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ETICHETTATURA CARNI FRESCHE DEI VOLATILI DA CORTE Il Ministero della Salute, in merito alla malattia "INFLUENZA AVIARIA" che potrebbe diffondersi attraverso i volatili da corte, ha emanato due ordinanze di polizia veterinaria (ordinanza 26/08/05 e ordinanza 10/10/05). Tale misura preventiva fa parte delle strategie messe in atto dallo Stato italiano al fine di evitare che il comparto delle carni avicole subisca danni dall'eventuale diffusione in forma pandemica del virus dell'influenza aviaria (H5N1), attraverso sia l'eventuale importazione di animali volatili vivi (anatre, polli, tacchini, faraone, ecc) che di carne di pollame, riducendo e tutelando nel contempo la salute pubblica. Tali ordinanze, tra l'altro, obbligano gli allevatori a comunicare ai servizi veterinari delle competenti ASL tutte le introduzioni di volatili da corte in azienda rispettando per esse un periodo di quarantena di 21 giorni. Gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole nonché i
prodotti a base di carne e le preparazioni contenenti carni avicole, devono
riportare in etichetta obbligatoriamente le indicazioni di cui agli articoli
4,5,6 e 7 della predetta ordinanza, per un periodo valido fino al 31
dicembre 2007 (art.9). In particolare: 1. L’operatore
alimentare che effettua le operazioni di macellazione delle carni di
avicole deve fornire le seguenti
informazioni, mediante l’apposizione su un’apposita etichetta, sulla
carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio: a)
la sigla IT oppure ITALIA seguita
dal numero identificativo di registrazione presso le ASL
dell’allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di
accompagnamento di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 11 febbraio
2003; b) la data o il numero di lotto di macellazione; c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione. 2. L’operatore
del settore alimentare che effettua le operazioni di sezionamento deve
riportare le seguenti informazioni su un’apposita etichetta apposta su ogni
singolo pezzo o sul materiale di confezionamento o imballaggio: a)
la sigla IT oppure ITALIA
seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che
hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni; b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento; c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. 3. Nel caso di carcasse
o parti di carcasse fornite al consumatore non confezionate singolarmente nello
stabilimento di produzione l’informazione di
cui al comma 1 o 2 possono essere apposte sull’imballaggio. 4. Il punto
vendita delle carni di volatili da cortile intere o sezionate, ove
presentate al consumatore finale non confezionate individualmente
all’origine, è tenuto a esporre le informazioni di
cui al comma 1 o 2 o a collocare suddette informazioni su un’etichetta da
apporre sul prodotto preincartato. 5. Per le carni importate o provenienti da altro paese UE , intere, sezionate o già confezionate in singole unità, dovranno essere riportate in chiaro oltre che le sigle dei paesi di origine anche la data di introduzione. (art. 5) 6. Discorso a parte meritano le prescrizioni di cui agli art. 6 e 7 sui preparati e sui prodotti a base di carni di volatili (Wurstel, arrosto di tacchino, patè, ecc) dove l'operatore alimentare che produce e/o introduce dalla U.E. o importa, è tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione: a)
l'origine della materia prima avicola riportante la sigla del paese di
provenienza seguita dal numero dello stabilimento di macellazione e
sezionamento delle carni; b) data di preparazione o il numero di lotto; c) la eventuale data di introduzione nel nostro paese. SANZIONI: Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3,4,5,6 e 7 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da un minimo di sette giorni a un massimo di 21 giorni e una sanzione da € 3500 a €18000 Per permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle etichette delle preparazioni e prodotti a base di carne sia di origine nazionale che estera, le indicazioni previste dagli art. 6 e 7 possono essere riportate fino al 31 gennaio 2006, su un apposito cartello ben visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale. ESEMPIO:
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