione dell’elenco ufficiale dei
candidati (ai candidati, agli elettori e all’Organo
gerarchicamente superiore a quello interessato alle
votazioni). |
da E a E+1 |
Svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti |
entro E+10 |
- Accettazione degli eletti e dimissioni dagli incarichi
non cumulabili;
- Trasmissione alla Presidenza Nazionale del verbale
delle elezioni e della nuova composizione dell’Organo
interessato. |
da E a E+30 |
Affiancamento tra cedenti e subentranti. |
I Congressi /Assemblee sono validi in prima convocazione quando
i presenti con diritto di voto rappresentano almeno la metà
degli iscritti più uno (ovvero il 50% + 1 dei voti attribuiti in
totale); in seconda convocazione sono validi qualunque sia il
numero degli iscritti rappresentati.
La seconda convocazione può avere luogo dopo che siano trascorse
24 ore dalla prima.
Articolo 36
La verifica dei requisiti dei candidati è di competenza
dell’Organo associativo che organizza le elezioni. Eventuali
casi dubbi e/o ricorsi avverso l’esclusione sono sottoposti
all’esame degli Organi sovra ordinati fino alla Presidenza
Nazionale, se necessario, che ne devolve l’ultima e definitiva
decisione al Collegio Nazionale dei Probiviri.
L’accertamento dei requisiti dei candidati alle cariche di
Presidente Interregionale, Consiglieri delle Presidenze
Regionali e Consiglieri di Sezioni all’estero viene effettuato
direttamente dalla Presidenza Nazionale in virtù della diretta
funzione di controllo prevista dall’art. 10, comma 4) dello
Statuto. Eventuali casi dubbi vengono sottoposti all’esame del
Collegio Nazionale dei Probiviri.
Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente Nazionali,
dei Consiglieri Nazionali e dei Collegi Nazionali dei Probiviri
e dei Sindaci/Revisori, il Presidente Nazionale uscente
sottopone alla decisione sovrana del Congresso Nazionale la
verifica di eventuali candidature dubbie che, peraltro, debbono
essere evidenziate all’atto della diramazione dell’elenco dei
candidati.
Articolo 37
Per tutte le elezioni, ad eccezione di quelle nazionali in sede
di Congresso, ai fini dell’attribuzione agli eletti dei voti
validi, debbono essere computate soltanto le iscrizioni avvenute
almeno 180 giorni prima della data delle votazioni.
Per le elezioni nazionali l’attribuzione dei voti viene fatta in
base agli iscritti in regola con il pagamento della quota
sociale alla data del 31 dicembre dell’anno che precede il
Congresso Nazionale.
Articolo 38
Nelle elezioni nazionali un avente diritto al voto può delegare,
con delega scritta, in caso di assenza giustificata, un Membro
del consiglio da lui presieduto. I Presidenti di Sezioni
all’estero possono delegare un Socio di fiducia, anche residente
in Italia, con delega scritta inviata direttamente alla
Presidenza Nazionale.
Articolo 39
Il Presidente uscente dà inizio ai lavori del
Congresso/Assemblea presentando una Relazione sulle attività del
triennio e sulla situazione amministrativa. Al termine della sua
esposizione:
-
viene insediata una Commissione di Controllo composta da tre
membri, nominata in precedenza dal Presidente uscente, che
provvede a:
- registrare i congressisti accertandone il diritto di voto;
- approntare un elenco dei votanti con delega, controllando
la regolarità della stessa;
- consegnare al Presidente del Congresso/Assemblea in
duplice copia l’elenco dei congressisti presenti e delle
deleghe ricevute completi dei voti attribuiti a ciascun
votante;
- consegnare al Presidente del seggio elettorale l’elenco
dei votanti con il numero di schede - voto assegnate a
ciascuno di essi.
