L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
BIOLOGICI
Ai fini della normativa in vigore si intende per etichettatura
la dicitura, le indicazioni, i marchi di fabbrica o commercio, le immagini o i
simboli apposti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette
che accompagnano i prodotti soggetti al metodo di produzione biologico.
Mai come in questo caso il consumatore deve leggere attentamente
l'etichetta su cui deve trovare le seguenti informazioni:
-
le indicazioni in etichetta devono evidenziare che si tratta
di un metodo di produzione agricolo (es.: mozzarella da agricoltura
biologica);
-
il prodotto deve essere stato ottenuto nel rispetto di tutte
le norme di produzione e controllo stabilite dalla legislazione (reg.CEE
2092/91);
-
la denominazione di vendita che indica la provenienza "da
agricoltura biologica - regime di controllo CE" se il prodotto
proviene da materia prima proveniente da aziende che abbiano terminato il
periodo di conversione, mentre la dicitura:"prodotto da
agricoltura biologica in conversione", se il prodotto proviene
da materie prime di aziende che non hanno ancora terminato il periodo
di conversione.
-
l'Organismo di Controllo (numero di codice ed
estremi dell'autorizzazione ministeriale);
-
il Codice dell'Operatore Controllato;
-
il Numero di Autorizzazione alla Stampa delle
Etichette;
-
lo specifico logo comunitario che è
facoltativo ma applicabile solo ai prodotti della prima tipologia (1)
venduti confezionati.
Esistono in commercio tre tipologie di prodotti da
Agricoltura Biologica:
-
Prodotto con almeno il 95% degli ingredienti
provenienti da agricoltura biologica;
-
Prodotto con almeno il 70% degli ingredienti
provenienti da agricoltura biologica, in questo caso, fatte salve le altre
prescrizioni, l'indicazione in etichetta del metodo biologico verrà fatta
su ogni singolo componente del prodotto. Il logo europeo in questo caso non
può essere usato;
-
Prodotti vegetali in conversione al biologico, è
obbligatoria la dicitura "prodotto in conversione da agricoltura
biologica".Il logo europeo in questo caso non può essere
usato.
In Europa le regole sono le stesse e quindi il logo
contraddistingue, in Italia come in Francia, in Germania come in Svezia, un
prodotto ottenuto rispettando le stesse indicazioni e prescrizioni.
UN ETICHETTA COMPLETA
CATEGORIA DI PRODOTTO
Agricoltura Biologica - Regime di Controllo CE -
Controllato da XXXXXXXXXXX (nome organismo di
controllo)
Aut. D.M. Mi.P.A.F. XXXXX GLXXX (estremi della
autorizzazione ministeriale)
IT XXX XXXX / XXXXXX
(sigla Italia) (sigla
organismo di controllo) (codice produttore) (codice
prodotto)
Logo Comunitario:
Nuove regole di etichettatura per il Mangime:
Sulla gazzetta ufficiale CE del 06.02.2003 è stato pubblicato
il Reg. CE n. 223/2003 riferito all'etichettatura di mangimi, mangimi composti
per animali, materie prime per mangimi, utilizzati nella produzione biologica.
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