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IL PERIODO DI CONVERSIONE Cosa è? Il periodo di conversione è il periodo di tempo che deve passare dall'inserimento (notifica) nel sistema di controllo prima che il prodotto possa essere commercializzato come proveniente "da agricoltura biologica". Quanto dura? La durata del periodo di conversione deve essere:
Da quando comincia? Il periodo di conversione decorre della data in cui il produttore ha notificato la propria attività che deve coincidere con la data del timbro postale della raccomandata A.R. con la quale il produttore trasmette la notifica (alle regioni o province autonome competenti per territorio ed all'organismo di controllo di riferimento ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995). Quando può essere ridotto? Il periodo può essere ridotto nel caso in cui negli appezzamenti non siano stati usati prodotti non conformi. Questo può essere provato se: 1)-gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione (del reg. (CEE) n. 2078/92, del reg. (CE) n.1257/1999, ovvero nel quadro di un altro programma ufficiale) a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti; 2)-gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti (è in corso di definizione da parte della Regione quali siano!) che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo di almeno tre anni. Quali sono le modalità per richiedere la riduzione? Le modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione del periodo di conversione sono le seguenti:
Per gli appezzamenti già convertiti che hanno usato prodotti non ammessi è possibile ridurre il periodo di conversione? Un azienda biologica che utilizzi prodotti non ammessi deve reiniziare il periodo di conversione negli appezzamenti interessati. In questo caso lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabilita nei due casi seguenti:
La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:
Può essere prolungato il periodo di conversione? L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. L'organismo di controllo trasmette alla regione una relazione opportunamente documentata per il necessario parere e successiva comunicazione al produttore. Quali sono le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione del periodo di conversione?
Riferimenti legislativi: 1) Circolare MIPAF n°1 del 2002 2) Reg. CE 473/2002.
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