Nelle elezioni nazionali, per agevolare lo svolgimento delle
suddette operazioni, l’insediamento della Commissione e la
sua attività possono avere luogo anche prima dell’inizio
delle attività congressuali ed in un locale attiguo alla
sala di svolgimento del Congresso;
-
su invito del Presidente uscente vengono nominati, per
alzata di mano, il Presidente ed il Segretario del
Congresso/Assemblea,
scelti tra i congressisti non candidati;
-
su proposta del Presidente del Congresso/Assemblea e per
alzata di mano vengono nominati, scelti tra i congressisti
non candidati, tre scrutatori, di cui uno Presidente del
seggio elettorale;
-
su autorizzazione del Presidente del Congresso/Assemblea
i Congressisti possono prendere la parola. In sede di
Congresso Nazionale, limitatamente agli argomenti di cui ai
commi 1., 2., 3. e 4 dell’Art.7 dello Statuto, possono
prendere la parola anche i membri del Consiglio Nazionale ed
i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei
Sindaci/Revisori;
-
al termine della discussione, a richiesta degli interessati
e dietro autorizzazione del Presidente del
Congresso/Assemblea, possono prendere la parola i candidati
limitatamente a dichiarazioni relative alle elezioni. In
questa fase non è ammesso il contraddittorio;
-
terminati questi interventi si procede alle operazioni di
voto.
Articolo 40
La votazione è segreta ed è effettuata per appello nominale
fatto dal Presidente del Congresso/Assemblea, che presiede alla
consegna delle schede elettorali (fac-simile in Allegato “E” e
Allegato “F”) da parte della Commissione di Controllo.
La votazione deve avvenire in sede di riunione plenaria e,
pertanto, gli elettori possono abbandonare la sala soltanto dopo
aver effettuato il proprio turno di votazione, salvo specifica
autorizzazione del Presidente del Congresso/Assemblea.
Articolo 41
Alle votazioni per il Presidente Nazionale, il Vice Presidente
Nazionale ed i Collegi Nazionali dei Probiviri e dei
Sindaci/Revisori partecipano tutti gli elettori.
I Consiglieri Nazionali sono scelti fra tre distinte liste per
il Nord, per il Centro e per il Sud in numero proporzionale alla
percentuale di iscritti in ciascuna zona rispetto al totale
generale calcolato dalla Presidenza Nazionale.
Gli elettori votano esclusivamente per i candidati della
circoscrizione territoriale di competenza (Nord, Centro e Sud).
Articolo 42
In tutte le votazioni che prevedono l'elezione di più di due
Consiglieri, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze
pari al 50% + 1 dei consiglieri da eleggere.
Nel caso in cui i membri da eleggere siano
dispari si potrà esprimere un numero di preferenze pari alla
maggioranza assoluta (es.: se i consiglieri sono 7, si potranno
esprimere 4 preferenze).
Lo stesso criterio si applica per l’elezione dei Membri dei
Collegi dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori.
Articolo 43
Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori provvedono,
se possibile in locale diverso da quello della riunione
plenaria, all'apertura delle urne ed allo spoglio delle schede,
cui tutti possono presenziare nel massimo silenzio. Acquisiti i
risultati, redigono un verbale delle elezioni come da facsimile
in Allegato “G” e lo consegnano al Presidente del
Congresso/Assemblea che proclama gli eletti.
Articolo 44
In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di
iscrizione all’A.N.B. e in caso di ulteriore parità è eletto il
più giovane anagraficamente.
Articolo 45
Reclami per presunte irregolarità o errori nelle operazioni
elettorali devono essere proposti, entro 48 ore dal termine
dello scrutinio, al Presidente del Congresso/Assemblea, dal
quale vengono esaminati con la più ampia facoltà di accertamento
e accettati o respinti entro dieci giorni dalla loro
presentazione.
Contro tale decisione è ammesso ulteriore ricorso all’Organo
immediatamente sovraordinato e, successivamente, per via
gerarchica, sino alla Presidenza Nazionale, che devolverà al
Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i necessari accertamenti
per formulare il giudizio non ulteriormente sindacabile e
appellabile. Tutti i ricorsi successivi alla decisione del
Presidente del Congresso/Assemblea dovranno essere presentati
entro 10 (dieci) giorni dalla notifica delle decisioni dei vari
Organi gerarchicamente competenti. Le determinazioni di questi
ultimi dovranno essere adottate nel termine di 20 (venti) giorni
dalla ricezione del ricorso. Tale termine è elevato a 60
(sessanta) giorni per la decisione della Presidenza Nazionale.
Qualora l'iter decisionale superi i 30 giorni, tutti i nuovi
eletti assumono le rispettive cariche, salvo successive
destituzioni individuali o complessivo invalidamento delle
elezioni svolte. In tal caso gli eletti restano in carica per le
attività di normale amministrazione ma le nuove elezioni sono
organizzate e controllate da un Commissario Straordinario
designato dalla Presidenza Nazionale.
