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Il Credito Agrario, regolato dalla legge quadro del 5 luglio 1928 n.1760 e successive modifiche, dalla legge del 14 agosto 1971 n. 817, dalla legge del 9 maggio 1975 n. 153, dal Decreto legislativo 1.9.93 n. 385 e dalla legge del 17 febbraio 1992 n. 154, rappresenta uno dei possibili strumenti di politica agraria e di Finanziamento per l’Agricoltura. La natura ed il volume dagli investimenti che si fanno in agricoltura dipendono non solo dall’annata agraria, ma anche dal rapporto lavoro/capitale in quanto esso influenza in misura differente la produttività dei diversi fattori. La domanda di capitale finanziario che le singole aziende richiedono è fatta per lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, nonché quelle connesse e collaterali (agriturismo, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, ecc). Detti finanziamenti vengono ad essere utilizzati per le seguenti operazioni: 1) acquisizione, in proprietà o in uso, del capitale fondiario, 2) acquisizione di beni d’investimento, 3) acquisizione di mezzi produttivi, 4) pagamento di salari, canoni vari, imposte e tasse, oneri sociali, ecc. In altre parole si possono avere finanziamenti per la:
Da qui si evince che le operazioni di finanziamento possono essere distinte in due vaste categorie del Credito d’Esercizio e di Miglioramento, che si differenziano negli scopi, nella modalità, e nelle garanzie. Il primo che prevalentemente mira a dare risposte alle esigenze di gestione delle aziende, fornisce a queste capitali a breve e medio termine, mentre il secondo è orientato verso esigenze del capitale fondiario, riguarda essenzialmente finanziamenti di lungo periodo. Il Credito d’Esercizio si distingue ancora comunemente in prestiti di conduzione, della durata di un anno, in prestiti di dotazione, cioè per l’acquisto di bestiame macchine ed attrezzature, della durata di cinque anni, in anticipazioni su impegno di prodotti agricoli, ed in prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie per l’acquisto di cose utilizzate dai soci. Quest’ultime categorie di prestito prevedono la restituzione della somma nel momento in cui i prodotti possono essere venduti dagli agricoltori. Possono beneficiare del credito d’esercizio agevolato le persone fisiche e giuridiche che conducono direttamente un fondo, incluse le cooperative, i consorzi, gli enti, che effettuino collettivamente la vendita o la trasformazione di prodotti. Il Credito di Miglioramento consiste in prestiti e mutui, della durata non superiore ai 25 anni, da rimborsare mediante ammortamento con rate semestrali o annuali fisse, comprensive di quote capitali e interessi ed accessorie. Essi finanziano l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario, come ad esempio piantagioni, rimboschimento, costruzioni rurali, sistemazioni di terreno, opere di irrigazione e bonifica, ed in generale qualsiasi opera rivolta al miglioramento stabile delle aziende. Sono altresì assimilate a queste le spese per acquisto di terreni, per la prima lavorazione e trasformazione collettiva dei prodotti agricoli. Possono beneficiare del credito di miglioramento le persone fisiche o giuridiche che posseggono terreni, nonché cooperative o altre associazioni che gestiscono impianti per la produzione, raccolta, commercializzazione o trasformazione di prodotti agricoli. Possono anche accedere ai finanziamenti vari enti, come Consorzi di Bonifica, le Comunità Montane, i Comuni, le Regioni, ecc. Inoltre, esistono altre opportunità per la proprietà contadina, per chi possiede dei terreni montani, per la zootecnia e per le azienda danneggiate da avversità atmosferiche o calamità naturali. L’Offerta di Mezzi Finanziaria può essere interna operata dallo stesso imprenditore agricolo che esterna operata in gran parte dal Credito Bancario, il quale, rimane di gran lunga lo strumento prevalente per qualunque tipo di finanziamento. Le condizioni che queste operano nei confronti degli operatori agricoli non è lo stesso del cosiddetto credito ordinario in quanto troppo oneroso in agricoltura e quindi, tale da limitare il ricorso al mercato dei capitali, ma agevolato cioè dare incentivi sotto forma di finanziamenti all’agricoltura a condizioni favorevoli rispetto a quelle praticate dal mercato ordinario. Il credito agrario agevolato, inoltre, è assistito dalla prestazione di garanzie reali da parte dei beneficiari. Tali garanzie a favore del finanziatore sono individuate con il cosiddetto privilegio legale e nell’ipoteca sul fondo. Altro aspetto molto importante che è regolato dalla legge è quello di legare l’utilizzazione del credito allo scopo per il quale esso viene concesso, ad evitare che i finanziamenti vengano invece utilizzati per scopi diversi. Per raggiungere tali finalità sono previsti controlli tecnici sul modo in cui le somme vengono utilizzate. La legge dispone ancora una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie a favore delle operazioni previste, e prescrive che il credito agevolato venga esercitato solo da istituti specializzati o espressamente autorizzati. I Contributi Erogati sono di norma commisurati alla differenza tra il tasso agevolato pagato dagli agricoltori ed il tasso di riferimento stabilito con l’istituto che esercita il credito agrario, ovvero, per i prestiti poliennali, fra l’importo costante delle rate calcolato ricorrendo alternativamente ai due tassi. Il tasso di riferimento è il tasso minimo, comprensivo anche di una quota per la copertura delle spese, che gli enti che esercitano il credito agrario percepiscono e dipende dal costo medio del denaro. Il tasso agevolato è invece determinato dalle singole Regioni, ma non deve scendere al di sotto di un livello minimo stabilito dallo stato. Tale livello non è unico per tutto il territorio nazionale e per tutte le operazioni, ma è differenziato per obbedire a criteri detteti dalla politica economica. |
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