I.
VARIE SPECIE DI DUELLO ALLA PISTOLA (2)
ART. 336 (431).
Le
forme cavalleresche del duello alla pistola in Italia sono:
1.
da piè fermo mirando, o con
fuoco a comando;
2.
avanzando
mirando, o con fuoco a comando.
ART. 337 (432).
Tutte
le altre specie di duello con la pistola sono da noi considerate come
eccezionali e, perciò, non cavalleresche.
ART. 338 (433).
Nei
duelli alla pistola non è lecito fissare precedentemente i colpi da spararsi da
ciascun duellante (3).
________________________________________________________________________________
(1)
Questa parte è riservata a coloro i quali, imbevuti ancora della bizantina
convinzione che disonorato resti il gentiluomo offeso se non duella, ricusano a
priori la soluzione pacifica e civile che potrebbe onestamente e
giustamente dare alla vertenza il giudizio spassionato di un giurì o d'una
Corte d'onore.
(2)
Il codice cavalleresco dello Chàteauvillard ammette varie specie di duello con
la pistola, e cioè :
a
piè fermo; tirando a volontà; avanzando; arrestandosi; a comando. Però,
nella pratica italiana talune di codeste forme di combattimento sono state
abbandonate, perché contrarie alle leggi cavalleresche e a quelle penali.
(3)
La scrupolosa osservanza da parte dei rappresentanti di questa prescrizione
cavalleresca ridurrà di non poco il numero dei duelli, con grande vantaggio
della morale e della giustizia.
II.
DELLE DISTANZE.
ART. 339 (434).
La
distanza che separa i tiratori nei duelli a pistola non può essere mai
inferiore ai 12 metri, ossia a sedici passi (4).
ART. 340 (435).
Non
deve parimenti eccedere i 22 metri nei duelli da piè fermo con fuoco a comando; né scendere al disotto di metri
18 negli scontri da piè fermo, mirando.
ART. 341 (436).
Nei
duelli con avanzata la distanza primitiva tra i duellanti non sarà mai
inferiore a 22 metri, e con le avanzate non potrà ridursi mai a meno di 12
metri (5).
ART. 342 (437).
Qualora
i testimoni non fossero di accordo sulle distanze, la differenza tra le distanze
proposte sarà divisa in metà.
ART. 343 (438).
Se
i rappresentanti di una parte proponessero distanze inferiori a quelle
prescritte dai codici cavallereschi e dal Codice penale (art. 243), se ne farà
verbale e non avrà più luogo il duello.
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(4)
Il passo regolamentare è di metri 0,75. Qui ricordasi che l'articolo 243 del
Codice penale è molto esplicito sulla questione delle distanze.
(5)
Fino da questo momento, mentre riconosciamo razionale il duello da pie fermo con tiro a
comando o mirando, ci dichiariamo
formalmente contrari ai duelli con avanzata, che costituiscono una complicazione
inutile, una volta che lo spazio per la marcia dev'essere aggiunto alla distanza
normale, per essere poi percorso nei periodi successivi dai combattenti.
Le
avanzate sono, a nostro parere, una raffinatezza di crudeltà, perché
prolungano inutilmente lo scontro, senza arrecare alcun utile risultato, essendo
generale l'opinione che non è dignitoso di lasciare il campo senza una ferita,
anche lieve.
II.
ARMI E MUNIZIONI - LORO ESAME.
ART. 344 (439).
Le
armi e le munizioni sono procurate dai testimoni dell'offeso.
ART. 345 (440).
Le
armi in numero di due paia, devono essere eguali fra di loro (art. 243 de1Codice
penale) e sconosciute ai due primi.
ART. 346 (441).
Nel
dubbio che le armi siano conosciute dai primi, i rappresentanti esigeranno da
questi il giuramento che non conoscono le
armi per lo scontro (6).
ART. 347 (442).
Benché
contrario al più elementare principio cavalleresco, pure, in via affatto
eccezionale, si concede all'offeso con percossa, o ferita, il diritto di
servirsi delle proprie armi. In tal caso i padrini della parte lesa devono
presentare le pistole prima alla parte avversaria, perché ne scelga una, e
l'altra al loro cliente.
ART. 348 (443).
L'offensore,
dal canto suo, può non acconsentire che il duello abbia luogo con armi
conosciute dall'avversario.
ART. 349 (444).
Permettendo
ai duellanti di combattere con l'arma propria, non è necessario che le pistole
appartengano allo stesso paio; in tal caso si tollera, fra le due canne della stessa
boccatura; una differenza di lunghezza non eccedente i tre centimetri.
ART. 350 (445).
