Conversione
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Agronomo
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Cosa è?

Il periodo di conversione è il periodo di tempo che deve passare dall'inserimento (notifica) nel sistema di controllo prima che il prodotto possa essere commercializzato come proveniente "da agricoltura biologica".

Quanto dura?

La durata del periodo di conversione deve essere:

  • di almeno due anni prima della semina;

  • nel caso di pascoli, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica

  • nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti

Da quando comincia?

Il periodo di conversione decorre della data in cui il produttore ha notificato la propria attività che deve coincidere con la data del timbro postale della raccomandata A.R. con la quale il produttore trasmette la notifica (alle regioni o province autonome competenti per territorio ed all'organismo di controllo di riferimento ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995).

Quando può essere ridotto?

Il periodo può essere ridotto nel caso in cui negli appezzamenti non siano stati usati prodotti non conformi. Questo può essere provato se:

1)-gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione (del reg. (CEE) n. 2078/92, del reg. (CE) n.1257/1999, ovvero nel quadro di un altro programma ufficiale) a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;

2)-gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti (è in corso di definizione da parte della Regione quali siano!) che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo di almeno tre anni.

Quali sono le modalità per richiedere la riduzione?

Le modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione del periodo di conversione sono le seguenti:

  1. il produttore dovrà richiedere all'organismo di controllo la riduzione del periodo di conversione;

  2. l'organismo di controllo esaminata la richiesta e, ove ricorrano le condizioni per il proseguimento dell'iter, presenta all'amministrazione regionale, una relazione dettagliata sulla situazione aziendale che giustifichi la riduzione del periodo di conversione;

  3. la regione, esaminata la relazione dell'organismo di controllo ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, formula il proprio parere;

  4. l'organismo di controllo sulla base del suddetto parere potrà concedere o negare al produttore la riduzione del periodo di conversione;

Per gli appezzamenti già convertiti che hanno usato prodotti non ammessi è possibile ridurre il periodo di conversione?

Un azienda biologica che utilizzi prodotti non ammessi deve reiniziare il periodo di conversione negli appezzamenti interessati. In questo caso lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabilita nei due casi seguenti:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria per una determinata coltura vegetale dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio o in alcune parti di esso;

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche approvate dall'autorità competente dello Stato membro.

La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo di conversione, un livello, insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne,

- il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al modo di produzione biologico,

- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di effettuare il trattamento obbligatorio.

Può essere prolungato il periodo di conversione?

L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. L'organismo di controllo trasmette alla regione una relazione opportunamente documentata per il necessario parere e successiva comunicazione al produttore.

Quali sono le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione del periodo di conversione?

Le modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione del periodo di conversione sono le seguenti:

  • il produttore dovrà richiedere all'organismo di controllo la riduzione del periodo di conversione;

  • l'organismo di controllo esaminata la richiesta e, ove ricorrano le condizioni per il proseguimento dell'iter, presenta all'amministrazione regionale, una relazione dettagliata sulla situazione aziendale che giustifichi la riduzione del periodo di conversione;

  • la regione, esaminata la relazione dell'organismo di controllo ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, formula il proprio parere;

  • l'organismo di controllo sulla base del suddetto parere potrà concedere o negare al produttore la riduzione del periodo di conversione.

  • Nel caso di prolungamento del periodo di conversione l'organismo di controllo trasmette alla regione una relazione opportunamente documentata per il necessario parere e successiva comunicazione al produttore.

 

Riferimenti legislativi:

1) Circolare MIPAF n°1 del 2002

2) Reg. CE 473/2002.