DUELLO  ALLA  PISTOLA (1).

 

I.                   VARIE SPECIE DI DUELLO ALLA PISTOLA (2)

 

ART. 336 (431).

Le forme cavalleresche del duello alla pistola in Italia sono:

1.      da piè fermo mirando, o con fuoco a comando;

2.      avanzando mirando, o con fuoco a comando.

 

ART. 337 (432).

Tutte le altre specie di duello con la pistola sono da noi considerate come eccezionali e, perciò, non cavalleresche.

 

ART. 338 (433).

Nei duelli alla pistola non è lecito fissare precedentemente i colpi da spararsi da ciascun duellante (3).

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(1) Questa parte è riservata a coloro i quali, imbevuti ancora della bizantina convinzione che disonorato resti il gentiluomo offeso se non duella, ricusano a priori la soluzione pacifica e civile che potrebbe onestamente e giustamente dare alla vertenza il giudizio spassionato di un giurì o d'una Corte d'onore.

(2) Il codice cavalleresco dello Chàteauvillard ammette varie specie di duello con la pistola, e cioè :

a piè fermo; tirando a volontà; avanzando; arrestandosi; a comando. Però, nella pratica italiana talune di codeste forme di combattimento sono state abbandonate, perché contrarie alle leggi cavalleresche e a quelle penali.

(3) La scrupolosa osservanza da parte dei rappresentanti di questa prescrizione cavalleresca ridurrà di non poco il numero dei duelli, con grande vantaggio della morale e della giustizia.

 

 

II.  DELLE DISTANZE.

 

ART. 339 (434).

La distanza che separa i tiratori nei duelli a pistola non può essere mai inferiore ai 12 metri, ossia a sedici passi (4).

 

ART. 340 (435).

Non deve parimenti eccedere i 22 metri nei duelli da piè fermo con fuoco a comando; né scendere al disotto di metri 18 negli scontri da piè fermo, mirando.

 

ART. 341 (436).

Nei duelli con avanzata la distanza primitiva tra i duellanti non sarà mai inferiore a 22 metri, e con le avanzate non potrà ridursi mai a meno di 12 metri (5).

 

ART. 342 (437).

Qualora i testimoni non fossero di accordo sulle distanze, la differenza tra le distanze proposte sarà divisa in metà.

 

ART. 343 (438).

Se i rappresentanti di una parte proponessero distanze inferiori a quelle prescritte dai codici cavallereschi e dal Codice penale (art. 243), se ne farà verbale e non avrà più luogo il duello.

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 (4) Il passo regolamentare è di metri 0,75. Qui ricordasi che l'articolo 243 del Codice penale è molto esplicito sulla questione delle distanze.

(5) Fino da questo momento, mentre riconosciamo razionale il duello da pie fermo con tiro a comando o mirando, ci dichiariamo formalmente contrari ai duelli con avanzata, che costituiscono una complicazione inutile, una volta che lo spazio per la marcia dev'essere aggiunto alla distanza normale, per essere poi percorso nei periodi successivi dai combattenti.

Le avanzate sono, a nostro parere, una raffinatezza di crudeltà, perché prolungano inutilmente lo scontro, senza arrecare alcun utile risultato, essendo generale l'opinione che non è dignitoso di lasciare il campo senza una ferita, anche lieve.

 

 

II.                ARMI E MUNIZIONI - LORO ESAME.

 

ART. 344 (439).

Le armi e le munizioni sono procurate dai testimoni dell'offeso.

 

ART. 345 (440).

Le armi in numero di due paia, devono essere eguali fra di loro (art. 243 de1Codice penale) e sconosciute ai due primi.

 

ART. 346 (441).

Nel dubbio che le armi siano conosciute dai primi, i rappresentanti esigeranno da questi il giuramento che non conoscono le armi per lo scontro (6).

 

ART. 347 (442).

Benché contrario al più elementare principio cavalleresco, pure, in via affatto eccezionale, si concede all'offeso con percossa, o ferita, il diritto di servirsi delle proprie armi. In tal caso i padrini della parte lesa devono presentare le pistole prima alla parte avversaria, perché ne scelga una, e l'altra al loro cliente.

 

ART. 348 (443).

L'offensore, dal canto suo, può non acconsentire che il duello abbia luogo con armi conosciute dall'avversario.

 

ART. 349 (444).

Permettendo ai duellanti di combattere con l'arma propria, non è necessario che le pistole appartengano allo stesso paio; in tal caso si tollera, fra le due canne della stessa boccatura; una differenza di lunghezza non eccedente i tre centimetri.