Accordando
ai combattenti la facoltà di servirsi delle proprie armi, resta stabilito :
a)
i testimoni determinano la
misura della carica ;
b)
ciascuno dei combattenti carica
la propria arma in presenza dei quattro testimoni.
ART. 351 (446).
Scelte
le armi, vengono presentate ai testimoni dell'avversario per essere sottoposte
al seguente esame:
a)
si constaterà che siano eguali
nel peso, nella forma, nella boccatura e nella lunghezza della canna;
b)
è vietato, anche se concordi le
parti, che le pareti interne delle canne siano rigate (7);
c)
il mirino dovrà essere fisso e
ben disposto sull'asse della canna e non ad anello mobile;
d)
gli acciarini delle pistole non
devono avere uno scatto troppo facile né troppo duro
(8).
ART. 352 (447).
Le
pistole a doppio scatto (double-detente) non
si devono adoperare, come pure devono escludersi quelle di precisione, perché
il loro uso aggrava la responsabilità penale dei duellanti (art. 243, Cod. penale).
ART. 353 (448).
Le
canne delle armi devono essere accuratamente pulite nell'interno; i luminelli
non otturati, e il meccanismo deve presentare una eguale facilità di scatto.
ART. 354 (449).
Le
munizioni sono provvedute dalla parte lesa; e prima di recarsi sul luogo dello
scontro devono esse pure subire un attento esame da parte dei testimoni (9).
ART. 355 (450).
Le
palle devono essere del giusto calibro delle armi per evitare gli sbattimenti
durante lo sparo, e quindi l'irregolarità di tiro. Devono avere tutte lo
stesso peso; e la superficie loro non dovrà presentare sbavature di sorta, e
perciò dovranno essere ben fuse e senza fori apparenti od otturati con la cera.
ART. 356 (451).
Le
capsule devono adattarsi bene ai luminelli, ed essere di buona qualità. (10).
ART. 357 (452).
Dopo
l'esame delle armi e delle munizioni si proveranno le pistole, caricandole con
sola polvere e sparando un colpo in aria.
ART. 358 (453).
Compiuto
l'accurato esame delle armi e delle munizioni, nonché l'esperimento, di cui
all'art. 357, si ripuliranno accuratamente le canne e i luminelli; e poi, le
pistole, le munizioni, i misurini per la polvere e i relativi accessori saranno
diligentemente riposti in una cassetta chiusa con chiave e con suggelli.
ART. 359 (454).
La
cassetta resterà presso la parte offesa che ne avrà cura speciale, acciocché
le munizioni non prendano umido, e la chiave con il suggello presso la
controparte.
_______________________________________________________________________________
(6)
La conoscenza delle armi arreca vantaggi straordinari. Il tiratore, conoscendone
la resistenza dello scatto, la deviazione e la derivazione, può facilmente
correggere la mira e colpire giusto nel bersaglio.
(7)
Duellando con armi rigate, i testimoni si assumono una responsabilità grave di
fronte alla legge, la quale appunto proibisce la rigatura delle armi (art.
243 del Codice penale).
La
rigatura aumenta straordinariamente la giustezza di tiro, e sbavando la
superficie del proiettile, le ferite che ne derivano assumono un carattere di
gravezza loro speciale.
(8)
In ambedue i casi si manifesteranno inconvenienti. Nel primo, il colpo potrebbe
partire prima che il tiratore avesse diretto la linea di mira sull'avversario;
nel secondo, dovendo fare uno sforzo coll'indice per produrre lo scatto, il
colpo colpirebbe facilmente nel vuoto, prolungando in tal guisa l'ansia dei
combattenti.
(9)
La polvere dovrà essere di qualità eccellente. Per constatare l'ottima qualità
della polvere basta bruciarne un misurino sopra un foglio di carta bianca :
bruciata, non deve lasciare residuo alcuno.
(10)
E' bene provvederne un certo numero di fabbriche diverse, e provarne alcune
prima di dare la preferenza a quelle di una piuttosto che di un'altra marca. Così
operando sarà facile evitare molti colpi
mancati (ratés).
nota:
l'art. 356 fa supporre l'uso
esclusivo di pistole a percussione e non già, quando i duellanti lo volessero,
quelle a pietra focaia. Si può anche supporre che il codice sia stato riscritto
in anni in cui le pistole a pietra focaia erano considerate superate. Un altro
punto che fa supporre la
reiscrizione è l'art. 351, alla lettera d). In tale paragrafo si fa uso
del termine "acciarino" con riferimento, improprio, allo scatto; il
termine "acciarino" è proprio delle armi a pietra focaia.
IV.
PROVVEDIMENTI DA PRENDERSI DAI TESTIMONI
PRIMA
DI RECARSI SUL TERRENO (11).
