Corpo Forestale dello Stato
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
Foresta Lino |
Legislazione Forestale PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE
Anno XXX-N. 11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAParte I 21.7.1999 - pag.243
REGOLAMENTO REGIONALE 29 GIUGNO N° 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e polizia forestale
TITOLO
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Principi generali)
1)
In esecuzione della Legge Regionale 22 gennaio 1999
n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) di seguito
denominata legge forestale, il presente regolamento disciplina, le prescrizioni
di massima e le norme di polizia forestale. CAPO II
NORME GENERALI PER I BOSCHI
Articolo 2
(Divieto di conversione dei boschi di alto fusto
in cedui e dei cedui composti in cedui semplici)
1. E’ vietata, senza l’autorizzazione
dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, di
seguito denominato IRF, la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui
e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
2. Fanno eccezione:
a)
il taglio del ceduo composto e dell’alto fusto lungo
le fasce di rispetto delle linee aeree di
telecomunicazione e di conduzione dell’energia
elettrica, consentito previa segnalazione all’IRF e fatti salvi i diritti di
terzi, prescindendo dai turni minimi;
b) il taglio del ceduo composto e dell’alto fusto
entro la fascia di profondità massima di metri quindici misurati dal perimetro
dei fabbricati già esistenti all’interno di un area a bosco e adibiti ad uso
abitativo o ad uso stalla; e) i castagneti.
3. Le infrazioni sono punite ai sensi
dell’articolo 52 comma 6 della legge forestale, computando la sanzione
amministrativa pecuniaria sul valore delle piante che, secondo le prescrizioni
regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario, non avrebbero potuto
utilizzarsi.
Articolo 3
(Sradicamento di piante e ceppate)
1)
Senza l’autorizzazione dell’IRF lo sradicamento
delle piante di alto fusto vive o morte e delle ceppaie vive o morte è vietato,
eccezione fatta per le colture legnose di cui all’articolo 2, comma 2, e per i
casi previsti dagli articoli 14, 35, 38 e 47 della legge forestale.
2)
L’autorizzazione è comunque subordinata alla
prescrizione che gli scavi vengano subito colmati ripianando la superficie e che
il terreno, nel luogo dello scavo, sia rassodato ed inerbito, oppure
rimboschito, secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla
sostituzione delle piante morte.
3)
Nel caso di piante vive e ceppaie vive
l’autorizzazione è rilasciata per comprovate esigenze fitosanitarie o nel corso
di attività di miglioramento e/o consolidamento del bosco o della sua
rinnovazione.
4)
Le infrazioni sono punite ai sensi dell’articolo 52,
comma 7 della legge forestale. Qualora l’estrazione delle piante o ceppaie sia
connessa con le violazioni agli articoli 14, 35 e 47 della legge forestale,
oltre alle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 7, si applicano anche i commi
4 e 5 dello stesso articolo.
Articolo 4
(Danneggiamento o copertura di piante e ceppaie
per lo scarico di materiale nei boschi)
1)
E’ vietato lo scarico nei boschi di materiale di
qualsiasi natura che possa provocare danneggiamento e/o copertura parziale o
totale delle piante o ceppaie, semprechè non sia preventivamente autorizzato a
norma delle vigenti disposizioni di legge.
2)
Le infrazioni sono punite ai sensi dell’articolo
52, comma 6 della legge forestale in caso di danno alle piante o al bosco
e, ove ne ricorrano le ipotesi, in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997
n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)
ed alla normativa regionale attuativa.
Articolo 5
(Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie)
1)
Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne
la specie legnosa si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie e
successiva piantagione o semina, occorre chiedere l’autorizzazione all’IRF,
salvo Ì casi in cui detto intervento rientri nell’ambito di un progetto
finanziato con contributo pubblico. Nella richiesta di autorizzazione bisogna
indicare i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuole raggiungere.
L’IRF, secondo le indicazioni fornite dal Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico, determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il
quale questi lavori devono essere compiuti.
2)
A garanzia della regolare esecuzione dei lavori,
l’Ispettorato citato può, in particolari condizioni, esigere dal proprietario o
possessore del bosco, prima dell’inizio dei lavori, un congruo deposito da
effettuarsi ai sensi della normativa vigente a mezzo di conto corrente postale,
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, vincolato a favore della Regione e
proporzionalmente svincolabili mediante presentazione di stati di avanzamento
dei lavori.
