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STATUTO

Asilo Infantile

VANNINA SARACCHI FERRARINI

Quattro Castella

REGGIO EMILIA

APPROVATO CON D.P.G.R.E.R. N 47 DEL 5.2.99

  

CAPO I°

ORIGINE E SCOPO DELL’ASILO E MEZZI DEI QUALI ESSO DISPONE.

 

ART. 1

Nel capoluogo del comune di Quattro Castella è istituito un Asilo Infantile dedicato al nome della benefattrice “Vannina Saracchi Ferrarini” che maggiormente contribuì alla sua erezione insieme al concorso dello Stato, del Comune e del sig. Arciprete della Parrocchia.

L’Asilo è stato giuridicamente riconosciuto con RD 26 gennaio 1933.

L’Ente ha personalità giuridica di diritto privato  ai sensi dell’art. 12 C.C., attribuita con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 47 del  05/02/1999 e non ha finalità di lucro.

ART. 2

L’asilo ha per scopo di educare i bambini di età dai tre ai sei anni residenti nel Comune di Quattro Castella, e preferibilmente nel capoluogo del Comune stesso, secondo i principi e i valori della religione cattolica.

Le modalità di funzionamento dell’Asilo e le modalità di ammissione sono stabilite nell’apposito regolamento.

ART. 3

L’Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni delle famiglie che fruiscono dei servizi e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

 

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CAPO II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

ART.4

L’Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, compreso il Presidente.

E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione il Parroco pro tempore della Parrocchia di Quattro Castella.

Gli altri componenti il Consiglio sono nominati, rispettivamente: due dal Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla e due dal Comune di Quattro Castella, durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il Parroco ha facoltà di presiedere personalmente l’asilo, oppure di nominare un proprio rappresentante con funzioni di presidente; in tale ipotesi, la persona la persona nominata resta in carica quanto gli altri consiglieri ed è riconfermabile.

A tutte le sedute del Consiglio è presente un Segretario Amministratore di nomina consiliare, che svolge funzioni amministrative e contabili, nonché di preparazione  delle adunanze del Consiglio e di stesura dei verbali di seduta.

 

ART. 5

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente del Consiglio Amministrativo più anziano di nomina, od, in mancanza, il componente più anziano di età.

I  componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato  motivo non intervengano per tre sedute consecutive decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio.

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CAPO III°

 

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

ART. 6

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e dicembre per l’esame del Conto Consuntivo , per l’approvazione del Bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi d’urgenza, sia per invito del Presidente sia per domanda scritta e motivata da almeno due componenti del Consiglio stesso.

 

ART. 7

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi non può prendere parte alla deliberazione in quanto interessato personalmente o in quanto si tratti di interessi riguardanti il coniuge o parenti o affini entro il quarto grado

ART. 8

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuni degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione dell’ente e al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto, assume sospende o licenzia i dipendenti e delibera in genere su tutti gli affari che interessano l’ente stesso.

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CAPO IV°

 

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli inoltre :

1       convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.

2       Provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.

3       Firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati.

4       Adotta, in caso d’urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone nel tempo più breve possibile al Consiglio per al ratifica.

5  Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Ente.

 

CAPO V°

 

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 11

Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di Credito, previa stipula di apposito contratto deliberato dal consiglio.

ART. 12

I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e del Segretario.

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CAPO VI°

DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE.

ART. 13

E’ in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare l’Asilo per assicurarsi che proceda regolarmente.

ART. 14

I modi di assunzione, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento organico.

ART. 15

Sono materie di disposizioni regolamentari:

- i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini.

- I certificati da allegare alle medesime domande e la competenza per  provvedere in proposito.  

- La disciplina interna.

- La data di apertura e di chiusura dell’Asilo.

- Gli orari.

- Le norme per la somministrazione della refezione e delle sopravesti.

- L’igiene e la pulizia e quant’altro sia opportuno per il regolare andamento  dell’Asilo e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

 

ART. 16

Ai sensi del disposto degli art. 14 e 16 Codice Civile, 14 DPR 24 luglio ’77 N. 616 e dell’art. 5 della L.R. 23 novembre 1987, n. 35 la modifica dello Statuto è approvata dalla Regione. Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata od approvata in deroga al disposto del comma 3 dell’art. 1 del presente Statuto.

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CAPO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 17

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni generali previste dal Codice Civile in materia di enti aventi personalità giuridica per quanto attiene alla natura dell’Ente, e le disposizioni speciali in materia di assistenza dell’infanzia e di istruzione prescolare, per quanto attiene all’attività specifica dello stesso.

 

Quattro Castella ( Reggio Emilia )  13 novembre 1998

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