pacchetto igiene
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IL PACCHETTO IGIENE E GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Con l'entrata in vigore, nel gennaio 2006, del cosiddetto pacchetto igiene, si è limitata l'applicabilità della Legge n. 283/62 e del D.P.R. 327/80. Questi, infatti, continueranno ad essere applicati solo nelle parti non in contrasto con i regolamenti comunitari.

I regolamenti che costituiscono il pacchetto igiene sono:

1) reg. CE n. 852/2004: igiene dei prodotti alimentari. L'ambito di applicazione è lo stesso del Decreto Legislativo  n. 155/97 (abrogato)- la cosiddetta normativa H.A.C.C.P.. Questo prevede, infatti, che l'impresa continui ad essere responsabile della sicurezza degli alimenti. Tale regolamento apporta importanti novità riguardanti la produzione primaria (agricola) che, oggi, rientra a pieno titolo nella catena della sicurezza alimentare. Sono stati normati, infatti, per tale scopo: a) il trasporto di animali vivi; 2) il trasporto di alimenti (vegetali, pesca, caccia) dal campo al luogo di trasformazione e/o condizionamento; 3) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione dei prodotti agricoli sul campo.  Il regolamento conferma in pieno, comunque, le procedure adottate con il sistema H.A.C.C.P. (analisi e controllo delle condizioni igieniche e sicurezza delle produzioni alimentari. Sono confermati i manuali redatti precedentemente ai sensi della Direttiva CEE 93/43).

2) reg. CE n. 853/2004: stabilisce norme specifiche per in materia di igiene di per alimenti di origine animale trasformanti e non. Viene stabilito che i stabilimenti che lavorano prodotti animali devono essere riconosciuti dalla Autorità Sanitaria competente (ASL). Inoltre prevede che tutti gli alimenti di origine animale devono essere provvisti di un bollo sanitario come previsto dal reg. CE 854/04. Qualora per quei prodotti per cui non è previsto tale bollo questi saranno contraddistinti da un marchio (indicante il nome del paese dove è ubicato lo stabilimento con due lettere per esempio "IT" ) così come stabilito dall'Allegato II  sez. I del predetto regolamento.

3) reg. CE n. 854/2004: prevede norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Definisce i sistemi di riconoscimento degli stabilimenti e principi generali dei controlli ufficiali, nonché anche i controlli per le singole tipologie di prodotti di origine animale.

4) reg. CE n. 882/2004: stabilisce che i controlli devono essere effettuati sulla base di una analisi di rischio e con frequenza appropriata al rischio stesso. Nel sopralluogo verrà ad essere verificato il rispetto delle norme da parte degli operatori, l'affidabilità del sistema di autocontrollo e la modalità di gestione delle non conformità riscontrate dalle ditte stesse.

A corollario del pacchetto igiene c'è il reg. CE 178/2002 sulla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti che definisce i criteri della sicurezza alimentare.

Bisogna precisare che i manuali di corretta prassi igienica (H.A.C.C.P.) conformi alla normativa previdente, dovranno essere nuovamente validati dal Ministero della Salute per la verifica della conformità al nuovo reg. CE n. 852/04.