3)
Le infrazioni alle modalità esecutive di cui al
comma 1 sono punite ai sensi dell’articolo 52, commi 4, 5 e 6 della legge
forestale ed i lavori sono eseguiti d’ufficio ai sensi dell’articolo 54 della
legge medesima. L’esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione è punita ai
sensi dell’articolo 52, comma 3, della legge forestale.
Articolo 6
(Taglio dei boschi)
1)
Il taglio dei boschi deve essere eseguito m
conformità alle indicazioni previste dai piani di assestamento e di
utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale. In assenza di tali piani il taglio
dei boschi è così disciplinato:
a)
il taglio del cedui semplici va eseguito nel
rispetto delle norme e condizioni di cui agli articoli
39, 40, 42, 43, 44 e 47;
b)
il taglio dei boschi di alto fusto e dei cedui
composti deve essere comunicato all’IRF con le
modalità di cui al comma 2 e nel rispetto delle specifiche norme di
cui al Titolo II.
2)
Nel casi di cui al comma 1, lettera b) il possessore
del bosco deve comunicare all’IRF, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle
operazioni, di voler procedere al taglio, segnalando almeno le seguenti
indicazioni relative al bosco: ubicazione, superfìcie totale, superficie della
tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età.
3)
L’IRF, nel periodo di cui al comma 2, può inibire le
operazioni di taglio, sospenderle, per un periodo non superiore a trenta giorni
e dettare le prescrizioni del caso, ivi compresa la segnatura delle piante.
4)
Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b) sono
punite ai sensi dell’articolo 52, comma 3 della legge forestale. In caso di
danno al bosco si applica il comma 6 dello stesso articolo 52.
Articolo 7
(Epoca ed esecuzione del tagli nei boschi di alto
fusto)
1.
Il taglio delle piante di alto fusto può effettuarsi
in qualsiasi stagione, sulla base delle norme di cui all’articolo 6.
2.
Per i castagneti si applicano le norme di cui f
all’articolo 8.
3.
In qualsiasi
periodo dell’anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto’le ripuliture,
gli sfolli ed i diradamenti nei limiti di cui all’articolo 28.
Articolo 8
(Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e
nei castagneti)
1)
Per i boschi cedui e per i castagneti l’epoca dei
tagli è regolata come segue:
a) per i cedui situati ad altitudine
superiore a. 1200 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 15 maggio;
b)
per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli
800 ed i 1200 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 30
aprile;
c) per Ì cedui situati al di sotto degli 800
metri s.l.m. dal 16 ottobre al 31 marzo.
2)
Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed
eccezionali l’Ente delegato, sentito l’IRF, può variare la durata di detti
periodi sino ad un massimo di trenta giorni.
3)
Nei boschi danneggiati da eventi atmosferici
eccezionali l’Ente delegato, sentito l’IRF, può derogare alle epoche di taglio
di cui al comma 1, previa individuazione delle aree colpite.
4)
L’Ente delegato autorizza il taglio di polloni di
castagno, per fini commerciali e per fini diversi da quelli indicati al commi 5
e 6, per un periodo non superiore a giorni sette al di fuori dei periodi sopra
Indicati, tenuto conto delle condizioni climatiche e comunque non oltre il 20
giugno.
5)
Il taglio dei polloni di castagno per la
destinazione esclusiva a pali di sostegno della vite, nonché a fine di
recinzione per bovini, equini, ovini, caprini, ungulati è svincolato dalle
epoche di taglio di cui al comma 1, purché gli stessi non siano destinati alla
commercializzazione e vengano reimpiegaci nell’ambito aziendale.
6)
Nel periodi diversi da quelli sopraindicati, il
taglio dei cedui destinato all’industria dei cerchi e delle ceste, nonché agli
interventi di ingegneria naturalistica limitatamente alle previsioni
progettuali, deve essere comunicato all’Ente delegato, almeno trenta giorni
prima di intraprendere Ìl taglio medesimo. L’Ente delegato accerta la
consuetudine dell’utilizzo o la reale destinazione del materiale ricavato e può,
qualora non ne ricorrano le condizioni, inibire il taglio o dare particolari
prescrizioni. In presenza di cedui degradati la richiesta non può comunque
essere accolta.
7)
Nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle
linee aeree di telecomunicazione e riconduzione dell’energia elettrica e dei
metanodotti, è consentito, in qualsiasi epoca, il taglio dei rami e piante che
siano di impedimento all’esercizio delle condutture stesse, fermi restando i
diritti di terzi.
8)
Per le piante utilizzate al di fuori dei periodi
consentiti si applica l’articolo 52 comma 6 della legge forestale.