In sede di Congresso Nazionale eventuali contestazioni vengono
rappresentate al Presidente del Congresso e risolte seduta
stante, così che le elezioni abbiano sempre un risultato
definitivo.
Articolo 46
Nella Presidenza Nazionale, il Segretario Generale,
l’Amministratore Generale e il Direttore del Periodico Nazionale
di informazione sono nominati dalla Giunta Esecutiva su proposta
del Presidente Nazionale.
Il Segretario e/o Amministratore degli Organi Periferici è
nominato dal relativo Consiglio su proposta del Presidente dello
stesso.
Articolo 47
Le dimissioni dalle cariche associative vengono rassegnate al
Consiglio Direttivo dell’Organo di appartenenza e comunicate,
per conoscenza, all’Organo superiore.
Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale
rassegnano le dimissioni al Consiglio Nazionale convocato in
seduta straordinaria.
La sostituzione dei dimissionari avviene, fatta eccezione per
Presidenti e Vice Presidenti, finché possibile in conformità
all’art. 30 del presente Regolamento.
Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale sono
rieletti dal Congresso Nazionale (ordinario o straordinario).
I Presidenti Interregionali sono sostituiti da un Commissario
Straordinario, nominato dalla Presidenza Nazionale, che provvede
all’organizzazione di nuove elezioni
I Presidenti ed i Vice Presidenti Regionali, Provinciali e di
Sezione vengono rieletti all’interno dei rispettivi Consigli
Direttivi, dopo aver ripristinato il numero dei Consiglieri
secondo le modalità di cui al citato art. 30 del presente
Regolamento.
PARTE
III - MANIFESTAZIONI E RADUNI
Articolo 48
La partecipazione attiva a cerimonie ufficiali indette dalle
Autorità militari e civili rientra nelle finalità che
l'Associazione Nazionale Bersaglieri persegue per mantenere
sempre vivo lo spirito patriottico e bersaglieresco dei propri
Soci.
La presenza frequente ed esemplare dei Bersaglieri vicino ai
Reparti in armi ed alle Autorità Costituite rafforza i vincoli
di solidarietà e di cameratismo previsti dallo Statuto, sviluppa
i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni d'Arma e
Combattentistiche e promuove altresì l'elevazione spirituale,
culturale e fisico-sportiva dei Soci.
Articolo 49
La riunione o l'incontro di una, due o tre Sezioni assume la
denominazione di "MANIFESTAZIONE" ed ha carattere locale.
Articolo 50
Le manifestazioni che interessano tutte o più di tre Sezioni
della stessa provincia, più Provincie o più Regioni assumono la
denominazione di "RADUNI".
I raduni, in relazione al livello di pianificazione,
organizzazione e condotta si classificano in:
-
Provinciali;
-
Regionali;
-
Interregionali;
-
Nazionali.
Articolo 51
La responsabilità del coordinamento della programmazione è di
competenza delle Presidenze sovra ordinate ai vari livelli.
Ciascun Presidente deve controllare che Manifestazioni e Raduni
non interferiscano tra loro per date e tipo di attività, previ
accordi anche con Provincie e Regioni limitrofe, al fine di
concentrare il maggior numero di radunisti sulla stessa
manifestazione.
Ai Presidenti Interregionali è devoluto il coordinamento dei
Raduni nell'ambito del territorio di propria giurisdizione. In
tale ottica dovranno inviare alla Presidenza Nazionale entro il
31 maggio il Programma dei RADUNI di prevista effettuazione
nell'anno successivo, indicando:
-
date;
-
località;
-
motivazione;
-
eventuale richiesta di supporti militari.
Articolo 52
Richieste di rappresentanze e/o supporti militari per
sopravvenute esigenze non previste nella programmazione annuale,
devono essere inviate per via gerarchica alla Presidenza
Nazionale, con almeno 60 gg. di anticipo, sulla data di
effettuazione, già controllate ed opportunamente filtrate dagli
Organi intermedi.
Soltanto la Presidenza Nazionale è autorizzata ad inoltrarle al
Ministero della Difesa ed agli Stati Maggiori, che restituiranno
al mittente ogni richiesta non inoltrata tramite la Presidenza
Nazionale.
