REGIONE MOLISE
Legge Regionale
9 Novembre 1989, n. 21

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 25 Ottobre 1982, n. 22]

[modificata dalla Legge Regionale 26 Aprile 2000, n. 31]

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Molise - Disciplina attuativa della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 - Delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia ai sensi dell'ultino comma dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica


Articolo 1

Oggetto della Legge

1.In attuazione della Legge 22 Luglio 1975, n. 382, del disposto degli articoli 66 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, nonché della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, la Regione disciplina, con la presente Legge, la raccolta, la coltivazione ed il commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Articolo 2

Tartufi destinati al consumo da freschi

1.I tartufi freschi destinati al consumo appartengono ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiati altro tipo:
a.Tuber magnatum Pico, detto volgarmente Tartufo bianco;
b.Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero pregiato;
c.Tuber brunale Var. mascatum De Ferry, detto volgarmente Tartufo moscato;
d.Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente Tartufo d'estate o scorzone;
e.Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin, detto volgarmente Tartufo uncinato;
f.Tuber brunale Vitt, detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o trifola nera;
g.Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h.Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero liscio;
i.Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero ordinario.
2.le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, che la presente Legge fa proprio come allegato A.
3.L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato A, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro Sperimentale di Tartuficoltura del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di Sant'Angelo in Vado o dal Centro per lo Studio della Micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei Laboratori specializzati delle facoltà di Scienze Agrarie e Forestali o di Scienze Naturali di un'Università statale, mediante rilascio di certificazione scritta.

Articolo 3

Disciplina della raccolta

1.La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente Legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2.Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate.
3.Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
4.Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, si intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.
5.Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di quindici giorni, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.
6.Qualora prima del termine dei sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, si intende alla scadenza revocato.
7.Le tabelle sono collocate ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso con la scritta a stampatello "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA".
8.Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia, espressamente a ciò delegate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo e previo accertamento, l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.
9.Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero dell'Agricoltura e Foreste e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono richiedere, qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
10.Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni sette dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'atto con il quale le Amministrazioni Provinciali rilasciano l'attestazione di riconoscimento.
11.Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino il tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto (Tuber melanosporum Vitt.) o il tartufo bianco pregiato del Piemonte o di Alba o di Acqualagna (Tuber magnatum Pico).
12.La tartufaie controllate o coltivate riconosciute potranno essere tabellate anche integrando la scritta con la dicitura "TARTUFAIA CONTROLLATA" o "TARTUFAIA COLTIVATA" a seconda dei casi.
13.Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articolo 4 della Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, ed articolo 9 del Regio Decreto 26 Febbraio 1928, n. 332.

Articolo 4

Consorzi volontari

1.I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità Montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.
2.Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato.
3.Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

Articolo 5

1.Nelle aree, previste e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia protettivo che produttivo, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal completamento dei lavori di impianto.

Articolo 6

Disciplina fiscale delle tabelle

1.Le tabelle di cui al precedente articolo 3 sono soggette alle normative fiscali secondo le leggi dello Stato.

Articolo 7

Calendario ed orario di raccolta

1.Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
a.Tartufo nero pregiato (Tuber Melanosporum Vitt.) dal 15 Novembre al 15 Marzo;
b.Tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico) dal 1° Ottobre al 31 Dicembre;
c.Tartufo d'estate o scorzone (Tuber aestivum Vitt.) dal 1° Maggio al 30 Novembre;
d.Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt. o Tuber aldibum Pico), dal 15 Gennaio al 30 Aprile;
e.Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.) dal 1° Gennaio al 15 Marzo;
f.Tartufo moscato (Tuber brumale Var. moscatum De Ferry), dal 15 Novembre al 15 Marzo;
g.Tartufo uncinato (Tuber aestivum Var. uncinatum chatin) dal 1° Ottobre al 31 Dicembre;
h.Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.) dal 1° Settembre al 31 Dicembre;
i.Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1° Settembre al 31 Gennaio.
2.la ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba; è altresì vietata, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate, la raccolta nella giornata di sabato.
3.Le Amministrazioni Provinciali, a ciò delegate, possono, con atto della Giunta e sentito il parere di centri specializzati di cui all'articolo 2, variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali.
4.È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Articolo 8

