Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda
dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31
dicembre 1995.
Viene adottato:
Il sistema contributivo per
i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio
1996;
Il sistema retributivo per
i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18
anni di contributi al 31 dicembre 1995;
Il sistema misto per i
lavoratori con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il sistema contributivo prevede il calcolo
della pensione effettuato sull'insieme dei contributi versati durante l'intera
vita assicurativa.
Al termine della vita lavorativa, i contributi versati vengono
sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva - il montante
individuale - sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno
lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione
del potere di acquisto della moneta. Il montante viene
moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in
base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della
pensione lorda annua.
Coefficienti di
trasformazione (da 57 a 61 anni)
Età
57
58
59
60
61
Coefficiente
4,720%
4,860%
5,006%
5,163%
5,334%
Coefficienti di
trasformazione (da 62 a 65 anni)
Età
62
63
64
65
Coefficiente
5,514%
5,706%
5,911%
6,136%
Lavoratori senza
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
La pensione viene calcolata interamente con il
sistema contributivo.
Lavoratori con
anzianità contributiva inferiore a 18 anni
al 31 dicembre 1995
In questo caso la pensione viene calcolata con il
sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre
1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal
1° gennaio 1996 (sistema "misto"). Se però si
possiede un'anzianità contributiva pari o
superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è
possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata interamente
con il sistema contributivo.
Lavoratori con
anzianità contributiva di almeno 18 anni
al 31 dicembre 1995
La pensione é calcolata interamente con il sistema retributivo. Chi
ha esercitato l'opzione entro il 1° ottobre
2001 può ottenere la pensione calcolata interamente con il sistema
contributivo, anche se si tratta di assicurati con almeno 18 anni di
contributi al 31 dicembre 1995. A partire dal 2
ottobre 2002 in poi la facoltà di opzione, per costoro, è
stata soppressa.
Calcolo della pensione contributiva
Ai fini del calcolo della pensione occorre:
individuare
la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o il reddito dei
lavoratori autonomi;
calcolare
l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile
annua per l'aliquota contributiva che è del 33% se si tratta di lavoratori
dipendenti e del 20% se si tratta di lavoratori autonomi;
determinare
il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno, rivalutato
annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante
dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
calcolata dall'ISTAT.
L'importo della pensione è determinato applicando al montante
contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età
dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età
di 57 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva
dell'interessato è pari a 40 anni effettivi. Torna su
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era
calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli
ultimi 5 anni.
Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/1992 ha introdotto il
calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle
anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e una quota calcolata con le
anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.
Le quote sono calcolate nel seguente modo:
LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A
15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle
260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate
dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese
precedente la decorrenza della pensione.
Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
artigiani, commercianti)
Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520
settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate
dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese
precedente la decorrenza della pensione.
Contributi in più gestioni
Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad
esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato
secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione
all'anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.
LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O
SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile viene determinata
prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti
la decorrenza della pensione.
L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il
calcolo della retribuzione pensionabile è stato attuato con
gradualità, in ragione del 50% del numero di settimane comprese tra il
1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e del 66,6% delle settimane
intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della
pensione, con arrotondamento per difetto.
Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
artigiani, commercianti)
Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di
riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione.
L'ampliamento è stato attuato con gradualità, in ragione del
66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza
della pensione. Torna su
LA RIVALUTAZIONE
Per diminuire gli effetti negativi
dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed
i redditi presi a base per il calcolo della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle
anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno
solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e
quello precedente, in base alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente
la decorrenza della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle
anzianità maturate dal 1993 in poi, si rivalutano i redditi di ciascun
anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza
della pensione e dell'anno precedente, in base alla variazione dell'indice
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall'ISTAT, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso
in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.
Si riportano in tabella i coefficienti di rivalutazione relativi
alla quota "A" per l'anzianità maturata fino al 31
dicembre 1992, e alla quota "B" per l'anzianità maturata dal
1° gennaio 1993.
I valori sono relativi all'anno 2008.