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Vademecum sull’orario di lavoro

Versione 2.0 marzo 2003

 
1. Orario di lavoro

L’orario giornaliero convenzionale è di 7 ore e 43 minuti, articolato in modo flessibile come segue:

  • entrata al mattino: dalle 8.00 alle 9.30

  • intervallo pranzo: 40 minuti

  • uscita al pomeriggio: dalle 15.40 alle 18.40.

L’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL Energia è di 37 ore 40 minuti. Per fattori tecnico-organizzativi specifici di Servizi ICT l’orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore 35 minuti (con il mantenimento di 44 ore annue di ROL che diventeranno 54 ore annue dal 1° aprile 2003), con una prestazione minima giornaliera di 5 ore 30 minuti e massima di 10 ore. La frazione di ½ giornata è di 3 ore e 52 minuti. [Nota dell'RSU]

E’ previsto un abbuono mensile complessivo di 14 minuti per ritardi in entrata rispetto all’ orario suddetto; dal 15° minuto sarà effettuata una trattenuta per il  totale dei minuti di ritardo.  

Le persone hanno diritto a 40 minuti di intervallo mensa e all’uso del ticket ove la mensa non sia fruibile per ogni giorno lavorativo purché

si siano lavorate almeno 5 ore effettive.

Il dipendente che usufruisce della mezza giornata di riposo compensativo previsto dall’accordo sulla reperibilità notturna ha diritto al ticket.

Il suddetto regime di orario flessibile non trova applicazione per le attività che richiedano presenze in orari pre-fissati (regolamentati con specifici accordi) a seguito di esigenze tecnico organizzative. 

  

2. Timbratura

Nelle giornate intere (e nelle prestazioni di lavoro straordinario di sabato e domenica) il dipendente in servizio presso la sede deve attestare 2 volte la sua presenza in occasione dell’entrata del mattino e in occasione dell’uscita per la fine della giornata. I dipendenti sono inoltre tenuti a registrare il passaggio presso il controllo accessi (laddove presenti) ad ogni entrata o uscita.

I quadri attestano 2 volte al giorno la loro presenza (sia in un giorno lavorativo che non lavorativo in regime di straordinario) una volta al mattino tra le 7.00 e le 12.30 e una volta al pomeriggio tra le 12.31 e le 21.00; le timbrature devono essere fatte come entrate.

In caso di attività ridotta a ½ giornata occorre l’attestazione di due timbrature per gli impiegati, di una sola timbratura per i quadri.

In caso di servizio fuori sede – SFS - o trasferta, non è richiesta la timbratura in uscita (se il dipendente entra in azienda prima del SFS) o in entrata (se il dipendente rientra in azienda dopo il SFS; in quest’ultima fattispecie, in caso di timbratura, l’orario di entrata mattutina convenzionale sono le 8.33).

 

3. Part Time

Al dipendente che richiede ed ottiene un orario ridotto viene richiesto un orario convenzionale di riferimento sia per l’entrata che per l’uscita.

A tutti i dipendenti che prestano la propria attività nella mattinata la flessibilità in entrata è compresa tra le 8,00 e le 9,30 ed in uscita di 45 minuti in più o in meno rispetto all’uscita convenzionale; alle persone che prestano la propria attività nel pomeriggio viene riconosciuta una flessibilità in entrata di più o meno 45 minuti rispetto all’entrata convenzionale e l’uscita tra le 15,40 e le 18,40.

Il dipendente che usufruisce di orario ridotto per prestazioni inferiori alle 6h giornaliere convenzionali ha un monte ore flessibile di più o meno 2 ore; gli altri part time hanno un MOF di più o meno 4 ore.

In caso di part time verticale il monte ore flessibile è di più o meno 4 ore.

 

4. Intervallo pranzo

La durata dell’intervallo pranzo è di 40 minuti automatici.

Il dipendente può effettuare la pausa secondo le turnazioni definite dall’azienda fra le 12.00 e 14.30 (ora limite di rientro).

 

5. Ferie, Riduzione Orario di Lavoro (ROL), Recuperi Straordinario

La quota minima di utilizzo delle ferie è di ½ giornata; le ferie sono espresse in giornate.

Ogni anno il dipendente è tenuto a cercare, di norma, di usufruire tutta la spettanza delle ferie che matura.

Fatta salva una diversa programmazione delle ferie nel corso dell’anno e fatto salvo quanto previsto al riguardo nel CCNL Energia del marzo 2002, le ferie devono avere, possibilmente, la seguente cadenza: 3 settimane nel periodo 15 giugno / 15 settembre ed una settimana nel periodo 1 dicembre/ 15 gennaio dell’anno successivo.

 I ROL sono espressi in ore e la quota minima di utilizzo per tutti è la ½ ora. Devono essere usufruiti entro il 15 gennaio dell’anno successivo, altrimenti saranno persi.

Qualora il dipendente voglia usufruire in maniera continuativa di mezza giornata di riposo giustificata dai ROL (e/o dal recupero straordinari) deve usare 4 ore; per usufruire di una giornata intera deve usare 8 ore.