ART. 360 (455).
Negli
scontri di pistola, i duellanti, non svestono l'abito, né si scoprono il capo;
è però inibito loro d'indossare il cappotto.
ART. 361 (456).
Circa
l'uso delle lenti e del saluto valgono le norme stabilite per i duelli di
sciabola e di spada.
ART. 362 (457).
Non
ultimo degli obblighi dei testimoni è di accertarsi che i duellanti conoscano
il modo di condursi durante il combattimento; perciò li renderanno edotti che :
a)
dietro
il suo comando "A loro"; e che al comando "Alt!" di lui, non si deve più far partire il colpo; sibbene rivolgere tosto
la bocca della pistola in alto, o verso il suolo;
b)
i
colpi mancati, o sfuggiti, sono considerati come fatti;
c)
la
pistola può essere impugnata indifferentemente dalla mano destra o dalla
sinistra; però è vietato qualsiasi sostegno o appoggio, tanto per l'arma,
quanto per la persona. Il braccio può riposare sul busto ;
d)
al
ferito è lasciata facoltà di tirare prima, o dopo la medicatura, e gli è
concesso di sparare da ritto o da coricato, come più gli aggrada; ma senza
essere sostenuto da alcuno, tenendo l'arma con una sola mano, senza appoggiare né
questa, né il braccio;
e)
è
vietato (fosse anche offensore) sparare in aria, o rifiutarsi di far fuoco (12);
f)
spetta
sempre all'offeso il diritto, anche ricominciando il duello, di sparare per il
primo, in omaggio al principio, che tutti gli svantaggi devono essere a carico
dell'offensore (13);
g)
essendo
escluse le vie di fatto, o l'offesa atroce, l'offensore può presentare una
generosa ritrattazione all'ingiuriato;
però, sempre dopo essere stato esposto al fuoco di lui. Sarà al beneplacito
dell'offeso accettare o rifiutare questa soluzione dello scontro. In simile
circostanza si può lasciare il terreno senza spargimento di sangue e senza
disdoro per le parti.
________________________________________________________________________________
(11)
Prima di recarsi sul terreno, i testimoni si assicureranno che il vestiario dei
loro clienti sia in carattere con la circostanza. Sono pressoché d'obbligo: i
pantaloni e il soprabito scuri. La camicia di seta di colore è da preferirsi a
quella di lino perché non ha il bianco, e non è d'impaccio nei movimenti del
braccio.
I
padrini, inoltre, rammenteranno ai loro protetti che, giunti sul terreno, devono
rimboccare il fondo dei pantaloni nei duelli avanzando, e alzare il collo del
soprabito per nascondere quello bianco della camicia, il quale offre un punto di
mira molto vantaggioso all'avversario.
(12)
A questo proposito il generale Angelini scrive: "Qualora uno dei duellanti
(fosse pur l'offensore) sparasse in aria o dichiarasse di non voler far fuoco,
commetterebbe un atto di fellonia, perché dimostrerebbe o d'aver paura, ovvero
di voler defraudare l'offeso della riparazione dovutagli, tentando per tal modo
di rendere impossibile il duello. Se l'offensore sentisse veramente il
rincrescimento della sua azione, dovrebbe non aspettare l'ultimo istante per
manifestarlo; ma riparare il mal fatto, offrendo le sue scuse, prima d'andare
sul terreno. Inoltre il non voler far fuoco costituisce un nuovo insulto per
l'offeso, giacché equivale a dirgli che lo si ritiene tanto dappoco da
accettare in dono la vita dal suo offensore.
Perciò l'avversario, trascorsi due minuti, avrà il diritto, anzi
l'obbligo, di continuare il duello, che deve seguitare finché uno sia
ferito."
(13)
A parer nostro, però; sarebbe più equo che questo diritto fosse riconosciuto
solamente all'offeso percosso o ferito: giacché l'ingiuriato con offese
semplici usufruisce di già della scelta dell'arma; quello con offese gravi
della scelta dell'arma e delle distanze. Per cui, consiglieremo sempre di
derogare dal già formulato principio, ed affidare alla sorte di decidere chi
deve sparare per primo nei duelli alla pistola provocati da offese semplici e
non atrocemente gravi, con esclusione di vie di fatto e ferite; oppure:
concedere la precedenza del tiro all'offeso di 1° e 2 ° grado, solo quando le
distanze siano superiori a 20 metri.
V.
SCELTA E PREPARAZIONE DEL TERRENO.
ART. 363 (458).
Il
terreno dello scontro, oltre ad essere piano, permetta di collocare i duellanti
in guisa tale, che non si abbia a lamentare svantaggio alcuno da ambo le parti,
e che gli avversari possano trovarsi in identiche condizioni di luce, di sole,
di vento e di orizzonte.
