LA RIFORMA DELLE
PENSIONI La legge 24 dicembre 2007, n. 247 contenente le norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 in materia previdenziale ha modificato, con effetto
dal 1° gennaio 2008, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per l’accesso
al trattamento pensionistico anticipato di anzianità I nuovi requisiti che si applicano a tutti i lavoratori
dipendenti sono i seguenti: dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 età
anagrafica minima 58 anni anzianità
contributiva minima 35 anni senza limiti di
età con 40 anni di contribuzione dal 1° luglio 2009 al 31/12/2010 quota 95 ma con
una età anagrafica non inferiore a 59 anni ovvero 40 anni di
contribuzione dal 1° gennaio 2011 al 31/12/2012 quota 96 ma con una età anagrafica non inferiore a 60 anni
ovvero 40 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2013 quota 97 ma con una età anagrafica non inferiore a 61 anni
ovvero con 40 anni di contribuzione Le deroghe alle norme comuni previste
per il solo personale del comparto scuola. - Limitatamente al personale del comparto scuola, per
accedere al trattamento pensionistico di anzianità nel 2008 e in tutto il 2009, il punto 3 del comma 1 dell’articolo
1 della legge 247/2007 dispone che restano fermi, ai fini dell’accesso al
trattamento pensionistico, l’età anagrafica a 58 anni e quella contributiva a 35. Indipendentemente dall’età
anagrafica restano validi i 40 anni di contribuzione. Per la maturazione dei predetti requisiti il riferimento
è al 31 dicembre di ogni anno. - La cessazione dal servizio ha effetto esclusivamente
dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico. Non trovano pertanto applicazione le c.d. “finestre”. - Le deroghe di cui sopra non trovano applicazione nei
confronti del personale della scuola con contratto a tempo determinato. Nei suoi confronti, infatti,
si applicano pienamente le norme valide per
gli altri lavoratori dipendenti Le disposizioni previste dalla legge Maroni (n.243/2004)
che non sono state modificate dalla legge 247/2008 e che, pertanto continuano ad essere in vigore
sono: - Il personale che abbia maturato, alla data del 31
dicembre 2007, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge Maroni per il trattamento
pensionistico di anzianità( 57 anni di
età e 35 di contribuzione), potrà accedere a tale trattamento in
qualsiasi momento pur non possedendo i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 247/2007. - In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, il
personale femminile potrà accedere al trattamento pensionistico di
anzianità con i requisiti di età anagrafica(57 anni) e di
anzianità contributiva(35 anni) a condizione che opti per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL
SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO O MISTO Nessuna modifica è stata introdotta per l’accesso
al trattamento pensionistico di vecchiaia con il sistema di calcolo retributivo o misto..
Il diritto a tale trattamento pensionistico si continua a maturare con 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 per
le donne (vedi riforma a regime per le donne della pubblica amministrazione) congiuntamente a 20 anni di anzianità contributiva ovvero 15 anni di contributi se in
attività lavorativa alla data del 31 dicembre 1992. A prescindere dall’età anagrafica il
trattamento pensionistico di vecchiaia si matura con
40 anni di anzianità contributiva. I requisiti si intendono posseduti al 31
dicembre, mentre il trattamento pensionistico decorre sempre dall’inizio dell’anno
scolastico. ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
CON IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO. Per i lavoratori destinatari del sistema di calcolo
contributivo(sono quelli che possono fare valere contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 1996), il requisito
anagrafico, fermo restando quello contributivo minimo di 5 anni, è di 60 anni per le donne e 65
per gli uomini. Per le donne che optino per il
sistema contributivo, l’accesso alla pensione sarà consentito,
fino al 31 dicembre 2015, con 57 anni di
età e 35 di contributi. L’accesso al pensionamento è comunque sempre
consentito a chi può fare valere 40 anni di contribuzione. Per il personale del comparto scuola con
contratto a tempo indeterminato, l’accesso al trattamento di
pensione decorre sempre ed esclusivamente dall’inizio dell’anno
scolastico. RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEI
CORSI DI STUDIO L’articolo 1, comma 77 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha inoltre modificato l’ articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 in materia di riscatto del
corso legale dei seguenti titoli di studio: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca. Per la domanda di riscatto presentata a
partire dal 1° gennaio 2008 è data la possibilità di
pagare l’onere di riscatto in un’unica soluzione ovvero in
dieci anni senza interessi. L’onere di riscatto è deducibile ai fini fiscali. Il predetto articolo ha inoltre modificato quanto previsto
dall’articolo 1, comma 7, della legge 335/1995 disponendo che i periodi di studio necessari al
conseguimento dei titolo universitari suddetti, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai
fini del raggiungimento dei 35 o 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura,
anche per coloro che sono destinatari del solo sistema di calcolo contributivo. |