La concessione di supporti militari è di esclusiva competenza
delle Autorità militari, che decideranno in relazione a
disponibilità, possibilità e preminenti esigenze relative ai
propri compiti istituzionali.
Articolo 53
Il "RADUNO NAZIONALE" viene deciso dal Consiglio Nazionale che,
su proposta del Presidente Nazionale, ne fissa località e data
di svolgimento.
Per la scelta della sede vengono vagliate le proposte pervenute
da Organi associativi che si candidano per l'evento.
Di massima deve essere osservato il criterio dell'alternanza
(Nord - Centro - Sud); eccezioni a tale criterio sono possibili
in caso di assenza di candidature di sedi della circoscrizione
territoriale di turno, qualora le sedi proposte siano
considerate dal Consiglio Nazionale non idonee o in caso di
eventi e ricorrenze di carattere eccezionale.
Vengono prese in considerazione le proposte, avallate dalle
competenti Amministrazioni locali, pervenute con almeno due anni
di anticipo sulla data di effettuazione del Raduno.
La responsabilità di pianificazione, organizzazione e condotta
del Raduno è della Presidenza Nazionale che può delegarne la
gestione esecutiva ad un "Comitato Organizzatore".
Entro 180 (centottanta) giorni dallo svolgimento del Raduno, il
Comitato Organizzatore presenta il Bilancio Consuntivo per
l'approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale.
Articolo 54
I Soci, nelle circostanze di cui agli articoli precedenti, sono
tenuti ad indossare il cappello piumato o il berretto a fez e la
cravatta cremisi.
Sono autorizzate soltanto le decorazioni relative ad
onorificenze e ricompense riconosciute dalla Repubblica
Italiana.
L'uso dell'uniforme, per i singoli e per i gruppi, è regolato da
apposite norme emanate dal Ministero della Difesa.
Articolo 55
Tutti gli iscritti possono fregiarsi del distintivo sociale di
cui all'Allegato "A" allo Statuto.
Articolo 56
La condotta di tutte le manifestazioni deve essere improntata a
stile militare ed è dovere di tutti i partecipanti di farne un
esempio di sana disciplina ed ordine bersaglieresco, nonché di
autentico entusiasmo patriottico.
Articolo 57
Le presenti norme, se necessario, possono essere integrate da
circolari e disposizioni a carattere transitorio o permanente.
PARTE IV - AMMINISTRAZIONE
Articolo 58
L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Hanno funzioni
amministrative:
-
Presidenza Nazionale;
-
Presidenze Regionali;
-
Presidenze Provinciali;
-
Presidenze Sezionali:
Per ciascun anno finanziario vengono redatti:
-
Bilancio consuntivo,
entro il mese di marzo, per la gestione dell'anno precedente;
-
Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre, per la
gestione dell'anno successivo.
Articolo 59
I bilanci annuali (preventivo e consuntivo):
-
della Presidenza Nazionale, previo esame da parte del
Collegio Nazionale dei
Sindaci/Revisori, sono sottoposti all'approvazione del
Consiglio Nazionale;
-
delle Presidenze Regionali e Provinciali sono approvati dai
rispettivi Consigli Direttivi;
-
delle Sezioni, previo esame dei Collegi
dei Sindaci/Revisori, sono approvati dall'Assemblea degli
iscritti.
Le attività amministrative della stampa periferica, delle
fanfare, dei gruppi sportivi e di volontariato e protezione
civile sono integrative di quelle degli Organi associativi da
cui dipendono.
Copia dei bilanci, approvati secondo le norme di cui sopra, deve
essere conservata agli atti per almeno dieci anni.
Articolo 60
Ogni anno:
-
entro il mese di marzo, ciascuna Presidenza Provinciale,
sulla scorta delle notizie fornite dalle rispettive Sezioni,
compila una relazione relativa all'anno precedente, dalla
quale devono risultare:
- l'attività svolta nella provincia;
- i programmi per l'anno successivo;
-
un sintetico rendiconto dal quale risulti, a titolo informativo, la
situazione amministrativa di ciascuna Sezione, nonché
quella della stessa Presidenza Provinciale. Detta relazione
viene inviata alla Presidenza Regionale.
