Art.20(Convocazione del Consiglio d'Istituto)
Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, ogniqualvolta sia necessario
o ritenuto opportuno. Il Consiglio deve essere convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta dai 2/3 del Consiglio stesso, dalla Giunta, da un Consiglio di classe, dal Collegio dei docenti, dall'Assemblea degli
studenti e da quella dei genitori.
La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno.
E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare
la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
La convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il termine indicato.
Art.21
(Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto)
La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere diramata a cura della Segreteria, per iscritto ai membri del Consiglio, salvo caso d'urgenza, almeno 5 giorni
prima, con l'indicazione dell'o.d.g.
Art.22
(Formazione dell'ordine del giorno)
L'ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente, sentita la Giunta. Deve contenere gli
argomenti eventualmente proposti dal singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art. 13.
Art.23
(Variazione dell'ordine del giorno)
Per discutere e votare su argomenti che
non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre
consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla votazione.
Art.24
(Processo verbale e pubblicazione degli atti)
Di ogni seduta a cura del
Segretario è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.
Il processo verbale è firmato dal
Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro cinque giorni dalla seduta: ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla Segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.
Art.25
(Facoltà di parola)
Possono prendere la parola durante le sedute
esclusivamente i membri del Consiglio. Il consiglio con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico-pedagogici e
di orientamento, i rappresentanti dei consigli di classe, delle assemblee degli studenti e dei genitori, del personale non docente. Il consiglio può decidere di sentire, per determinati argomenti, anche esperti della
materia.
Art.26
(Consultazione degli Organi Collegiali)
Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della
scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.
Art. 27
(Validità delle sedute del Consiglio d'Istituto e delle deliberazioni)
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.28
(Diritti dei membri del Consiglio d'Istituto)
I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di Competenza del Consiglio.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della giunta delle deliberazioni validamente adottate.
Art.29
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)
Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dalla legge.
In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto il rappresentante dei
genitori più anziano per età.
Il Vicepresidente è eletto dal consiglio tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità per l’elezione del Presidente.
Art. 30
(Attribuzioni del Presidente)
Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la
piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:
a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
b) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri
organi della scuola.
Art. 31
(Prerogative del Presidente)
Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di libero accesso nel locali della scuola durante il normale orario di servizio, di
disporre dei servizi della Segreteria, di avere dagli uffici della scuola e della Giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del consiglio e di avere in visione tutta la relativa
documentazione.
Art. 32
(Attribuzioni del Vicepresidente)
Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza e di impedimento.
Art. 33
(Funzioni del Segretario del Consiglio d'Istituto)
Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal presidente a un membro del Consiglio stesso.
Il Segretario ha il compito di redigere il
processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale.
Art 34
(Giunta esecutiva)
La Giunta esecutiva è composta ed è eletta secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 35
(Presidente della Giunta)
Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico; in caso di sua
assenza o impedimento essa è presieduta dal docente vicario.
Art. 36
(Attribuzioni della Giunta)
La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività
del Consiglio; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio.
Art. 37
(Convocazione della Giunta)
La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico ogniqualvolta sia
necessario o ritenuto opportuno, con l'indicazione dell'o.d.g.. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta entro tre giorni dalla seduta.
Art. 38
(Validità delle sedute di Giunta)
Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.
Art. 39
(Funzioni di Segretario della Giunta)
Il Direttore dei servizi di Segreteria svolge le funzioni di Segretario della Giunta.
Art.40
(Prerogative dei membri della Giunta)
Ciascun membro della Giunta ha diritto di libero accesso
nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione o anche in copia gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.
I membri di Giunta hanno inoltre diritto di avere dagli uffici
della Segreteria tutte le informazioni necessarie per un migliore esercizio della propria funzione.
Art.41
(Collegio dei Docenti)
A) È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto.
B) È presieduto dal Dirigente Scolastico,
C) Le funzioni di Segretario sono attribuite ad uno dei collaboratori.
