D.P.R. 6 ottobre 1999 (1).
Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1999, n. 295.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero
dell'ambiente ed in particolare l'art.
5, comma 2, della medesima legge che attribuisce al Ministero dell'ambiente
la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui
potranno essere costituiti parchi e
riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro
delle aree protette, ed in
particolare, l'art. 1 della medesima legge che definisce le finalità e
l'ambito di applicazione della stessa;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede
l'istituzione a decorrere dall'anno1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, del Parco Nazionale delle Cinque Terre sentita la regione e previa consultazione delle
province e dei comuni
interessati;
Visti gli articoli 6, 8 e 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997 di
istituzione dell'area naturale marina
protetta denominata «Cinque Terre» ed in particolare, l'art. 5 che dispone
l'affidamento della gestione
della stessa all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, non appena
costituito;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998 di
istituzione della Commissione di riserva
dell'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre»;
Vista la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 22, che ha istituito il Parco
regionale delle Cinque Terre il
cui territorio coincide in parte con l'istituendo Parco nazionale delle
Cinque Terre;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
che, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale
i compiti e le funzioni in materia
di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il
quale dispone che
l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e
l'adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la conferenza unificata;
Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dall'art. 2, comma 23, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che «la classificazione e
l'istituzione dei parchi e delle riserve
statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le
regioni»;
Visto l'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede
che la gestione delle aree
protette marine sia affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o
associazioni ambientaliste
riconosciute, sentite la regione e gli enti locali territorialmente
interessati;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione II del 14 aprile 1999 in
merito al quesito posto dal
Ministero dell'ambiente concernente l'affidamento della gestione delle aree
protette marine istituite in
acque confinanti con aree protette terrestri;
Considerato che le Cinque Terre sono comprese tra i siti italiani inseriti,
in occasione della sessione del
Comitato per il patrimonio mondiale svoltasi a Napoli nel dicembre del 1997,
nell'elenco del patrimonio
mondiale dell'UNESCO ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, di ratifica
ed esecuzione della
convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale,
firmata a Parigi il 23 novembre
1972;
Considerato che l'unicitŕ delle caratteristiche naturali, paesistiche e
storico-culturali del territorio
compreso tra Monterosso al Mare e Riomaggiore costituisce testimonianza
storica dell'originaria identità
insediativa delle «Cinque Terre» determinata dai cinque antichi borghi
marini di Monterosso al Mare,
Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore;
Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente - Servizio
conservazione natura, e dalla
segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui agli articoli 3,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, così come
riportato nella relazione tecnica, ha
consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali di
rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela
differenziati;
Sentiti gli enti locali interessati: provincia di La Spezia, comuni di La
Spezia, Levanto, Monterosso al
Mare, Riomaggiore e Vernazza, comunità montana Spezzina anche in relazione
all'affidamento della
gestione della adiacente area protetta marina delle Cinque Terre ai sensi
del citato art. 2, comma 37, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente del 22 aprile 1999, protocollo n.
SCN/DG/99/7218, di
trasmissione alla regione Liguria dello schema di decreto di istituzione del
Parco nazionale in oggetto e
della relativa cartografia, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione
di tale Parco, in applicazione di quanto
disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Vista la nota dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e
pesca della regione Liguria del
3 maggio 1999, protocollo n. 217/SP/99, con cui si chiede, per poter
rilasciare l'intesa richiesta, una
integrazione al testo del decreto consistente nell'inserimento della norma
transitoria riguardante
l'insediamento degli organi direttivi dell'ente parco dopo l'entrata in
vigore delle legge regionale di riordino
dell'attuale Parco regionale delle Cinque Terre e comunque non oltre il 31
ottobre 1999;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente, protocollo n. SCN/1D/99/9462 del
26 maggio 1999, indirizzata
alla regione Liguria, con la quale si accoglie la richiesta di inserimento
nel testo del decreto della suddetta
norma transitoria;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 giugno 1999, protocollo n.