Articolo 9
(Modalità dei tagli di abbattimento)
1.
Il taglio di abbattimento deve essere effettuato in
prossimità del colletto e la superficie di taglio deve risultare inclinata o
convessa.
2.
Nei cedui, nella macchia mediterranea e nei
cespugli, il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti
slabbrata.
3.
Nei cedui della macchia mediterranea lo scosciamento
delle ceppale è autorizzato dall’IRF.
4.
L’abbattimento delle piante deve essere effettuato
secondo opportune tecniche, in modo da non arrecare gravi danni alle altre
piante e al novellarne sottostante.
5.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell’articolo 52,
comma 1, lettera a) della legge forestale, con l’obbligo del rigoverno della
sezione di taglio a regola d’arte entro il termine di trenta giorni dalla
contestazione, pena la riapplicazione della medesima sanzione. In caso di danno
al bosco si applica la sanzione prevista all’articolo 52, comma 6.
Articolo 10
(Norme sui tagli in situazioni speciali)
1.
Nelle aree interessate da frane superficiali o da
movimenti franosi Ìn atto è consentito il taglio delle piante instabili o
deperienti lungo il margine superiore del ciglio di distacco e nel corpo della
frana stessa, in deroga alle norme di cui al presente regolamento, ferma
l’osservanza di quanto prescritto agli articoli 9 e 14.
Articolo 11
(Potatura)
1.
La potatura può praticarsi non oltre il terzo
inferiore della pianta a partire dal suolo ivi comprese le piante arbustive a
portamento arborescente di agrifoglio (Ilex aquifolium), alloro (Laurus nobilis),
ginepro comune (Juniperus communis), ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) e
corbezzolo (Arbutus unedo).
2.
La potatura degli arbusti diversi da quelli di cui
al comma 1 può essere praticata a condizione di non compromettere la vitalità e
lo sviluppo della pianta. E’ comunque sempre vietata l’asportazione dei cimali.
3.
La potatura degli arbusti a scopo commerciale è
assoggettata alla disciplina di cui al comma 4 dell’articolo 21.
4.
La potatura dei rami verdi può farsi soltanto
dall’agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.
5.
La potatura deve essere fatta radente al tronco ed
in maniera da non danneggiare la corteccia.
6.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell’articolo 52,
comma 1, lettera a) della legge forestale oppure, se possa derivarne il totale o
parziale deperimento delle piante, con l’applicazione dell’articolo 52, comma 6
della legge medesima.
Articolo 12
(Allestimento e sgombero delle tagliate)
1.
L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero
degli stessi devono compiersi il più prontamente possibile in modo da non
danneggiare il soprassuolo ed in particolare 11 novellarne.
2.
Nei cedui, detti prodotti devono essere quanto prima
asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate
stesse, e comunque nei trenta giorni successivi al termine consentito per il
taglio di cui all’articolo 8.
3.
I residui della lavorazione sia della fustaia, sia
dei cedui, devono essere allontanati o concentrati in spazi liberi. L’IRF, in
casi particolari, può dispensare da tale obbligo.
4.
Le infrazioni sono punite ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale, oltre
all’applicazione dell’articolo 52, comma 6 in caso di danno al bosco, fermo
restando l’obbligo dell’allestimento e sgombero
entro il termine di trenta giorni dalla contestazione
Articolo 13
(Esbosco dei
prodotti)
1.
Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto
del legname per via funicolare aerea, l'esbosco del prodotti deve farsi per
strade, per condotti e canali di avvallamento già
esistenti, evitando il transito ed il rotolamento
nelle parti di bosco tagliate di recente od Ìn
rinnovazione.
2.
Il rotolamento o lo strascico sono permessi soltanto
dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada,
condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione. L'IRF
può dettare ulteriori prescrizioni per l'esbosco.
3.
L'apertura e l'allargamento di strade e di altre
infrastrutture forestali è soggetta
all'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge forestale.
4.
L'IRF può vietare l'uso dei condotti temporanei o
canali di avvallamento del legname già esistenti,
qualora tale uso dia luogo a frane, smottamenti e danni gravi al soprassuolo del
bosco.
5.
L'autorizzazione di cui al comma 3 del presente
articolo non è necessaria per i lavori di manutenzione di cui all'articolo 14,
comma 5 della legge forestale.
6.
L'IRF può imporre Ìl
ripristino del bosco e dei luoghi adibiti alla asportazione dei prodotti
boschivi mediante semina o piantagione o quanto altro necessario.