Modalità di ricerca e di raccolta

1.La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata solo con l'ausilio al massimo di due cani.
2.Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "Vanghetto" o "Vanghello" con punta rotondeggiante di dimensioni del taglio di centimetri quindici per centimetri sei.
3.Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.
4.Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
5.È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6.La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
7.Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'articolo 4.
8.Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci - conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 del presente articolo per ciascun socio.
9.La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate e/o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente Legge.
10.La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un Consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.
11.Gli Enti Pubblici membri di Consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

Articolo 9

Autorizzazione alla raccolta

1.Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo di cui all'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.
2.Per esercitare la raccolta dei tartufi occorre essere munidi di apposito tesserimo di idoneità, conforme al tesserino-tipo che viene approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, o del tesserino rilasciato in altre Regioni ai sensi dell'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.
3.Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.
4.Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, residenti nella regione da almeno quattro mesi all'atto della presentazione della domanda, che hanno compiuto il 14° anno di età ed hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazone e delle norme relative.
5.L'esame è sostenuto innanzi alla Commissione provinciale, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composta:
a.da un funzionario dirigente della Provincia, con funzione di Presidente;
b.da un Ispettore del Corpo Forestale dello Stato in servizio nella regione;
c.dal funzionario regionale responsabile della Sezione interventi a favore della produzione;
d.da un esperto nella materia designato dall'Università del Molise;
e.da tre esperti nella materia nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due.
Un funzionario della Provincia svolge le funzioni di segretario.
6.Ai componenti la Commissione estranei all'amminitrazione regionale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della Legge Regionale 1° Marzo 1985, n. 7.
7.L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa.
8.Il tesserino di idoneità viene rilasciato dalla Provincia entro quindici giorni dalla data di superamento dell'esame di idoneità.
9.Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di un anno.
10.Il tesserino ha validità di sei anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata:
a.del tesserino scaduto;
b.del certificato comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
c.della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
d.di due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.
11.In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'interessato restituisce il tesserino, prima del 31 Gennaio dell'anno di riferimento, alla Provincia.
12.la restituzione è ugualmente dovuta da parte del titolare, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di revoca di cui all'articolo 20.
13.I titolari di tesserino di idoneità che intendono praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, sono tenuti, alla scadenza, al rinnovo annuale tramite pagamento della tassa prevista.
14.La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione allegata al tesserino comprova l'avvenuto rinnovo.
15.Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione, a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, richiederne la sostituzione previo pagamento della tassa di concessione. Trascorso tale termine, cessa ad ogni effetto la validità del tesserino rilasciato.
16.Sono comunque fatte salve le norme di cui all'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.

Articolo 10

[articolo abrogato dalla lettera uu. del comma 1
dell'articolo 1 della Legge Regionale 26 Aprile 2000, n. 31]

Articolo 11

Tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico

1.È vietata la ricerca, la raccolta e la coltivazione di tartufi nelle aree del demanio statale ricadente nella Regione, compresa quella parte sulla quale la stessa esercita funzioni amministrative ad essa delegate con il DPR n. 616/1977, anche in presenza di concessioni a favore di terzi di suoli tratturali.
2.La ricerca e la raccolta del tartufo nei terreni appartenenti al demanio della Regione, delle Province, dei Comuni nonché delle Comunità Montane può essere autorizzara a terzi, con atto dei rispettivi competenti organi esecutivi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 della presente Legge, solo in favore di:
a.Consorzi volontari di cui all'articolo 3, che attuino nel Molise la lavorazione del tartufo a fini commerciali;
b.Cooperative con prevalenza di soci giovani formate da residenti nella regione, di cui alla normativa statale e regionale in materia, che attuino la raccolta e la lavorazione del tartufo a fini commerciali.
3.Sono escluse comunque autorizzazioni alla concessione di detti terreni per l'impianto di tartufaie controllate o coltivate, tranne che nell'ipotesi che tutto o parte del demanio comunale, provinciale o delle Comunià Montane sia ricompreso nell'area dei Consorzi volontari di cui all'articolo 3.
4.Nei terreni appartenenti al demanio regionale, oppure, d'intesa con gli stessi, in quelli degli altri Enti Locali territoriali, la Regione promuove e finanzia attività di sperimentazione per diffondere le tecniche e l'impiego di specie pregiate di tartufo.

