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Il calcolo della pensione (tuttoinps)

Il calcolo della pensione (tuttoinps)

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.


Viene adottato:

  • Il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
  • Il sistema retributivo per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • Il sistema misto per i lavoratori con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione effettuato sull'insieme dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Al termine della vita lavorativa, i contributi versati vengono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva - il montante individuale - sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua.



 

Coefficienti di trasformazione (da 57 a 61 anni)

Età

57

58

59

60 

61 

 Coefficiente

 4,720%

 4,860%

 5,006%

 5,163%

 5,334%

 

 

Coefficienti di trasformazione (da 62 a 65 anni)

Età

 62

63

64

65

 Coefficiente

 5,514%

 5,706%

 5,911%

 6,136%

   
   

  • Lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
    La pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo.
  • Lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
    In questo caso la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 (sistema "misto"). Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.
  • Lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995
    La pensione é calcolata interamente con il sistema retributivo. Chi ha esercitato l'opzione entro il 1° ottobre 2001 può ottenere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, anche se si tratta di assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. A partire dal 2 ottobre 2002 in poi la facoltà di opzione, per costoro, è stata soppressa.

Calcolo della pensione contributiva
Ai fini del calcolo della pensione occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o il reddito dei lavoratori autonomi; 
  • calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva che è del 33% se si tratta di lavoratori dipendenti e del 20% se si tratta di lavoratori autonomi;
  • determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT.

L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi. Torna su

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni.
Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/1992 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.
Le quote sono calcolate nel seguente modo: 
          
LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Contributi in più gestioni
Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.


LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione.
L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile è stato attuato con gradualità, in ragione del 50% del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione.
L'ampliamento è stato attuato con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione. Torna su

LA RIVALUTAZIONE

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e quello precedente, in base alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione e dell'anno precedente, in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.
Si riportano in tabella i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota "A" per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992, e alla quota "B" per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993.
I valori sono relativi all'anno 2008. 



 

Coefficienti di rivalutazione

Anno

Quota A

Quota B

 1920

1.946,1735

3.589,7397

 1921

1.645,0022

3.017,9999

 1922

1.654,9286

3.019,8876

 1923

1.664,5713

3.021,0647

 1924

1.607,9665

2.902,4710

 1925

1.431,3923

2.569,6258

 1926

1.326,9536

2.369,0493

 1927

1.451,3906

2.576,8944

 1928

1.566,0962

2.765,1027

 1929

1.541,4499

2.706,3827

 1930

1.591,9129

2.779,2806

 1931

1.762,1098

3.059,0419

 1932

1.809,5458

3.123,5426

 1933

1.923,2452

3.300,8341

 1934

2.027,9116

3.460,4687

 1935

1.999,5244

3.392,3054

 1936

1.859,1022

3.135,7339

 1937

1.698,3822

2.847,8963

 1938

1.577,2646

2.629,2450

 1939

1.510,5462

2.503,1283

 1940

1.294,3872

2.132,1635

 1941

1.118,6767

1.831,6920

 1942

967,8669

1.575,2134

 1943

577,1355

933,6012

 1944

129,8702

208,8032

 1945

65,9394

105,3656

 1946

55,8719

88,7276

 1947

34,4758

54,4094

 1948

32,5611

51,0665

 1949

32,0908

50,0124

 1950

32,5277

50,3724

 1951

29,6478

45,6203

 1952

28,9826

43,4806

 1953

28,5896

42,3749

 1954

27,9551

40,9976

 1955

27,3669

39,6174

 1956

26,0235

37,4913

 1957

25,2721

36,5375

 1958

24,3435

34,6346

 1959

24,4404

34,5466

 1960

23,8398

33,4256

 1961

23,2331

32,2553

 1962

21,9698

30,4799

 1963

20,2135

28,1534

 1964

18,8670

26,3931

 1965

18,0153

25,1174

 1966

17,5540

24,4511

 1967

17,1824

23,8015

 1968

16,9061

23,3342

 1969

16,3587

22,5337

 1970

15,5763

21,2880

 1971

14,8186

20,1262

 1972

13,9080

18,9154

 1973

12,4162

17,0113

 1974

10,5917

14,1358

 1975

9,0749

11,9737

 1976

7,7773

10,1982

 1977

6,6064

8,5693

 1978

5,8669

7,5621

 1979

5,0906

6,4832

 1980

4,3077

5,3097

 1981

3,6392

4,4381

 1982

3,1383

3,7844

 1983

2,7535

3,2647

 1984

2,4791

2,9285

 1985

2,2864

2,6747

 1986

2,1591

2,5003

 1987

2,0475

2,3702

 1988

1,9439

2,2395

 1989

1,8254

2,0829

 1990

1,7033

1,9465

 1991

1,5812

1,8137

 1992

1,5102

1,7058

 1993

1,4485

1,6228

 1994

1,3892

1,5476

 1995

1,3053

1,4560

 1996

1,2483

1,3888

 1997

1,2299

1,3529

 1998

1,2082

1,3169

 1999

1,1894

1,2846

 2000

1,1597

1,2409

 2001

1,1295

1,1973

 2002

1,1026

1,1577

 2003

1,0762

1,1192

 2004

1,0552

1,0869

 2005

1,0375

1,0583

 2006

1,0172

1,0274

 2007

1,0000

1,0000

 2008

1,0000

1,0000