7.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52,
commi 4 e 5 della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6
Ìn caso di danno al bosco. Si applica la sanzione
prevista dal comma 3 per quanto non previsto dai predetti
commi 4, 5 e 6. ;
Articolo 14
(Taglio di
piante sulle scarpate)
1.
Lungo le scarpate stradali e sul margine superiore
di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree
instabili o deperienti Ìn
deroga alle norme di cui al presente regolamento,
ferma l'osservanza di quanto prescritto agli articoli 9 e 12.
2.
Le ceppaie vanno rilasciate
Ìn sito, ad esclusione di quelle sradicate, anche
parzialmente. In tali casi si deve provvedere alla sistemazione e profilatura
del terreno nonché al successivo inerbimento.
3.
Le infrazioni a quanto
previsto al comma 2 del presente articolo sono
punite ai sensi dell'articolo 52 comma 7 della legge forestale.
Articolo 15
(Carbonizzazione)
1.
E' consentita la
carbonizzazione nelle aie carbonili esistenti,
previa comunicazione all'IRF da
inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio
delle operazioni.
2.
Qualora occorra formare nuove aie, queste devono
essere praticate nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento
o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla
consistenza e stabilità del terreno. In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle
parti di bosco meno folte di piante.
3.
Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione,
quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere
sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose ed almeno con
palizzate o ripari di legname.
4.
Nei boschi Ìn cui il
pericolo degli incendi è grave, l'IRF può, nei
mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune
cautele per esercitare la carbonizzazione.
5.
L'Inizio della carbonizzazione è vietato nel periodi
di grave pericolosità per gli incendi di cui all'articolo 42 della legge
forestale.
6.
Durante la preparazione del carbone il terreno
circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da persone esperte al fine
di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.
7.
7. Le infrazioni, salvo l'applicazione dell'articolo
52 comma 6 della legge forestale in caso di danno al bosco, sono così punite ai
sensi ti della legge medesima:
a)
per le infrazioni relative ai commi 1, 2 e 3 si
applica l'articolo 52, comma 3;
b)
per le infrazioni relative al commi 4 e 5 si applica
l'articolo 52, comma 11.
Articolo 16
(Preparazione della carbonella)
1.
La preparazione della brace o carbonella non deve
recare danno alle piante o alle ceppaie può effettuarsi solo nelle giornate
umide e piovose e m.xÌ nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo
1° giugno -30 settembre, e durante lo stato di grave pericolosità per gli
Incendi di cui all'articolo 42 della legge forestale.
2.
Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi
vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.
3.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52,
comma 11, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 6 dello stesso
articolo in caso di danno al bosco.
Articolo 17
(Esercizio
della resinazione)
1.
I possessori che intendono procedere alla
resinazione delle piante, devono fare denuncia all'IRF almeno trenta giorni
prima di intraprendere il lavoro indicando la località, la specie legnosa, la
superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il
numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere
all'impiego di stimolanti chimici.
2.
L'IRF può dettare le prescrizioni del caso.
3.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52,
comma 3 della legge forestale.
Articolo 18
(Sistemi di
resinazione)
1.
La resinazione è consentita purché siano rispettati
i limiti sotto indicati:
a)
per la resinazione con l'asciotto o con strumenti
similari, l'intaccatura deve essere larga cm. 9 al massimo e profonda cm. 1,
l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i cm. 60 nel
primo anno e nel secondo anno e i cm. 70 negli anni successivi;
b)
per la resinazione con il raschietto le incisioni a
forma di V devono essere costituite da
solchetti larghi non più di cm. 1 e profondi mezzo
centimetro il canale di sgrondo, a decorso
verticale, deve essere largo non più di cm. 2 e profondo cm. 1.
2.
Le incisioni non
devono comunque superare la terza parte della circonferenza
della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.
3.
L'impiego di stimolanti chimici è subordinato
all'autorizzazione dell'IRF.
4.
Le infrazioni sono punite al
sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione
delle operazioni di cui al comma 3 in assenza di autorizzazione è punita al
sensi dell'articolo 52, comma 3 della stessa legge.
Articolo 19
(Resinazione
a vita e a morte)
1.
Al fini del presente regolamento, per resinazione a
vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per
anno; per resinazione a morte quella effettuata con più serie
contemporaneamente.
2.
La resinazione a vita può essere praticata sulle
piante che abbiano, a m. 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo
appresso segnato per ogni specie:
a)
cm. 30 per pino laricio, silvestre e domestico;
b)
cm. 24 per pino nero, marittimo e d'Aleppo.