SCN/99/1D/11152, con la
quale si trasmette alla Conferenza unificata il testo del decreto e la
relativa cartografia per l'espressione
del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Vista la delibera del consiglio regionale 41 del 15 giugno 1999, con la
quale è stato formalmente espresso
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come modificato dall'art.
2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'assenso della regione
Liguria all'intesa con lo Stato
per l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre;
Vista la successiva nota della regione Liguria del 30 giugno 1999 protocollo
n. 78252/919 a firma
dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e pesca con
cui, ad integrazione di quanto
comunicato con la precedente nota del 29 giugno 1999 protocollo n. 3558 di
trasmissione dell'intesa, si
chiede di rendere possibile l'accesso alle frazioni di Schiara e Tramonti
con veicoli a motore attraverso la
strada carrabile passante per la zona 1 del comune di La Spezia e
sovrastante le suddette frazioni;
Visto il parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della
Repubblica riguardante
l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, espresso dalla
Conferenza unificata, repertorio atti n.
135/C.U. del 1° luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, protocollo n. 3558/98/A.3.5.36 dell'8 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
Decreta:
1. 1. è istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre.
2. è istituito l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre che ha personalità
di diritto pubblico ed è
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
3. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre si applicano le disposizioni
di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre è delimitato in via
definitiva dalla perimetrazione
riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 e 1:10.000 allegata
al presente decreto del quale
costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero
dell'ambiente ed in copia conforme
presso la regione Liguria e la sede dell'Ente Parco nazionale delle Cinque
Terre. Nel territorio del Parco
sono compresi anche gli affioramenti rocciosi antistanti la costa
interessata dal Parco, entro una fascia di
cinquecento metri dalla costa stessa.
5. Per il rilevante valore paesaggistico, agricolo e storico culturale č
individuato nel territorio del Parco
«l'ambito territoriale delle Cinque Terre» come delimitato nella cartografia
ufficiale di cui al comma 4.
6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, fino all'entrata in
vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, si applicano direttamente
le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del
quale costituisce parte
integrante.
7. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata ed approvata entro
sessanta giorni dall'insediamento
del consiglio direttivo, osservate le procedure cui all'art. 6 e seguenti
del decreto legislativo n. 29 del 1993
e successive modificazioni ed integrazioni.
8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre dalla data di insediamento
del consiglio direttivo viene
affidata la gestione dell'area naturale marina protetta «Cinque Terre» ai
sensi dell'art. 5 del decreto
ministeriale di istituzione di tale area marina protetta.
9. L'Ente parco si avvarrà, per quanto concerne le problematiche riguardanti
l'area naturale marina
protetta denominata «Cinque Terre», della commissione di riserva, istituita
con decreto del Ministro
dell'ambiente del 12 maggio 1998, che, alla data dell'insediamento del
consiglio direttivo, si intende
insediata presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre ed è presieduta
dal rappresentante designato
dal Ministero dell'ambiente, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi
nei termini di cui all'art. 35,
comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
10. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco formula, entro 180 giorni dal suo
insediamento, la proposta di
regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 12
dicembre 1997, e di organizzazione
dell'area naturale marina protetta omonima e su tale proposta la commissione
di riserva sopra citata il
proprio parere. Il regolamento sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre:
a) il presidente;
b) il consiglio Direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo
è effettuata secondo le
disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394,
come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco delle Cinque Terre individua
all'interno del territorio del Parco la
sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal
suo insediamento.
4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché
di mezzi e strutture messi a
disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati,
nonché da altri enti pubblici,
secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'insediamento degli organi direttivi dell'Ente Parco nazionale delle
Cinque Terre avverrà entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'attuale
Parco naturale regionale delle
Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.
3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento
dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui
all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n.
512, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti
di ingresso e di privativa e le altre
entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato
di previsione del Ministero
dell'ambiente.
4. 1. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione,
degli enti strumentali della
regione, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il
raggiungimento delle finalità dell'area
protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.
