REGIONE VENETO
Legge Regionale
9 Febbraio 2001, n. 5

[modifica la Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30]

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di Leggi Regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)


Omissis

Articolo 51

Modifica della Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi"

[modifica resa nulla dall'abrogazione
dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30]

1.Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della Legge Regionale 28 Giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:
3 bis.Il tesserino di cui all'articolo 7 rimane valido anche se non è stata corrisposta la tassa di cui all'articolo 12, fermo restando il divieto di raccolta per l'anno in cui la stessa non è stata pagata.

Omissis

Articolo 62

Dichiarazione d'urgenza

1.La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Formula Finale:
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione veneta.