Articolo 12

Vendita dei tartufi freschi

1.I tartufi freschi per essere posti in vendita al consumatore sono distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi sono tenuti separati dai tartufi spezzati. I pezzi ed il tritume di tartufo sono venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinte per specie e varietà. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensioni superiori a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
2.Sui tartufi, sia interi che in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita è indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, nonché la zona geografica di raccolta o le aree comprensoriali, la cui delimitazione è stabilita con provvedimento delle amministrazioni Provinciali, competenti per territorio e delegate dalla Regione, anche tramite intesa tra le stesse per le aree limitrofe ai confini circoscrizionali.

Articolo 13

Lavorazione

1.La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita è effettuata:
a.dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nel settore delle industie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2 di cui alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, che diviene parte integrante della presente Legge come allegato B;
b.dai Consorzi indicati precedentemente nell'articolo 3;
c.da Cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Articolo 14

Classificazione dei tartufi conservati

1.I tartufi conservati sono classificati nell'allegato B di cui alla lettera a. dell'articolo 13.

Articolo 15

Vendita dei tartufi conservati

1.I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:
-il nome della ditta che li ha confezionati;
-la località ove ha sede lo stabilimento;
-il nome del tartufo in latino ed in italiano, secondo la denominazione indicata nell'articolo 2, e la località, come previsto nell'ultimo comma dell'articolo 12;
-il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati;
-l'indicazione di "pelati" quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza;
-l'indicazione di eventuali sostanze aggiunte di cui al successivo articolo 16;
-la data di confenzionamento e di scadenza.

Articolo 16

Confezionamento

1.I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza è denunciata nell'etichetta, e sono sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
2.L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, è indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti. Il peso netto indicato nella confezione corrispondente a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.
3.Il contenuto dei barattoli e dei flaconi ha le seguenti caratteristiche:
a.liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, Tuber brumale e Tuber moscatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, Tuber aestivum e Tuber mesentericum;
b.profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c.assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d.esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

Articolo 17

Divieti

1.È in ogni caso vietato:
a.la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b.la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella), o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente prevista dalla presente Legge;
c.la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 2;
d.la ricerca e la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
e.la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
f.la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'articolo 3 da parte dei raccoglitori non aventi diritto;
g.la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo di tartufi superiore a quanto previsto nell'articolo 8;
h.la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni dal completamento dei lavori di impianto di rimboschimento;
i.la ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio pubblico oltre le ipotesi previste dall'articolo 11;
l.la lavorazione andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi;
m.l'apertura di buche non riempite con la terra prima estratta e per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non rimpiete a regola d'arte;
n.il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
o.la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
p.la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice Penale;
q.la trasformazione in altre qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi.

Articolo 18

Vigilanza

1.Per la vigilanza si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. Sono inoltre incaricati di far rispettare la Legge le Guardie provinciali, gli Organi di polizia locale urbana e rurale, le Guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi costituiti al fine di raccogliere e coltivare il tartufo, nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
2.Gli agenti giurati sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del TU delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e prestano giuramento davanti al Prefetto.
3.Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente Legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Articolo 19