D) Dura in carica un anno scolastico
E) Si riunisce all'inizio di ciascun anno scolastico ed ogni qualvolta il
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre.
F) Per la validità dell'assemblea è richiesta la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (art.28 D.P.R. 416
G) All'inizio di seduta il Presidente stabilisce un tempo massimo per la durata dei singoli interventi, indicando anche l'ora di scioglimento
della seduta stessa.
Art 42
Competenze del Collegio dei Docenti)
1) Deliberare nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti:
- programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi. di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire
il coordinamento interdisciplinare;
- sperimentazione di metodologie e didattiche, qualora coinvolga più docenti, sentito il parere dei Consigli di Classe interessati e sentito il Consiglio d'Istituto, ove occorra l'utilizzazione straordinaria di
risorse dell'amministrazione scolastica, che ne approva o respinge i programmi con deliberazione debitamente motivata.
2) Valutare complessivamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificarne l’efficacia e proporre eventuali misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
3) Provvedere:
- all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante;
- alla scelta di sussidi didattici, nel limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto.
4) Promuovere iniziative d' aggiornamento degli insegnanti.
5) Formulare proposte al Dirigente Scolastico, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto o delle proposte
dei Consigli di Classe, sui seguenti punti:
- formazione delle classi;
- orario delle lezioni;
- funzionamento biblioteca;
- svolgimento delle altre attività scolastiche;
- sperimentazione sul piano di innovazioni di ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero per l'autorizzazione.
6) Esaminare, su eventuale iniziativa dei docenti delle rispettive classi o del Consiglio di Classe, i casi di scarso profitto e di irregolare comportamento degli studenti, allo scopo di individuare i mezzi per ogni
possibile recupero.
7) Eleggere i docenti del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
8) Eleggere le funzioni strumentali.
I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse materie o di gruppi di materie appartenenti alla stessa area disciplinare.
Essi possono concordare:
- gli obiettivi disciplinari;
- i contenuti programmatici;
- le metodologie;
- i criteri e gli strumenti di valutazione;
- le modalità delle verifiche;
- l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo;
- le attività ed eventuali progetti integrativi;
- eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche o di orientamento;
- le attività di aggiornamento.
Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale. Nella prima seduta vengono eletti il coordinatore e il segretario
Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la
necessità il Dirigente Scolastico o i rispettivi coordinatori.
Art.44
(Consigli di Classe)
Ogni Consiglio di Classe, nella composizione comprendente anche i rappresentanti degli alunni e dei genitori, si riunisce, di regola, secondo il piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti o in seduta
straordinaria, secondo norma.
Art.45
I Consigli di Classe, di norma, si svolgono in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni. In caso di simultaneità, il docente che
deve partecipare a più consigli osserverà il seguente ordine di priorità: classe terminale, classe prima, la classe terza, la seconda, la quarta, in caso di classi parallele, la classe dove per particolari motivi è
richiesta la sua presenza.
Art.46
Il Dirigente Scolastico può delegare un professore della classe a presiedere 1e riunioni in qualità di coordinatore. In mancanza di una espressa disposizione contraria,
la delega si intende data per tutto l'anno scolastico o per la residua parte di esso; la delega può essere revocata e, comunque, rimane il diritto del Dirigente Scolastico di intervenire nel Consiglio di Classe e
presiederlo.
Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario regolare verbale, in apposito registro con l'indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte richieste e
pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e depositato presso la Segreteria della scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione. Il registro dei verbali
può essere consultato da tutti i docenti, e inoltre da alunni e genitori della classe che ne facciano richiesta scritta.
Il coordinatore di classe redige il documento di programmazione di classe,
controlla ritardi ed assenze, cura i rapporti con le famiglie.
La Segreteria, su segnalazione del coordinatore, invia comunicazione alle famiglie riguardo ad assenze e ritardi ripetuti, debiti formativi,
situazioni di rischio o esiti di non promozione; conserva la documentazione relativa ai crediti formativi degli alunni della classe.