Il recupero straordinari è costituito dall’accantonamento della metà o della totalità delle prestazioni straordinarie secondo quanto previsto dal CCNL Energia e deve essere usufruito entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione.

La riduzione d’orario e il recupero straordinari possono essere utilizzati, su richiesta del dipendente e secondo i criteri riportati nel presente documento, con inizio o fine all’interno della fascia di flessibilità. In questi casi l’orario di entrata o uscita sarà riportato in base alla richiesta, aggiornando in conseguenza il monte ore. 

 

6. Monte Ore Flessibile (MOF)

L’orario settimanale di 38,35 ore (vedi paragrafo 1) può avere una variazione di 4 ore in più o in meno, da un minimo di 34,35 ore ad un massimo di 42,35 ore con l’utilizzo del MOF. Il MOF è un contatore alimentato da prestazioni giornaliere in più o in meno rispetto all’orario di lavoro di 7 ore 43 minuti.

Il MOF risultante l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana viene riportato algebricamente alla settimana successiva, potendo oscillare nell’intervallo di più o meno 4 ore.

Il MOF risultante a fine settimana inferiore a meno 4 ore dà origine a trattenute in busta paga mentre quello superiore a meno 4 ore ed inferiore a 4 ore 30 minuti (se non utilizzato per giustificare un’assenza o non trasformato in straordinario autorizzato a multipli di ½ ora come indicato al successivo paragrafo 9) viene trasferito alla settimana successiva.

Il MOF positivo calcolato lungo la settimana può essere utilizzato come straordinario a multipli di ½ ora oppure come giustificativo in quote di minuti per assenze o per ritardi in entrata (o anticipi in uscita) rispetto all’orario normale di lavoro, purchè non si scenda al di sotto delle 34,35 ore settimanali. A tal fine il lavoratore darà comunicazione dell’operazione all’Amministrazione del Personale tramite il form di giustificazione vidimato dal responsabile.

Il MOF può essere utilizzato solo al di fuori o a cavallo delle fasce di flessibilità in entrata (8/9.30) ed uscita (15.40/18.40).

E’ possibile giustificare assenze attingendo dal MOF, purché alla fine della settimana non si scenda al di sotto delle 34h35’ complessivamente lavorate.

 

7. Permessi per visite e terapie mediche

Il dipendente può usufruire di permessi per visite e terapie mediche documentate e giustificate. Il dipendente è tenuto ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario ad effettuare la visita. A tal fine si fa riferimento all’ora di inizio e fine della visita o della terapia così come attestata dal medico o dalla struttura sanitaria nel giustificativo. Nel permesso è compreso il tempo di viaggio per rientrare in azienda o recarsi presso il centro medico.

Al lavoratore che arriva o lascia il posto di lavoro fuori della fascia di flessibilità vengono considerate come ore di entrata convenzionali le 8.30 per visite effettuate la mattina, come ore di uscita convenzionali le 17,00 per visite effettuate nel pomeriggio.

Eventuali esigenze particolari saranno esaminate congiuntamente.

 

8. Indisposizione

In caso di indisposizione giornaliera, in una giornata non adiacente a giorni festivi o alle ferie, il dipendente non è obbligato a presentare il certificato medico.

Nei casi in cui un dipendente nel corso dell’anno abbia frequenti assenze in giorni infrasettimanali, configurando un abuso del trattamento delle indisposizioni non giustificate, l’azienda, dandone preventiva informazione alle RSU, richiederà al dipendente la giustificazione.

 

9. Straordinario

Lo straordinario è calcolato in tranche di ½ ora. La quota minima utilizzabile è la ½ ora.

Lo straordinario, preventivamente autorizzato, viene riconosciuto

1) attingendo dal MOF, a multipli di ½ ora, se il MOF ha raggiunto la capienza positiva di 4 ore 30 minuti (a partire dalle 15.40)

2) se sono superate le ore 18.40, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; in tal caso è data facoltà al dipendente per arrivare al raggiungimento della mezzora di poter usufruire di quote del MOF fino ad un massimo di 29 minuti.

Per i quadri, in base al CCNL Energia, i compensi e le maggiorazioni per il lavoro straordinario sono riconosciuti nel caso di lavoro notturno (prima delle 7.00 o dopo le 21.00), al sabato o nei festivi. Sono anche riconosciuti se fatti nei periodi di reperibilità una volta usciti dal luogo di lavoro. Le ore di straordinario sono arrotondate alla mezzora successiva.

Nel caso di straordinario che non sia prolungamento della giornata lavorativa (ad es. in caso di straordinario fatto prima dell’ora di entrata mattutina – ore 8.00) , gli straordinari sono arrotondati alla ½ ora successiva se superiori ai 15 minuti.

Per i lavoratori che fanno orario rigido e che, per esigenze operative, prolungano giornalmente il proprio orario di alcuni minuti tutti i giorni, lo straordinario è calcolato su base settimanale con arrotondamento alla mezzora successiva se la frazione è superiore ai 15 minuti.