 

ART. 350 (445).

Accordando ai combattenti la facoltà di servirsi delle proprie armi, resta stabilito :

a)      i testimoni determinano la misura della carica ;

b)      ciascuno dei combattenti carica la propria arma in presenza dei quattro testimoni.

 

ART. 351 (446).

Scelte le armi, vengono presentate ai testimoni dell'avversario per essere sottoposte al seguente esame:

a)        si constaterà che siano eguali nel peso, nella forma, nella boccatura e nella lunghezza della canna;

b)        è vietato, anche se concordi le parti, che le pareti interne delle canne siano rigate (7);

c)         il mirino dovrà essere fisso e ben disposto sull'asse della canna e non ad anello mobile;

d)      gli acciarini delle pistole non devono avere uno scatto troppo facile né troppo duro (8).

 

ART. 352 (447).

Le pistole a doppio scatto (double-detente) non si devono adoperare, come pure devono escludersi quelle di precisione, perché il loro uso aggrava la responsabilità penale dei duellanti (art. 243, Cod. penale).

 

ART. 353 (448).

Le canne delle armi devono essere accuratamente pulite nell'interno; i luminelli non otturati, e il meccanismo deve presentare una eguale facilità di scatto.

 

ART. 354 (449).

Le munizioni sono provvedute dalla parte lesa; e prima di recarsi sul luogo dello scontro devono esse pure subire un attento esame da parte dei testimoni (9).

 

ART. 355 (450).

Le palle devono essere del giusto calibro delle armi per evitare gli sbattimenti durante lo sparo, e quindi l'irregolarità di tiro. Devono avere tutte lo stesso peso; e la superficie loro non dovrà presentare sbavature di sorta, e perciò dovranno essere ben fuse e senza fori apparenti od otturati con la cera.

 

ART. 356 (451).

Le capsule devono adattarsi bene ai luminelli, ed essere di buona qualità. (10).

 

ART. 357 (452).

Dopo l'esame delle armi e delle munizioni si proveranno le pistole, caricandole con sola polvere e sparando un colpo in aria.

 

ART. 358 (453).

Compiuto l'accurato esame delle armi e delle munizioni, nonché l'esperimento, di cui all'art. 357, si ripuliranno accuratamente le canne e i luminelli; e poi, le pistole, le munizioni, i misurini per la polvere e i relativi accessori saranno diligentemente riposti in una cassetta chiusa con chiave e con suggelli.

 

ART. 359 (454).

La cassetta resterà presso la parte offesa che ne avrà cura speciale, acciocché le munizioni non prendano umido, e la chiave con il suggello presso la controparte.

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(6) La conoscenza delle armi arreca vantaggi straordinari. Il tiratore, conoscendone la resistenza dello scatto, la deviazione e la derivazione, può facilmente correggere la mira e colpire giusto nel bersaglio.

(7) Duellando con armi rigate, i testimoni si assumono una responsabilità grave di fronte alla legge, la quale appunto proibisce la rigatura delle armi (art. 243 del Codice penale).

La rigatura aumenta straordinariamente la giustezza di tiro, e sbavando la superficie del proiettile, le ferite che ne derivano assumono un carattere di gravezza loro speciale.

(8) In ambedue i casi si manifesteranno inconvenienti. Nel primo, il colpo potrebbe partire prima che il tiratore avesse diretto la linea di mira sull'avversario; nel secondo, dovendo fare uno sforzo coll'indice per produrre lo scatto, il colpo colpirebbe facilmente nel vuoto, prolungando in tal guisa l'ansia dei combattenti.

(9) La polvere dovrà essere di qualità eccellente. Per constatare l'ottima qualità della polvere basta bruciarne un misurino sopra un foglio di carta bianca : bruciata, non deve lasciare residuo alcuno.

(10) E' bene provvederne un certo numero di fabbriche diverse, e provarne alcune prima di dare la preferenza a quelle di una piuttosto che di un'altra marca. Così operando sarà facile evitare molti colpi mancati (ratés).

nota: l'art. 356  fa supporre l'uso esclusivo di pistole a percussione e non già, quando i duellanti lo volessero, quelle a pietra focaia. Si può anche supporre che il codice sia stato riscritto in anni in cui le pistole a pietra focaia erano considerate superate. Un altro punto che fa supporre  la  reiscrizione è l'art. 351, alla lettera d). In tale paragrafo si fa uso del termine "acciarino" con riferimento, improprio, allo scatto; il termine "acciarino" è proprio delle armi a pietra focaia.

