GAZZETTA UFFICIALE N. 193 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 18 08 1999
 
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286.
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
in vigore dal:2- 9-1999
Capo I
Disposizioni di carattere generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 11 della predetta legge,come modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;
Visto altresì l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve attenersi;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13 maggio 99; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali del controllo interno
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre ammi- nistrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di pro- grammazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo re- stando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e conta- bile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5.
Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'
articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 2.
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
 
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi ap- positamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonchè i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.
Art. 3.
Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile
1. è abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Cor- te dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pub- bliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa,an- che in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzio- ni di personale, quanto previsto dall'
articolo 39, comma 1, della legge 27 dicem- bre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzati- va e contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 4.
Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con rife- rimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione suppor- ta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottem- perare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.
Art. 5.
La valutazione del personale con incarico dirigenziale
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti col- lettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonchè i compor- tamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, even- tualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato.
Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministra- zioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'ap- plicazione delle misure di cui
all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorchè i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel
comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del se- condo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e
prefettizi.
Art. 6.
La valutazione e il controllo strategico
1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonchè nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo stra- tegico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le rela- zioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiet- tivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affida- ti ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Mini- stro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica ammi- nistrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I ser- vizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effet- tuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e program- mi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.
 
Capo II
Strumenti del controllo interno
Art. 7.
Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle
funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle am- ministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statisti- che. Si applica, ai membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Mini- stri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi pluri- settoriali.
3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Mini- stri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggeri- menti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.
 
Art. 8.
Direttiva annuale del Ministro
1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, co- stituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i princi- pali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, av- valendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, de- finisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione del- l'attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'
articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, for- nisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.
 
Art. 9.
Sistemi informativi
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo- statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carat- tere economico-finanziario. La struttura del sistema informativo statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione pe- riodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di cor- redo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servi- zio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola ammi- nistrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, fi- nanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponi- bilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivitàsvolte per la rea- lizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo proce- dure amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (perso- nale, beni e servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
 
Art. 10.
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare, gli organi di indirizzo po- litico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare: l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad
eccezione del comma 8, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Re- pubblica 18 aprile 1994, n. 338; l'articolo 3 -quater della legge 11 luglio 1995, n. 273; l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di verifiche sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e, in particolare, quelli di cui al- l'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sosti- tuito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'ar- ticolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di con- trollo sulla gestione, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, all'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all'articolo 52, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'ar- ticolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 5 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di valutazione del personale e, in particolare, quel- li di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Nulla è innovato per quanto ri- guarda le attività dell'ispettorato della funzione pubblica.
3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano prov- vedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie compe- tenze, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di attua- zione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministra- zioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili.
5. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento,uffici unici per l'at- tuazione di quanto previsto dal presente decreto.
6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente de- creto. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.
 
Capo III
Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi
Art. 11.
Qualità dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonchè i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interes- sate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presi- dente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presiden- za del Consiglio dei Ministri. è ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegna- ti, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.
5. è abrogato
l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273.
Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'or- ganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in mate- ria di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30), è il seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da at- tuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della ge- stione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di in- dirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche dispo- sizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, com- presi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono respon- sabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei rela- tivi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate sol- tanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".


Il comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è il seguente:
"Art. 13. -1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei con- fronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione".

Il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 è il seguente:
"6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai docu- menti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".

Il comma 3 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in mate- ria di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10), è il seguente:
"3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i sog- getti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponi- bile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata".

Il comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonchè, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza".


L'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), è il seguente:
"Art. 8. - La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente".

Il comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cosi recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del parttime).
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482".

L'art. 4 della legge n. 20 del 1994 è il seguente:
"Art. 4 (Autonomia finanziaria). - 1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.
2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine perio- dicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui al- l'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conse- guenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispet- tive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del pre- sente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 ago- sto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento de- gli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffi- ci di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccor- do con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uf- fici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto pri- vato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di repe- ribilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10, del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635). Resta salvo il potere di annul- lamento ministeriale per motivi di legittimità".

I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono i seguenti:
"Art. 21. (Responsabilità dirigenziale).
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa con- testazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori in- carichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi".

Il comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che eser- citano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i diri- genti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le moda- lità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottar- si entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca "Norme sul sistema sta- tistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400",

L'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti).
1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Mini- stri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di co- mando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parzia- le e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonchè quelli relativi a dipen- denti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giura- mento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".

I commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, così recitano:
"3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro compe- tente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui al- l'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle spe- cifiche qualità professionali richieste dal comma 6".

Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
"Art. 63 (Finalità).
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferi- mento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla ac- quisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministra- zioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiega- no strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Mi- nistero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar- timento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consi- glio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di in- tegrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal si- stema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati".
 
Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è il seguente:
"Art. 64 (Rilevazione dei costi).
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fun- zione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della pro- grammazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al con- trollo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dal- le amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Con- siglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento".
 
Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri) è il seguente:
"3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nu- cleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
 
L'art. 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273 (Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplifica- zione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:
"Art. 3-quater (Servizio di controllo interno).
1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero
cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magi- strati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i
professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente prov- vede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del col- legio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma l si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.
5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valuta- zioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonchè l'im- parzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso: a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonchè la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;
b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'anda- mento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove pos- sibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità orga- nizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.
6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmen- te o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al diri- gente generale competente ed al Ministro".
 
Il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Indivi- duazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema. di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Sta- to), è il seguente:
"3. Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organi- smo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della
gestione".
 
Il comma 2 dell'art. 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, è il seguente:
"2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546".
 
Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili, è il seguente:
"3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al qua- le debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'ac- cordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è deman- data, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4".
 
Il comma 6 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:
"6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggeri- menti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione ammini- strativa".
L'art. 2 della legge n. 273 del 1995 è seguente:
"Art. 2 (Qualità dei servizi pubblici).
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi gene- rali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.