-
entro il mese di aprile, ciascuna Presidenza Regionale
inoltra alla Presidenza Nazionale una relazione intesa a
commentare quelle presentate dalle dipendenti Presidenze
Provinciali e ad avanzare eventuali proposte. A detta
relazione viene allegato un sintetico rendiconto sulla
situazione amministrativa della Presidenza Regionale
stessa. Contemporaneamente inoltra al Presidente
Interregionale, per la competente attività
di coordinamento, il quadro delle attività programmate per l'anno
successivo, già coordinate in ambito regionale, che
prevedano la richiesta di concorsi militari;
-
entro il mese di maggio i Presidenti
Interregionali inviano alla Presidenza Nazionale il quadro
delle attività di previsto svolgimento nell'anno successivo
nel territorio di giurisdizione che prevedano la richiesta
di concorsi militari. Inviano altresì il riepilogo
dimostrativo delle spese, autorizzate dalla Presidenza
Nazionale, sostenute per l'assolvimento di compiti
istituzionali;
-
entro il mese di maggio, sulla scorta delle
relazioni pervenute dalle Presidenze
Regionali, la Presidenza Nazionale compila la relazione
annuale sull'attività svolta dall'intera Associazione,
allegando il Bilancio Consuntivo nazionale.
Copia di detta relazione complessiva viene inviata alle Autorità
di controllo. In Particolare al Ministero della Difesa deve
essere inviata la dimostrazione delle spese relative all'impiego
del contributo governativo ricevuto.
Articolo 61
L'Amministratore Generale è preposto alla gestione ordinaria dei
fondi, sotto la direzione del Presidente Nazionale, ed alla
tenuta dei documenti contabili. In particolare:
-
firma, unitamente al Presidente Nazionale, gli ordinativi
delle uscite e i titoli delle entrate;
-
redige ed aggiorna il quaderno di carico dei materiali;
-
redige i Bilanci preventivo e consuntivo della Presidenza
Nazionale;
-
assicura che detti bilanci pervengano ai Membri del
Consiglio Nazionale con almeno dieci giorni di anticipo
sulla data della riunione per la loro approvazione.
Articolo 62
Presso gli Organi Periferici le funzioni amministrative sono
delegate ad un Amministratore, con incarico esclusivo, o al
Segretario, che assume la carica di Segretario/Amministratore,
nominati dai Consigli Direttivi ai vari livelli su proposta dei
rispettivi Presidenti.
Articolo 63
Il Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori effettua periodici
controlli sulla contabilità della Presidenza Nazionale.
Su mandato del Presidente Nazionale, il Presidente del Collegio
Nazionale dei Sindaci/Revisori effettua (o può delegarne
l'effettuazione a Membri del Collegio) controlli straordinari su
tutte le gestioni amministrative periferiche.
Articolo 64
La situazione organica dell'Associazione deve risultare presso
la Presidenza Nazionale e le Presidenze Regionali, Provinciali e
Sezionali da uno schedario numerico e nominativo completo di
indirizzo degli iscritti. Gli elementi di detto schedario
possono essere trascritti su idoneo supporto tecnologico.
Ad ogni livello, inoltre, debbono essere tenuti aggiornati:
-
registro dei verbali e delle deliberazioni;
-
registro di cassa;
-
registro degli inventari.
Presso le Sezioni, in particolare, deve essere compilata e
custodita una domanda di iscrizione redatta su una scheda
notizie come da facsimile in Allegato"H".
Articolo 65
Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza:
-
della Giunta Esecutiva Nazionale, per l'esame e
l'impostazione degli atti ad essa relativi;
-
del Consiglio Nazionale, per l'approvazione ed il
conferimento di delega al Presidente Nazionale per il
perfezionamento degli atti conseguenti.
Rientrano tra gli atti straordinari quelli previsti all'art.8,
comma 9. dello Statuto ed. 2007.
Articolo 66
Gli ordinativi di spesa di qualsiasi natura, predisposti e
vistati dagli Amministratori ai vari livelli, devono essere
firmati dai rispettivi Presidenti.
Articolo 67
Nel caso di scioglimento di un Organo associativo, il patrimonio
sociale (compresi mobili e suppellettili) sarà inventariato a
cura dell'Organo sovraordinato e, su decisione del Presidente
Nazionale, potrà essere trasferito in consegna temporanea
all'Organo associativo più vicino o al medesimo Organo
sovraordinato.
La decisione definitiva circa l'utilizzazione di detto
patrimonio compete al Consiglio Nazionale.