 

 

IV. PROVVEDIMENTI DA PRENDERSI DAI TESTIMONI

PRIMA DI RECARSI SUL TERRENO (11).

 

ART. 360 (455).

Negli scontri di pistola, i duellanti, non svestono l'abito, né si scoprono il capo; è però inibito loro d'indossare il cappotto.

 

ART. 361 (456).

Circa l'uso delle lenti e del saluto valgono le norme stabilite per i duelli di sciabola e di spada.

 

ART. 362 (457).

Non ultimo degli obblighi dei testimoni è di accertarsi che i duellanti conoscano il modo di condursi durante il combattimento; perciò li renderanno edotti che :

a)      dietro il suo comando "A loro"; e che al comando "Alt!" di lui, non si deve più far partire il colpo; sibbene rivolgere tosto la bocca della pistola in alto, o verso il suolo;

b)      i colpi mancati, o sfuggiti, sono considerati come fatti;

c)      la pistola può essere impugnata indifferentemente dalla mano destra o dalla sinistra; però è vietato qualsiasi sostegno o appoggio, tanto per l'arma, quanto per la persona. Il braccio può riposare sul busto ;

d)      al ferito è lasciata facoltà di tirare prima, o dopo la medicatura, e gli è concesso di sparare da ritto o da coricato, come più gli aggrada; ma senza essere sostenuto da alcuno, tenendo l'arma con una sola mano, senza appoggiare né questa, né il braccio;

e)      è vietato (fosse anche offensore) sparare in aria, o rifiutarsi di far fuoco (12);

f)       spetta sempre all'offeso il diritto, anche ricominciando il duello, di sparare per il primo, in omaggio al principio, che tutti gli svantaggi devono essere a carico dell'offensore (13);

g)      essendo escluse le vie di fatto, o l'offesa atroce, l'offensore può presentare una generosa ritrattazione  all'ingiuriato; però, sempre dopo essere stato esposto al fuoco di lui. Sarà al beneplacito dell'offeso accettare o rifiutare questa soluzione dello scontro. In simile circostanza si può lasciare il terreno senza spargimento di sangue e senza disdoro per le parti.

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(11) Prima di recarsi sul terreno, i testimoni si assicureranno che il vestiario dei loro clienti sia in carattere con la circostanza. Sono pressoché d'obbligo: i pantaloni e il soprabito scuri. La camicia di seta di colore è da preferirsi a quella di lino perché non ha il bianco, e non è d'impaccio nei movimenti del braccio.

I padrini, inoltre, rammenteranno ai loro protetti che, giunti sul terreno, devono rimboccare il fondo dei pantaloni nei duelli avanzando, e alzare il collo del soprabito per nascondere quello bianco della camicia, il quale offre un punto di mira molto vantaggioso all'avversario.

(12) A questo proposito il generale Angelini scrive: "Qualora uno dei duellanti (fosse pur l'offensore) sparasse in aria o dichiarasse di non voler far fuoco, commetterebbe un atto di fellonia, perché dimostrerebbe o d'aver paura, ovvero di voler defraudare l'offeso della riparazione dovutagli, tentando per tal modo di rendere impossibile il duello. Se l'offensore sentisse veramente il rincrescimento della sua azione, dovrebbe non aspettare l'ultimo istante per manifestarlo; ma riparare il mal fatto, offrendo le sue scuse, prima d'andare sul terreno. Inoltre il non voler far fuoco costituisce un nuovo insulto per l'offeso, giacché equivale a dirgli che lo si ritiene tanto dappoco da accettare in dono la vita dal suo offensore.

  Perciò l'avversario, trascorsi due minuti, avrà il diritto, anzi l'obbligo, di continuare il duello, che deve seguitare finché uno sia ferito."

(13) A parer nostro, però; sarebbe più equo che questo diritto fosse riconosciuto solamente all'offeso percosso o ferito: giacché l'ingiuriato con offese semplici usufruisce di già della scelta dell'arma; quello con offese gravi della scelta dell'arma e delle distanze. Per cui, consiglieremo sempre di derogare dal già formulato principio, ed affidare alla sorte di decidere chi deve sparare per primo nei duelli alla pistola provocati da offese semplici e non atrocemente gravi, con esclusione di vie di fatto e ferite; oppure: concedere la precedenza del tiro all'offeso di 1° e 2 ° grado, solo quando le distanze siano superiori a 20 metri.

 

 

V. SCELTA E PREPARAZIONE DEL TERRENO.

ART. 363 (458).

Il terreno dello scontro, oltre ad essere piano, permetta di collocare i duellanti in guisa tale, che non si abbia a lamentare svantaggio alcuno da ambo le parti, e che gli avversari possano trovarsi in identiche condizioni di luce, di sole, di vento e di orizzonte.

