autorizzazione sanitaria
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AUTORIZZAZIONE SANITARIA - REGISTRAZIONE

Le novità più rilevanti dalla applicazione del reg. CE n. 852/2004 è data dalla disapplicazione sulle autorizzazione sanitarie stabilite dall'art. 2 della legge n. 283/62 che viene sostituita da una semplice registrazione.

Tutte le ditte e i loro siti operativi che  producono, trasformano, manipolano, stoccano e commercializzano prodotti alimentari se devono iniziare o modificare la loro attività lo possono fare con una notifica alle autorità competenti. La registrazione non obbliga, come in passato, ad una ispezione preventiva da parte dell'organo competente. Gli operatori del settore dei prodotti alimentari sono solo tenuti, quindi, a notificare all'autorità competente con una Denuncia di Inizio Attività (DIA), al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo. L'anagrafe delle registrazioni è di competenza delle ASL. Questo processo lascia discrezionalità, all'imprenditore, di decidere, quando, avviare l'attività dopo la registrazione.

Le attività già in possesso delle autorizzazione o nulla osta sanitario o registrazione non sono tenute ad effettuare una ulteriore notifica ai fini della registrazione a meno che non varino le condizioni iniziali di rilascio.

Le nuove attività, o le attività esistenti in caso di modifica sostanziale, saranno registrate a seguito di una notifica di una DIA semplice  (per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62) o di una DIA Differita (in quanto l'attività potrà iniziare dopo 45 gg dalla comunicazione ed è prevista per tutte le attività che erano soggette alla autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62). La denuncia deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'attività che si vuole svolgere con una planimetria dei locali.