Gli straordinari devono essere presentati (tramite l’apposito modulo debitamente firmato dal Manager) all’Ufficio del Personale settimanalmente e comunque entro e non oltre il 5 del mese successivo all’effettuazione (o nel giorno immediatamente precedente se il 5 è un giorno non lavorativo).

 

10. Servizi Fuori Sede (SFS)

Il Servizio Fuori Sede (SFS) è la prestazione lavorativa effettuata presso Clienti o sedi nel comune di lavoro, o S.Donato M.se/ S.Giuliano M.se ed il CED di Inverno per i dipendenti di Milano.

Se non è possibile effettuare la timbratura si considera la giornata di 7h43’ e non si applica la normativa sul MOF.

Eventuali prestazioni straordinarie eccedenti l’orario di lavoro (a tranche di ½ ora) devono essere concordate con il proprio responsabile.

Il dipendente che è chiamato a svolgere in maniera continuativa, oltre i due mesi, la propria attività presso un luogo di lavoro diverso dalla sede aziendale non sarà considerato in SFS dopo la comunicazione della nuova sede di lavoro. Al lavoratore verrà comunicato, per iscritto, venti giorni prima della decorrenza  del provvedimento la nuova sede di lavoro in cui prestare la propria attività. In questo caso il dipendente che si reca presso la Sede aziendale tratta l’evento come SFS.

In attesa della definizione di un processo che permetta la discussione sugli importi economici previsti in caso di trasferta o missione si decide di continuare ad usare la normativa mutuata da ENI e che viene riportata nell’allegato 1  al presente documento. 

 

11. Casi particolari

“Permesso di allattamento”. Il permesso convenzionalmente definito “di allattamento” è rigido e pari a 2 ore per prestazioni di lavoro pari o superiori alle 6 ore giornaliere, pari a 1 ora per prestazioni di lavoro inferiori alle 6 ore giornaliere.

Presidi stabili. L’orario di lavoro giornaliero presso i presidi è convenzionalmente fissato a 7h43’ e non prevede il meccanismo del MOF né la timbratura.

 

12. Chiarimenti e modifiche

Se nella gestione dell’accordo venissero evidenziati problemi gestionali tali da richiedere una revisione di uno o più articoli, l’Azienda e le RSU riunite definiranno la revisione che entrerà in vigore in fase successiva al confronto.  

 

13. Esempi

Al fine di rendere più comprensivo e facile all’uso il presente vademecum vengono riportati di seguito alcuni esempi.

  • Un dipendente ha un monte ore di + 4 h, prende un giorno di permesso usufruendo del MOF, il giorno successivo avrà il monte ore a – 3h 43’.

  • Un dipendente ha un monte ore di + 4 h, prende ½ giornata di permesso usufruendo del MOF, il giorno successivo avrà il monte ore a + 8’.

  • Un dipendente ha un monte ore di 4h 31’ a fine settimana, esce alle 17,40, viene autorizzato a 30’ di straordinario, il MOF scende a 4h 01’.  4h 01’ minuto vengono trasferiti alla settimana successiva.

  • Un dipendente ha un monte ore di 2h, esce alle 18,45, viene autorizzato a 30’ di straordinario, il MOF scende a 1h 35’.

  • Un dipendente lavora domenica dalle 10,00 alle 12,17, segna 2h 30’.

  • Un dipendente effettua una visita medica e arriva al lavoro alle 10,58: troverà segnato come entrata le 8,30.

  • Un dipendente ha un monte ore di +4h45’, esce alle 19,02, viene autorizzato allo straordinario, espone mezzora di straordinario dalle 18,32 alle 19,02, con una diminuzione del MOF a + 4h37’, espone 1 ora complessiva di straordinario fra MOF e prestazione lavorativa portando il  MOF a 4h07’.

  • Un dipendente ha un monte ore di +4h5’, esce alle 19,02, viene autorizzato allo straordinario, espone mezzora dalle 18,32 alle 19,02, con una diminuzione del monte ore a + 3h57’, non può esporre altre ore di straordinario.

Allegato 1  

Rimborsi economici (normativa in atto)

Pasto

Nei casi di SFS i dipendenti devono usare il ticket; nel caso in cui non ci siano locali convenzionati nelle vicinanze, il dipendente espone la ricevuta per il rimborso spese.

Per ogni pasto va conservata la ricevuta o lo scontrino che vanno allegati per il rimborso, la cifra massima di spesa che può essere esposta è di 23 euro.  

Trasporti

Di norma il dipendente deve usare il mezzo pubblico e chiedere il rimborso del relativo biglietto, è permesso l’uso del taxi o dell’auto previo accordo con il proprio responsabile e relativa autorizzazione.

In questi casi va esposto il biglietto o il carnet (per Milano), in caso del taxi va esposta la ricevuta, in caso dell’uso dell’auto va esposto il modulo per i rimborsi auto in uso e siglato dal proprio capo.  


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