La scelta del terreno nei duelli alla pistola esige una cura tutta
speciale da parte dei testimoni. L'articolo che segue, e gli articoli 373 e
successivi, sintetizzano le ragioni che impongono una cura tanto scrupolosa, e
perciò, ci risparmiano di ripeterle qui.
Richiamiamo,
inoltre, l'attenzione dei testimoni sull'orizzonte
o, per meglio dire, sullo fondo che presenta all'avversario il posto di
ciascun duellante. Se lo sfondo è libero, facilmente potrà essere preso di
mira chi vi rivolge il fianco o le spalle.
Del
resto, come già dicemmo a suo tempo, è bene che i, testimoni si occupino della
scelta o preparazione del terreno alla vigilia, o alla mattina stessa del
duello, se questo ha luogo nel pomeriggio.
La
preparazione del terreno consiste nel tracciare sul suolo una linea, oppure, nel
conficcare, alle distanze stabilite dal verbale di scontro, due segnali
qualunque per indicare i posti che devono occupare i duellanti.
Appena
giunte le parti avversarie sul luogo dello scontro, scambieranno cortesemente il
saluto d'obbligo, e mentre i primi, resteranno in disparte e in silenzio, i
testimoni studieranno ancora una volta se il terreno si presta per il
combattimento; misureranno solo la linea tracciata in precedenza la distanza
stabilita per il combattimento e ne marcheranno con bastoni, pietre o
fazzoletti, i termini, ossia, i posti da occuparsi dai duellanti.
VI.
CARICAMENTQ DELLE ARMI.
ART. 364 (459).
Alla
presenza dei quattro testimoni si rompono i suggelli e si apre la cassetta
contenente le armi e le munizioni. Si estraggono due pistole, se ne montano i
cani e se ne porge una a ciascun duellante, perché ne facciano succedere lo
scatto e prendano esatta conoscenza della resistenza del medesimo.
ART. 365 (460).
Si
passa quindi al caricamento delle armi, che è la più importante operazione che
precede uno scontro alla pistola.
Le
armi, tranne i casi previsti, devono, essere caricate alla presenza dei
testimoni e da uno di loro molto esperto in ciò, o da un armaiuolo (14).
ART. 366 (461).
Prima
o dopo il caricamento delle armi, i padrini passeranno un'accurata visita ai
duellanti per accertarsi che non indossino alcuna difesa e li inviteranno a non
ritenere nelle tasche il portafoglio, giornali, denaro, orologio, ecc.
ART. 367 (462).
Rifiutarsi
a tale visita equivale a rifiuto di battersi.
________________________________________________________________________________
(14)
Nel comporre la carica si abbia cura d'introdurre nella canna una quantità di
polvere sufficiente per ottenere un tiro regolare e costante. Bastano pochi
centigrammi in più di polvere per imprimere al proiettile una traiettoria assai
curva e quindi rendere un problema la facilità di colpire. Ciò non basta: è
necessario essere scrupolosi nel misurare la polvere, perché in ciascuna canna
se ne introduca la identica quantità.
Per
introdurre le palle nelle armi la cura non è mai eccessiva, giacché un colpo,
dato con un po' più di violenza, può influire sfavorevolmente sulla precisione
del tiro.
La
maniera, poi, di collocare a posto la capsula, ha una importanza anche maggiore
che non il caricamento, e quasi tutti i colpi mancati si devono all'applicazione
anormale della capsula sul luminello.
Non
avevamo dunque, torto, asserendo che il caricamento delle armi è tra le
mansioni più delicate del duello alla pistola. Un colpo di bacchetta di più:
alcuni centigrammi di polvere: una capsula mal collocata, possono costare la
vita a un gentiluomo. Perciò, i testimoni non si assumeranno mai la
responsabilità del caricamento e faranno caricare le pistole da un provetto
armaiuolo, alla loro presenza, prima di recarsi sul luogo del combattimento: o
meglio, conducendolo seco, perché carichi le armi sul terreno. Ciò è più,
logico e più pratico.
Collocata
a posto la capsula, si farà scattare l'arma, moderando col pollice la discesa
del cane per non far succedere lo sparo, e si premerà quindi sulla cresta
dell'acciarino, perché la capsula si adatti meglio al luminello e ne esca
l'aria, che, restando tra il luminello e la capsula, spesse volte impedisce
l'accensione della carica. Si rialza quindi il cane per fermarlo sulla tacca di
sicurezza, se esiste, altrimenti si lascia abbattuto.
Le
pistole con la tacca di sicurezza sono sempre da preferirsi.
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