REGIONE MOLISE
Legge Regionale
21 Febbraio 2000, n. 11

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 25 Ottobre 1982, n. 22]

[modificata dalla Legge Regionale 7 Settembre 2000, n. 40]

Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352


TITOLO I

Articolo 1

Finalità

1.La Regione Molise con la presente Legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352 e seguente DPR del 14 Luglio 1995, n. 376, al fine di:
a.tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurando la conservazione degli habitat di crescita;
b.agevolare i soggetti residenti nella Regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;
c.garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei ricercatori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

Articolo 2

[articolo sostituito
dall'articolo 1 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Abilitazione alla raccolta e permesso annuale

1.La raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale è consentita a chiunque sia in possesso di regolare abilitazione nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente Legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione di cartelli di divieto.
2.L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa a coloro che abbiano superato regolarmente un esame atto a verificare la conoscenza delle leggi regionali e nazionali vigenti nonché la conoscenza dei fondamentali elementi sulla biologia dei funghi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione.
3.L'abilitazione avviene mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalle Province, cui sono conferite le funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352.
4.Per i non residenti è riconosciuta valida l'abilitazione alla raccolta dei funghi ed il relativo tesserino, comunque denominato, rilasciato nella regione di residenza.
5.Le Province rilasciano, ai cittadini in possesso di tesserino di idoneità, anche non residenti nella regione, un permesso annuale di raccolta, previo versamento di un contributo dell'importo di € 25,00 per i residenti e di € 100,00 per i non residenti, da versarsi su conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO.
6.La validità annuale del permesso, di cui al comma 5, decorre dalla data del rilascio.

Articolo 3

[articolo sostituito
dall'articolo 2 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Rilascio del tesserino e commissioni provinciali

1.Il tesserino di idoneità, di cui al comma 3 dell'articolo 2, è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il 16° anno di età, previo esame da sostenersi innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione provinciale.
2.La commissione provinciale è composta da:
a.almeno tre esperti del settore, di cui due designati dagli Ispettorati micologici ed uno dalle associazioni micologiche regionali;
b.un dirigente designato dall'Amministrazione provinciale con funzioni di Presidente.
3.Il tesserino di idoneità:
a.è personale e non cedibile;
b.deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;
c.ha validità quinquennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.
4.Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di € 25,00. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.
5.La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.
6.Il versamento del contributo di cui al comma 4 va effettuato su conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria- CAMPOBASSO.

Articolo 4

Modalità di raccolta

1.Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:
a.è consentita dall'alba al tramonto;
b.è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
c.è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, ecc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
d.deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli Ispettorati Micologici.
2.Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.
3.È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Articolo 5

Limiti alla raccolta

1.Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un'unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria mellea, Agrocybe aegerita, ecc.).
2.La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie, e di un massimo di cinque esemplari per tutte le altre specie.
3.Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
4.È consentita la raccolta ai minori di quattordici anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Articolo 6

Divieti alla raccolta

1.La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
2.[comma modificato dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
La raccolta inoltre è vietata laddove il proprietario del fondo, o i proprietari dei boschi, la interdicano mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto.
3.[comma modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di dieci metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
4.La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a.[lettera modificata dal comma 3 dell'articolo 3 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
nelle riserve naturali integrali;
b.[lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;
c.[lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati per motivi selvicolturali;
d.[lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
5.Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:
a.Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3;
b.Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro di cappello inferiore a cm 2;
c.Cantbarellus cibarius (Gallinaccio) con diametro di cappello inferiore a cm. 2;
d.Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
6.La Regione oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione, può disporre limitazioni, divieti temporanei o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.

Articolo 7

[articolo sostituito
dall'articolo 4 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Agevolazioni

1.Per i titolari di pensioni sociali e i disoccupati di lunga durata, il permesso annuale di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 2, è gratuito.
2.Per i soci di cooperative agricolo-forestali riconosciute dalla Regione Molise, il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 2, è ridotto del 50%.

Articolo 8

Raccolta ai fini economici

1.I coltivatori diretti e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boschivi possono essere autorizzati dai Comuni a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici cartelli posti ai margini dei propri fondi e previa presentazione di un progetto silvocolturale che garantisca quelle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema.
2.Nei fondi con esposizione di cartelli la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
3.La forma e la tipologia dei cartelli vengono definite con direttiva emanata dalla Giunta Regionale. Non sono ammesse forme di cessione o affitto dei terreni che espongono cartelli monitori.

Articolo 9

Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico

1.Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Presidente della Giunta Regionale può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.

Articolo 10

Permessi speciali

1.Si rilasciano speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito in favore di:
a.soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella Regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;
b.coltivatori diretti, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta, al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti.
2.[comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione dei permessi speciali di cui al comma 1.

Articolo 11

[articolo sostituito
dall'articolo 6 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Ispettorati Micologici

1.Le Aziende Sanitarie Locali istituiscono, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del Decreto del Ministro della Sanità 16 Ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato micologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.
2.L'Ispettorato di cui al comma 1 è coordinato da un medico del Dipartimento di prevenzione con qualifica di ispettore micologo e si avvale di personale in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 Novembre 1996, n. 686.
3.Le Aziende Sanitarie Locali attivano gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 5 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.
4.L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.
5.Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al Decreto del Ministro della Sanità 29 Novembre 1996, n. 686 e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.

