Articolo 56 C.d.S. (Artt. 204-205 Reg.to)
Rimorchi
1.
Ad eccezione di quanto stabilito dal
comma
1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli
destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al
comma
1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui
all'art.
55, con esclusione degli autosnodati.
2.
I rimorchi si distinguono in:
a)
rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi
ed ai semirimorchi;
b)
rimorchi per trasporto di cose;
c)
rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della
lettera f) dell'art. 54;
d)
rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere
g)
e h) dell'art. 54;
e)
caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f)
rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un
asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3.
I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si
sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del
loro carico sia sopportata da detta motrice.
4.
I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui
all'art.
54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e
di massa previsti dagli
articoli
61 e 62
e dal regolamento
(33).
(33)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 24, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).