Articolo 68
In caso di scioglimento o soppressione di un Organo associativo,
il relativo Medagliere (Labaro) deve essere consegnato al
Presidente dell'Organo sovraordinato.
Articolo 69
Il Consiglio Nazionale fissa annualmente nel Bilancio Preventivo
una quota destinata ai rimborsi delle spese di rappresentanza
della Presidenza Nazionale.
Articolo 70
Per le proprie esigenze di spesa:
-
i Presidenti Interregionali ricevono dalla Presidenza
Nazionale una quota fissata annualmente dal Consiglio
Nazionale:
-
le Presidenze Regionali ricevono dalla Presidenza Nazionale
una quota percentuale (fissata dal Consiglio Nazionale) dei
proventi delle iscrizioni annuali;
-
le Presidenze Provinciali introitano dalle dipendenti
Sezioni un'aliquota (fissata dal Consiglio
Provinciale) delle somme ricavate dal rinnovo annuale del
tesseramento;
-
i Consigli Direttivi Sezionali fissano annualmente la quota
a carico degli iscritti comprensiva di quella spettante alla
Presidenza Nazionale ed alle Presidenze Provinciali.
Articolo 71
Le Presidenze Regionali possono disporre controlli
amministrativi in genere e sulla gestione dei fondi in
particolare, nei confronti delle Presidenze Provinciali. Queste
ultime, peraltro, possono disporre analoghi controlli nei
confronti delle Sezioni dipendenti.
Articolo 72
Le tessere sociali, di modello approvato dal Consiglio Nazionale
e firmate dal Presidente Nazionale, sono rilasciate dalla
Presidenza Nazionale.
Le tessere per i Soci Ordinari, completate in ogni loro parte,
vengono controfirmate dai Presidenti di Sezione che ne curano la
consegna.
Le tessere per i Soci Onorari vengono consegnate direttamente
dalla Presidenza Nazionale.
La Presidenza Nazionale tiene aggiornato un registro nel quale
sono elencati i Soci Onorari.
Per i Simpatizzanti vengono utilizzate tessere e contrassegni di
rinnovo differenziati.
Articolo 73
I responsabili di irregolarità amministrative o di gestione dei
fondi sono passibili, ove non intervengano responsabilità
penali, dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto,
comminati nelle forme previste dal Presente Regolamento, salva
in ogni caso la refusione del danno.
Articolo 74
Per le obbligazioni di natura associativa assunte nei confronti
di terzi vige il principio della responsabilità personale. Nel
caso di Organi collegiali, la responsabilità è indivisibile e
solidale a carico di ogni singolo Membro che ne abbia assunto
l'obbligo.
PARTE V - ONORIFICENZE E
RICONOSCIMENTI
Articolo 75
ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (O.M.R.I.): ogni anno
la Presidenza Nazionale può inoltrare al Ministero della Difesa,
nel numero e con le procedure stabilite dalle specifiche norme,
proposte di concessione di onorificenze dell'O.M.R.I., sulla
base delle proposte pervenute dalle Presidenze Regionali.
La Presidenza Nazionale può inoltrare proposte in proprio.
Articolo 76
ATTESTATI DI BENEMERENZA (di 1° e 2° grado). Vengono attribuiti,
su proposta per via gerarchica degli Organi associativi
competenti:
-
di 1° grado:
- dalla Giunta Esecutiva Nazionale ai Soci Ordinari
[Statuto, art.5, comma 3)];
- dal Consiglio Nazionale ai Simpatizzanti (Statuto, art.5,
ultimo capoverso).
Gli attestati, che conferiscono la qualifica di Socio
Benemerito, sono rilasciati dalla Presidenza Nazionale;
-
di 2° grado, dalle Presidenze Regionali.
L'attestato premia il merito ma non attribuisce
alcuna particolare qualifica.
Articolo 77
ENCOMI SCRITTI: sono conferiti agli iscritti che abbiano
particolarmente meritato in ben determinate circostanze per
attaccamento al Corpo e all'Associazione.
Possono essere concessi dagli Organi Associativi di ogni livello
su proposta di uno o più membri degli stessi.
Articolo 78
CARICHE ONORARIE: sono conferibili a vita soltanto a coloro che
in precedenza abbiano già ricoperto le cariche di Presidente e
Vice Presidente ai vari livelli associativi e di Consigliere
Nazionale.
