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Vallecorsa 19/12/2005 LE DIMISSIONI DEI NOVE Questa mattina nove consiglieri comunali, per mano del delegato Consigliere Cipolla Mauro, hanno consegnato al Protocollo del comune di Vallecorsa le lettere di dimissioni contestuali, con la volontà di innescare la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Riportiamo di seguito il testo delle dimissioni, consigliere per consigliere per ordine di presentazione al protocollo:
Le dimissioni sono state presentate secondo l'art. 141 della Dlgs 267/2000 che riportiamo di seguito: Art. 141. Scioglimento e sospensione dei
consigli comunali e provinciali 1. I
consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a)
quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; 1)
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del
presidente della provincia; c)
quando non sia approvato nei termini il bilancio. 2. Nella
ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale
il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta
il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario
affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema
di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del
provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Nei
casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con
il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 4. Il
rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo
turno elettorale utile previsto dalla legge. 5. I
consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad
esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti. 6. Al
decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i
motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data
immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "GazzettaUfficiale"
della Repubblica italiana. 7.
Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di
scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può
sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli
comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell'ente. 8. Ove
non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo
provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali
di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.
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Webwriter: Giandrea Cipolla |