3.
L'IRF può autorizzare la resinazione a morte,
qualunque sia il diametro, solo nelle piante che devono cadere al taglio entro
cinque anni per raggiunta maturità o per ragioni colturali.
4.
Le infrazioni sono punite al sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma 3
in assenza di autorizzazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della
stessa legge.
Articolo 20
(Raccolta
dello strame)
1)
I proprietari e i conduttori di boschi possono
asportare lo strame nel loro boschi per le necessità connesse all'attività delle
rispettive aziende agricole. In modo analogo possono comportarsi gli allevatori
di bestiame per lo strame da utilizzarsi come lettiera nei loro allevamenti.
2)
Chiunque, al di fuori dei casi previsti al comma 1,
Intenda raccogliere strame nei boschi liguri, deve darne comunicazione all'IRF
competente con un preavviso di almeno venti giorni, indicando la località, la
superficie ed il tipo di bosco interessato. Qualora la raccolta dello strame sia
effettuata per fini commerciali necessita sempre la preventiva autorizzazione di
cui all'articolo 49, comma 6 della legge forestale.
3)
Nei casi di cui al precedente comma, la raccolta
dello strame può ripetersi nello stesso luogo solo dopo cinque anni. L'IRF
competente può autorizzarla in casi particolari, dietro richiesta motivata, dopo
tré anni. Analogamente si procede nei boschi percorsi dal fuoco, a partire dal
momento dell'incendio.
4)
La raccolta dello strame è comunque vietata:
a)
nei terreni a pendenza superiore al 50 per cento;
b)
nelle zone di conservazione dell'assetto
vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nei boschi di
nuovo impianto e in corso di rinnovazione, eccettuati i casi di cui al comma 1.
5)
La raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di
un r? ^trello munito di denti con punta arrotondata.
6)
E' sempre vietata l'asportazione intenzionale del
territorio.
7)
Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 52,
comma 3, della legge forestale
salvo l'applicazione
dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco.
Articolo 21
1.
(Raccolta dell'erba e taglio degli arbusti e dei
cespugli nei boschi)
2.
La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo
da evitare lo strappo e la recisione del novellarne
nonché qualsiasi altro danno alla rinnovazione.
3.
Il taglio degli
arbusti e dei cespugli nei boschi deve essere eseguito secondo le modalità di
cui all'articolo 9 e senza arrecare danno alle altre piante del bosco,
anche se frammiste.
3. Nelle superfìci boscate fortemente degradale a
seguito di incendi o altre cause naturali avverse, il taglio degli arbusti e dei
cespugli su una superficie complessiva superiore a un'ara deve essere comunicato
all'IRF almeno trenta giorni prima all'inizio delle operazioni. Nel termine
anzidetto l'IRF può disciplinare o inibire le operazioni di taglio, qualora le
stesse possano compromettere la naturale ricostituzione o determinare fenomeni
di dissesto idrogeologico.
4. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei
boschi a scopo commerciale deve essere sempre comunicato all'IRF secondo quanto
previsto al comma 3.
5. Ai margini di strade, sentieri, viali
tagliafuoco e appczzamenti di terra coltivati, per una fascia di rispetto non
superiore a metri 3, il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi può
essere sempre effettuato.
6. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nel
boschi è comunque vietato nelle aree iin-eressa-te da frane superficiali ed in
quelle soggette a valanghe.
7. Le infrazioni sono punite ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. La mancata
comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge medesima.
Articolo 22 (Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti) 1. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, nell'ambito del bosco, previa comunicazione da inoltrarsi all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio del lavori, indicando la località, la superficie e il tipo di bosco interessato. La comunicazione all'IRF non è necessaria allorché l'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia venga effettuata allo scopo di consentire la ripresa della coltivazione del terreno. 2. Decorsi trenta giorni senza che l'IRF abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere al lavori di estrazione. 3. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia è comunque vietata nelle aree interessate da frane superficiali ed in quelle soggette a valanga. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. In caso di mancata comunicazione si applica l'articolo 52, comma 3 della legge medesima.
Articolo 23
(Modalità di raccolta della lavanda spontanea) 1. La raccolta della lavanda spontanea (Lavan-dula offìcinalis) deve avvenire con le seguenti norme: a) lo stelo non può essere reciso per una lunghezza superiore ai cm. 10 e per il taglio deve essere impiegato un attrezzo munito di lama tagliente; b) la raccolta delle sommità fiorite non può iniziare prima del 1° luglio nelle località sotto i 600 metri s.l.m. e del 15 luglio nelle località che si trovano ad altitudine superiore ai 600 metri. 2. E' comunque vietata l'estirpazione delle piantine di lavanda spontanea. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale.