Ai detentori di cariche onorarie compete la facoltà di
partecipare ai Congressi /Assemblee cui prendono parte i Soci
con pari carica effettiva, con diritto di parola ma non di voto.
Le cariche onorarie e le relative modalità di nomina sono di
seguito indicate:
-
Presidente onorario di Sezione e Provinciale: la nomina è
sanzionata dal Congresso Regionale su proposta
rispettivamente delle Assemblee di Sezione e dei Congressi
Provinciali;
-
Presidente onorario Regionale e Interregionale: la nomina è
sanzionata dal Consiglio Nazionale su proposta
rispettivamente dei Congressi Regionali e Interregionali;
-
Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale e
Consiglieri Nazionali onorari: la nomina, su proposta del
Presidente Nazionale, è sanzionata dal Consiglio Nazionale
con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi Membri.
Il detentore di carica onoraria vi rinuncia qualora
successivamente rivesta una carica effettiva.
PARTE
VI - SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 79
Le sanzioni disciplinari previste all'art. 28 dello Statuto
possono essere proposte agli Organi associativi competenti per
territorio da parte di tutti i Dirigenti dell'A.N.B..
Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della
mancanza. Ad esse si applicano procedure di contestazione
dell'addebito che consentano l'esercizio del diritto di difesa e
di replica.
L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire con immediatezza,
compatibilmente con il tempo necessario per l'accertamento dei
fatti e con l'osservanza del procedimento garantistico.
In ogni caso nessun provvedimento disciplinare potrà essere
adottato senza che siano stati preventivamente ascoltati
l'iscritto oggetto della sanzione, l'iscritto eventualmente
offeso ed i testimoni a carico e a discarico, ai quali dovranno
essere comunicati tempestivamente luogo ed ora della riunione
del Collegio Giudicante.
Per le persone interessate al procedimento sia come promotrici
dell'iniziativa disciplinare sia come parti lese, sia infine
come testimoni esiste incompatibilità con la carica di Membro
del Collegio Giudicante. L’incompatibilita attiene anche a chi,
avendo partecipato, in qualsiasi veste, all’adozione di una
sanzione disciplinare, si travi poi a ricoprire una carica
nell’organo sovraordinato preposto all’esame dei ricorsi o a
deliberare circa la riammissione dell’iscrittosanzionato con
l’espulsione.
Per i Membri degli Organi Centrali la potestà sanzionatoria
compete alla Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo quanto
previsto all'art. 16 del presente Regolamento per quanto attiene
al Presidente e al Vice Presidente Nazionali.
Articolo 80
RICHIAMO: è deciso ed inflitto in forma orale o scritta dal
Consiglio Direttivo di Sezione per mancanze di lieve entità
soprattutto di carattere formale.
La sanzione viene comunicata all'iscritto con lettera del
Presidente di Sezione con motivazione chiara ed esplicita
(citazione di fatti e circostanze).
Articolo 81
CENSURA: è decisa e inflitta in forma scritta dal Consiglio
Provinciale per mancanze relative alla disciplina associativa
che creino disservizi e nocumento al corretto svolgersi della
vita associativa, nonché per recidive nelle mancanze di cui al
precedente art. 79.
La sanzione viene comunicata all'iscritto e, per conoscenza,
all'unità associativa cui appartiene con lettera del Presidente
Provinciale, con motivazione chiara ed esplicita.
Articolo 82
SOSPENSIONE: consiste nella proibizione all'iscritto di
partecipare per un periodo da uno a sei mesi alle attività
associative, sospendendolo anche da qualsiasi carica di cui sia
investito.
Sanziona mancanze recidive e comportamenti pregiudizievoli per
la serietà e la dignità dell'Associazione e dell'iscritto.
D'iniziativa del Presidente Provinciale o su proposta del
Presidente di Sezione viene sanzionata:
-
dalla Presidenza Regionale fino ad un massimo di tre mesi;
-
dalla Giunta Esecutiva Nazionale per un periodo da quattro a
sei mesi.
La sanzione viene comunicata per iscritto all'interessato e, per
conoscenza, alla Presidenza Nazionale, all'unità associativa cui
appartiene l'iscritto ed al proponente, con lettera a firma del
Presidente Regionale o del Presidente Nazionale, con motivazione
chiara ed esplicita.