TITOLO III
ASSEMBLEE
Art.47
(Modalità di convocazione e sede delle riunioni)
Per le assemblee di classe, di istituto e dei genitori sono a disposizione le aule dell'istituto, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente
Scolastico.
La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo della scuola di apposito avviso, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Per ogni assemblea i
lavori vanno verbalizzati e i verbali devono essere a disposizione in Segreteria. 0gni assemblea si deve dare un proprio regolamento.
Art. 48
(Assemblea dei genitori di classe)
E'
convocata su richiesta dei docenti del Consiglio di Classe o su richiesta scritta dei 2/3 dei genitori della classe.
Art.49
(Assemblea dei genitori di istituto)
Si riunisce ogniqualvolta
lo richiede il presidente dell'assemblea, ove è eletto, oppure 100 genitori, oppure la maggioranza del comitato genitori, in orario non coincidente con quello delle lezioni, in locali messi a disposizione dall'istituto,
secondo le modalità dettate dal regolamento di assemblea, di cui il Consiglio d'Istituto prende visione.
Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione.
Art. 50
(Comitato dei genitori di istituto)
E' costituito dai rappresentanti dei genitori nel Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto: nomina al proprio interno il coordinatore e viene convocato su iniziativa del
coordinatore, di almeno dieci rappresentanti o su richiesta del Consiglio d'Istituto.
Nelle riunioni viene stilato verbale dei pareri, proposte, richieste da trasmettere al Consiglio d'Istituto ed
eventualmente ad altri organi, tramite affissione.
Il Consiglio d'Istituto può richiedere convocazione del comitato e delle assemblee degli studenti e dei genitori.
Il Consiglio
d'Istituto dovrà approvare preliminarmente il regolamento dell'associazione che avrà sede e recapito presso l'istituto.
Art. 51
(Assemblea di classe degli studenti)
Si riunisce con
preavviso di almeno cinque giorni, su richiesta di almeno il 25% dei suoi membri. L'assemblea di classe non può essere tenuta nel mesi di settembre e maggio-giugno.
Di ogni assemblea viene redatto un
verbale sottoscritto dai rappresentanti di classe, che viene inviato al Dirigente Scolastico ed è a disposizione in Segreteria.
I docenti delle materie interessate dalle ore di lezione nelle quali
si svolgono le assemblee rimangono presenti nell'istituto per effettuare le operazioni iniziali (appello, firma nel registro, etc.) e per riprendere le normali attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei
lavori assembleari.
Durante l'assemblea di classe i docenti hanno il diritto ad essere presenti ai lavori.
Art.52
(Assemblea d'istituto degli studenti)
Si
riunisce con le modalità dettate dal regolamento di assemblea, che gli studenti sono tenuti ad approvare nella prima assemblea, di cui il Consiglio d'Istituto prenderà visione, e verrà allegato al presente regolamento.
L'assemblea, che non può essere tenuta nel mesi di settembre e maggio-giugno, è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
Data e ordine del giorno devono essere presentati cinque giorni prima al Dirigente Scolastico, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta dal Dirigente Scolastico, assistito dal collaboratori.
I docenti delle materie interessate dalle ore di lezione nelle quali si svolgono le assemblee rimangono presenti nell'istituto per effettuare le operazioni iniziali (appello, firma nel registro, etc.) e
per riprendere le normali attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.
Il Dirigente Scolastico, d'intesa con i rappresentanti degli studenti, può disporre, di volta in
volta, che le assemblee di classe e quella d'istituto si svolgano nella stessa giornata.
Art. 53
(Norme di base per la stesura del regolamento di assemblea degli studenti di istituto)
Tutti
gli alunni sono tenuti a difendere il diritto all'assemblea e conseguentemente alla sospensione delle lezioni negli orari di svolgimento dell'assemblea.