Articolo 24
(Raccolta dei semi forestali) 1. La raccolta dei semi forestali dai boschi è soggetta alle norme di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e del commercio di sementi e piante di rimboschimento).
Articolo 25 (Piante, rami e cimali destinati all'uso di "alberi di Natale") 1. Le piante, rami o cimali di conlfere e di agrifoglio provenienti dai boschi liguri nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 24 dicembre per essere trasportati o commerciati, devono essere sempre accompagnati da 1 speciale contrassegno rilasciato all'IRF, salvo che derivino da regolari operazioni silvo-colturali. 2. I rami di conlfere e di agrifoglio possono essere trasportati o commercializzati in fasci sui quali potrà essere apposto un unico contrassegno.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentito al possessore del bosco il trasporto di n. 1 pianta o cimale di conlfera e di n. 5 rami di conlfere o agrifoglio senza 11 prescritto contrassegno, sempre che le suddette plance, rami o cimali non siano destinati al commercio. 4. La potatura a scopo commerciale di conifere e di agrifoglio (Ilex aquifolium), se eseguita nel periodo di cui al comma 1, può effettuarsi, previa comunicazione all'IRF, da inoltrarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio. Nella comunicazione devono essere indicati l'ubicazione del terreno ove si intende effettuare la potatura, la sua superficie nonché il periodo in cui si intende effettuare l'operazione stessa. Qualora sussistano particolari motivi di rarefazione della specie, l'IRF può sospenderne o limitarne la potatura. 5. Le piante di conlfere e di agrifoglio, munite di apparato radicale, se provenienti da vivai, possono essere trasportate senza contrassegno di provenienza. 6. Le piante prive dell'apparato radicale, i rami e i cimali di conifere e di agrifoglio, se provenienti da vivai o allevamenti, devono essere muniti di cartellino indicante il nome del vivaio o allevamento di provenienza, il Comune in cui è ubicato, le generalità del proprietario, la specie delle piante.
7.
Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo
52, comma 1, lettera d) della legge forestale. Salvo l'applicazione
dell'articolo 52, comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata comunicazione di
cui al comma 4 è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3.
CAPO III
PIANI DI ASSESTAMENTO
Articolo 26 (Redazione) 1) Per la redazione del piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastora-li i proprietari, pubblici e privati, devono attenersi alle modalità ed ai contenuti determinati nel verbale di visita preliminare che deve essere redatto a seguito di un sopralluogo nelle zone interessate dal piano. 2) Il sopralluogo deve essere effettuato congiuntamente da: a) un rappresentante della proprietà; b) il tecnico incaricato della redazione del piano; c) un funzionario dell'IRF; d) un rappresentante dell'Ente delegato competente per territorio. Durante il sopralluogo devono essere valutati tutti gli elementi che concorreranno alla redazione del piano, con specifica attenzione alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. 3) A seguito del sopralluogo viene redatto un verbale di visita preliminare che deve essere firmato da tutti gli intervenuti al sopralluogo, prima dell'avvio delle o
4) (disciplina della produzionefirmato da tutti gli intervenuti al sopralluogo, prima dell'avvio delle operazioni previste per la redazione del plano. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 5) superficie complessiva della proprietà e relativa suddivisione delle attuali qualità colturali; 6) atti tecnici costituenti il piano; e) modalità di formazione del particellare; 7) modalità ed entità dei rilievi dendro-auxometrici, definizione dei metodi per l'elaborazione dei dati;
8)
modalità di segnatura dei confini e delle aree
di saggio, da rendere permanenti almeno fino alla successiva revisione del
piano; > 9) definizione indicativa del trattamento delle superfict assestate, in linea con la pianificazione esistente; 10) prescrizione di tipologie e tecniche di intervento a basso impatto in presenza di zone ad alto pregio ambientale. 11) Gli atti tecnici fondamentali costituenti il piano di assestamento sono: 12) relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di prospetti delle superficie della suddivisione delle particelle, oltre alla descrizione di vincoli e 13) rapporti con la pianificazione esistente; 14) piano dei tagli di utilizzazione; e) piano dei miglioramenti colturali; 15) piano delle infrastnitture e delle sistemazioni idraulico-forestali; 16) piano di gestione e miglioramento del pascolo; 17) schede particellari; 18) cartografia.