Sanzioni

1.La violazione delle disposizioni contenute nella presente Legge, fatta salva l'applicazione delle pene per i reati previsti dal Codice Penale, comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l'applicazione della sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per chi esercita:
a.la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b.la ricerca o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta;
c.la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della presente Legge;
d.il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
e.la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
f.la raccolta dei tartufi immaturi od avariati.
Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire 4.000.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da Lire 2.000.000 a Lire 6.000.000 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità.
2.È prevista la sanzione amministrativa da Lire 400.000 a Lire 2.000.000 per chi esercita:
a.la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente articolo 3, non avendone legittimazione;
b.la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi quindici anni dal completamento dei lavori di impianto;
c.la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio pubblico nelle ipotesi previste all'articolo 11 della presente Legge.
Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alla lettera b. si applica la sanzione amministrativa da Lire 800.000 a Lire 3.000.000 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per una anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da Lire 1.500.000 a Lire 5.000.000 con la revoca definitiva del tesserino.
3.È prevista la sanzione amministrativa da Lire 250.000 a Lire 900.000 per chi:
a.effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'articolo 8 della presente Legge, con le eccezioni ivi riportate per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto. Detta sanzione non si applica ai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 8.
4.È istituita la sanzione amministrativa da Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per chi effettua:
a.la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
b.la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
c.l'apertura di buche in soprannumero, per ogni cinque o frazione di cinque;
d.il non riempimento delle buche con la terra prima estratta, per ogni cinque o frazione di cinque.
5.Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a., b., c., d., del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da Lire 400.000 a Lire 1.500.000 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da Lire 800.000 a Lire 3.000.000, con la revoca definitiva del tesserino.
6.È prevista la sanzione amministrativa da Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per chi effettua:
a.la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;
b.la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice Penale.
Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a. e b. ai numeri 15 e 16 della lettera E., si applica la sanzione amministrativa da Lire 400.000 a Lire 1.500.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da Lire 800.000 a Lire 3.000.000.
7.È istituita la sanzione amministrativa da Lire 10.000 a Lire 25.000 per ogni tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 3. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in misura diversa, si applica la sanzione maggiore.
8.Sui tesserini rilasciati dalla Regione Molise le sanzioni amministrative ed il provvedimento di sospensione, di cui all'articolo 20 sono annotate in appositi spazi.
9.Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (articolo 6 della Legge Regionale 15 Marzo 1983, n. 10).
10.Ogni violazione della presente Legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e pecunarie previste, la confisca del prodotto.
11.In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto verrà consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.
12.Per le sanzioni pecunarie previste dalla Legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. L'oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.
13.Il pagamento delle sanzioni pecunarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio di Tesoreria - Campobasso. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il Settore Contenzioso della Giunta Regionale.

Articolo 20

Adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca

1.La sospensione o la revoca dell'autorizzazione alla ricerca o alla raccolta e commercio dei tartufi, prevista nei casi di cui all'articolo 19, sono adottate con provvedimento del Presidente della Provincia territorialmente competente e notificate agli interessati.

Articolo 21

Tassa di concessione regionale annuale

1.Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281 e dell'articolo 17 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di Lire 200.000.
2.Il versamento della predetta tassa va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio di Tesoreria "Tassa sulle concessioni regionale", Campobasso, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 Gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce.
3.La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti né ai raccoglitori che consorziati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 3, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
4.Al pagamento della tassa di concessione sono soggetti anche i ricercatori e raccoglitori di tartufi, titolari di tesserini rilasciati da altre Regioni allorché l'autorizzazione non è stata assoggettata dalla Regione di provenienza, la tassa di concessione istituita e versata risulti inferiore a quella dovuta nella Regione Molise, i ricercatori e raccoglitori, provenienti da altre Regioni, sono tenuti al versamento dell'eventuale integrazione della tassa di concessione, fino alla concorrenza dell'importo della tassa di concessione di cui al presente articolo.

Articolo 22

Abrogazione parziale della Legge Regionale 25 Ottobre 1982, n. 22

1.Sono abrogati gli articolo 4, articolo 7, articolo 9, articolo 10 e articolo 11 della Legge Regionale 25 Ottobre 1982, n. 22 "Disciplina della raccolta dei funghi e dei tartufi" per la sola parte che interessa i tartufi.