1. Il comitato organizzatore elegge di volta in volta un presidente d'assemblea, che ha il potere di sospendere in qualunque momento l'assemblea nel seguenti casi:
- vi siano meno del 10% di studenti;
- si esauriscono gli argomenti in discussione;
- l’interesse venga a mancare;
- si manifestino episodi di disordine;
2. Durante lo svolgimento non è consentita l'uscita dall'istituto o dalla sede di svolgimento dell'assemblea. Il controllo dei presenti avviene per appello nominale completo di tre classi sorteggiate tra i
partecipanti.
In caso di sospensione prima di mezzogiorno, gli studenti sono tenuti a riprendere le lezioni. Le ore non utilizzate dall'assemblea non sono recuperabili.
3. Il controllo degli alunni
in assemblea viene esercitato da un servizio d'ordine di alunni segnalati dal comitato organizzatore.
4. Gli alunni che non desiderassero partecipare al lavori assembleari possono organizzare gruppi di studio o
attività alternative che dovranno comunque essere segnalate per iscritto alla presidenza di istituto prima dell'assemblea, precisando il tema e i nomi dei partecipanti.
Art.54
(Comitato degli studenti di istituto)
È costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nel consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto; nomina al proprio
interno un coordinatore. Può essere convocato su richiesta di almeno 10 rappresentanti o su richiesta del Consiglio d'Istituto.
Il Comitato può definire forme di autoregolamentazione per attività e
iniziative che gli studenti intendono intraprendere.
Delle riunioni, da tenersi in orano pomeridiano, viene stilato un verbale dei pareri da trasmettere al Consiglio d'Istituto o da rendere pubblico
tramite affissione.
TITOLO IV
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Art. 55
Le famiglie possono conferire con tutti i docenti negli incontri pomeridiani previsti dal calendario
annuale.
Sono previsti inoltre i colloqui individuali con i singoli docenti di mattina dalla data di entrata in vigore dell’orario definitivo al 15 maggio, secondo il prospetto delle disponibilità date
dal docenti.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Art. 56
Il servizio di Segreteria è coordinato dal Direttore Amministrativo ed è svolto dal personale
addetto all'ufficio.
Presso la sezione classica ali uffici sono divisi in:
Segreteria didattica: svolge l'attività di sportello con il pubblico, protocollo generale, protocollo dei
reclami, smistamento corrispondenza ai destinatari, archiviazione atti amministrativi e documenti didattici, rilascio certificati.
I certificati devono essere richiesti per iscritto e vengono rilasciati
in un tempo che varia da tre a sette giorni a seconda della necessità di consultazione di archivio. Al momento della richiesta viene comunicata la data del rilascio.
Segreteria amministrativa: svolge
le funzioni contabili, il coordinamento del personale ATA, predispone gli atti relativi allo stato giuridico e al servizio del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA, cura i progetti speciali. Collabora
con la Dirigenza alla preparazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che sorreggono i vari momenti dell'attività didattica.
Presso la sezione scientifica è attivo uno sportello: Il personale
svolge le funzioni di supporto didattico ai docenti, di raccolta di richieste dalle varie componenti della scuola, di contatto col pubblico, di custodia del materiale didattico e degli atti relativi all'attività dei
Consigli di classe che si svolgono presso la suddetta sezione.
Art. 57
All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio d'Istituto stabilisce, dopo l'assemblea del personale ATA e previo
accordo con il Direttore Amministrativo, le ore durante le quali possono essere richieste informazioni, certificati e altri documenti. Detto orario garantisce agli utenti l'accesso allo sportello ed è reso pubblico
mediante affissione all'albo per il pubblico e nei pressi dell'ufficio.
Art. 58
Al di fuori dell'orano stabilito ai sensi del precedente articolo non è consentito ad alcuna persona
estranea alla scuola accedere agli uffici di Segreteria, salvo che su espresso invito.
