STATUTO
Asilo Infantile VANNINA SARACCHI FERRARINI Quattro Castella REGGIO EMILIA APPROVATO CON D.P.G.R.E.R. N 47 DEL 5.2.99 |
CAPO I°
ORIGINE E SCOPO DELLASILO E MEZZI DEI QUALI
ESSO DISPONE.
ART.
1
Nel capoluogo
del comune di Quattro Castella è istituito un Asilo Infantile
dedicato al nome della benefattrice Vannina Saracchi
Ferrarini che maggiormente contribuì alla sua erezione
insieme al concorso dello Stato, del Comune e del sig. Arciprete
della Parrocchia.
LAsilo è
stato giuridicamente riconosciuto con RD 26 gennaio 1933.
LEnte ha
personalità giuridica di diritto privato ai sensi
dellart. 12 C.C., attribuita con Decreto del Presidente
della Regione Emilia Romagna n. 47 del 05/02/1999 e non ha
finalità di lucro.
ART.
2
Lasilo ha
per scopo di educare i bambini di età dai tre ai sei anni
residenti nel Comune di Quattro Castella, e preferibilmente nel
capoluogo del Comune stesso, secondo i principi e i valori della
religione cattolica.
Le modalità di
funzionamento dellAsilo e le modalità di ammissione sono
stabilite nellapposito regolamento.
ART.
3
LAsilo
provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le
contribuzioni delle famiglie che fruiscono dei servizi e con ogni
altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
CAPO II°
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.4
LAsilo è
retto da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque
membri, compreso il Presidente.
E
Presidente del Consiglio di Amministrazione il Parroco pro
tempore della Parrocchia di Quattro Castella.
Gli altri
componenti il Consiglio sono nominati, rispettivamente: due dal
Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla e due dal
Comune di Quattro Castella, durano in carica quattro anni e sono
sempre rieleggibili.
Il Parroco ha
facoltà di presiedere personalmente lasilo, oppure di
nominare un proprio rappresentante con funzioni di presidente; in
tale ipotesi, la persona la persona nominata resta in carica
quanto gli altri consiglieri ed è riconfermabile.
A tutte le
sedute del Consiglio è presente un Segretario Amministratore di
nomina consiliare, che svolge funzioni amministrative e
contabili, nonché di preparazione delle adunanze del
Consiglio e di stesura dei verbali di seduta.
ART.
5
In caso di
assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il
componente del Consiglio Amministrativo più anziano di nomina,
od, in mancanza, il componente più anziano di età.
I componenti
del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo
non intervengano per tre sedute consecutive decadono dalla
carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio.
CAPO III°
ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
ART.
6
Le adunanze del
Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno
luogo nei mesi di maggio e dicembre per lesame del Conto
Consuntivo , per lapprovazione del Bilancio preventivo e
per le eventuali variazioni al medesimo; le altre ogni qualvolta
lo richiedono motivi durgenza, sia per invito del
Presidente sia per domanda scritta e motivata da almeno due
componenti del Consiglio stesso.
ART.
7
Le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere
prese con lintervento della metà più uno di coloro che lo
compongono a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si
fanno per appello nominale od a voti segreti.
Hanno sempre
luogo a voti segreti, quando si tratta di questioni concernenti
persone.
Per la
validità delle adunanze non è computato chi non può prendere
parte alla deliberazione in quanto interessato personalmente o in
quanto si tratti di interessi riguardanti il coniuge o parenti o
affini entro il quarto grado
ART.
8
I processi
verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono
firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuni
degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne
viene fatta menzione.
ART.
9
Il Consiglio di
Amministrazione provvede alla amministrazione dellente e al
suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di
amministrazione e di servizio interno e per il personale;
promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto, assume
sospende o licenzia i dipendenti e delibera in genere su tutti
gli affari che interessano lente stesso.
CAPO IV°
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
ART.
10
Il Presidente
ha la rappresentanza legale dellEnte di fronte ai terzi ed
in giudizio.
Egli inoltre :
1
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le
materie da trattare nelle rispettive adunanze.
2
Provvede allesecuzione delle decisioni del Consiglio di
Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.
3
Firma gli atti e quanto occorre per lesplicazione di tutti
gli affari che vengono deliberati.
4
Adotta, in caso durgenza, ogni provvedimento opportuno
riferendone nel tempo più breve possibile al Consiglio per al
ratifica.
5 Sorveglia
il buon andamento amministrativo dellEnte.
CAPO V°
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
ART.
11
Il servizio di
cassa è svolto da un Istituto di Credito, previa stipula di
apposito contratto deliberato dal consiglio.
ART.
12
I
pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e del
Segretario.
CAPO VI°
DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE.
ART.
13
E in
facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di
visitare lAsilo per assicurarsi che proceda regolarmente.
ART.
14
I modi di
assunzione, la pianta organica, i diritti, i doveri, le
attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel
Regolamento organico.
ART.
15
Sono materie di
disposizioni regolamentari:
- i termini per
presentare le domande di ammissione dei bambini.
- I certificati da allegare alle medesime
domande e la competenza per provvedere in proposito.
- La disciplina
interna.
- La data di
apertura e di chiusura dellAsilo.
- Gli orari.
- Le norme per
la somministrazione della refezione e delle sopravesti.
- Ligiene
e la pulizia e quantaltro sia opportuno per il regolare
andamento dellAsilo e non formi oggetto di
disposizioni statutarie.
ART.
16
Ai sensi del
disposto degli art. 14 e 16 Codice Civile, 14 DPR 24 luglio
77 N. 616 e dellart. 5 della L.R. 23 novembre 1987,
n. 35 la modifica dello Statuto è approvata dalla Regione.
Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata od
approvata in deroga al disposto del comma 3 dellart. 1 del
presente Statuto.
CAPO VII°
DISPOSIZIONI FINALI
ART.
17
Per le materie
non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni
generali previste dal Codice Civile in materia di enti aventi
personalità giuridica per quanto attiene alla natura
dellEnte, e le disposizioni speciali in materia di
assistenza dellinfanzia e di istruzione prescolare, per
quanto attiene allattività specifica dello stesso.
Quattro
Castella ( Reggio Emilia ) 13 novembre 1998