5. 1. Al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività
agricola ed il raggiungimento delle
finalità previste dall'art. 7, comma 1, e art. 14, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la creazione
di nuova occupazione, le risorse finanziarie la cui attribuzione non
vincolata per legge, poste a disposizione del Parco da parte dello Stato,
della regione, di altri enti pubblici ed organismi anche privati
nazionali ed internazionali, saranno in linea di massima e salvo motivate
eccezioni utilizzate nell'ambito
territoriale individuato al comma 5 dell'art. 1. Sempre ai medesimi fini le
nuove risorse e disponibilità di
lavoro ed occupazione saranno, ove possibile, attivate nell'ambito
territoriale individuato al comma 6
dell'art. 1.
6. 1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo
sviluppo economico e sociale
delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente Parco può
concedere l'uso del proprio nome e del
proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di
qualità e che soddisfino le finalità del parco.
2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni
di cui alla legge 6 dicembre1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 6)
Disciplina di tutela del parco nazionale delle cinque terre
Articolo 1
Zonizzazione interna.
1. L'area del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitata nella
cartografia allegata al
presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:
zona 1, - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale
con inesistente o limitato grado di
antropizzazione;
zona 2, - di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior
grado di antropizzazione;
zona 3, - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale, storico e
culturale con elevato grado di
antropizzazione.
Articolo 2
Tutela e promozione.
1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono
assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali,
di formazioni geologiche, 0 di
singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali
tradizionali;
d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica anche interdisciplinare
nonché, di attività ricreative compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la conservazione, restauro e valorizzazione del «paesaggio storico
agrario delle Cinque Terre» e dei
centri e nuclei abitati localizzati all'interno dell'ambito di cui
all'articolo 1 comma 6 del presente decreto.
g) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive
compatibili.
Articolo 3
Divieti generali.
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque
Terre, fuori dai centri edificati così
come individuati nella cartografia allegata, le seguenti attività:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie
animali ad eccezione di quanto
eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente
Parco, salvo gli eventuali
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici
accertati dall'Ente Parco ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, del bosco e della
macchia mediterranea fatte
salve le esigenze connesse con il mantenimento delle attività agricole
tradizionali e, previa autorizzazione
dell'Ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il
ripristino delle suddette formazioni vegetali
con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli
incendi e i danni alla pubblica
incolumità, gli interventi strettamente necessari a garantire la
conservazione del patrimonio archeologico,
storico ed architettonico e di quanto eseguito ai fini di ricerca e di
studio. Sono consentiti il pascolo e la
raccolta dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative,
degli usi civici e delle normative
locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o
animali estranee alla flora e alla
fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello
eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente
Parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché,
l'asportazione di minerali;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura se non
autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera
g) della legge n. 157/1992;
g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente attrezzate ad eccezione
del campeggio temporaneo autorizzato;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto
espressamente definito dalle
leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente Parco per quanto attiene alle
necessità di tutela delle aree di cui
all'articolo 1;
i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, vicinali gravate da servitàe fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori
all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione ad
eccezione di quelle necessarie alla
sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività
agro-silvo-pastorali, purché,
realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali delle
delimitazioni temporanee a protezione delle
attività zootecniche;
m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani,
non autorizzate dall'Ente Parco.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti e vincoli risultanti dalla
disciplina dell'area naturale marina protetta
omonima di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente 12
dicembre 1997, non incompatibili
con le previsioni del presente decreto.
Articolo 4
Divieti in zona 1.
1. Nelle aree di zona 1 l'ambiente naturale č conservato nella sua
integrità. Pertanto sono vietate tutte le
attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in
particolare i seguenti ulteriori divieti:
a) l'accesso con veicoli a motore fatti salvi il transito per l'eventuale
attività di sorveglianza e di
soccorso nonché, il transito sulla strada carrabile nel territorio del
Comune di La Spezia, che attraversa la
zona 1 sovrastante le frazioni di Schiara e Tramonti ed č l'unico accesso
alle suddette frazioni;
b) l'accesso a piedi al di fuori dei percorsi segnalati;
c) l'attracco dei natanti fatta eccezione per la eventuale attività di
sorveglianza e di soccorso;
d) l'uso dei fitofarmaci;
e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità;
f) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli
esistenti;
g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e
scopo, ad esclusione della
segnaletica informativa del parco;
h) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento
idrico di modesta entità ed
antincendio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
i) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad,
eccezione degli interventi
strettamente necessari alla prevenzione degli incendi;
l) la modifica del regime delle acque salvo gli interventi che l'Ente Parco
riterrà necessari per il
contenimento dei fenomeni erosivi.