Articolo 27
(Collaudo)
TITOLO II
NORME PER IL GOVERNO
E TRATTAMENTO DEI BOSCHI
CAPO I
NORME PER I BOSCHI
DI ALTO FUSTO
Articolo 28 (Fustaie coetanee. Tagli intercalari)
Articolo 29 (Fustaie coetanee trattate a raso. Tagli definitivi)
Articolo 30 (Fustaie coetanee trattate a raso. Rinnovazione artificiale obbligatoria)
Articolo 31 (Fustaie coetanee a "tagli successivi". Tagli di sementazione)
a)
per i boschi di faggio o leccio - me. 100;
b)
per i boschi di querce e per Ì boschi misti di
latifoglie - me. 90;
c)
per i boschi di abete - me. 120;
d)
per i boschi di larice - me. 80;
e)
per i boschi di pino marittimo - me. 60;
f)
per i boschi di pino nero, laricio, silvestre - me.
80.
Articolo 32 (Fustaie coetanee a "tagli successivi". Tagli secondari e di sgombero)
Articolo 33
(Turni minimi per le fustaie)
a)
fustaie di abete - anni 80;
b)
fustaie di faggio - anni 100;
c)
fustaie di larice e pino silvestre- anni 80;
d)
fustaie di querce - anni 100;
e)
fustaie di pino laricio e nero - anni 60;
f)
fastaie di pini mediterranei - anni 60;
g)
fustaie di conlfere a rapido accrescimento - anni
40;
h)
fustaie di castagno - anni 70.
Articolo 34
(Fustaie disctanee)
a)
per le fustaie di abete e faggio - me. 150;
b)
per le fustaie di leccio e miste di latifoglie -me.
120;
c)
per le fustaie di pino nero e lancio - me. 80;
d)
per le fustaie di pino marittimo ed altre resinose -
me. 70.
Articolo 35 (Boschi irregolari)
Articolo 36
(Deroghe)
1.
LTRF, per particolari motivi silvo-colturali, di
miglioramento e fitosanitari, può autorizzare il taglio in deroga alle
provvigioni e ai penoc indicati negli articoli 31, 33, 34 e 3^.
Articolo 37 (Taglio delle piante di castagno)
Articolo 38
(Requisiti dei castagneti da frutto)
a) sono specializzati nella produzione del frutto: b) hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro; c) sul suolo vi è assenza di altre piante arboree e arbustivc e relativa rinnovazio- d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico.
CAPO II NORME PER I BOSCHI CEDUI
Articolo 39 (Cedui semplici puri. Riserve di matricine)
Articolo 40
(Cedui semplici misti. Riserva di matricine)
Articolo 41 (Piante conlfere nei cedui)
Articolo 42 (Cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere. Riserva di matricine)
Articolo 43 (Conversione del cedui in fustaie)
Articolo 44 (Turno minimo dei cedui semplici) 1. Il turno dei tagli non può essere Inferiore: a) per cedui puri di:
b) per i cedui misti:
c) per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di ventiquattro anni e comunque osservando un intervallo minimo fra un taglio e l'altro di anni dieci. 2. L'IRF, per particolari motivi silvo-colturali, di miglioramento e fitosanitari, può autorizzare il taglio in deroga ai periodi indicati al comma 1. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale.
Articolo 45
(Sfolli e taglio della frasca)
Articolo 46 (Scortecciamento dei polloni da cortecciola)
Articolo 47 (Operazioni colturali nei boschi cedui)
Articolo 48 (Cedui composti)
L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della medesima legge.
Articolo 49 (Taglio a capitozza o a sgamollo)
TITOLO III
DISCIPLINA DEL
PASCOLO CAPO I
MODALITÀ' DI
UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI
Articolo 50 (Modalità del pascolo)
Articolo 51 (Pascoli deteriorati o in ricostituzione)
Articolo 52 (Miglioramento dei pascoli)
CAPO II
PASCOLO DEL BESTIAME
NEI BOSCHI
Articolo 53 (Modalità del pascolo nei boschi)
a) nel boschi cedui sottoposti al taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali è vietato prima che i nuovi ricacci o il novellarne abbiano raggiunto l'altezza di m. 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m. 4,00 se si tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tré anni dalla data dell'intervento; b) nei boschi di nuovo impianto, in quelli distrutti o danneggiati dagli incendi oppure d'alto fusto, sottoposti a taglio generale o parziale, il pascolo non può essere ammesso prima che lo sviluppo delle giovani piante o dei nuovi \i- ^ Iti abbia raggiunto l'altezza di cui alla lettera a) e comunque non prima di cinque anni dalla data dell'intervento o dell'evento.