TITOLO VI
1 SERVIZI DI BIBLIOTECA
Art. 59
Le biblioteche delle due
sezioni sono aperte a insegnanti, studenti, genitori e personale non docente e sono affidate al senso di responsabilità di tutti gli utenti. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno i responsabili delle
Biblioteche i quali organizzano il servizio.
In particolare essi:
1) individuano i settori delle Biblioteche maggiormente bisognosi di integrazione o di aggiornamento;
2) raccolgono le proposte di acquisto, avanzate dal docenti, che sono responsabili della utilità
e didattica a cui i libri rispondono, ed eventualmente da studenti;
3) controllano che i volumi richiesti non siano inutili doppioni;
4) fanno pervenire le richieste di acquisto al Consiglio d'Istituto.
Art.60
(Regolamento Biblioteca)
È consentito accedere alle Biblioteche solo ed esclusivamente negli orari di apertura stabiliti. I libri presi in prestito, in numero
massimo di due per volta per singolo utente, dovranno essere restituiti entro quindici giorni rinnovabili una sola volta. Ritardi o inadempienze nella consegna saranno puniti con l'esclusione dal prestito.
Alcuni testi non sono disponibili per il prestito, ma solo per la consultazione.
In caso di perdita del materiale il responsabile provvederà al risarcimento dello stesso. L'importo da
versare sarà stabilito dai docenti responsabili delle Biblioteche, in relazione al valore del materiale perso.
I docenti che avessero necessità di accedere alle Biblioteche al di fuori degli orari
stabiliti potranno farlo dopo essersi preventivamente accordati con i responsabili del servizio. Il limite massimo di libri presi a prestito dal docente non dovrà superare il numero di due per volta, fatti salvi casi di
particolare necessità.
È fatto divieto di prelevare libri con altre modalità.
La restituzione avviene esclusivamente all'incaricato della Biblioteca, che provvede a collocare i libri
ricevuti negli appositi scaffali tassativamente entro il 15 maggio.
Le operazioni di prestito terminano improrogabilmente il 15 maggio; dal 16 al 30 maggio
la Biblioteca funziona soltanto per gli allievi delle classi terminali.
TITOLO VII
LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI
Art. 61
La sperimentazione e la ricerca sono mezzi
indispensabili per l'apprendimento; pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in relazione alla programmazione del Consiglio di Classe e alle programmazioni individuali.
Art. 62
I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza di un professore. Affinché i laboratori possano essere utilizzati a tempo pieno nella mattinata, è predisposto
un apposito orario settimanale affisso alle porte degli stessi. L'elaborazione dell'orario scolastico dovrà tener conto dell'uso dei laboratori. È compito dei docenti incaricati per i sussidi audiovisivi:
a) compilare e aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; assicurare con continuità l'efficienza dei sussidi e delle attrezzature; gli elenchi del materiale custodito saranno affissi
alle porte dei laboratori e quelli del materiale custodito nelle biblioteche nella sala dei professori.
b) rendere possibile l'uso pieno del materiale disponibile non solo in orario di lezione, ma
anche al pomeriggio;
c) vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni con motivate relazioni e preventivi di spesa.
Art. 63
(Modalità d'uso dei laboratori
1) L'insegnante, durante la permanenza della classe in laboratorio, è responsabile dell'integrità e del corretto uso delle macchine,
nonché del corretto comportamento della classe e in particolare curerà che:
a) non si consumino cibi e bevande;
b) non si sporchino i banchi e non si butti carta a terra;
c) venga rispettata l'ordinata disposizione delle attrezzature e dell'arredo.
2). Alla fine dell'attività didattica, l'insegnante dovrà verificare che tutti i computer siano stati spenti secondo la corretta
procedura e che tutto il materiale didattico sia stato rimesso a posto
3). Gli insegnanti che intendono usufruire dei laboratori per motivi didattici, senza classe, possono disporne sotto propria
responsabilità quando essi non sono utilizzati dalle classi, previa autorizzazione del responsabile del laboratorio.
