1. | La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio: |
| a. | di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale; |
| b. | del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato. |
2. | Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9. |
3. | [Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 27 della Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37] |
4. | [Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 27 della Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37] |
5. | Le Comunità montane e le Province determinano su base annua: |
| a. | il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti; |
| b. | i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune. |
6. | La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta. |
7. | [Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 27 della Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37]
Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10. |
8. | Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione. |
9. | Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso. |
1. | La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie: |
| a. | AGROCYBE AEGERITA (Pioppini); |
| b. | AMANITA CAESAREA (Ovoli); |
| c. | BOLETUS gruppo edulis (Porcini); |
| d. | CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma georgii, fungo di San Giorgio, Prugnolo); |
| e. | CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio); |
| f. | CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla); |
| g. | CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo); |
| h. | CLITOCYBE GEOTROPA; |
| i. | CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto); |
| l. | MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo); |
| m. | MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola); |
| n. | POLYPORUS poes caprae; |
| o. | TRICHOLOMA gruppo terreum (morette); |
| p. | RUSSULA VIRESCENS (verdone). |
2. | I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. |
3. | La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie. |
4. | Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. |
5. | È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso. |
6. | Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso. |
1. | La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. |
2. | Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. |
3. | È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. |
4. | È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 5 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352. |
5. | È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi. |
1. | La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione: |
| a. | nelle riserve naturali integrali; |
| b. | nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; |
| c. | nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali; |
| d. | in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati. |
2. | La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. |
3. | È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. |
1. | Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito ed a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologi dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile. |
2. | Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 Gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste. |
3. | Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati. |
4. | L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare dell'autorizzazione medesima. |
1. | A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni: |
| a. | accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana; |
| b. | derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3. |
2. | Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti: |
| a. | coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo; |
| b. | utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive; |
| c. | soci di cooperative agro-forestali. |
1. | L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei ed alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui all'articolo 2 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 ed all'articolo 7 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate. |
2. | Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un'istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita. |
3. | La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità. |
4. | La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g, dello Statuto. |
5. | Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 Luglio 1995, n. 376. |
1. | Per la violazione delle disposizioni della presente Legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: |
| a. | da Lire 50.000 a Lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 3; |
| b. | da Lire 50.000 a Lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 4; |
| c. | da Lire 50.000 a Lire 100.000 per ogni kg., o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; |
| d. | da Lire 50.000 a Lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto; |
| e. | da Lire 50.000 a Lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente Legge. |
2. | [Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 27 della Legge Regionale 12 Settembre 1997, n. 37]
Ogni violazione delle norme contenute nella presente Legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza. |
3. | Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata. |
4. | All'accertamento delle violazioni di cui alla presente Legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e la Legge Regionale 28 Gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni. |
5. | Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili. |