Corpo Forestale dello Stato
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
Foresta Lino
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Legislazione Regionale
L.R.18.12.1992,n°38
-Norme per la
disciplina della circolazione Fuoristrada dei mezzi motorizzati nella
Regione Liguria.
http://www.regione.liguria.it/leggi/docs/19920038.htm
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L.R.11.09.1991,n°27
Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei
http://www.regione.liguria.it/leggi/docs/19910027.htm
Si possono trovare i vari tipi
di moduli,per le autorizzazioni o le comunicazioni da effettuare presso l’I.R.F.
di La Spezia ai sensi della legge forestale regionale vigente.
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http://www.regione.liguria.it/leggi/docs/19840009.htm
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 30 01
1984 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 2 1984 N. 7
Norme per la protezione della flora spontanea.
ARTICOLO 1
La Regione con la presente legge in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 4 secondo comma dello Statuto dagli articoli 66 e 83 del dPR 24
luglio 1977 n. 616 e dall' articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984
tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole
specie sia le comunita' vegetali con particolare riferimento alle entita' in
pericolo di estinzione sul territorio regionale.
ARTICOLO 2
E' vietata a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti
di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e
la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti da considerarsi
molto rare in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Delle specie di piante spontanee e loro parti soggette a progressiva
rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella C allegata alla
presente legge e' consentita la raccolta di non piu' di cinque esemplari al
giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di
terreno messo a coltura. Gruppi e comitive organizzate composte di oltre
dieci personne non possono complessivamente raccogliere piu' di cinquanta
esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.
ARTICOLO 4
E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di
piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge salvo che
si tratti di attivita' colturali. La raccolta delle specie elencate nella
tabella C allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare
alla base delle piante d' estrarre o comunque danneggiare i loro organi
sotterranei.
ARTICOLO 5
Gli elenchi di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente legge possono
essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta
della Giunta.
ARTICOLO 6
E' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato secco
delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A B e C allegate
alla presente legge.
ARTICOLO 7
E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti
di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione il danneggiamento e
la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto) elencate nella tabella B
allegata alla presente legge.
ARTICOLO 8
Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate a norma
dell' articolo 1 della legge regionale 1Ø aprile 1982 n. 18. La raccolta
delle piante officinali e' soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco
competente per territorio previo parere favorevole dell' Ispettorato
ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione
contenente le prescrizioni e le modalita' tecniche di raccolta. Non e'
considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della
famiglia senza farne commercio piante officinali in quantita' non superiore
a quella stabilita nell' elenco approvato con rd 26 maggio 1932 n. 772 o per
quelle che saranno individuate piante officinali nella quantita' che verra'
contestualmente stabilita. I richiedenti indicano nella domanda la specie
delle piante e le localita' ove intendono esercitare la raccolta. La
autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati
della vigilanza. E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del
fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura arrecare danno alle piante
officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo. Resta
comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante
officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.
ARTICOLO 9
La raccolta e/ o l' asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui
alle tabelle A e B nonche' di quantita' eccedenti quelle indicate all'
articolo 3 della presente legge con o senza fiori e/ o parti sotterranee
puo' essere consentita per scopi scientifici didattici o farmaceutici previa
autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato
e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi. L' autorizzazione e'
personale e a termine e deve precisare la localita' lo scopo della raccolta
la specie il numero approssimativo di esemplari da raccogliere o da
asportare. Il soggetto autorizzato e' tenuto a portare con se' l'
autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di
trasporto fino al luogo di destinazione nonche' ad esibirla a richiesta
degli organi di vigilanza.
ARTICOLO 10
Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante
non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla
presente legge provenienti da giardini vivai serre e colture floricole in
genere. Le piante non spontanee di cui al precedente comma i loro fiori e
parti sotterranee se poste in commercio devono essere accompagnate da
certificato di provenienza redatto dal produttore. Chiunque coltiva a fini
commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della presente
legge deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente della
Comunita' montana o del Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe
in agricoltura competenti per territorio.
ARTICOLO 11
Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati a
disposizione della popolazione presso la Regione le Province i Comuni le
Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in
agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole uffici
enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.
ARTICOLO 12
Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate alle
Comunita' montane ed ai Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe
in agricoltura. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo
articolo 13 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All'
accertamento ed alla sanzione ivi compresa la notifica delle violazioni
procedono i soggetti indicati nell' articolo 6 della legge regionale 2
dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello Stato.
