Articolo 58 C.d.S. (Artt. 211-213 Reg.to)
Macchine operatrici
1.
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con
speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il
proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a)
macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b)
macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili;
c)
carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore
a tre, compreso quello del conducente.
4.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.