4). L'utilizzo di internet è consentito solo alle classi accompagnate dal docente per
esclusivi motivi didattici.
5). È consentito stampare solo documenti riguardanti attività didattiche e solo dietro autorizzazione dell'insegnante presente in aula. L'uso della stampante è riservato alla
produzione di una sola copia del documento elaborato durante l'attività. Al fine di prevenire un inutile spreco di cartucce si raccomanda di economizzare l'uso del colore.
6). Non è consentito stampare per
uso personale documenti da internet: è consentito eventualmente copiare informazioni desiderate su un proprio floppy disk.
7). Tutti i floppy disk introdotti nel laboratorio devono essere tassativamente
esenti da virus.
8). Coloro che intendono salvare il lavoro realizzato sul computer, e non su floppy disk, devono salvarlo nella cartella "Documenti" dell'unità C della macchina.
9). È vietato modificare le impostazioni del computer (sfondo, screen saver, ecc.) o intervenire sul "pannello di controllo", nonché manomettere la macchina.
10). La manutenzione delle macchine
(sostituzioni cartucce, inserimento di periferiche, ecc.) spetta esclusivamente ai responsabili del laboratorio e al tecnico.
11). Saranno effettuati controlli del rispetto del presente regolamento: le
sanzioni previste sono di tipo pecuniario e saranno dirette al ripristino di quanto sprecato o danneggiato.
TITOLO VIII
PALESTRA E ATTREZZATURE SPORTIVE
Art. 64
Le
dotazioni e l'uso della palestra della sezione classica sono affidati agli insegnanti di Educazione Fisica. In orario curriculare vi accedono le classi della sezione classica, in orario pomeridiano anche gli alunni
della sezione scientifica accompagnati dai loro docenti.
Gli alunni della sezione scientifica in orari curriculare svolgono, quando è possibile, l'attività di Educazione Fisica in un campo sportivo messo
a disposizione dal Comune di Lacco Ameno.
È compito dei docenti di Educazione Fisica vigilare sulla piena efficienza della palestra e vagliare ogni proposta fatta a riguardo, proponendo al Consiglio
d'Istituto motivate richieste di spesa anche per l'acquisto di nuove dotazioni ed eventuale uso di altre attrezzature esistenti sul territorio per un adeguato espletamento dell'educazione fisica.
Ai medesimi docenti spettano l'iniziativa e l'esame di proposte concernenti l'attività sportiva ed eventualmente l'uso di altre attrezzature esistenti sul territorio.
TITOLO IX
FOTOCOPIATRICI
Art. 65
L'uso delle fotocopiatrici è consentito per uso didattico ai docenti e al personale ATA.
Gli alunni possono richiedere fotocopie solo su
autorizzazione scritta dei docenti. Il personale ATA vigila sul corretto uso delle fotocopiatrici.
TITOLO X
PROCEDURE DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 66
I reclami devono contenere generalità e indirizzo del proponente, che li deve sottoscrivere. Non si terrà conto dei reclami anonimi. Il Dirigente scolastico darà risposta scritta entro quindici giorni,
dopo aver aperto le indagini in merito e aver ascoltato le persone avverso le quali è stato prodotto il reclamo stesso, e, in caso di fondatezza dopo essersi attivato per rimuovere le cause che lo hanno determinato.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, questi informa il proponente sulla corretta destinazione di esso. Dei reclami e dei relativi provvedimenti il Dirigente Scolastico formula una relazione
annuale, tenendo conto della riservatezza dovuta alle persone, da inserire nella relazione generale del consiglio d'istituto.
TITOLO XI
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALLIEVI
Il presente regolamento, che recepisce le indicazioni del d.p.r. n. 249/98, è parte integrante del regolamento d'istituto e ne costituisce allegato modificabile con le stesse procedure previste per
l'aggiornamento di quello.
Art. 67
La disciplina scolastica degli allievi è regolata dal presente titolo.
Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente
regolamento, il complesso dei comportamenti che riguardano il rapporto sociale instaurato, al momento dell'iscrizione, tra l'allievo e le altre componenti umane della scuola, Dirigente Scolastico, docenti, personale
tecnico-amministrativo e ausiliario, compagni, genitori, persone la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico.
La disciplina ha come scopo la conservazione di un
ambiente consono all'azione educativa e il suo mantenimento è, per larga parte, affidato agli stessi studenti, nella prospettiva dell'autodisciplina, che scaturisce dal senso di appartenenza alla collettività e
dall'interesse e dalla motivazione alla partecipazione consapevole al processo di istruzione e formazione che avviene nella scuola.
Art. 68
(Norme comportamentali)
A. Gli
studenti devono entrare nella scuola alle ore 8,15 nella sezione classica e alle ore 8,25 nella sezione scientifica. Prima non è ammesso l’ingresso in istituto salvo nel casi di avverse condizioni meteorologiche.
B. Tra le ore 8, 15 e le ore 8,20 nella sezione classica e le 8,25 e le 8,30 nella sezione scientifica e, li studenti devono sistemarsi in aula e approntarsi alle lezioni.
C. Alle ore 8,20 nella
sezione classica e alle ore 8,30 nella sezione scientifica hanno inizio le lezioni.
D. Fissato l'orario delle lezioni, scandito dal suono della campanella, gli alunni non sono ammessi nell'istituto per non
turbare il regolare svolgimento della prima ora di lezione. È consentito eccezionalmente l'ingresso in aula fino alle 8,30 nella sezione classica e alle 8,40 nella sezione scientifica.
E. I ritardi che
rientrano nei dieci minuti di tolleranza devono essere giustificati per iscritto dal genitore il giorno successivo. Dopo tre ritardi nell'arco di un mese il genitore deve giustificare personalmente l'allievo. La
giustificazione viene annotata sul registro di classe.
F. Per comprovati e validi motivi, verificati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, gli alunni possono essere ammessi a scuola all'inizio
della 2ª ora, accompagnati da un genitore. Nel caso in cui non sia possibile la presenza del genitore, l'alunno verrà accompagnato il giorno successivo. Sul registro di classe vengono annotate le entrate alla
2ª seconda ora e la giustificazione del genitore. Nel caso in cui non sia possibile l’accompagnamento, esclusivamente per gli allievi non recidivanti, sarà cura della Segreteria contattare direttamente
i genitori. Nei casi di ritardi reiterarti l’alunno incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 69g.
G. L'uscita anticipata è consentita, per validi e comprovati motivi, solo se l’allievo, anche se
maggiorenne, è prelevato dal genitore. I genitori di studenti maggiorenni impegnati in attività sportive possono delegare per iscritto il responsabile della squadra a prelevare il proprio figlio.
H.
Eccezionalmente, nei casi in cui non sia possibile assicurare la vigilanza degli allievi, il Dirigente Scolastico o un suo delegato può consentire l'uscita anticipata. Riguardo a tale evenienza le famiglie firmano, per
presa visione, un apposito modulo predisposto dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico.
I. Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola utilizzando l’apposito libretto, ritirato
dal genitore o da chi ne fa le veci all’inizio dell'anno scolastico, o con certificato medico se le assenze superano i cinque giorni comprese le festività. Anche gli allievi maggiorenni dovranno essere giustificati dai
genitori o da chi ne fa le veci.
J. Le assenze superioni al cinque giorni consecutivi, comprese le festività, dovute a motivi di famiglia, vanno giustificate con una dichiarazione scritta in cui il genitore
dichiara, sotto la propria responsabilità, che esse non sono dovute a motivi di salute.
K. I genitori degli alunni inadempienti saranno convocati a scuola. Non sono accettate giustificazioni non compilate
sull’apposito libretto che i genitori sono invitati a conservare personalmente. Se i genitori non si presentano, l'assenza si considera ingiustificata e viene trascritta sulla pagella e sul registro generale dei voti.