Articolo 54 (Divieto di transito nei boschi chiusi al pascoloe nei vivai forestali)
TITOLO IV
NORME RELATIVE AGLI
INCENDI BOSCHIVI CAPO I
MODALITA' PER L'USO
DEL FUOCO NEL BOSCO, NEL CASTAGNETO DA FRUTTO E NELLE LORO PROSSIMITÀ'
Articolo 55 (cautele per l'accensione del fuoco nel boschi ed in prossimità dei medesimi)
CAPO II
NORME PER I BOSCHI
PERCORSI DA INCENDI O DANNEGGIATI DA ALTRE AVVERSITÀ'
Articolo 56 (Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche)
TITOLO V
NORME PER I
MOVIMENTI DI TERRENO
CAPO I
MOVIMENTI DI TERRENO
Articolo 57 (Norme circa i movimenti di terreno)
a) per le scarpate, e comunque per le aree private della copertura vegetale, devono adottarsi gli accorgimenti di scoronamento e profilatura, eventuali opere di consolidamento, di sostegno e di stabilizzazione superficiale, compreso il rinverdimento, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale; b) le acque sotterranee e superficiali devono essere regimate al fine di garantire la stabilità del sito; c) Ì materiali di risulta dagli scavi devono essere sistemati Ìn loco prevedendone la stabilizzazione e l'inerbimento, ovvero devono essere trasportati a discarica autorizzata, evitandone ' l'indiscriminato accumulo; d) per gli interventi di sistemazione del terreno e di regimazione delle acque deve essere privilegiato il reimpiego di materiali reperiti Ìn loco; e) le opere devono comunque essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni e delle prescrizioni di cui lle vigenti norme progettuali e costruttive in materia.
Articolo 58 (Muretti a secco e lavorazioni di sistemazione ei terreni coltivi)
Articolo 59
(Piccoli appezzamenti di terreno)
Articolo 60 (Norme per la realizzazione delle piste di esbosco)
a) il tracciato della pista deve seguire l'andamento naturale del terreno;
b)
la larghezza massima non deve superare i due metri;
sono tuttavia consentite piccole piazzuole di manovra non superiori ad una
larghezza di metri tré;
c)
non devono essere eseguiti movimenti di terreno o
comunque gli stessi devono essere contenuti entro i limiti di sei metri cubi per
ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima
di scavo di metri uno;
d)
l'accesso alla pista deve essere chiuso al non
addetti ai lavori, con indicazione del divieto di transito;
e)
devono essere realizzate le opere provvisionali di
regimazione delle acque;
f)
lo sradicamento delle ceppale è di norma vietato
salvo i casi espressamente previsti dall'autorizzazione di cui all'articolo 14,
comma 7, della legge forestale;
g)
rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni
contenute nell'atto autorizzattvo di cui all'articolo 14, comma 7, della legge
forestale.
2. L'istanza intesa ad ottenere
l'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 7, della legge forestale, deve
essere corredata da idonea cartografia. Le piste di esbosco sono esonerate
dagli atti autorizzativi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge forestale
in quanto infrastrutture a carattere non permanente.
3. Le infrazioni sono punite ai sensi
dell'articolo 52, commi 4 e 5, della legge forestale, salva l'applicazione del
comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.
Articolo 61
(Movimento di terreno per l'impianto di nuovi
boschi)
Articolo 62
(Lavorazione del terreno)
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 63 (Disciplina delle acque di scolo)
TITOLO V^
NORME FINALI
Articolo 64
(Interventi assistiti da contributo pubblico) Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 21, 22, 28, 36, 42, 43, 45 e 48, se necessari per effettuare opere assistite da contributo pubblico, sono autorizzati dall'Ente delegato con Ìl rilascio dell'autorizzazione per Ì fini contributivi, a seguito dell'istruttoria di competenza.
Articolo 65
(Valori delle piante)
Articolo 66 (Abrogazione di norme)
a)
Il regolamento regionale 7 settembre 1993 n. 3
(regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Articolo 43
legge regionale 16 aprile 1984 n. 22);
b)
Ìl regolamento regionale 12 ottobre 1994 n. 3
(modificazioni al regolamento regionale 7 settembre 1993 n. 3, recante
prescrizioni di massima e di polizia forestale in attuazione dell'articolo 43
della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22). Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entrerà in vigore Ìl quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
Dato a Genova, addì 29 giugno 1999
Il testo delle leggi presenti non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita
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