1. | Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali. |
2. | È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene. |
3. | Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni: |
| a. | decespugliamento o diradamento della tartufaia; |
| b. | trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive; |
| c. | sarchiatura annuale della tartufaia; |
| d. | potatura delle piante simbionti; |
| e. | pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno; |
| f. | graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario; |
| g. | drenaggio e governo delle acque superficiali; |
| h. | irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie; |
| i. | ogni altro intervento ritenuto utile o necessario. |
4. | I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista alla lettera b. del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita. |
1. | Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale. |
2. | A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale: |
| a. | planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni; |
| b. | relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia. In particolare devono essere specificati: |
| | 1. | giacitura del terreno; |
| | 2. | descrizione delle caratteristiche fisico chimiche; |
| | 3. | tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata; |
| | 4. | numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza; |
| | 5. | piano colturale e di conservazione della tartufaia. |
3. | Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale. |
4. | Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. |
5. | Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articolo 3 ed articolo 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca. |
6. | La Giunta regionale istituisce un albo per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute. |
1. | Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca ed alla raccolta. |
2. | Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. |
3. | Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. |
4. | Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento dell'idoneità degli interessati. |
5. | L'esame viene svolto da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da: |
| a. | il dirigente coordinatore del dipartimento foreste ed economia montana o da un suo delegato che la presiede; |
| b. | un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale; |
| c. | un esperto scelto tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale; |
| d. | un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali. |
| Funge da segretario un dipendente del dipartimento foreste ed economia montana nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La commissione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.
Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un'indennità di presenza nella misura di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 3 Agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.
Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo. |
6. | Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: |
| a. | certificato di residenza; |
| b. | due fotografie formato tessera di cui una autenticata. Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami. |
| L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai quattordici anni. |
1. | La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi: |
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- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° Ottobre al 31 Dicembre;
- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 Novembre al 15 Marzo;
- Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 Novembre al 15 Marzo;
- Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° Maggio al 30 Novembre;
- Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 1° Ottobre al 31 Dicembre;
- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera dal 1° Gennaio al 15 Marzo;
- Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 Gennaio al 30 Aprile;
- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° Settembre al 31 Dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° Settembre al 31 Gennaio.
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2. | In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. |
3. | La Giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco. |
4. | La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato. |
5. | Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purchè sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui all'articolo 32 della Legge Regionale 14 Luglio 1978, n. 30. |
6. | Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato. |
7. | È vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno. |
8. | La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. |
9. | È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante. |
10. | È vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta. |
1. | Ogni violazione delle norme contenute nella presente Legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria. |
2. | Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati: |
| a. | per la raccolta senza il tesserino prescritto: |
| | 1. | da Lire 150.000 a Lire 900.000 se il tesserino non è stato conseguito; |
| | 2. | da Lire 10.000 a Lire 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative; |
| b. | per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da Lire 100.000 a Lire 600.000; |
| c. | per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da Lire 150.000 a Lire 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di esso; |
| d. | per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni cinque buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da Lire 50.000 a Lire 300.000; |
| e. | per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da Lire 25.000 a Lire 150.000; |
| f. | per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da Lire 100.000 a Lire 600.000; |
| g. | per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 25.000 a Lire 150.000; |
| h. | per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da Lire 25.000 a lire 150.000 con l'obbligo di rimozione immediata; |
| i. | per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediata; |
| l. | per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, da Lire 500.000 a Lire 3.000.000; |
| m. | per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'articolo 8 da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. |
3. | Le violazioni di cui alle lettere b., c., d., e., f., g. comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione. |
4. | Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689. |
1. | Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente Legge, le seguenti iniziative: |
| a. | studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione ed assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752; |
| b. | attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza; |
| c. | coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura. |
2. | La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo. |
3. | I contributi sono concessi nelle seguenti misure: |
| a. | fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati; |
| b. | fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche. |
4. | La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa. |
1. | All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente Legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020 denominato "Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale", con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa. |
2. | Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla Legge finanziaria di cui all'articolo 32/bis della Legge 9 Dicembre 1977, n. 72, modificata dalla Legge 7 Settembre 1982, n. 43, nonchè dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'articolo 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 . |
3. | I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'articolo 12 della presente Legge, saranno introitati al capitolo 150 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. |
4. | I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo 13 saranno introitate al capitolo 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura". |
Integrazione della Tariffa allegata alla Legge Regionale 8 Maggio 1980, n. 50.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.