Articolo 12

[articolo sostituito
dall'articolo 7 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Funzioni dell'Ispettorato Micologico

1.All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
a.rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376, secondo le disposizioni riportate all'articolo 17;
b.organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio di idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;
c.svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;
d.consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;
e.collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;
f.interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;
g.verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri paesi.

Articolo 13

[articolo abrogato
dall'articolo 15 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

TITOLO III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Articolo 14

[articolo sostituito
dall'articolo 8 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Commercializzazione

1.L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376.
2.Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
3.È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato I del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376.
4.È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del paese di origine.
5.L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376, o dell'attestato di micologo di cui al Decreto del Ministro della Sanità 29 Novembre 1996, n. 686.
6.L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.
7.Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
8.Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con le disposizioni di cui all'articolo 21 della presente Legge.

Articolo 15

Commercializzazione dei funghi secchi e conservati

1.La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, di funghi conservati di cui all'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio.
2.È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo di cui al comma precedente.
3.La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della presente Legge.

Articolo 16

Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati

1.I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 9 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e dell'articolo 10 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376.

Articolo 17

Certificazione sanitaria

1.[comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376 da parte dell'Ispettorato micologico della A.S.L. competente per territorio, che verifica a sondaggio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
2.La certificazione, da apporre su ogni contenitore, dovrà riportare:
a.il peso e la specie dei funghi;
b.eventuali istruzioni per il consumo;
c.la data del controllo sanitario;
d.la firma ed il timbro del responsabile del procedimento di controllo.
3.I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.
4.[comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 18

Vigilanza

1.La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle A.S.L. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri.
2.[comma modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
Nelle aree di cui al comma 4 dell'articolo 6 della presente Legge la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

Articolo 19

Sanzioni amministrative

1.Ogni violazione delle norme della presente Legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a.da lire 50.000 a lire 300.000 in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta;
b.da lire 15.000 a lire 100.000 se la raccolta avviene al di fuori dell'ambito territoriale autorizzato;
c.da lire 5.000 a lire 30.000 se privi al momento di autorizzazione, comunque da esibire entro 10 giorni dalla contestazione;
d.da lire 100.000 a lire 600.000 se in possesso di autorizzazione altrui o contraffatta;
e.da lire 10.000 a lire 60.000 se la raccolta risulta superiore fino ad un kg. per persona rispetto ai limiti consentiti;
f.da lire 50.000 a lire 300.000 se la raccolta risulta superiore al kg. per persona rispetto ai limiti consentiti;
g.da lire 25.000 a lire 150.000 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantarellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
h.da lire 10.000 a lire 60.000 se la raccolta avviene nei terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà;
i.da lire 100.000 a lire 600.000 se la raccolta avviene nelle ore di divieto;
l.da lire 150.000 ad oltre lire 1.000.000 se l'apposizione di cartelli è in assenza di regolare autorizzazione;
m.da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni divieto non diversamente sanzionato.
2.In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.
3.Ogni violazione delle norme della presente Legge in materia di commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352.
4.Per quanto non espressamente previsto dalla presente Legge si applicano le norme di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
5.Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento dell'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - Campobasso.
6.Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta Regionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

[articolo abrogato
dall'articolo 15 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Articolo 21

[articolo sostituito dal comma 1
dell'articolo 11 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Direttive della Giunta regionale

1.La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente Legge.

Articolo 22

Divulgazione della presente Legge e dei singoli regolamenti

1.[comma modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]
La Regione Molise, tutti gli Assessorati competenti e le A.S.L. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la presente Legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, posters e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di Legge.
2.I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane realizzeranno altresì un'apposita tabellazione informativa da collocare presso tutte le strade di accesso ai luoghi di raccolta.

Articolo 23

[articolo abrogato
dall'articolo 15 della Legge Regionale 18 Ottobre 2004, n. 20]

Articolo 24

Norma abrogativa

1.Sono abrogati gli articoli della Legge Regionale 25 Ottobre 1982, n. 22, in contrasto con la presente Legge.

Articolo 25

Finalizzazione delle entrate

1.Le entrate derivanti dal rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:
a.ai trasferimenti a province e comuni per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente Legge;
b.al funzionamento delle Commissioni provinciali previste dall'articolo 3;
c.ad iniziative regionali rivolte all'approfondimento ed alla divulgazione delle conoscenze sui funghi.

Articolo 26

Disposizioni finanziarie

1.Gli oneri di cui alla presente Legge sono a carico del bilancio regionale.
2.Agli oneri finanziari relativi al primo anno di attuazione della presente Legge, la Regione farà fronte con uno stanziamento da determinare con la Legge di bilancio, mediante l'istituzione di un apposito capitolo.

Articolo 27

Entrata in vigore

1.La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Molise


Note

Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:

Con l'occasione il Governo ha precisato che:

  1. la disposizione al comma 1 dell'articolo 5 non può che essere interpretata nel senso di rispettare la quantità di cui al comma 1 dell'articolo 4 della Legge 23 Agosto 1993 n. 352, pur nell'ottica del principio del giusto peso;
  2. l'articolo 13 non può non tener conto, nella sua fase attuativa, delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del D.M. 29 Novembre 1996, n. 686 per ciò che riguarda le Commissioni esaminatrici e nell'articolo 3 del D.M. 29 Novembre 1996, n. 686 per ciò che riguarda la previsione dei corsi sia per gli Enti Pubblici che privati.

Il Governo ha altresì preso atto dell'errore materiale comunicato con fax della Regione Molise datato 9 Febbraio 2000.