Omissis
[modifica resa nulla dall'abrogazione
dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30]
1. | Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma: | |
3 bis. | Il tesserino di cui all'articolo 7 rimane valido anche se non è stata corrisposta la tassa di cui all'articolo 12, fermo restando il divieto di raccolta per l'anno in cui la stessa non è stata pagata. |
Omissis
1. | La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
Formula Finale:
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione veneta.