Innalzamento età pensione
A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le
lavoratrici del pubblico impiego il requisito anagrafico di sessanta anni per
andare in pensione è incrementato di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente
incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al
raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Ciò
in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 13 novembre 2008.
Nulla cambia in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e per le disposizioni
vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici
più elevati, nonchè le disposizioni sul
personale militare (articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165).
Le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva ai
fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico
di vecchiaia, previsti prima della data di entrata in vigore di questa norma
conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la precedente
normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti
di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico
italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato
dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento
al quinquennio precedente.
Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre
2014, è emanata la normativa tecnica di attuazione.
In sede di prima attuazione, l'incremento
dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio
antecedente non può comunque superare i tre
mesi.
Le economie derivanti dall'innalzamento
dell’età pensionabile confluiscono nel Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri .
Pensioni
dipendenti Pubblica Amministrazione
Pensione
di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è il
trattamento vitalizio spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio
per il raggiungimento dei limiti d'età previsti per la cessazione del
rapporto di lavoro in base alla normativa del proprio ordinamento, in presenza di una data anzianità
contributiva.
Viene considerato pensione di vecchiaia anche il
collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti massimi di servizio
(in generale 40 anni di anzianità contributiva), se espressamente
previsto nei regolamenti organici degli enti.
Requisiti anagrafici e di servizio
Per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
l’età richiesta per la pensione di vecchiaia è di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Le dipendenti di amministrazioni o enti, i cui ordinamenti fissano limiti di
età più elevati, possono, a domanda, conseguire la pensione di
vecchiaia al compimento del 60° anno di
età.
Per alcuni profili professionali che operano in specifici ambiti della pubblica
amministrazione, la pensione di vecchiaia si consegue al compimento di
un’età anagrafica più ridotta.
E’ questo il caso, ad esempio, di alcuni
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cd personale operativo), per i
quali l’età pensionabile è stata gradualmente elevata a 60
anni (nel 2007 è richiesta l’età di 59 anni, nel 2008
di 60 anni).
Analoga disposizione trova applicazione anche nei confronti degli appartenenti
alle forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)
e ad ordinamento militare (carabinieri e Guardia di finanza), i cui
previgenti limiti anagrafici risultavano inferiori a 60 anni.
Il requisito minimo di servizio (contribuzione) per il diritto alla pensione di
vecchiaia è stato nel tempo gradualmente elevato da 15
anni a 20 anni.
Resta confermato il previgente limite di 15
anni per:
- i
lavoratori privi di vista
- i
lavoratori che al 31-12-92 potevano già vantare 15 anni di
assicurazione e di contribuzione
- i
lavoratori dipendenti che avevano maturato al 31-12-92 un'anzianità
contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra
il 1-1-93 e l'età pensionabile, non consentirebbe loro di
conseguire i nuovi requisiti contributivi
- i
dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1992
Per la determinazione
dell’anzianità contributiva, ai fini sia del diritto che della misura di qualsiasi trattamento di pensione, le
frazioni di anno non sono più arrotondate per eccesso o per difetto.
Si arrotonda soltanto la frazione di mese (16 giorni = un mese).
I servizi
Ai fini del diritto e della misura della pensione va assunta la nozione di
servizio utile, nella quale vengono ricompresi i
periodi di servizio effettivo e gli aumenti di servizio.
Nel computo dell’anzianità complessiva di servizio vanno pertanto
considerati:
- i
servizi prestati con obbligo iscrizione Inpdap
- i
servizi riscattabili (con onere)
- i
servizi ricongiungibili (con onere e senza onere)
- il
servizio militare o equiparato
- i
periodi di contribuzione figurativa
- i
periodi di contribuzione volontaria
- i
periodi esteri computabili in regime di totalizzazione
- gli
aumenti di servizio
In linea generale, gli aumenti o
maggiorazioni di servizio sono riconosciuti in considerazione
dell’appartenenza a specifici settori della
pubblica amministrazione (es. forze armate, corpi di polizia), ovvero in
virtù dell’attività espletata (es. impiego in sedi disagiate).
Un’altra tipologia di maggiorazione è quella che viene attribuita per menomazioni dell’integrità
psico-fisica (es. non vedenti, sordomuti, invalidi).
Dall’1.1.1998, gli aumenti di servizio non possono eccedere il limite
massimo di 5 anni nell’intero arco della vita
lavorativa.
Trattenimento in servizio
Una serie di norme consente ai dipendenti pubblici di continuare
l’attività lavorativa oltre il limite di età pensionabile.
