REGIONE MOLISE
Legge Regionale
25 Ottobre 1982, n. 22

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

[modificata dalla Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 11]

Disciplina della raccolta dei funghi e dei tartufi


Articolo 1

1.La Regione Molise, nel quadro di una politica volta a garantire la tutela degli ambienti naturali, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 4 dello Statuto Regionale, con la presente Legge tutela i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta anche ai fini di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

Articolo 2

1.Ai fini della tutela prevista dall'articolo 1, sono considerati prodotti del sottobosco:
a.i funghi epigei, siano o no commestibili;
b.i funghi ipogei (tartufi);
c.i muschi;
d.le fragole;
e.le more di rovo;
f.i lamponi;
g.i mirtilli.

Articolo 3

1.È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:
1.Adonis distorta Ten. (Adonide giallo);
2.Anemone apennina L. (Anemone degli Appennini);
3.Aquilegia Ottonis Orph (Aquilegia di Ottone);
4.Artemisia petrosa Baung. Jan. ssp. criantha Ten.;
5.Astragalus aquilanus Anz. (Astragalo di L'Aquila);
6.Atropa belladonna L. (Belladonna);
7.Carlina acanthifolia L.;
8.Centaurea dissecta Ten. var. scannensis Anz. (Centaura di Scanno);
9.Daphne mezereum L. (Fior di stecco);
10.Dictamus albus L. (Dittamo);
11.Gentiana acaulis L. (Genziana acaule);
12.Gentiana lutea L. (Genziana maggiore);
13.Leontopodium nivale DC (Stella alpina dell'Appennino);
14.Liliom crocem (Chaix) Sch. e Thel (Giglio rosso);
15.Lilium martagon L. (Riccio di dama);
16.Myrtus communis (Mirto);
17.Nigritella nigra Rchb. (Norettina);
18.Peonia officinalis L. (Peonia);
19.Papaver alpinum (Papavero alpino);
20.Parnassia palustris L. (Parnassia);
21.Pinguicula longifolia Gaud (Pinguicola);
22.Primula auricola L. (Orecchio d'orso);
23.Primula sp.;
24.Pulsatilla alpain (L.) Delarb (Anemone a fiore bianco);
25.Ranunculus magellensis Ten. (Ranunculo della majella);
26.Ranunculus thora L.;
27.Ruscus aculeatus L. (Pungitopo);
28.Soldanella alpina L. (Soldanella);
29.Trollius europaeus L. (Bottone d'oro);
30.Verbascum niveum Ten. (Verbano lanoso);
31.Viola magellensis Porta e Rigo (Violetta della Majella);
32.Betula pendula Roth (Betulla);
33.Taxus baccata (Tasso);
34.Pinus mugo Turra (Pino mugo).
2.È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.
3.Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti terreni messi a coltura.

Articolo 4

[articolo modificato dal comma 1
dell'articolo 22 della Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

1.Nella Regione è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà e con le modalità e nei tempi previsti dalla presente Legge, la raccolta giornaliera individuale dei prodotti indicati all'articolo 2, entro i seguenti limiti:
-Muschi Kg. 2
-Fragole Kg. 1
-Lamponi Kg. 1
-Mirtilli Kg. 1
-More di rovo Kg. 1
2.[comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 22 Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21 e dalla Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 11 poiché con essa in contrasto]
3.[comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 22 Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]
4.[comma abrogato dalla Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 11 poiché con essa in contrasto]
5.[comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 22 Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]
6.[comma abrogaro dalla Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 11 poiché con essa in contrasto]
7.Quanto raccolto non può essere oggetto di commercio o cessione a nessun titolo.
8.[comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 22 Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

Articolo 5

1.[comma abrogato dalla Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 11 poiché con essa in contrasto]

Articolo 6

1.È vietato usare, per la raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini od altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio fungino o all'apparato radicale delle piante comprese nell'elenco di cui al precedente articolo 2.
2.È altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.
3.La raccolta dei prodotti del sottobosco, con i limiti e le modalità previste dalla presente Legge, è comunque vietata durante la notte, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
4.È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Articolo 7

[articolo abrogato dal comma 1
dell'articolo 22 della Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

Articolo 8

1.La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del fondo può riservarsela con la semplice apposizione di tabelle, recanti la scritta, ben leggibile, "Raccolta di tartufi riservata".
2.Dette tabelle devono essere poste ad almeno tre metri di altezza dal suolo lungo tutto il confine del terreno e ad una distanza tale che siano visibili ad ogni accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva.

Articolo 9

[articolo abrogato dal comma 1
dell'articolo 22 della Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

Articolo 10

[articolo abrogato dal comma 1
dell'articolo 22 della Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

Articolo 11

[articolo modificato dal comma 1
dell'articolo 22 della Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

1.Le violazioni di cui alle norme della presente Legge sono punite ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
2.[comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 22 della Legge Regionale 9 Novembre 1989, n. 21]

Articolo 12

1.La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente Legge e l'accertamento delle relative violazioni è affidato al Corpo Forestale dello Stato, agli organi di polizia locale, urbana e rurale ed agli agenti e vigili in servizio presso le Comunità Montane e le Amministrazioni Provinciali.
2.Per la verbalizzazione delle infrazioni si attua la procedura prevista dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Articolo 13

1.Agli oneri derivanti dalla presente Legge si provvederà con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281.
2.All'onere annuale di spesa derivante dall'applicazione della presente Legge sarà provveduto con la stessa Legge approvativa dei bilanci regionali.
3.Per l'anno 1982 l'onere della spesa per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 9 valutato in Lire cinque milioni è iscritto al Capitolo 27800 "Indennità e rimborso spese ai componenti la Commissione per l'accertamento delle idoneità alla raccolta dei tartufi", con una dotazione di competenza e di cassa di Lire 5.000.000 ed una corrispondente diminuzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del Capitolo di spesa n. 55200.

Articolo 14

1.Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge, vigono in materia, in quanto compatibili, le disposizoni della Legge dello Stato 17 Luglio 1970, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15

1.La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Molise.