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REGIONE VENETO
Legge Regionale
1 Febbraio 1995, n. 6

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66]

[modificata dalla Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23]

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di Leggi Regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995)


Omissis

Articolo 11

Modifica dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

[articolo abrogato dalla lettera b. del comma 1
dell'articolo 17 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23]

Omissis

Articolo 52

Dichiarazione d'urgenza

1.la presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con effetto dal 1° Gennaio 1995.
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione veneta.