REGIONE VENETO
Legge Regionale
9 Agosto 2002, n. 18

[modifica la Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30]

Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali


Omissis

Articolo 5

Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero 27 Abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (articolo 17 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752) della tariffa allegata al Decreto Legislativo 22 Giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 14 Giugno 1990, n 158".
2.L'articolo 12 della Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" è abrogato.
3.I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

Articolo 6

Norma finanziaria

1.Al minor introito derivante dall'attuazione della presente Legge sull'unità previsionale di base (u.p.b.) E0005 "Tasse sulle concessioni regionali" iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, pari ad euro 46.500,00 per l'esercizio 2002 ed euro 93.000,00 per ciascuno degli esercizi seguenti al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base (u.p.b.) U0023 "Spese generali di funzionamento" iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.

Articolo 7

Dichiarazione d'urgenza

1.La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Formula Finale:
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione veneta.