In particolare, si può chiedere di restare in servizio:
- per
un biennio successivo all’età pensionabile (art. 16 Dlgs 503/92) previo accoglimento da parte
dell'ente datore di lavoro;
- fino
al 70° anno età al fine di maturare i requisiti
minimi di servizio (art. 509, c.3, Dlgs n.
297/94). Si tratta di un diritto soggettivo;
- lavoratrici possono continuare (diritto soggettivo) l’attività
lavorativa fino ai limiti di età previsti per gli uomini (art. 4
l. 903/77);
- fino
al compimento del 70° anno d’età, previo accoglimento da
parte dell’amministrazione (art. 1-quater legge n. 186/04). Tale
periodo non dà luogo ad incentivi
né al pagamento dei contributi e non concorre a determinare la
misura della pensione. (La norma abrogata dal decreto legge n. 223/06
convertito dalla legge n. 248/06 resta in vigore soltanto per le domande
presentate e accolte entro il 3 luglio 2006).
Decorrenza
Requisiti
raggiunti entro
|
Decorrenza
pensione
|
1°trimestre
(entro
il 31 marzo)
|
1°luglio
dello stesso anno
|
2°
trimestre
(entro
il 30 giugno)
|
1°ottobre
dello stesso anno
|
3°
trimestre
(entro
il 30 settembre)
|
1°gennaio
dell’anno successivo
|
4°trimestre
(entro
il 31 dicembre)
|
1°
aprile dell’anno successivo
|
Per il personale della scuola la pensione di vecchiaia decorre dall’inizio
dell’anno scolastico (1° settembre o 1° novembre)
successivo alla data di compimento dell’età pensionabile.
Se il compimento dell’età avviene nel periodo compreso tra
l’inizio dell’anno scolastico e il 31 dicembre, il soggetto
interessato può a domanda, da presentarsi tassativamente entro il 10
gennaio dello stesso anno, essere
collocato a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno
scolastico, senza dover attendere il compimento dell’età .
Il diritto a pensione nel sistema
contributivo
Per i dipendenti destinatari del sistema contributivo - vale a dire i soggetti
di prima occupazione successiva al 1995 ovvero i lavoratori con meno di 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995 che optano per
il sistema contributivo - il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue,
fino al 31 dicembre 2007, sulla base dei seguenti requisiti:
Eta' anagrafica
|
Anzianità contributiva
|
Importo pensione
|
Da 57
a 64 anni
|
Almeno 5
anni
|
Non inferiore a 1,20 volte
importo assegno socile
|
65 anni
|
Almeno 5
anni
|
Indipendentemente importo
pensione
|
Qualsiasi
|
Non inferiore a 40 anni(40 anni pieni,senza riscatto titolo di studio e
versamenti volontari)
|
Non inferiore a 1,20 volte
importo assegno socile
|
Dal 1° gennaio 2008, il diritto alla
pensione di vecchiaia si consegue sulla base dei seguenti nuovi requisiti:
Età anagrafica
|
Anzianità
contributiva
|
Importo pensione
|
65 anni uomini e donne
|
Almeno 5
anni
|
Indipendentemente importo
pensione
|
60-64 anni donne
|
Almeno 5
anni
|
Non inferiore a 1,20 volte
importo assegno socile
|
qualsiasi
|
*Non inferiore a 40 anni(40 anni pieni senza riscatto titolo di studio e
versamenti volontari)
|
Non inferiore a 1,20 volte
importo assegno socile
|
periodo 2008-2009:60 anni
periodo 2010-2013:61 anni
periodo 2014: 62 anni
*(l'incremento del
requisito anagrafico potrebbe differire se si realizzano risparmi di spesa)
|
Almeno 35
anni
|
Indipendentemente importo
pensione
|
Cumulo
La pensione di vecchiaia e i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contributi sono interamente cumulabili con i
redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che
dipendente.
Dal
1 gennaio 2009, ai
sensi dell'art. 19 del decreto legge n.112 del 2008, convertito in legge n.
133/2008, è abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da
lavoro dipendente ed autonomo. Pertanto, a partire dal
1 gennaio 2009, tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con
qualsiasi tipologia di reddito da lavoro.
L'attività di lavoro prestata dopo la decorrenza della pensione
garantisce il diritto alla liquidazione, se richiesta dall'interessato, di
supplementi di pensione.
Integrazione al trattamento minimo
Alle pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo e misto, in presenza di determinate condizioni di reddito personale e
coniugale, si applicano le disposizioni in materia di integrazione al
trattamento minimo.