ARTICOLO 13
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 5.000 a lire 50.000
per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 8 sesto comma; b)
da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 2 3 4 e 7; c) da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non
provvede alla comunicazione di cui all' articolo 10 terzo comma; d) da lire
20.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio le piante protette non
spontanee di cui all' articolo 10 primo comma senza il certificato di
provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo; e) da lire 50.000
a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e
8 secondo comma; f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarita' nell'
esercizio delle attivita' autorizzate a norma dell' articolo 9. Sono inoltre
confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione
alle quali e' stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al precedente comma lettere b) d) e).
ARTICOLO 14
Sono abrogati limitatamente al territorio della Regione Liguria gli articoli
2 3 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e gli articoli 1 2 e 3 del rd 19
dicembre 1931 n. 1793.
ARTICOLO 15
Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese derivanti
dall' attuazione della presente legge si applica l' articolo 16 lettera b)
della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
ARTICOLO 16
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si provvede
mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 40.000.000
facente parte dello stanziamento destinato al finanziamento del disegno di
legge << Istituzione del fondo di garanzia per il credito agrario >> ed
iscritto al capitolo 9030 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto
capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 e
corrispondente istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale
4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l' anno finanziario 1984 del capitolo 2400 << Spese destinate agli
interventi di tutela della flora spontanea >> con lo stanziamento di lire
40.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi
si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 17
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 gennaio
1984
TABELLE A B E C 2
Specie di piante spontanee protette e delle quali e'
vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato secco.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
1) Aquilegia species Aquilegia 2) Aster alpinus L. Astro delle Alpi 3)
Campanula sabatia De Not. Campanula savonese 4) Convolvolus sabatius Viv.
Concolvolo savonese 5) Cyclamen species Ciclamino 6) Dictamnus albus L.
Dittamo 7) Drosera rotundifolia L. Rosolida 8) Eryngium spinalba Vill.
Regina delle Alpi 9) Fritillaria species Fritillaria 10) Leontopodium
alpinum Cass. Stella alpina 11) Leuzea conifera (L.) DC Centaurea conifera
12) Lilium bulbiferum L. Giglio rosso 13) Lilium martagon L. Giglio
Martagone 14) Lilium pomponium L. Giglio rosso 15) Nigritella nigra (L.)
Reichenb. Nigritella 16) Ophrys species Ofride 17) Peonia officinalis L.
Peonia officinale 18) Phyteuma cordatum Balbis Fiteuma di Balbis 19)
Pinguicula vulgaris Pinguicola 20) Primula marginata Curtis Primula
marginata 21) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre Anemone alpino 22) Romulea
ligustica Parl. Romulea ligure 23) Tulipa species Tulipano selvatico 24)
Soldanella alpina L. Soldanella 25) Viola valderia All. Viola di Valdieri.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
TABELLA B
1) Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) DA Webb Semprevivo giallo 2)
Saxifraga caesia L. Sassifraga cesia 3) Saxifraga callosa S. Sassifraga
callosa 4) Saxifraga oppositifolia L. Sassifraga a foglie opposte 5)
Sempervivum arachnoideum L. Semprevivo ragnateloso 6) Sempervivum calcareum
Jordan Semprevivo calcareo 7) Sempervivum tectorum L. Semprevivo dei tetti
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
TABELLA C
1) Arnica montana L. Arnica 2) Campanula isophylla Moretti Campanula a
foglie uguali 3) Convallaria majalis L. Mughetto 4) Daphne species Dafne 5)
Echinops ritro L. Cardo azzurro 6) Erythronium dens - canis L. Dente di cane
7) Galanthus nivalis L. Bucaneve 8) Gentiana species Genziana 9) Gentianella
species Genzianella 10) Iris graminea L. Giaggiolo selvatico 11) Iris
lutescens L. Giaggiolo selvatico 12) Leucojum vernum L. Campanellina 13)
Leuzea rhapontica (L.) G. Holub Centaurea rapontica 14) Narcissus species
Narciso 15) Orchis species Orchidea 16) Rhaponticum bichnellii( Briq.)
Dostal Fiordaliso rapontico 17) Ruscus aculeatus L. Pungitopo 18) Saxifraga
cochlearis Reichenb. Sassifraga cocleare 19) Scilla bifolia L. 20) Trollius
europaeus L.
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