    La scelta del terreno nei duelli alla pistola esige una cura tutta speciale da parte dei testimoni. L'articolo che segue, e gli articoli 373 e successivi, sintetizzano le ragioni che impongono una cura tanto scrupolosa, e perciò, ci risparmiano di ripeterle qui.

Richiamiamo, inoltre, l'attenzione dei testimoni sull'orizzonte o, per meglio dire, sullo fondo che presenta all'avversario il posto di ciascun duellante. Se lo sfondo è libero, facilmente potrà essere preso di mira chi vi rivolge il fianco o le spalle.

Del resto, come già dicemmo a suo tempo, è bene che i, testimoni si occupino della scelta o preparazione del terreno alla vigilia, o alla mattina stessa del duello, se questo ha luogo nel pomeriggio.

La preparazione del terreno consiste nel tracciare sul suolo una linea, oppure, nel conficcare, alle distanze stabilite dal verbale di scontro, due segnali qualunque per indicare i posti che devono occupare i duellanti.

Appena giunte le parti avversarie sul luogo dello scontro, scambieranno cortesemente il saluto d'obbligo, e mentre i primi, resteranno in disparte e in silenzio, i testimoni studieranno ancora una volta se il terreno si presta per il combattimento; misureranno solo la linea tracciata in precedenza la distanza stabilita per il combattimento e ne marcheranno con bastoni, pietre o fazzoletti, i termini, ossia, i posti da occuparsi dai duellanti.

 

 

VI. CARICAMENTQ DELLE ARMI.

 

ART. 364 (459).

Alla presenza dei quattro testimoni si rompono i suggelli e si apre la cassetta contenente le armi e le munizioni. Si estraggono due pistole, se ne montano i cani e se ne porge una a ciascun duellante, perché ne facciano succedere lo scatto e prendano esatta conoscenza della resistenza del medesimo.

 

ART. 365 (460).

Si passa quindi al caricamento delle armi, che è la più importante operazione che precede uno scontro alla pistola.

Le armi, tranne i casi previsti, devono, essere caricate alla presenza dei testimoni e da uno di loro molto esperto in ciò, o da un armaiuolo (14).

 

ART. 366 (461).

Prima o dopo il caricamento delle armi, i padrini passeranno un'accurata visita ai duellanti per accertarsi che non indossino alcuna difesa e li inviteranno a non ritenere nelle tasche il portafoglio, giornali, denaro, orologio, ecc.

 

ART. 367 (462).

Rifiutarsi a tale visita equivale a rifiuto di battersi.

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(14) Nel comporre la carica si abbia cura d'introdurre nella canna una quantità di polvere sufficiente per ottenere un tiro regolare e costante. Bastano pochi centigrammi in più di polvere per imprimere al proiettile una traiettoria assai curva e quindi rendere un problema la facilità di colpire. Ciò non basta: è necessario essere scrupolosi nel misurare la polvere, perché in ciascuna canna se ne introduca la identica quantità.

Per introdurre le palle nelle armi la cura non è mai eccessiva, giacché un colpo, dato con un po' più di violenza, può influire sfavorevolmente sulla precisione del tiro.

La maniera, poi, di collocare a posto la capsula, ha una importanza anche maggiore che non il caricamento, e quasi tutti i colpi mancati si devono all'applicazione anormale della capsula sul luminello.

Non avevamo dunque, torto, asserendo che il caricamento delle armi è tra le mansioni più delicate del duello alla pistola. Un colpo di bacchetta di più: alcuni centigrammi di polvere: una capsula mal collocata, possono costare la vita a un gentiluomo. Perciò, i testimoni non si assumeranno mai la responsabilità del caricamento e faranno caricare le pistole da un provetto armaiuolo, alla loro presenza, prima di recarsi sul luogo del combattimento: o meglio, conducendolo seco, perché carichi le armi sul terreno. Ciò è più, logico e più pratico.

Collocata a posto la capsula, si farà scattare l'arma, moderando col pollice la discesa del cane per non far succedere lo sparo, e si premerà quindi sulla cresta dell'acciarino, perché la capsula si adatti meglio al luminello e ne esca l'aria, che, restando tra il luminello e la capsula, spesse volte impedisce l'accensione della carica. Si rialza quindi il cane per fermarlo sulla tacca di sicurezza, se esiste, altrimenti si lascia abbattuto.

Le pistole con la tacca di sicurezza sono sempre da preferirsi.

                                              Seconda parte         

     

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