Associazione Pendolari Piacenza

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L'associazione pendolari di Piacenza è stata fondata nel 1992 con un atto costitutivo depositato presso la Prefettura di Piacenza nel 1993.

Statuto dell'Associazione in vigore dall'1/1/2002


Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1) E’ costituita in Piacenza l’Associazione denominata "Associazione Pendolari di Piacenza" senza fini di lucro, con sede in Piacenza Piazz.le Marconi n° 32 A.

2) La durata dell’Associazione è illimitata.


Articolo 2

SCOPI E FINALITÀ

1) L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o di studio devono utilizzare i mezzi di trasporto.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l’Associazione si propone di:

Contribuire al miglioramento del servizio ferroviario;
Contribuire al miglioramento dei servizi pubblici della città di Piacenza;
Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e studenti;
Informare i cittadini di tutte le problematiche inerenti i trasporti in generale;

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.


Articolo 3

RISORSE ECONOMICHE

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi dagli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato,di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;

2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente i 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone all’Assemblea dei soci entro i due mesi successivi.


Articolo 4

MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.


Articolo 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1) L’ammissione a socio, è subordinata al pagamento della quota annuale.

2) Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa minima, proposta dal Comitato direttivo, in base alle esigenze di cassa come da bilancio preventivo.

3) La qualità di socio, compresi i componenti del Comitato direttivo, si perde:

a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per violazioni degli articoli statutari;
e) per l’instaurassi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;

4) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


Articolo 6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale spontaneo e gratuito:

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.


Articolo 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;


Articolo 8

L’ASSEMBLEA

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ( consuntivo e preventivo);
b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza del Comitato Direttivo.

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. La convocazione deve essere effettuata tramite comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.


Articolo 9

IL COMITATO DIRETTIVO

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

4) Al Comitato direttivo spetta:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre i bilanci;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono spettanti all’Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola una volta ogni quindici giorni e assume le proprie delibere in base alla maggioranza dei presenti. Per decisioni di particolare importanza il quorum in prima istanza dovrà essere pari ad almeno i 2/3 dei componenti il Comitato direttivo e la maggioranza necessaria dovrà essere i 2/3 dei presenti.( i 2/3 vanno arrotondati in eccesso).Per seconda istanza si intende la riunione successiva e vale la maggioranza assoluta.

7) I verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.


Articolo 10

IL PRESIDENTE

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

2) Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.


Articolo 11

GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.


Articolo 12

NORMA FINALE

1) In caso dello scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


Articolo 13

RINVIO

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


Statuto in vigore fino al 31/12/2001

Articolo 1
L'Associazione Pendolari, di seguito denominata associazione, è una libera aggregazione di cittadini.
L'associazione riconosce unicamente al proprio Consiglio direttivo, eletto in assemblea, la possibilità di rappresentarla.

Articolo 2
Le finalità dell'associazione sono le seguenti:
- Il miglioramento dei servizi pubblici nella città si Piacenza.
- Il miglioramento dei servizi ferroviari.
- Il miglioramento della situazione nella zona urbana della stazione di Piacenza.
- Il miglioramento della qualità della vita dei lavoratori pendolari di Piacenza e degli utenti delle ferrovie dello Stato in generale.

Articolo 3
L'associazione è senza scopo di lucro, eventuali sottoscrizioni o raccolte di fondi dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci e non saranno in alcun caso obbligatorie per gli iscritti.

Articolo 4
Gli obiettivi dell'associazione saranno decisi dall'assemblea dei soci e avranno carattere vincolante per il Consiglio direttivo demandato a raggiungerli.

Articolo 5
Lo statuto dell'associazione può essere modificato solo dall'assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio direttivo o di un iscritto.

Articolo 6
Il Consiglio direttivo è così formato:
  - Presidente
  - Vice Presidente
  - Segretario
  - Vice Segretario
  - 6 Consiglieri

La composizione del Consiglio direttivo può essere modificata solo dall'assemblea degli iscritti.

Articolo 7
Le generalità degli iscritti rimangono in possesso del Consiglio direttivo che non potrà fornirle a nessuno fatta eccezione per le Autorità Giudiziarie.

Articolo 8
Il Consiglio direttivo si impegna a non raccogliere informazioni sugli iscritti a meno delle generalità anagrafiche, il numero di telefono e il numero di tessera ferroviaria.