Articolo 83
ESPULSIONE: comporta la cancellazione dal ruolo degli iscritti e
la proibizione a frequentare qualsiasi unità associativa ed a
partecipare a qualsiasi attività dell'A.N.B..
L'iscritto punito con l'espulsione è destituito da qualunque
carica egli rivesta.
La sanzione colpisce gli iscritti che con il loro comportamento
abbiano gravemente danneggiato la dignità e l'unitarietà
dell'Associazione.
Su proposta documentata delle Presidenze Regionali o della
Presidenza Nazionale, viene deliberata dalla Giunta Esecutiva
Nazionale.
Ne viene data comunicazione all'interessato e, per conoscenza, a
tutte le Presidenze Regionali, con lettera a firma del
Presidente Nazionale, con motivazione chiara ed esplicita.
La comunicazione, qualora deciso dalla Giunta Esecutiva
Nazionale, può essere estesa al Ministero della Difesa.
A domanda dell'interessato, l'esame della sua riammissione non
può essere effettuato prima di tre anni dalla data di decorrenza
della sanzione. La competenza a decidere in merito è del
Consiglio Nazionale.
Articolo 84
L'iscritto sul conto del quale siano in corso decisioni relative
a provvedimenti di sospensione e di espulsione cessa, a titolo
precauzionale, da qualsiasi carica ricoperta ed è sospeso dal
diritto di voto.
Articolo 85
I termini della sanzione di sospensione e di espulsione
decorrono dal momento della comunicazione all'interessato
dell'avvio del relativo iter procedurale.
Articolo 86
L'iscritto colpito da sanzione disciplinare può avanzare
ricorso, in via gerarchica, per l'annullamento o per la
modificazione della motivazione o del tipo di sanzione non oltre
il ventesimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione
(fa fede la data del timbro postale a destinazione).
Gli organi preposti all'esame e alla definizione dei ricorsi
sono tenuti a:
-
raccogliere tutti i dati, anche testimoniali, utili a ben
delineare le circostanze che determinarono la sanzione;
-
ascoltare direttamente l'iscritto oggetto della sanzione ed
il proponente;
-
portare a termine l'esame del ricorso, verbalizzandone la
decisione entro i limiti di tempo di seguito indicati,
calcolati a partire dalla data di ricezione del ricorso
(data del timbro postale di arrivo a destinazione).
Organi e tempi per la trattazione dei ricorsi sono indicati nel
prospetto seguente:
|
RECLAMO IN 1^ ISTANZA |
RECLAMO IN 2^ ISTANZA |
SANZIONI |
Organo preposto all'esame |
Da definire entro gg. |
Organo preposto all'esame |
Da definire entro gg.
|
RICHIAMO
e
CENSURA
|
PRESIDENZA PROVINCIALE:
- Pres.te Prov.le;
- 3 Cons.ri Prov.li |
30 |
PRESIDENZA REGIONALE:
- Pres.te Reg.le;
- 3 Cons.ri Reg.li; |
30 |
SOSPENSIONE |
a) da 1 a 3 mesi
PRESIDENZA NAZIONALE:
- Pres.te Naz.le;
- V.Pres.te Naz.le;
- 2 Cons.ri Naz.li
b) da 4 a sei mesi
CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta Plenaria) |
45
|
a)
CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta plenaria)
b)
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
(In seduta plenaria) |
180 |
ESPULSIONE
|
CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta plenaria)
|
180 |
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
(In seduta plenaria) |
30 |
Se il giudizio di 1^ istanza è favorevole all'iscritto, la
sanzione viene immediatamente revocata, annullando qualsiasi
provvedimento accessorio, a meno di particolare diversa
deliberazione dell'organo giudicante.
Il giudizio di 2^
istanza è inappellabile. Tuttavia il Presidente Nazionale, in
aderenza ai compiti di controllo devolutigli dall'articolo 10,
comma 4) dello Statuto, ha la possibilità di sottoporre al
parere del Collegio Nazionale dei Probiviri qualsiasi questione
disciplinare e qualora il parere del Collegio non sia conforme a
quello degli Organi di 1^ e 2^ istanza, questi ultimi sono
tenuti a riesaminare il caso alla luce degli elementi indicati
dal Collegio entro un massimo di ulteriori 150 giorni.
|