Articolo 23

Disposizioni finanziarie

1.Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli:
-Capitolo n. 225 - Tassa sulle concessioni regionali per la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati di cui all'articolo 21.
-Capitolo n. 9410 - Proventi derivanti da infrazioni delle norme per la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione di tartufi freschi o conservati di cui all'articolo 19.
2.Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989 sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
Sez. 5a - Rubrica n. 12 - Settore n. 1
-Capitolo n. 44275 "Contributi alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e di Isernia per la concessione di interventi finanziari in conto capitale alle aziende, singole o consorziate per l'impianto di nuove tartufaie di cui all'articolo 10, con una dotazione di competenza e di cassa Lire 30.000.000 con analoga riduzione del Capitolo 55400".
Sez. 5a - Rubrica n. 12 - Settore n. 1 - per memoria
-Capitolo n. 44276 "Indennità e gettoni di presenza ai componenti la Commissione regionale per l'esame degli aspiranti raccoglitori di tartufi freschi di cui all'articolo 9 (Spesa obbligatoria)".
-Capitolo n. 44277 "Oneri per le deleghe alle Amministrazioni Provinciale per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi di cui all'articolo 3".
-Capitolo n. 44278 "Oneri per la sperimentazione volta alla diffusione di tecniche e l'impiego di specie pregiate di tartufo di cui all'articolo 11".
Per gli esercizi futuri con Legge approvata di bilancio alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvede con i proventi della tassa di concessione, da quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 19 della presente Legge, nonché da quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281.

Articolo 24

Rinvio

1.Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge, vigono in materia le disposizioni della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.

Articolo 25

Deroghe

1.La Giunta Regionale, in deroga a quanto disposto, nei terreni del proprio demanio o da essa amministrati, può rilasciare autorizzazioni per la coltivazione e raccolta di tartufi agli Enti di cui all'articolo 2, su domanda motivata e per comprovate necessità di studio e di ricerca.

Articolo 26

Disciplina della delega

1.Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si attengono a quanto previsto nella presente normativa e provvedimenti, alle disposizioni della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 ed alle norme previste dagli articoli 27 e 72 della Legge di contabilità regionale 3 Dicembre 1977, n. 44.

Articolo 27

Pubblicazione

1.La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Molise.


Allegato A

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili.

  1. Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).
    Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.
    Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
    Emana un forte profumo gradevole.
    Matura da Ottobre a fine Dicembre.
  2. Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).
    Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.
    Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.
    Emana un delicato profumo molto gradevole.
    Matura da metà Novembre a metà Marzo.
  3. Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.
    Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.
    Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Emana un forte profumo e ha sapore piccante.
    Matura da Febbraio a Marzo.
  4. Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.
    Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.
    Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.
    Emana debole profumo.
    Matura da Giugno a Novembre.
  5. [Numero modificato dal comma 4 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
    Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero.
    Ha verruche poco sviluppate e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.
    Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.
    Emana un profumo gradevole.
    Matura da Settembre a Dicembre.
  6. Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.
    Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.
    Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.
    Emana poco profumo.
    Matura da Gennaio a tutto Marzo.
  7. Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.
    Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.
    Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
    Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.
    Matura da metà Gennaio a metà Aprile.
  8. Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.
    Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare, brunescenti all'aria.
    Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.
    Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
    Matura da Agosto ad Ottobre.
  9. Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).
    Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura.
    Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.
    Emana un debole profumo.
    Matura da Settembre ai primi di Maggio.

Allegato B

Classificazione dei tartufi conservati

Classifica Specie e caratteri essenziali Aspetto
Super extra (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero
Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi ben maturi, polpa soda e scura
Interi, rotondeggianti regolari di colore uni forme
Tuber magnatum Pico
Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso
Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro
Interi, ma leggermente irregolari
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi maturi, polpa più o meno scura
Interi, ma leggermente irregolari
Tuber magnatum Pico
Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro
Interi, senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt.
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro
Interi, ma irregolari
Tuber moschatum De Ferry
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio
Interi, ma irregolari
Tuber magnatum Pico
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro
Interi
Seconda scelta (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt.
Polpa più o meno soda di colore grigio scuro
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry
Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Tuber magnatum Pico
Polpa più o meno soda anche molto chiara
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Terza scelta (lavati o pelati) [Elenco modificato dalla lettera a. del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber mesentericum Vitt., Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt.
Interi
Pezzi di tartufo [Elenco modificato dalla lettera b. del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt.
Pezzi di tartufo di spessore superiore a centimetri 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse
Tritume di tartufo [Elenco modificato dalla lettera b. del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt.
Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a centimetri 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8% in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt. Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume ed il 5% di altre specie