L. Se un'assenza si protrae per più di dieci giorni, la scuola avverte i genitori.
M. In caso di assenze collettive, considerate ingiustificate in ogni caso, il genitore o chi ne fa le veci deve
dichiarare sul libretto delle assenze di essere a conoscenza dell'astensione volontaria dalle lezioni.
N. In caso di ripetute assenze collettive, il Consiglio di Classe, vista la necessità di rispettare i
tempi previsti dalla programmazione, privilegia le attività svolte all’interno della scuola rispetto alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione.
O. L’intervallo dura 10 minuti dalle 11, 15 e alle 11,25
nella sezione classica e dalle 11,25 alle 11 23 5 nella sezione scientifica.
P. Durante l'intervallo gli allievi possono trattenersi con compostezza ed educazione nelle aule, nel corridoi, negli atri e
negli spazi esterni. La colazione va consumata esclusivamente in detto intervallo.
Q. Durante l'intervallo gli allievi sono sorvegliati dal personale ATA e dai docenti designati dalla Dirigenza.
R. Al suono della campanella che indica la fine dell'intervallo gli allievi devono rientrare sollecitamente nelle aule.
S. È vietato agli allievi sporgersi dalle finestre, fare scherzi molesti, giocare in
modo disordinato.
T. Durante le ore di lezione è consentito, tranne che nella prima e nella quarta ora, l'uscita per accedere ai servizi igienici del piano di appartenenza uno per volta, per il tempo
necessario.
U. È vietato intrattenersi nel bagni e nel corridoi. In caso di prolungata assenza dall'aula, l'insegnante lo annota sul registro di classe.
V. Gli allievi non possono recarsi,
senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, in altre classi, qualunque sia il motivo, anche se sono rappresentanti di classe o d'istituto.
W. Non possono uscire dall'aula studenti chiamati da studenti di altre classi.
X. Gli allievi non possono allontanarsi arbitrariamente dall'istituto.
Y. Il personale ATA vigila sull'entrata e uscita di studenti e persone esterne alla scuola.
Z. In orario di lezione non è consentito tenere il telefonino acceso in classe.
AA. Non è consentito fumare negli ambienti scolastici.
BB. Ogni manifesto, avviso, volantino, a stampa o scritto a mano, può essere affisso con la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
CC. Gli studenti devono riferire ai genitori ogni avviso ufficiale scritto o verbale che viene comunicato loro dal Dirigente scolastico o dai docenti. Ogni lettera, consegnata a mano per la famiglia e della
quale viene richiesta la riconsegna con la firma del genitore, deve essere restituita alla scuola con estrema sollecitudine.
DD. A scuola gli studenti devono osservare un comportamento corretto, vestire in
maniera decorosa, curare l'igiene personale.
EE. Gli allievi devono rispettare gli arredi, le suppellettili e le strutture scolastiche. Gli allievi non devono gettare carte per terra, lasciare fazzoletti
sui banchi e sotto, scrivere sui banchi o sui muri. Di eventuali danneggiamenti o ammanchi sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati e saranno puniti con provvedimenti diversificati a seconda del caso.
FF. L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile la loro sparizione mediante la vigilanza del personale.
GG. I docenti e gli allievi parcheggiano automobili e motocicli negli appositi spazi stabiliti dal Dirigente Scolastico o dall'addetto alla sicurezza ad inizio anno scolastico. Gli allievi che non
parcheggiano i motocicli nello spazio ad essi destinato, dopo due richiami, non possono più usufruire del parcheggio della scuola. Il personale ATA vigila sull'osservanza della presente norma e comunica al Dirigente
Scolastico o ai suoi collaboratori le targhe dei motorini collocati fuori dagli spazi consentiti.
Art. 69
(comportamenti che configurano mancanze e relative sanzioni)