Articolo 5
Divieti in zona 2.
1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1 vigono oltre ai
divieti generali di cui all'articolo 3 i
seguenti divieti:
a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio per le
attività agro-silvo-pastorali
tradizionali e la realizzazione di nuove opere di mobilità ad eccezione
degli impianti di monorotaia
necessari allo svolgimento delle attività agricole, previa autorizzazione
dell'Ente Parco;
b) la realizzazione di nuovi edifici.
Articolo 6
Regime autorizzativo generale.
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come
delimitato nel presente decreto,
ad eccezione di quanto esposto nei precedenti articoli 3 e 4, nonché, dai
successivi articoli 7 e 8, sono
fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali
vigenti.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti
generali e parziali, per la parte
ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con il
soggetto gestore.
Articolo 7
Regime autorizzativo in zona 2.
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5 sono sottoposti ad
autorizzazione dell'Ente Parco i
seguenti interventi:
a) impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole
e tracciati stradali di
carattere interpoderale e di servizio;
b) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della
sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche, elettrodotti con esclusione delle opere necessarie
alla elettrificazione rurale,
gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con
esclusione delle reti di distribuzione,
depuratori e ripetitori;
d) piani forestali, nonché, l'apertura di nuove piste forestali;
e) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;
f) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo così come
definito dalla normativa vigente
nazionale e comunitaria;
g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di
risanamento conservativo e di
risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere c) e d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione
straordinaria, così come definiti dalle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della suddetta legge 5
agosto 1978, n. 457, dandone
comunicazione all'ente di gestione.
3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano
in corso d'opera alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere
trasmettono all'ente di gestione, entro e
non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo
quanto disposto dal successivo
articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata
sullo stato dei lavori e
contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti
esecutivi. In caso di mancata
comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà
ad ordinare in via cautelativa
la sospensione dei lavori.
Articolo 8
Regime autorizzativo in zona 3.
1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 sono sottoposti ad
autorizzazione dell'Ente Parco i
nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali,
alla data di entrata in vigore delle
presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
a) le opere di mobilità, ed in particolare i tracciati stradali o modifiche
di quelli esistenti, ferrovie,
filovie, impianti a fune, monorotaie ed altro;
b) le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della
sicurezza delle popolazioni;
c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie
all'elettrificazione rurale,
gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti
con esclusione delle reti di
distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
d) opere di trasformazione e di bonifica agraria;
e) gli impianti per allevamenti ed impianti di stoccaggio agricolo, così
come definito dalla normativa
vigente nazionale e comunitaria;
f) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di
quelli esistenti all'interno delle
zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile
1968, [n. 1444], salvi gli
ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti
urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano
in corso d'opera alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere
trasmettono all'ente di gestione, entro e
non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo
quanto disposto dal successivo
articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata
sullo stato dei lavori e
contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti
esecutivi. In caso di mancata
comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà
ad ordinare in via cautelativa
la sospensione dei lavori.
Articolo 9
Modalità di richiesta di autorizzazioni.
1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per
quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 è rilasciata, per opere
che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro
sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in
ogni sua parte.
Articolo 10
Vigilanza e sorveglianza.
1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale delle Cinque Terre è
esercitata dal Ministero dell'ambiente.
2. La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata
al Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6
dicembre 1991, n. 394. 3. La sorveglianza dell'area protetta marina
denominata delle «Cinque Terre» è esercitata ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
modificato dall'articolo 2, comma 17,
della legge 9 dicembre 1998, n. 926, dalla Capitaneria di Porto di La
Spezia, nonché dalle polizie degli Enti
locali delegati nella gestione della medesima area protetta.
Planimetria (2)
(2) Si omette la planimetria.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non
e sostitutivo in alcun modo della
pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. |