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Due termini simili, ma di diverso significato, anche se spesso li si utilizza quasi come sinonimi.

Entrambi sono tuttavia strumenti cui affidarsi per veder garantita la trasparenza della filiera di prodotto, in quanto sia l’uno che l’altro si riferiscono alla:

a) "capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera" (UNI 10939);

b) "è l’identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto alimentare, basata sul monitoraggio dei flussi materiali dal produttore della materia prima al consumatore finale" (linee guida UNIONCAMERE).


1) Nello specifico con il termine di tracciabilità si intende il processo informativo che segue il prodotto dal principio alla conclusione del suo percorso lungo la filiera produttiva;

2) mentre per rintracciabilità s'intende il processo esattamente inverso, che permette quindi di risalire "da valle a monte" le informazioni distribuite lungo la filiera.

In base alle definizioni sopra citate, il controllo della filiera diventa credibile solo se tracciabile, in pratica documentabile ed esteso a tutta la filiera produttiva, quindi l’elemento indispensabile della filiera e l’insieme delle aziende che contribuiscono alla realizzazione del prodotto.

Ai fini della tracciabilità, non è fondamentale individuare l’origine geografica o il luogo di trasformazione e/o confezionamento del prodotto, ma il nome delle aziende che hanno partecipato alla produzione che ne sono direttamente responsabili.

La tracciabilità deve essere riferita ad ogni singola porzione di prodotto, e deve consentire di risalire ad ogni azienda che ha avuto un ruolo nella formazione di tale porzione.

I due concetti sono pertanto da considerarsi non analoghi, ma assolutamente complementari. In questo modo il controllo della filiera agroalimentare garantisce il consumatore in ordine non solo alla storia generale del prodotto, ma anche – e ben più significativamente – sulle relative responsabilità dei produttori nelle varie fasi del processo produttivo.

Da un punto di vista tecnico il quadro normativo e legislativo attorno al tema della rintracciabilità è piuttosto chiaro e si compone di due aspetti che insieme vanno a istituire una griglia di tutele e controlli generalizzati.
Schematicamente si possono riconoscere una "rintracciabilità cogente" e una "rintracciabilità volontaria": la prima rientra in ambito legislativo europeo con il Regolamento CE 178/2002, la seconda rientra nel campo della normazione tecnica, con le norme UNI 10939:2001 - sui principi generali per la progettazione e l’attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - e UNI 11020:2002 – sui requisiti per l’attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari.