- TITOLO I
- Princìpi generali
- 1. Finalità ed ambito di
applicazione.
- 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipenden- ze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel
rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
- a) accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della
Comunità Europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del
lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i
vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo
pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.
- 2. Per amministrazioni pubbliche
si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali,
- regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.
- 3. Le disposizioni del presente
decreto costituiscono princìpi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
re- gioni a statuto ordinario si attengono ad
esse tenendo conto delle peculiarità dei
rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421 e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per le
regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma
- economico-sociale della
Repubblica.
-
- 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo princìpi generali fissati
da disposizioni di legge e, sulla base dei mede-
simi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
- a) funzionalità rispetto ai
compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed econo- micità. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e
dell'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
- b) ampia flessibilità, garantendo
adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4,
comma 2;
- c) collegamento delle attività
degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
- d) garanzia dell'imparzialità e
della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun
procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di
servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
- 2. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenu- te nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la
cui applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate da
- successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
- 3. I rapporti individuali di
lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalità
previsti nel titolo III del presente decreto; i
contratti individuali devono conformarsi ai
princìpi di cui all'ar- ticolo 49, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi o, alle con- dizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono in- crementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia
a far data dall'entrata in vigore del relativo
rinnovo con- trattuale. I trattamenti economici
più favorevoli in godimento sono riassorbiti con
le modalità e nelle misure previste dai con-
tratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili
per la contrattazione collettiva.
- 4. In deroga ai commi 2 e 3
rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia di Stato, il personale
della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, quest'ultima a partire dalla
qualifica di vice consigliere di prefettura,
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la
loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
- 5. Il rapporto di impiego dei
professori e ricercatori universitari resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che
la regoli in modo organico ed in conformità ai
princìpi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli
articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989,
n. 168, tenuto conto dei princìpi di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
-
- 3. Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità.
- 1. Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da at- tuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
- a) le decisioni in materia di atti
normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri
generali in materia di ausili finanziari a terzi
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti
analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle
autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal
presente decreto.
- 2. Ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.
- Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
- 3. Le attribuzioni dei dirigenti
indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
- 4. Le amministrazioni pubbliche, i
cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro-
-
- 1. Le amministrazioni pubbliche
assumono ogni determinazione organizzativa al
fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di
cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa.
- 2. Nell'ambito delle leggi e degli
atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma
1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro.
- 3. Gli organismi di controllo
interno verificano periodicamente la rispondenza
delle determinazioni organizzative ai princìpi
indi- cati all'articolo 2, comma 1, anche al fine
di proporre l'adozione di eventuali interventi
correttivi e di fornire elementi per l'adozio- ne
delle misure previste nei confronti dei
responsabili della gestione.
-
- 5. Criteri di
organizzazione.
- 1. Articolo abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
-
- 6.
Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche.
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la variazione delle
dota- zioni organiche, sono determinate in
funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, previa verifica degli effettivi fab-
bisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 10. Le amministrazioni pub- bliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di re- clutamento del
personale.
- 2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400. La distribuzione del personale
dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica può essere modi- ficata con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spe- sa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
- 3. Per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale,
non- ché ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento
di funzioni. Ogni amministrazione pro- cede
adottando gli atti previsti dal proprio
ordinamento.
- 4. Le variazioni delle dotazioni
organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in
coe- renza con la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato,
la programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei
Ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche sono determinate ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
- 5. Per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per il Ministero degli affari
esteri, nonché per le amministrazioni che
esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari dispo-
sizioni dettate dalle normative di settore.
- L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle
Forze di po- lizia ad ordinamento civile, si
interpreta nel senso che al predetto personale
non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto. Restano salve le disposizioni vigenti
per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative. Le
attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica relative
a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono
devolute all'università di apparte- nenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'uni- versità e
della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di personale, ad eccezione di quelle
relative al reclutamento del personale di
ricerca.
- 6. Le amministrazioni pubbliche
che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo e a quelli previsti
dall'articolo 31 non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.
-
- 7. Gestione delle risorse umane.
- 1. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trat- tamento sul lavoro.
- 2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'at- tività didattica, scientifica e di
ricerca.
- 3. Le amministrazioni pubbliche
individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e
del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni
di svantaggio personale, sociale e familiare e
dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
- 4. Le amministrazioni pubbliche
curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche
diri- genziali, garantendo altresì l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire
allo sviluppo della cultura di genere della
pubblica amministrazione.
- 5. Le amministrazioni pubbliche
non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
- 6. Per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collabo- razione.
-
- 8. Selezione del
personale.
- Articolo abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
-
- 9. Costo del lavoro,
risorse finanziarie e controlli.
- 1. Le amministrazioni pubbliche
adottano tutte le misure affinché la spesa per
il proprio personale sia evidente, certa e preve-
dibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie
destinate a tale spesa sono determinate in base
alle compatibilità economico-finan- ziarie
definite nei documenti di programmazione e di
bilancio.
- 2. L'incremento del costo del
lavoro negli enti pubblici economici e nelle
aziende pubbliche che producono servizi di
pubblica utilità, nonché negli enti di cui
all'articolo 73, comma 5, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di
finanza pubblica.
-
- 1. I contratti collettivi
nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
-
- TITOLO II
- Organizzazione
- Capo I - Relazioni con il
pubblico
- 11.
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
- 1. L'organismo di cui all'articolo
2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, ai fini della trasparenza e
rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e
sistemi informativi utili alla interconnessione
tra le amministrazioni pubbliche.
- 2. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed
i comitati metropolitani di cui all'articolo 18,
D.L. 24 novembre 1990, n. 344 (18), convertito,
con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n.
21, promuovono, utilizzando il personale degli
uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di
servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei
progetti finalizzati di cui all'art. 26, L. 11
marzo 1988, n. 67.
-
- 1. Le amministrazioni pubbliche,
al fine di garantire la piena attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'am- bito della propria struttura e nel
contesto della ridefinizione degli uffici di cui
all'articolo 31, uffici per le relazioni con il
pubblico.
- 2. Gli uffici per le relazioni con
il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo
di tecnologie informatiche:
- a) al servizio all'utenza per i
diritti di partecipazione di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) all'informazione all'utenza
relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- c) alla ricerca ed analisi
finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logi- stici del rapporto con
l'utenza.
- 3. Agli uffici per le relazioni
con il pubblico viene assegnato, nell'ambito
delle attuali dotazioni organiche delle singole
ammini- strazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere
contatti con il pubblico, eventualmente assicu-
rato da apposita formazione.
- 4. Al fine di assicurare la
conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilità;
in particolare, le amministrazioni dello Stato,
per l'attuazione delle iniziative indi- viduate
nell'ambito delle proprie competenze, si
avvalgono del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del
- Consiglio dei Ministri quale
struttura centrale di servizio, secondo un piano
annuale di coordinamento del fabbisogno di
prodotti e servizi, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
- 5. Per le comunicazioni previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si
applicano le norme vigenti che dispongono la
tassa a carico del destinatario.
- 5-bis. Il responsabile
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei
servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso
informale alle informazioni in possesso dell'am-
ministrazione e ai documenti amministrativi.
- 5-ter. L'organo di vertice della
gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle
iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini
dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale
riconoscimento co- stituisce titolo autonomamente
valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione in carriera del dipendente. Gli
organi di ver- tice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di
una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.
- 5-quater. Le disposizioni di cui
ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1°
luglio 1997, sono estese a tutto il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche.
-
- 12-bis. Uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro.
- 1. Le amministrazioni pubbliche
provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali
e giudi- ziali inerenti alle controversie. Più
amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento, un
unico ufficio per la gestione di tutto o parte
del contenzioso comune.
-
- Capo II - Dirigenza
- Sezione I - Qualifiche,
uffici dirigenziali ed attribuzioni
- 13. Amministrazioni
destinatarie.
- 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo.
-
- 14. Indirizzo
politico-amministrativo.
- 1. Il Ministro esercita le
funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal
fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
- a) definisce obiettivi, priorità,
piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attività
amministra- tiva e per la gestione;
- b) effettua, ai fini
dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
ad esclusione delle risorse necessarie per il
- funzionamento degli uffici di cui
al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, tenendo altresì conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici
di diretta collaborazione, aventi esclusive
compe- tenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori
ruolo o comando; collaboratori assunti con
contratti a tempo deter- minato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e
consulenti per particolari professionalità e
specializzazioni, con inca- richi di
collaborazione coordinata e continuativa. Per i
dipendenti pubblici si applica la disposizione di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari
dei Sottose- gretari di Stato. Con decreto
adottato dall'autorità di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, è determinato,
in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera
n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disci- plina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obbli- ghi di
reperibilità e di disponibilità ad orari
disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento,
è sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e
per la qualità della prestazione individuale.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante
la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei
Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
- 3. Il Ministro non può revocare,
riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro può fissare un termine perentorio entro
il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive
generali da parte del dirigente competente, che
determinino pregiudizio per l'interesse pubblico,
il Ministro può nominare, salvi i casi di
urgenza previa conte- stazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo
quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
- successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di
legittimità.
-
- 15. Dirigenti.
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche
di cui al presente capo la dirigenza è
articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui
all'ar- ticolo 23. Restano salve le particolari
disposizioni concernenti le carriere diplomatica
e prefettizia e le carriere delle Forze di
Polizia e delle forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6.
- 2. Nelle istituzioni e negli enti
di ricerca e sperimentazione nonché negli altri
istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art.
33 della Costituzione, le attribuzioni della
dirigenza amministrativa non si estendono alla
gestione della ricerca e dell'insegnamento.
- 3. In ciascuna struttura
organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto
all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
-
- 16. Funzioni dei dirigenti
di uffici dirigenziali generali.
- 1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
- a) formulano proposte ed esprimono
pareri al Ministro, nelle materie di sua
competenza;
- b) curano l'attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli
incarichi e la responsabilità di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi
che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono
le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
- c) adottano gli atti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
- d) adottano gli atti e i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- e) dirigono, coordinano e
controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia,
e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo
21;
- f) promuovono e resistono alle
liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
- g) richiedono direttamente pareri
agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
- h) svolgono le attività di
organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- i) decidono sui ricorsi gerarchici
contro gli atti e i provvedimenti amministrativi
non definitivi dei dirigenti;
- l) curano i rapporti con gli
uffici dell'Unione europea e degli Organismi
internazionali nelle materie di competenza
secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreché tali rapporti non
siano espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.
- 2. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in
tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo
ritenga opportuno.
- 3. L'esercizio dei compiti e dei
poteri di cui al comma 1 può essere conferito
anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a più amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari
programmi, progetti e gestioni.
- 4. Gli atti e i provvedimenti
adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali gene- rali di cui al presente
articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
- 5. Gli ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche al cui vertice è
preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque
denominato, con funzione di coordinamento di
uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.
-
- 17.
Funzioni dei dirigenti.
- 1. I dirigenti, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- a) formulano proposte ed esprimono
pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
- b) curano l'attuazione dei
progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri
compiti ad essi delegati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e
controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti
ammini- strativi, anche con poteri sostitutivi in
caso di inerzia;
- e) provvedono alla gestione del
personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
-
- 18.
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti.
- 1. Sulla base delle indicazioni di
cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti
generali adottano misure organizzative idonee a
consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e
dei rendimenti dell'attività amministrativa,
della gestione e delle decisioni organizzative.
- 2. Il Dipartimento della funzione
pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di
statistica ISTAT, la elaborazione di norme
tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi
di cui al comma 1 e, all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la
elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a
valori medi e «standards».
-
- 19.
Incarichi di funzioni dirigenziali.
- 1. Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare,
delle attitudini e della capacità professionale
del singolo dirigente, anche in relazione ai
risultati conseguiti in precedenza, applicando di
norma il criterio della rotazione degli
incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica
l'articolo 2103, del codice civile.
- 2. Tutti gli incarichi di
direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti a tempo determinato, secondo le
disposizioni del presente articolo. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a due anni e non su-
periore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
- Sono definiti contrattualmente,
per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da
conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi
di revoca di cui all'articolo 21, nonché il
corrispondente trattamento economico.
Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo
24 ed ha carattere onnicomprensivo.
- 3. Gli incarichi di segretario
generale di ministeri, gli incarichi di direzione
di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigen- ziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6.
- 4. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale
sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura
non superiore ad un terzo, a dirigenti del
medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal
comma 6.
- 5. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale genera- le, ai dirigenti assegnati
al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c).
- 6. Gli incarichi di cui ai commi
precedenti possono essere conferiti con contratto
a tempo determinato, e con le medesime pro-
cedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo unico e del 5 per cento di quelli appar-
tenenti alla seconda fascia, a persone di
particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in
- funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenien- ti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico
può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo
- conto della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Per il
pe- riodo di durata del contratto, i dipendenti
di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con ricono- scimento
dell'anzianità di servizio.
- 7. Gli incarichi di direzione
degli uffici dirigenziali di cui ai commi
precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilità diri- genziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati
negativi dell'attività amministrativa e della
gestione, discipli- nate dall'articolo 21, ovvero
nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
- 8. Gli incarichi di direzione
degli uffici dirigenziali di cui al comma 3
possono essere confermati, revocati, modificati o
rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale
scadenza.
- 9. Degli incarichi di cui ai commi
3 e 4 è data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
- 10. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle ammini- strazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'or- dinamento. Le modalità per
l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo
23, comma 3.
- 11. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonché per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigen- ziali differenti è demandata ai
rispettivi ordinamenti.
- 12. Per il personale di cui
all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad
essere rego- lato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
-
- 1. (Commi da 1 a 7 abrogati dal
D.L.vo 286/99)
- 8. Per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei
Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di
verifica dei risultati da parte del Mini- stro
competente e del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento
ministeriale e con decreto del Pre- sidente della
Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.
- 9. Abrogato
- 10. Abrogato
- 11. Abrogato
-
- 21. Responsabilità
dirigenziale.
- 1. I risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o
il mancato raggiungimento degli obiettivi,
valutati con i siste- mi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui
all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
comportano per il diri- gente interessato la
revoca dell'incarico, adottata con le procedure
previste dall'articolo 19, e la destinazione ad
altro incarico, anche tra quelli di cui
all'articolo 19, comma 10 presso la medesima
amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.
- 2. Nel caso di grave inosservanza
delle direttive impartite dall'organo competente
o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del
comma 1, il dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, può essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato,
per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi
di maggiore gravità, l'ammini- strazione può
recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.
- 3. I provvedimenti di cui al comma
2 sono adottati previo conforme parere di un
comitato di garanti, i cui componenti sono no-
minati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il comitato è presieduto da un
magistrato della Corte dei conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal
Presidente della Corte dei conti; di esso fanno
parte un dirigente della prima fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 23, eletto dai
dirigenti del medesimo ruolo con le modalità
stabilite dal regolamento di
- cui al comma 3 del medesimo
articolo e collocato fuori ruolo per la durata
del mandato, e un esperto scelto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei
settori dell'organizzazione amministrativa e del
lavoro pubblico. Il parere viene reso entro
trenta giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine, si prescinde dal
parere. Il comitato dura in carica tre anni.
L'incarico non è rinnovabile.
- 4. In attesa dell'emanazione dei
decreti legislativi di cui all'articolo 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al
presente articolo la valutazione dei risultati
negativi viene effettuata nelle forme previste
dall'articolo 20.
- 5. Restano ferme le disposizioni
vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle
carriere diploma- tica e prefettizia e delle
Forze armate.
-
- 22. Attribuzioni degli
incarichi di direzione in sede di prima
applicazione del presente decreto.
- 1. Articolo abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
-
- 23. Ruolo unico dei
dirigenti.
- 1. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo
unico dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato
in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo
agli effetti del trattamento economico e,
limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19,
ai fini del conferimento degli incarichi di
dirigenza generale.
- 2. Nella prima fascia del ruolo
unico sono inseriti in sede di prima applicazione
del presente decreto i dirigenti generali in
servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente,
i dirigenti della seconda fascia che abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19
per un tempo pari ad almeno a cin- que anni,
senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.
- Nella seconda fascia sono inseriti
gli altri dirigenti in servizio alla medesima
data e i dirigenti reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
- 3. Con regolamento da emanare,
entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
so- no disciplinate le modalità di costituzione
e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da
garantire la necessaria specificità tecnica. Il
regolamento disciplina altresì le modalità di
elezione del componente del comitato di garanti
di cui all'articolo 21, comma 3. Il regolamento
disciplina inoltre le procedure, anche di
carattere finanziario, per la gestione del
personale dirigenziale collocato presso il ruolo
unico e le opportune forme di collegamento con le
altre amministrazioni interessate.
- 4. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri cura una banca dati informatica
contenente i dati curricolari e professionali di
cia- scun dirigente, al fine di promuovere la
mobilità e l'interscambio professionale degli
stessi fra amministrazioni statali, ammini-
strazioni centrali e locali, organismi ed enti
internazionali e dell'Unione europea.
-
- 24.
Trattamento economico.
- 1. La retribuzione del personale
con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali,
preveden- do che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite
e alle connesse responsabilità. La graduazione
delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi
dell'art. 3, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti
dei rispettivi organi di governo per le altre
amministrazioni o enti, ferma re- stando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente
del Consiglio dei Mi- nistri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
- 2. Per gli incarichi di uffici
dirigenziali di livello generale ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto
individuale è sta- bilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri
di base i valori economici massimi contemplati
dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilità attribuito con
l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti
nell'attività amministrativa e di gestione, ed
- i relativi importi.
- 3. Il trattamento economico
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai
dirigenti in base a quanto previsto dal presente
decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico acces- sorio della
dirigenza.
- 4. Per il restante personale con
qualifica dirigenziale indicato dal comma 4
dell'articolo 2, la retribuzione è determinata
ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216.
- 5. Il bilancio triennale e le
relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle cate- gorie di personale di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da
destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare
non contrattualizzato con il trattamento previsto
dai contratti collettivi nazionali per i
dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto
dei rispettivi trattamenti economici comples-
sivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri
indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
- 6. I fondi per la perequazione di
cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n.
334, destinati al personale di cui all'articolo
2, comma 5, sono assegnati alle Università e da
queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricer-
catori universitari, con particolare riferimento
al sostegno dell'innovazione didattica, delle
attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le
Università possono destinare allo stesso scopo
propri fondi, utilizzando anche le somme
attualmente stanziate per il pagamento delle
supplenze e degli affidamenti.
- Le Università possono erogare, a
valere sul proprio bilancio, appositi compensi
incentivanti ai professori e ricercatori univer-
sitari che svolgono attività di ricerca
nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione
europea e internazionale. L'incentivazione, a
valere sui fondi di cui all'articolo 2 della
predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
- 7. I compensi spettanti in base a
norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o
equiparati sono assorbiti nel trattamento econo-
mico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
- 8. Ai fini della determinazione
del trattamento economico accessorio le risorse
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso
ciascuna amministrazione, unitamente agli altri
compensi previsti dal presente articolo.
- 9. Una quota pari al 10 per cento
delle risorse di ciascun fondo confluisce in un
apposito fondo costituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le predette quote
sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8,
secondo criteri diretti ad armoniz- zare la
quantità di risorse disponibili.
-
- 25. Norma transitoria.
- 1. Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80
- 2. Sono portate a compimento le
procedure concorsuali per le qualifiche
dirigenziali per le quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano stati
emanati i relativi bandi ovvero siano stati
adottati i provvedimenti autorizzativi del
concorso dai competenti organi. Restano salve le
procedure concorsuali da attivare in base a
specifiche disposizioni normative di carattere
transitorio.
- 3. Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80
- 4. Il personale delle qualifiche
ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni, e
quello di cui all'articolo 15, L. 9 marzo 1989,
n. 88 i cui ruoli sono contestualmente soppressi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, conserva le qualifiche ad personam. A
tale personale sono attri- buite funzioni vicarie
del dirigente e funzioni di direzione di uffici
di particolare rilevanza non riservati al
dirigente, nonché compiti di studio, ricerca,
ispezione e vigilanza ad esse delegati dal
dirigente. Il trattamento economico è definito
nel primo contratto collettivo di comparto di cui
all'articolo 45.
-
- 25-bis.
Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
- 1. Nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica è
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle isti- tuzioni scolastiche
ed educative alle quali è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli
effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificità
delle funzioni e sulla base delle verifiche
- effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso l'amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente
e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
- 2. Il dirigente scolastico
assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
ne ha la legale rappresentanza, è responsabile
della gestio- ne delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolasti- ci, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e
di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare il dirigente scolastico organizza
l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è
titolare delle relazioni sindacali.
- 3. Nell'esercizio delle competenze
di cui al comma 2 il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la
qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica,
per l'esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
- 4. Nell'ambito delle funzioni
attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta
al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
- 5. Nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive
di massima impartite e degli obiettivi assegnati,
ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il
relativo personale.
- 6. Il dirigente presenta
periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa al fine
di garantire la più ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle
competenze degli organi della istituzione
scolastica.
-
- 25-ter. Inquadramento nei
ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi
d'istituto in servizio.
- 1. I capi di istituto con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i
rettori e i vicerettori dei convitti nazionali,
le di- rettrici e vicedirettrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni
scolastiche dotate di autonomia e della
personalità giuridica a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando,
per quanto possibile, la titolarità della sede
di servizio.
- 2. Il Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e
delle connesse verifiche; definisce i criteri di
valutazione e di certificazione della qualità di
ciascun corso;
- individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi
sul territorio, definendone i criteri; stabilisce
le modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specializzate
ed enti pubblici e privati anche tra loro
associati o consorziati.
- 3. La direzione dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti, degli
istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, è equiparata alla dirigenza dei capi
d'istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le
modalità di designazione e di conferimento e la
durata dell'incarico, facendo salve le posizioni
degli attuali direttori di ruolo.
- 4. Contestualmente
all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli edu- candati sono soppressi
i corrispondenti posti. Alla conclusione delle
operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
- 5. I capi d'istituto che rivestano
l'incarico di Ministro o Sottosegretario di
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
par- lamentare o amministrativo o siano in
esonero sindacale, distaccati, comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assol-
vere all'obbligo di formazione mediante la
frequenza di appositi moduli nell'ambito della
formazione prevista dal presente arti- colo,
ovvero della formazione di cui all'articolo
28-bis. In tale ultimo caso l'inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla prima
applicazione degli inquadramenti di cui al comma
1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione
ad una istituzione scolastica autonoma.
-
- 26. Norme per la dirigenza
del Servizio sanitario nazionale.
- 1. Alla qualifica di dirigente dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
del Servizio sanitario nazionale si accede
median- te concorso pubblico per titoli ed esami,
al quale sono ammessi candidati in possesso del
relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del Servizio
sanitario nazionale nella po- sizione funzionale
di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche
- amministrazioni. Relativamente al
personale del ruolo tecnico e professionale,
l'ammissione è altresì consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto
di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero di attività documentate
presso studi professionali privati, società o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per corrispondenti profili del
ruolo medesimo.
- 2. In sede di prima applicazione
del presente decreto, il personale dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo già
appar- tenente alle posizioni funzionali di
decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella
qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del
presente decreto, articolata, fino alla
sottoscrizione del primo contratto collettivo
dell'area dirigenziale di cui all'articolo 46, in
due fasce economiche corrispondenti al
trattamento economico in godimento,
rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.
- 2-bis. In sede di prima
applicazione del presente decreto, è altresì
inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al
comma 2 anche il personale già ricompreso nella
posizione funzionale corrispondente al nono
livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il
trattamento economico in godimento.
- 2-ter. Il personale di cui al
comma 2-bis, in possesso dell'anzianità di
cinque anni nella posizione medesima, può
partecipare a concorsi, disciplinati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, per il
conseguimento della fascia economica già
corrispondente al decimo livello, in relazione
alla disponibilità di posti vacanti in tale
fascia.
- 2-quater. Con il regolamento di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive
modi- ficazioni ed integrazioni, sono determinati
i tempi, le procedure e le modalità per lo
svolgimento dei concorsi di cui al comma 2-ter.
- 2-quinquies. Nell'attribuzione
degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli
19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in
rela- zione alla struttura organizzativa
derivante dalle leggi regionali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della
posizione funzionale posseduta dal relativo
personale all'atto dell'inquadramento nella
qualifica di dirigente. È assicurata la
corrispondenza di funzioni, a parità di
struttura organizzativa, dei dirigenti di più
elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
- 3. Fino alla ridefinizione delle
piante organiche non può essere disposto alcun
incremento delle dotazioni organiche per ciascu-
na delle attuali posizioni funzionali
dirigenziali del ruolo sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo.
- 4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i
concorsi per la posizione funzionale
corrispondente al nono livello retributivo dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
relativi al personale di cui al comma 1, per i
quali non siano iniziate le prove di esame, sono
revocati.
-
- 27. Norma di richiamo.
- 1. Per le regioni, il dirigente
cui sono conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incari- co, al restante personale
dirigenziale.
- 2. Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80
- 3. Per il Consiglio di Stato e per
i tribunali amministrativi regionali, per la
Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto
demanda agli organi di governo sono di competenza
rispettivamente, del presidente del Consiglio di
Stato, del presidente della Corte dei conti e
dell'avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai
dirigenti generali sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.
-
- 27-bis. Criteri di
adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali.
- 1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potestà statutaria,
legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio della propria
potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai
princìpi dell'articolo 3 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarità. Gli enti pubblici non economici
nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
- 2. Le pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla
adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo
comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
-
- Sezione II - Accesso alla
dirigenza e riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
- 28. Accesso alla qualifica
di dirigente.
- 1. L'accesso alla qualifica di
dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pub-
blici non economici avviene esclusivamente a
seguito di concorso per esami.
- 2. In sede di programmazione del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono de-
terminati i posti di dirigente da coprire con due
distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
- a) i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle ammini- strazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
Sono, altresì, ammessi sog- getti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni;
- b) i soggetti muniti di laurea
nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro
titolo postuniversitario rilasciato da istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero da
primarie istituzioni formative pubbliche o pri-
vate, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Sono ammessi, al- tresì,
soggetti in possesso della qualifica di dirigente
in strutture private, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni
le funzioni dirigenziali.
- 3. Con regolamento governativo di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la
Scuo- la superiore della pubblica
amministrazione, distintamente per i concorsi di
cui alle lettere a) e b) del comma 2:
- a) i criteri per la composizione e
la nomina delle commissioni esaminatrici;
- b) le modalità di svolgimento
delle selezioni.
- 4. I vincitori dei concorsi di cui
al comma 1, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo
di attività formative organizzato dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e
disciplinato dal regolamento di cui all'articolo
29, comma 5. Tale ciclo comprende anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e
straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Per i
vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del
comma 2, il regolamento può prevedere che il
ciclo formativo, di durata complessivamente non
superiore a dodici mesi, si svolga anche in
collabora- zione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni
formative pubbliche o private.
- 5. Ai vincitori dei concorsi di
cui al comma 1, sino al conferimento del primo
incarico, spetta il trattamento economico apposi-
tamente determinato dai contratti collettivi.
- 6. I concorsi di cui al comma 2
sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Gli enti pubblici non economici provve-
dono a bandire direttamente i concorsi di cui
alla lettera a) del comma 2.
- 7. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso delle
qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di
polizia, delle Forze armate e dei Vigili del
fuoco.
-
- 28-bis. Reclutamento dei
dirigenti scolastici.
- 1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici si realizza mediante un corso concorso
selettivo di formazione, indetto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, svolto in
sede regionale con cadenza periodica, comprensivo
di moduli di formazione comu- ne e di moduli di
formazione specifica
- per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per gli
istituti educativi. Al corso concorso è ammesso
il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la
nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
- 2. Il numero di posti messi a
concorso in sede regionale rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secon-
daria superiore e per le istituzioni educative è
calcolato sommando i posti già vacanti e
disponibili per la nomina in ruolo alla data
della sua indizione, residuati dopo gli
inquadramenti di cui all'articolo 25-ter, ovvero
dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente concorso, e i posti che si libereranno
nel corso del triennio successivo per
collocamento a riposo per limiti di età,
maggiorati della percentuale media triennale di
cessazioni dal servizio per altri motivi e di
un'ulteriore percentuale del 25 per cento,
tenendo conto dei posti da riservare alla
mobilità.
- 3. Il corso concorso, si articola
in una selezione per titoli, in un concorso di
ammissione, in un periodo di formazione e in un
esame finale. Al concorso di ammissione accedono
coloro che superano la selezione per titoli
disciplinata dal bando di con- corso. Sono
ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei
posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media,
per la scuo- la secondaria superiore e per le
istituzioni educative, maggiorati del dieci per
cento. Nel primo corso concorso, bandito per il
numero di posti determinato ai sensi del comma 2
dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di
cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei
posti così determinati è riservato a coloro che
abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio la funzione di preside incaricato previo
superamento di un esame di ammissione a loro
riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato
tenendo conto dell'esito del predetto esame di
ammissione, dei titoli culturali e professio-
nali posseduti e dell'anzianità di servizio
maturata quale preside incaricato.
- 4. Il periodo di formazione, di
durata non inferiore a quello previsto dal
decreto di cui all'articolo 25-ter, comma 2,
comprende periodi di tirocinio ed esperienze
presso enti e istituzioni; il numero dei moduli
di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata e le modalità di svolgimento sono
disciplinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per
la funzione pubblica, che individua anche i
soggetti abilitati a realizzare la formazione.
Con lo stesso decreto sono discipli- nati i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia
del servizio prestato.
- 5. In esito all'esame finale sono
dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato,
in numero non superiore ai posti messi a con-
corso, rispettivamente per la scuola elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure
d'inquadramento di cui all'articolo 25-ter il 50
per cento dei posti messi a concorso è riservato
al personale in possesso dei requisiti di
servizio come preside incaricato indicati al
comma 3.
- I vincitori sono assunti in ruolo
nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie
definitive. In caso di rifiuto della nomina sono
depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della
sede è disposta sulla base dei princìpi del
presente decreto legislativo, tenuto conto delle
specifiche esperienze professionali. I vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere
l'attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione
dei dirigenti assenti per almeno tre mesi.
Dall'anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria non sono
più conferiti incarichi di presidenza.
- 6. Alla frequenza dei moduli di
formazione specifica sono ammessi, nel limite del
contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano
domanda di mobilità professionale tra i diversi
settori. L'accoglimento della domanda è
subordinato all'esito positivo dell'esame finale
relativo ai moduli frequentati.
- 7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto col Mi-
nistro per la funzione pubblica sono definiti i
criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici.
-
- 29. Attività della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
- 1. La Scuola superiore della
pubblica amministrazione è organo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge
attività di formazione preliminare all'accesso
alle attuali qualifiche VIII e IX, di
reclutamento dei dirigenti sulla base di
direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, nonché di formazione permanente per le
medesime qualifiche e di ricerca, per lo
svolgimento di tali attività. Esprime parere al
Presidente del Consiglio dei Ministri o,
- per sua delega, al Ministro per la
funzione pubblica, sui piani formativi delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici non
economici e sui programmi formativi predisposti
dagli enti ai quali compete l'attività di
formazione per il personale degli enti locali e
per il personale delle amministrazioni statali
appartenente a qualifiche funzionali diverse
dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati
forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara
annualmente una relazione sulla formazione nelle
pubbliche ammini- strazioni, che viene presentata
al Parlamento.
- 2. La Scuola superiore della
pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno
in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico,
personale docente di comprovata professionalità.
Per progetti speciali può stipulare convenzioni
con università ed altri enti di formazione e
ricerca.
- 3. Al direttore della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, che
presiede l'organo deliberante, fanno capo le
respon- sabilità didattico-scientifiche. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del direttore nomina un segretario
generale, scelto tra il personale con qualifica
di dirigente generale dello Stato od equiparata,
il quale ha la responsabilità dell'organizza-
zione e della gestione degli uffici della Scuola.
- 4. La Scuola superiore della
pubblica amministrazione provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento
nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in un unico
capitolo dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
gestione finanziaria è sottoposta a controllo
consuntivo della Corte dei conti.
- 5. Sono disciplinati con
regolamento emanato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della L.
23 ago- sto 1988, n. 400:
- a) gli organi della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, loro
composizione e competenze;
- b) la collocazione della sede
della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle eventuali sue
articolazioni periferiche, nel rispetto delle
leggi vigenti;
- c) il regolamento di
amministrazione e contabilità della Scuola
superiore della pubblica amministrazione,
comprendente anche i tempi e le modalità di
presentazione del rendiconto alla Corte dei
conti;
- d) il contingente di personale
funzionale alle attività permanenti di
organizzazione;
- e) il contingente e le modalità
di utilizzazione del personale docente correlato
alla realizzazione dei programmi;
- f) le modalità relative alle
convenzioni di cui al comma 2;
- g) la possibilità che la Scuola
superiore della pubblica amministrazione si
avvalga anche di strutture di formazione,
aggiorna- mento e perfezionamento già esistenti.
- 6. È abrogato l'art. 2, comma 2,
lettere a) e b), del D.P.R. 9 giugno 1992, n.
336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto
con il presente decreto. Il regolamento di cui al
comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte
le disposizioni relative alla Scuola,
coordinandole con quelle del presente decreto.
- 7. Le attività della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, non
previste dal nuovo ordinamento ed in corso di
svolgi- mento al momento dell'entrata in vigore
delle disposizioni del presente capo, continuano
ad essere espletate fino al loro compi- mento.
Fino alla costituzione dei nuovi organi, come
ridefiniti sulla base delle disposizioni del
presente capo, continuano ad operare quelli
attualmente in carica.
-
- Capo III - Uffici, piante
organiche, mobilità e accessi
- 1. Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80
-
- 31.
Individuazione degli uffici dirigenziali e
determinazione delle piante
- organiche in sede di prima
applicazione del presente decreto.
- 1. In sede di prima applicazione
del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche procedono:
- a) alla rilevazione di tutto il
personale distinto per circoscrizione provinciale
e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e
spe- cifiche professionalità, evidenziando le
posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,
non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e
con contratto a tempo determinato e a tempo
parziale;
- b) alla formulazione di una
proposta di ridefinizione dei propri uffici e
delle piante organiche in relazione ai criteri di
cui all'ar- ticolo 5, ai carichi di lavoro,
nonché alla esigenza di integrazione per
obiettivi delle risorse umane e materiali,
evitando le eventuali duplicazioni e
sovrapposizioni di funzioni ed al fine di
conseguire una riduzione per accorpamento degli
uffici diri- genziali, e, in conseguenza, delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale,
in misura non inferiore al dieci per cento,
- riservando un contingente di
dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera b);
- c) alla revisione delle tabelle
annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di
realizzare, an- che con riferimento ai princìpi
ed ai criteri fissati nel titolo I del presente
decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e
7, una più razionale assegnazione e
distribuzione dei posti delle varie qualifiche
per ogni singola unità scolastica, nel limite
massimo della consistenza numerica complessiva
delle unità di personale previste nelle predette
tabelle.
- 2. Sulla base di criteri definiti,
previo eventuale esame con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo
le modalità di cui all'articolo 10, le
amministrazioni pubbliche determinano i ca- richi
di lavoro con riferimento alla quantità totale
di atti e di operazioni per unità di personale
prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard
di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al
grado di copertura del servizio reso, in rapporto
alla domanda espres- sa e potenziale. Le
amministrazioni informano le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla
applicazione dei criteri di determinazione dei
carichi di lavoro.
- 3. Le rilevazioni e le proposte di
cui al comma 1 sono trasmesse, anche
separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero del tesoro entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- 4. All'approvazione delle proposte
si procede secondo le modalità e nei limiti
previsti dall'articolo 6 quanto alle
amministrazioni statali, comprese le aziende e le
amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e
con i provvedimenti e nei termini previsti dai
rispettivi ordinamenti quanto alle altre
amministrazioni pubbliche.
- 5. In caso di inerzia, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
diffida, assume in via sostitutiva le iniziative
e adotta diret- tamente i provvedimenti di cui ai
commi 1 e 3.
- 6. Non sono consentite assunzioni
di personale presso le amministrazioni pubbliche
fintanto che non siano state approvate le
proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si
applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438. Le richieste di deroga devono essere
corredate dalla rilevazione di cui al comma 1,
lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti
dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.
70, e dall'articolo 23 del- l'accordo sindacale
reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
- 6-bis. Fino alla revisione delle
tabelle di cui al comma 1, lettera c), è
consentita l'utilizzazione nei provveditorati
agli studi di personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario della scuola in mansioni
corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le
stesse utilizzazioni possono essere disposte dai
provveditori agli studi fino al limite delle
vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici
scolastici provinciali, sulla base di criteri
definiti previo esame con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a norma
dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei
confronti di chi ne fa richiesta.
-
- 32.
Ricognizione delle vacanze di organico.
- 1 Comma abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
-
- 1. (Nell'ambito del medesimo comparto) le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di
trasferi- mento. Il trasferimento è disposto
previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
- 2. Il
trasferimento di personale fra comparti diversi
avviene a seguito di apposito accordo stipulato
fra le amministrazioni, con il quale sono
indicate le modalità ed i criteri per il
trasferimento dei lavoratori in possesso di
specifiche professionalità, tenuto conto di
quanto stabilito ai sensi del comma 3.
- 3. I contratti collettivi
nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dai commi 1 e 2 .
NB: Aboliti
dall'art.20 della L. 488/99
-
- 33-bis. Scambio di
funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all'estero.
- 1. Anche al fine di favorire lo
scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi
accordi di reciprocità stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento
della funzione pubblica, possono essere destinati
a prestare temporaneamente servizio presso
amministra- zioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati
all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell'Unione europea e le
organizzazioni ed enti internazionali cui
l'Italia aderisce.
- 2. Il trattamento economico potrà
essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddi- viso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione
europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
- 3. Il personale che presta
temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli
effetti dipendente dell'amministrazione di
appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è
valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.
-
- 34.
Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimenti di attività.
- 1. Fatte salve le disposizioni
speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati,
al personale che passa alle dipendenze di tali
sog- getti si applica l'articolo 2112 del codice
civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art.
47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428.
-
- 35.
Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
- 1. Le pubbliche amministrazioni
che rilevino eccedenze di personale sono tenute
ad informare preventivamente le organizza- zioni
sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le
procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma
11 dell'articolo 4 ed i com mi 1 e 2
dell'articolo 5.
- 2. Il presente articolo trova
applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi
almeno dieci dipendenti.
- Il numero di dieci unità si
intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni
di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In
caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unità agli interessati si applicano le
disposizioni previste dai commi 7 e 8.
- 3. La comunicazione preventiva di
cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La
comuni- cazione deve contenere l'indicazione dei
motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per
i quali si ritiene di non poter adottare misure
idonee a riassorbire le eccedenze all'interno
della medesima amministrazione; del numero, della
collocazione, delle qualifiche del personale
eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere
la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
- 4. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma
1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 3, si procede all'esame delle cause
che hanno contribuito a determinare l'eccedenza
del personale e delle possibilità di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una
sua parte. L'esame è diretto a verificare le
possibilità di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale
eccedente, o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche median- te il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarietà, ovvero presso
altre amministrazioni comprese nell'ambito della
provincia o in quello diverso determinato ai
sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali
che partecipano all'esame hanno diritto di
ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessa-
rie ad un utile confronto.
- 5. La procedura si conclude,
decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma
3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle
parti. In caso di disaccordo, le orga- nizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto
prosegua, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Mi- nistri, con l'assistenza dell'Aran, e per
le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli
3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469 (58/c). La procedura si conclude in ogni
caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1.
- 6. I contratti
collettivi nazionali
possono stabilire criteri generali e procedure
per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'ambito
della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del
lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 33.
- 7. Conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministra- zioni,
ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne
avrebbe consentito la ricollocazione.
- 8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il
lavoratore ha diritto ad una indennità pari
all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con
esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di
godimento dell'in- dennità sono riconosciuti ai
fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della
stessa. È ricono- sciuto altresì il diritto
all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153.
-
- 35-bis.
Gestione del personale in disponibilità.
- 1. Il personale in disponibilità
è iscritto in appositi elenchi.
- 2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli
enti pubblici non economici nazionali, il Dipar-
timento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
realizzando opportune forme di coor- dinamento
con l'elenco di cui al comma 3.
- 3. Per le altre amministrazioni,
l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i
compiti di riqualificazione professionale e
ricollocazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel
provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi
di cui al comma 2.
- 4. Il personale in disponibilità
iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35
per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione
di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del
periodo massimo di fruizione dell'indennità di
cui al medesimo comma 8. Il
- rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo
restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli
oneri sociali relativi alla retribuzione goduta
al momento del collocamento in disponibilità
sono corrisposti dall'amministrazione di apparte-
nenza all'ente previdenziale di riferimento per
tutto il periodo della disponibilità.
- 5. I contratti collettivi
nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato
in disponibilità e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale,
in par- ticolare mediante mobilità volontaria.
- 6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le nuove assunzioni sono subordinate alla
verificata impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco.
- 7. Per gli enti pubblici
territoriali le economie derivanti dalla minore
spesa per effetto del collocamento in
disponibilità restano a disposizione del loro
bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale
nell'esercizio successivo.
- 8. Sono fatte salve le procedure
di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni e integrazioni,
relative al collocamento in disponibilità presso
gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
- .
- 36.
Reclutamento del personale.
- 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
- a) tramite procedure selettive,
conformi ai princìpi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente per le qualifiche e
profili per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per
specifiche profes- sionalità.
- 2. Le assunzioni obbligatorie da
parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed
enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato
dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, avvengono per chiamata nu- merica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni
da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del
personale della polizia municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, nonché delle
vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
- 3. Le procedure di reclutamento
nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti princìpi:
- a) adeguata pubblicità della
selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino
economicità e cele- rità di espletamento,
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
forme di prese- lezione;
- b) adozione di meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari
opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure
di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra fun-
zionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confede- razioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
- 4. Le determinazioni relative
all'avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è
subordinato alla previa deli- berazione del
Consiglio dei Ministri adottata ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
- 5. I concorsi pubblici per le
assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e
nelle aziende autonome si espletano di norma a
livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità, sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscri- zionali per
l'accesso alle varie professionalità.
- Ai fini delle assunzioni di
personale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Amministrazioni che esercitano com-
petenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto
di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
- 7. Le pubbliche amministrazioni,
nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento
del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro
- temporaneo, in applicazione di
quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n.
230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge
24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni
successiva modificazione o integrazione della
relativa disciplina.
- 8. In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbli-
che amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni
responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave.
-
- 36-bis. Norme sul
reclutamento per gli enti locali.
- 1. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità
di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto
dei princìpi fissati nell'articolo 36.
- 2. Nei comuni interessati da
mutamenti demografici stagionali in relazione a
flussi turistici o a particolari manifestazioni
anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici,
il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del
personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di
rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma
di discriminazione. Si applicano, in
- ogni caso, le disposizioni dei
commi 7 e 8 dell'articolo 36.
-
- 36-ter. Accertamento delle
conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici.
- 1. A decorrere dal 1° gennaio
2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, prevedono l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di
almeno una lingua straniera.
- 2. Per i dirigenti il regolamento
di cui all'articolo 28 definisce il livello di
conoscenza richiesto e le modalità per il
relativo accertamento.
- 3. Per gli altri dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
stabiliti i livelli di conoscenza, anche in
relazione alla professionalità cui si riferisce
il bando, e le modalità per l'accertamento della
conoscenza medesima. Il regola- mento stabilisce
altresì i casi nei quali il comma 1 non si
applica.
- 1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che
non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela
dell'interesse nazionale.
- 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indi-
viduati i posti e le funzioni per i quali non
può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indi- spensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
- 3. Nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con
eguale pro- cedura si stabilisce la equivalenza
tra i titoli accademici e di servizio rilevanti
ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.
-
- 38. Concorsi unici.
- 1. Abrogato dall'art. 11, L. 15
marzo 1997, n. 59
-
- 39. Svolgimento del
concorso unico ed assegnazione del personale.
- Abrogato dall'art. 11, L. 15 marzo
1997, n. 59
-
- 40. Articolo abrogato
dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
-
- 41. Articolo abrogato
dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
-
- 42. Assunzioni
obbligatorie delle categorie protette e tirocinio
per portatori di handicap.
- 1. Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80
- 2. Le amministrazioni pubbliche di
cui al comma 1, sulla base delle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e
degli affari sociali, promuovono o propongono
alle commissioni regionali per l'impiego, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per
portatori di handicap, che compren- dano anche
periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso
le strutture delle amministrazioni medesime
realizzati dai servizi di cui all'articolo 17
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
-
- 43. Articolo abrogato
dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
-
- 44. Articolo abrogato
dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
-
- TITOLO III
- Contrattazione collettiva
e rappresentatività sindacale
- 45.
Contratti collettivi nazionali e integrativi.
- 1. La contrattazione collettiva si
svolge su tutte le materie relative al rapporto
di lavoro ed alle relazioni sindacali.
- 2. Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80
- 3. Mediante appositi accordi tra
l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai
sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei
o affini. I dirigenti costituiscono un'area con-
trattuale autonoma relativamente a uno o più
comparti. Resta fermo per l'area contrattuale
della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
Agli accordi che defi- niscono i comparti o le
aree contrattuali si applicano le procedure di
cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite
discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
- 4. La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato,
la durata dei contratti collettivi nazionali e
integra- tivi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrat- tazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e plurien-
nale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa può avere ambito territoriale e
riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumen- ti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle
e non possono essere applicate.
- 5. Le pubbliche amministrazioni
adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data
della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
-
- 46. Poteri di indirizzo
nei confronti dell'ARAN.
- 1. Le pubbliche amministrazioni
esercitano il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre competenze relative alle
pro- cedure di contrattazione collettiva
nazionale attraverso le loro istanze associative
o rappresentative, le quali danno vita a tal fine
a comitati di settore. Ciascun comitato di
settore regola autonomamente le proprie modalità
di funzionamento e di delibe- razione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di
indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
accordo nell'ambito del- la procedura di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 51,
si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni
del comparto.
- 2. Per le amministrazioni e le
aziende autonome dello Stato, opera come comitato
di settore il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri tramite il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco- nomica
nonché, per il sistema scolastico, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione.
- 3. Per le altre pubbliche
amministrazioni, un comitato di settore per
ciascun comparto di contrattazione collettiva
viene costituito:
- a) nell'ambito della Conferenza
dei presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale,
e dell'ANCI e dell'UPI e dall'UNIONCAMERE, per
gli enti locali rispettivamente rappresentati;
- b) nell'ambito della Conferenza
dei rettori, per le università;
- c) nell'ambito delle istanze
rappresentative promosse, ai fini del presente
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con
il Presi- dente del Consiglio dei Ministri
tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non
economici e per gli enti di ricerca.
- 3-bis. Un rappresentante del
Governo, designato dal Ministro della sanità,
partecipa al comitato di settore per il comparto
di contrattazione collettiva delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
- 4. L'ARAN regola i rapporti con i
comitati di settore sulla base di appositi
protocolli.
- 5. Per la stipulazione degli
accordi che definiscono o modificano i comparti o
le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che
rego- lano istituti comuni a più comparti o a
tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni
di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate in
forma collegiale, tramite un apposito organismo
di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il
Governo, tramite il Ministro per la funzione
pubblica, che lo presiede.
- 47.
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro.
- 1. Nelle pubbliche amministrazioni
la libertà e l'attività sindacale sono tutelate
nelle forme previste dalle disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. Fino a quando non vengano emanate
norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali
ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e
dell'esercizio della contrattazione collettiva.
- 2. In ciascuna amministrazione,
ente o struttura amministrativa di cui al comma
8, le organizzazioni sindacali che, in base ai
cri- teri dell'articolo 47-bis, siano ammesse
alle trattative per la sottoscrizione dei
contratti collettivi, possono costituire
rappresen- tanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione
alla rappresentatività, le garanzie previste
dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge
20 maggio 1970, n. 300, e le migliori con-
dizioni derivanti dai contratti collettivi
nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi
accordi.
- 3. In ciascuna amministrazione,
ente o struttura amministrativa di cui al comma
8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizza-
zioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresen- tanza
unitaria del personale mediante elezioni alle
quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
- 4. Con appositi accordi o
contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis,
sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le
specifi- che modalità delle elezioni, prevedendo
in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclu-
sione della prorogabilità. Deve essere garantita
la facoltà di presentare liste, oltre alle
organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purché
abbiano aderito agli accordi o contratti col-
lettivi che disciplinano l'elezione e il
funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione delle liste, può essere richiesto
a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un
numero di firme di dipendenti con diritto al voto
non superiore al 3 per cento del totale
- dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in
quelle di dimensioni superiori.
- 5. I medesimi accordi o contratti
collettivi possono prevedere che, alle condizioni
di cui al comma 8, siano costituite rappresen-
tanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni
ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi
di coordinamento tra le rappresentanze unitarie
del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
- 6. I componenti della
rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni e del
presente decreto legislativo. Gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il
funzionamento dell'organismo, stabiliscono i
criteri e le modalità con cui sono trasferite ai
- componenti eletti della
rappresentanza unitaria del personale le garanzie
spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2
che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
- 7. I medesimi accordi possono
disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in
via esclu- siva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive
modificazioni o da altre disposizioni della legge
e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresì prevedere che, ai fini del- l'esercizio
della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia
integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
- 8. Salvo che i contratti
collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri
dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre
quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni
o enti con pluralità di sedi o strutture
periferiche, possono essere costituiti anche
presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decen- trati di
contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
- 9. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative
è disci- plinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
- 10. Alle figure professionali per
le quali nel contratto collettivo del comparto
sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'ar- ticolo 45, comma 3, deve essere
garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, an- che
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di spe- cifici collegi
elettorali.
- 11. Per quanto riguarda i diritti
e le prerogative sindacali delle organizzazioni
sindacali delle minoranze linguistiche,
nell'ambito della provincia di Bolzano e della
regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto
legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
-
- 47-bis. Rappresentatività
sindacale ai fini della contrattazione
collettiva.
- 1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto
o nell'area una rappresentatività non inferiore
al 5%, considerando a tal fine la media tra il
dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associa- tivo è espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilascia- te nell'ambito considerato.
- Il dato elettorale è espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle
elezioni delle rappresentanze unitarie del
personale, rispet- to al totale dei voti espressi
nell'ambito considerato.
- 2. Alla contrattazione collettiva
nazionale per il relativo comparto o area
partecipano altresì le confederazioni alle quali
le orga- nizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
- 3. L'ARAN sottoscrive i contratti
collettivi verificando previamente, sulla base
della rappresentatività accertata per l'ammis-
sione alle trattative ai sensi del comma 1, che
le organizzazioni sindacali che aderiscono
all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento come media tra
dato associativo e dato elettorale nel comparto o
nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
- 4. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modi- ficano i comparti o le aree o
che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le
con- federazioni sindacali alle quali, in almeno
due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rap-
presentative ai sensi del comma 1.
- 5. I soggetti e le procedure della
contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati, in conformità all'articolo 45,
comma 4, dai contratti collettivi nazionali,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,
comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
- 6. Agli effetti dell'accordo tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dal comma 1
dell'articolo 54, e dai contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale alla loro rappresentatività ai
sensi del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione territoriale e della consistenza delle
strutture organizzative nel comparto o nell'area.
- 7. La raccolta dei dati sui voti e
sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
ammini- strazione nell'anno considerato sono
rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31
marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale
interessata, con modalità che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rile- vazione e
della trasmissione dei dati. Per il controllo
sulle procedure elettorali e per la raccolta dei
dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze
rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
- 8. Per garantire modalità di
rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione
delle eventuali controversie è istituito presso
l'ARAN un comitato paritetico, che può essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale.
- 9. Il comitato procede alla
verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Può deliberare che non siano prese in
considerazione, ai fini della misurazione del
dato associativo, le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai
lavoratori un contributo economico inferiore di
più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
- 10. Il comitato delibera sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti
e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni caso quando la contestazione sia avanzata da
un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione è adot- tata su
conforme parere del CNEL, che lo emana entro
quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di
parere è trasmessa dal comitato al Ministro per
la funzione pubblica, che provvede a presentarla
al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
- 11. Ai fini delle deliberazioni,
l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e
il voto delle seconde è espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
- 12. A tutte le organizzazioni
sindacali vengono garantite adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto
della legislazione sulla riservatezza delle
informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
- 48. Nuove forme di
partecipazione alla organizzazione del lavoro.
- 1. In attuazione dell'art. 2,
comma 1, lettera a), della L. 23 ottobre 1992, n.
421, la contrattazione collettiva nazionale
definisce nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono
ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del
personale nei consigli di amministrazione delle
predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle
commissioni di concorso. La
- contrattazione collettiva
nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commissioni del
personale e organismi di gestione, comunque
denominati.
-
- 49. Trattamento economico.
- 1. Il trattamento economico
fondamentale ed accessorio è definito dai
contratti collettivi.
- 2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento
contrat- tuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
- 3. I contratti collettivi
definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori
collegati:
- a) alla produttività individuale;
- b) alla produttività collettiva
tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
- c) all'effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la
salute. Compete ai dirigenti la valutazione
dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente,
nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
- contrattazione collettiva.
- 4. I dirigenti sono responsabili
dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
- 5. Le funzioni ed i relativi
trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del Ministero degli affari esteri,
per i servizi che si prestano all'estero presso
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al
periodo di servizio ivi prestato, dalle
disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonché dalle altre pertinenti
normative di settore del Ministero degli affari
esteri.
-
-
- 50.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni.
- 1. Le pubbliche amministrazioni
sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale.
- L'ARAN esercita a livello
nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai
sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività
relativa alle relazioni sindacali, alla
negoziazione dei contratti collettivi e alla
assistenza delle pubbliche amministrazioni ai
fini dell'uniforme applica- zione dei contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della
legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi
nazionali sulle prestazioni indispensabili ai
sensi dell'articolo 2 della legge citata.
- 2. Le pubbliche amministrazioni
possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai
fini della contrattazione integrativa. Sulla base
di apposite intese, l'assistenza può essere
assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei
comitati di settore, in relazione
all'articolazione della contrattazione collettiva
integra- tiva nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni
interessate, possono essere costituite, anche per
periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su
base regionale o pluriregionale.
- 3. L'ARAN cura le attività di
studio, monitoraggio e documentazione necessarie
all'esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al
Governo, ai comitati di settore e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei
pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale
della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per
la formulazione di modelli statistici di
rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del
conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti
riguardanti il costo del lavoro pubblico.
- 4. Per il monitoraggio
sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva
integrativa, viene istitu- ito presso l'ARAN, un
apposito osservatorio a composizione paritetica.
I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai
comi- tati di settore e dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi
nazionali.
- 5. Le pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrat-
tuale e la indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
- 6. Il comitato direttivo dell'ARAN
è costituito da cinque componenti ed è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, designa tre dei componenti, tra i
quali, sentita la Confe- renza unificata
Stato-regioni e Stato-città, il presidente.
Degli altri componenti, uno è designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro
dall'ANCI e dall'UPI.
- 7. I componenti sono scelti tra
esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale,
anche estranei alla pubblica amministrazione, e
nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400. Il comitato dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza
dei componenti. Non possono far parte del
comitato persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in
organizza- zioni sindacali ovvero che ricoprano
rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.
- 8. Per la sua attività, l'ARAN si
avvale:
- a) delle risorse derivanti da
contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in
misura fissa per dipendente in servizio. La
misura annua del contributo individuale è
concordata tra l'ARAN e l'organismo di
coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed
è riferita a ciascun biennio contrattuale;
- b) di quote per l'assistenza alla
contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente richieste, poste a
carico dei soggetti che se ne avvalgano.
- 9. La riscossione dei contributi
di cui al comma 8 è effettuata:
- a) per le amministrazioni dello
Stato direttamente attraverso la previsione di
spesa complessiva da iscrivere nell'apposito
capi- tolo dello stato di previsione di spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) per le amministrazioni diverse
dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti
da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del com- parto, dei
Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa
espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni
e Stato-città.
- 10. L'ARAN ha personalità
giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria. I
regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica da
esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento
degli stessi. La gestione finan- ziaria è
soggetta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
- 11. Il ruolo del personale
dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta
unità ripartite tra il personale dei livelli e
delle qualifiche dirigenziali in base ai
regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura
dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi
pubblici, ovvero mediante assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, regolati
dalle norme di diritto privato.
- 12. L'ARAN può altresì avvalersi
di un contingente di venticinque unità di
personale anche di qualifica dirigenziale prove-
niente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o
collocati fuori ruolo conservano lo stato
giuridico ed il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produt- tività per
il personale non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori
ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti
nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può
utilizzare, sulla base di apposite intese, anche
personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con
oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio,
l'ARAN può avvalersi di
- esperti e collaboratori esterni
con modalità di rapporto stabilite con i
regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
- 13. In sede di prima applicazione
del comma 11, il personale in servizio presso
l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in
vigore del presente decreto può presentare
richiesta di trasferimento all'ARAN entro il
termine da questa fissato, ai sensi della
normativa vigente. Il comitato direttivo
dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini
dell'inquadramento nel relativo ruolo per la
qualifica ricoperta nell'amministrazione di
appartenenza e con salvaguardia del trattamento
economico in godimento.
- 14. Sino all'applicazione del
comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione
di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle
tabelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come
modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
- 15. In via transitoria il
conferimento finanziario rimane fissato
nell'importo complessivo iscritto nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 16. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome possono avvalersi, per la
contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o
provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai
sensi del comma 2.
- 51.
Procedimento di contrattazione collettiva.
- 1. Gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è
richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli
atti di indirizzo delle amministrazioni diverse
dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non
oltre dieci giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguar- danti la compatibilità con le linee di
politica economica e finanziaria nazionale.
- 2. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
- 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo,
l'ARAN acquisisce il parere favorevole del
comitato di settore sul testo contrattuale e
sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne
conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di
settore esprime, con gli effetti di cui
all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per
le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma
2, il parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per
la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
- 4. Acquisito il parere favorevole
sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo
l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. La Corte dei
conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, e può
acquisire a tal fine elementi
- istruttori e valutazioni da tre
esperti designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La designazione degli esperti, per la
certificazione dei contratti collettivi delle
amministrazioni delle regioni e degli enti
locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.
Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di
accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
- 5. La Corte dei conti delibera
entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione viene
comunicato dalla Corte all'ARAN, al comi- tato di
settore e al Governo. Se la certificazione è
positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
- 6. Se la certificazione della
Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito
il comitato di settore o il Presidente del
Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei
costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca
le organizzazioni sindacali ai fini della
riapertura delle trattative. Le iniziative
assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione
espressa dalla Corte dei conti sono comunicate,
in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti,
la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva
quantificazione dei costi contrattuali, sulla
loro copertura finanziaria e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
- 7. In ogni caso, la procedura di
certificazione deve concludersi entro quaranta
giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali
il presidente dell'ARAN ha mandato di
sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative ai sensi del comma
precedente.
-
- 52. Disponibilità
destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica.
- 1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti
dagli strumenti di programmazione e di bilancio
di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integra-
zioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 45, comma 4.
- 1-bis. Per le altre pubbliche
amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in
coerenza con i medesimi parametri di cui al comma
1.
- 2. I contratti collettivi sono
corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione
della copertura complessiva per l'intero periodo
di validità contrattuale, prevedendo con
apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in
caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
- 3. La spesa posta a carico del
bilancio dello Stato è iscritta in apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme destinate a ciascun comparto mediante
assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, an- che di nuova
istituzione, per il personale
dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle ammini- strazioni
autonome e degli enti in favore dei quali sia
previsto l'apporto finanziario dello Stato a
copertura dei relativi oneri. Per le
amministrazioni diverse dalle amministrazioni
dello Stato e per gli altri enti cui si applica
il presente decreto legislativo, l'au-
torizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi è disposta nelle stesse
forme con cui vengono approvati i bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
- 4. Le somme provenienti dai
trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci
delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa
dei medesimi bilanci. I relativi stanzia- menti
sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione
legislativa.
- 5. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45,
comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia
previsto, dai nuclei di valuta- zione o dai
servizi di controllo interno ai sensi
dell'articolo 20.
- 6. Ferme restando le disposizioni
di cui al titolo V del presente decreto, la Corte
dei conti, anche nelle sue articolazioni
regionali di controllo, verifica periodicamente
gli andamenti della spesa per il personale delle
pubbliche amministrazioni, utilizzando, per
ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti
può avvalersi, oltre che dei servizi di
controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da
amministrazioni ed enti pubblici.
-
- 53.
Interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
- 1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
- L'eventuale accordo, stipulato con
le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
- 2. Il comma 2 è stato abrogato dall'art.
43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
-
- 54. Aspettative e permessi
sindacali.
- 1. Al fine del contenimento, della
trasparenza e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pub- blico, la contrattazione collettiva ne
determina i limiti massimi in un apposito
accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis.
- 2. La gestione dell'accordo di cui
al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo
e distribuzione delle aspettative e dei permessi
sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base
della loro rappresentatività e con riferimento a
ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione
collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto
1996 in ogni caso l'applicazione della L. 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà
conto di quanto previsto dall'articolo 9 del
D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58.
- 3. ABROGATO
- 4. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica il numero complessivo ed i
nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali.
- 5. Contestualmente alla
definizione della nuova normativa contenente la
disciplina dell'intera materia, sono abrogate le
dispo- sizioni che regolano attualmente la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pub-
bliche. Fino alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1, restano in vigore i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri che
ripartiscono attualmente i contingenti delle
aspettative sindacali nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche. Resta salva la
disposizione di cui all'ultimo periodo del comma
2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, i contingenti attualmente previsti.
- 6. Oltre ai dati relativi ai
permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente
collo- cato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero
per motivi sindacali. I dati riepiloga- tivi dei
predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla
relazione annuale da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983,
n. 93.
- TITOLO IV
- Rapporto di lavoro
- 55. Disciplina del
rapporto di lavoro.
- 1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato secondo le disposizioni
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
- 2. La legge 20 maggio 1970, n. 300
si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.
-
- 56. Disciplina delle mansioni.
- 1. Il prestatore di lavoro deve
essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi,
ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
supe- riore che abbia successivamente acquisito
per effetto dello sviluppo professionale o di
procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
- 2. Per obiettive esigenze di
servizio il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
- a) nel caso di vacanza di posto in
organico, per non più di sei mesi, prorogabili
fino a dodici qualora siano state avviate le pro-
cedure per la copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4;
- b) nel caso di sostituzione di
altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
- 3. Si considera svolgimento di
mansioni superiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri di
dette mansioni.
- 4. Nei casi di cui al comma 2, per
il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione
del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente è assegnato alle
predette mansioni, devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti.
- 5. Al di fuori delle ipotesi di
cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore è corrisposta la
differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa
grave.
- 6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano in sede di attuazione della
nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversa-
mente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino
a tale data, in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qua- lifica di
appartenenza può comportare il diritto ad
avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.
-
- 57. Attribuzione
temporanea di mansioni superiori
- Articolo abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
-
- 58. Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi.
- 1. Resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e
seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma
2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. Restano
ferme altresì le disposizioni di cui agli
articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, agli articoli da 68 a 70 della L. 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni,
all'art. 9, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre
1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della L. 30
dicembre 1991, n. 412 ed all'art. 1, comma 9, del
D.L. 30 dicembre 1992, n. 510.
- 2. Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire ai dipendenti incarichi,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che
non siano espressamente previsti o disciplinati
da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati.
- 3. Ai fini previsti dal comma 2,
con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono emanate norme dirette a
determinare gli incarichi consentiti e quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonché agli avvocati e
procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse
magistrature, i rispettivi istituti.
- 4. Decorso il termine, di cui al
comma 3, l'attribuzione degli incarichi è
consentita nei soli casi espressamente previsti
dalla legge o da altre fonti normative.
- 5. In ogni caso, il conferimento
operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione
pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da società o persone fisiche, che
svolgano attività d'impresa o commerciale, sono
disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano
conto della specifica professionalità, tali da
escludere casi di incompatibilità, sia di
diritto che di fatto, nell'interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione.
- 6. I commi da 7 a 13 del presente
articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo
svolgimento di attività libero-profes- sionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi
forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti: a) dalla collabo- razione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili; b) dalla
utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c) dalla partecipazione a convegni e
seminari; d) da incarichi per i quali è
corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate; e) da incarichi per lo svolgimento
dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da
incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.
- 7. I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'am- ministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti
dal presente decreto. In caso di inosser- vanza
del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le presta- zioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel
conto dell'entrata del bi- lancio
dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del
fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 8. Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni,
il conferimento dei predetti incarichi, senza la
previa autorizzazione, costituisce in ogni caso
infrazione disciplinare per il funzionario
respon- sabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso
l'importo previsto come corrispettivo dell'in-
carico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti .
- 9. Gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della
Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Mi- nistero delle
finanze.
- 10. L'autorizzazione di cui ai
commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati che
intendono conferire l'incarico; può, altresì,
essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appar- tenenza,
l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le
due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere è per l'ammini- strazione di
appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale
il dipendente presta servizio non si pronunzia
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si
intende accor- data; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
- 11. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, i soggetti pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di cui al comma 6 sono tenuti a dare
comunicazione all'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi dei compensi erogati
nell'anno precedente.
- 12. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, le amministrazioni pubbliche che
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti
ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in
via telematica o su apposito supporto magnetico,
al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi nell'anno precedente, con
l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è
accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i
criteri di scelta dei dipendenti cui gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon
andamento dell'amministrazione, nonché le misure
che si intendono adottare per il contenimento
della spesa. Nello stesso termine e con le stesse
modalità le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato
incarichi ai propri dipendenti, anche se
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
- 13. Entro lo stesso termine di cui
al comma 12, le amministrazioni di appartenenza
sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei
propri dipendenti e distintamente per ogni
incarico conferito o autorizzato, i compensi,
relativi all'anno precedente, da esse erogati o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione
dai soggetti di cui al comma 11.
- 14. Al fine della verifica
dell'applicazione delle norme di cui all'articolo
1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute
a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
compensi percepiti dai propri dipendenti anche
per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare
semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni
e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi
di consulenza, con l'indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti.
- 15. Le amministrazioni che
omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12,
13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi
fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al
comma 11 incorrono nella san- zione di cui allo
stesso comma 9.
- 16. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e
formu- la proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione
degli incarichi stessi.
- 58-bis. Codice di
comportamento.
- 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis,
defini- sce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche
in relazione alle necessarie misure or-
ganizzative da adottare al fine di assicurare la
qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
- 2. Il codice è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente
all'atto dell'assunzione.
- 3. Le pubbliche amministrazioni
formulano all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e
dell'articolo 73, comma 5, affinché il codice
venga recepito nei contratti, in allegato, e
perché i suoi princìpi vengano coordinati con
le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
- 4. Per ciascuna magistratura e per
l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle
associazioni di categoria adottano, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un codice
etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata.
- Decorso inutilmente detto termine,
il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
- 5. Entro il 31 dicembre 1998,
l'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti
e consumatori, l'applicabilità del codice di cui
al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della
pubblicazione e dell'adozione di uno specifico
codice di comportamento per ogni singola
amministrazione.
- 6. Sull'applicazione dei codici di
cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura.
- 7. Le pubbliche amministrazioni
organizzano attività di formazione del personale
per la conoscenza e la corretta applicazione dei
codici di cui al presente articolo.
-
- 59.
Sanzioni disciplinari e responsabilità.
- 1. Per i dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
- 2. Ai dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo
2106 del codice civile e l'articolo 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio
1970, n. 300.
- 3. Salvo quanto previsto dagli
articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente
ad opera dei codici di comportamento di cui
all'articolo 58-bis, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita
dai contratti collettivi .
- 4. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del
capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo,
istrui- sce il procedimento disciplinare e
applica la sanzione. Quando le sanzioni da
applicare siano rimprovero verbale e censura, il
capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
- 5. Ogni provvedimento
disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al
dipendente, che viene sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero
di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla con- vocazione
per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi quindici giorni.
- 6. Con il consenso del dipendente
la sanzione applicabile può essere ridotta, ma
in tal caso non è più suscettibile di impugna-
zione.
- 7. Ove i contratti collettivi non
prevedano procedure di conciliazione, entro venti
giorni dall'applicazione della sanzione, il di-
pendente, anche per mezzo di un procuratore o
dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al
collegio arbitrale di disciplina
dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione resta
sospesa.
- 8. Il collegio arbitrale si
compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei
dipendenti ed è pre- sieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza.
- Ciascuna amministrazione, secondo
il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la pe-
riodica designazione di dieci rappresentanti
dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei
dipendenti, che, di comune accordo, indicano
cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei
presidenti al presidente del tribu- nale del
luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera
con criteri oggettivi di rotazione dei membri e
di assegnazione dei pro- cedimenti disciplinari
che ne garantiscano l'imparzialità.
- 9. Più amministrazioni omogenee o
affini possono istituire un unico collegio
arbitrale mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento nel
rispetto dei princìpi di cui ai precedenti
commi.
- 10. Fino al riordinamento degli
organi collegiali della scuola, nei confronti del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente
ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative statali si
applicano le norme di cui al titolo IV, capo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417.
-
- 59-bis. Impugnazione delle
sanzioni disciplinari.
- 1. Se i contratti collettivi
nazionali non hanno istituito apposite procedure
di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal
lavoratore davanti al collegio di conciliazione
di cui all'articolo 69-bis, con le modalità e
con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
-
- 60. Orario di servizio e
orario di lavoro.
- Abrogato dall'art. 22, L. 23
dicembre 1994, n. 724.
-
- 1. Le pubbliche amministrazioni,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro:
- a) riservano alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di
concorso, fermo restando il principio di cui
all'articolo 36, comma 3, lettera e);
- b) adottano propri atti
regolamentari per assicurare pari opportunità di
uomini e donne sul lavoro, conformemente alle
direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica;
- c) garantiscono la partecipazione
delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e
di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle
amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalità organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita
familiare;
- d) possono finanziare programmi di
azioni positive e l'attività dei Comitati pari
opportunità nell'ambito delle proprie disponi-
bilità di bilancio .
- 2. Le pubbliche amministrazioni,
secondo le modalità di cui all'articolo 10,
adottano tutte le misure per attuare le direttive
della Unione europea in materia di pari
opportunità, sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento della funzione pubblica.
-
- 62. Passaggio di
dipendenti da amministrazioni pubbliche ad
aziende o società private.
- 1. Articolo abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
-
- TITOLO V
- Controllo della spesa
- 63. Finalità.
- 1. Al fine di realizzare il più
efficace controllo dei bilanci, anche articolati
per funzioni e per programmi, e la rilevazione
dei costi, con particolare riferimento al costo
del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, provvede
alla acquisizione delle informazioni sui flussi
finanziari relativi a tutte le amministrazioni
pubbliche.
- 2. Per le finalità di cui al
comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche
impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 (120/b), sulla base delle
indicazioni definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- 3. Per l'immediata attivazione del
sistema di controllo della spesa del personale di
cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'inte-
sa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un
processo di integrazione dei sistemi informativi
delle amministrazioni pubbliche che rilevano i
trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalità
di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni
acquisite dal sistema informativo della Ragione-
ria generale dello Stato sono disponibili per
tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
-
- 64. Rilevazione dei costi.
- 1. Le amministrazioni pubbliche
individuano i singoli programmi di attività e
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio
e della programmazione econo- mica tutti gli
elementi necessari alla rilevazione ed al
controllo dei costi.
- 2. Ferme restando le attuali
procedure di evidenziazione della spesa ed i
relativi sistemi di controllo, il Ministero del
tesoro, al fine di rappresentare i profili
economici della spesa, previe intese con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce
procedure interne e tecniche di rilevazione e
provvede, in coerenza con le funzioni di spesa
riconducibili alle unità amministrative cui
compete la gestione dei programmi, ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carat-
tere sperimentale.
- 3. Per la omogeneizzazione delle
procedure presso i soggetti pubblici diversi
dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.
-
- 65. Controllo del costo
del lavoro.
- 1. Il Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi
gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione a preventivo e a consuntivo,
mediante allegati ai bilanci.
- Il Ministero del tesoro elabora,
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il
rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previden- ziali relative al personale delle
amministrazioni statali.
- 2. Le amministrazioni pubbliche
presentano, entro il mese di maggio di ogni anno,
alla Corte dei conti, per il tramite della Ragio-
neria generale dello Stato ed inviandone
contestualmente copia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, il conto annuale delle spese
sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto è
accompagnato da una relazione, con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati
della gestione del perso- nale, con riferimento
agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione,
sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e
dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa
relazione determina, per l'anno successivo a
quello cui il conto si riferisce, l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 30, comma 11,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
- modificazioni ed integrazioni.
- 3. Gli enti pubblici economici e
le aziende che producono servizi di pubblica
utilità nonché gli enti e le aziende di cui
all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero del tesoro il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformità
alle procedure definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
- 4. La Corte dei conti riferisce
annualmente al Parlamento sulla gestione delle
risorse finanziarie destinate al personale del
setto- re pubblico, avvalendosi di tutti i dati e
delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazio-
ni in corso d'anno, anche a richiesta del
Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine
a specifiche materie, settori ed interventi.
- 5. Il Ministero del tesoro, anche
su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a
cura dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche
con altri analoghi servizi, per la valutazione e
la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le
amministrazioni pubbliche, nonché presso gli
enti
- e le aziende di cui al comma 3. Ai
fini dello svolgimento integrato delle verifiche
ispettive, i servizi ispettivi di finanza della
Ra- gioneria generale dello Stato esercitano
presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3
della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto,
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
- 6. Allo svolgimento delle
verifiche ispettive integrate di cui al comma 5
può partecipare l'ispettorato operante presso il
Dipar- timento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque
ispettori di finanza, in posizione di comando o
fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque
funzionari, particolarmente esperti in materia,
in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero dell'interno e di altro personale
comunque in servizio presso il Dipartimento della
funzione pubblica. L'ispettorato
- svolge compiti ispettivi vigilando
sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle
ri- sorse umane, la conformità dell'azione
amministrativa ai princìpi di imparzialità e
buon andamento e l'osservanza delle disposi-
zioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro.
-
- 66. Interventi correttivi
del costo del personale.
- 1. Fermo restando il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed in- tegrazioni, e salvi i casi di cui ai commi
successivi, qualora si verifichino o siano
prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese
destinate al personale, il Ministro del tesoro,
informato dall'amministrazione competente, ne
riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di
misure correttive idonee a ripristinare
l'equilibrio del bilancio. La relazione è
trasmessa altresì al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro.
- 2. Le pubbliche amministrazioni
che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a
carico del bilancio, ne danno immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
al Ministero del bilancio e della programmazione
economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali
decisioni producano nuovi o maggiori oneri
rispetto alle spese autorizzate, i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e del
tesoro presentano, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione delle sentenze della Corte
costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni
esecutive di altre autorità giurisdizionali, una
relazione al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento a definire con procedura d'urgenza una
nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa globale.
- 3. I Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro provvedono,
con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la esten- sione
generalizzata di decisioni giurisdizionali
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della
spesa autorizzata.
-
- 67. Commissario del
Governo.
- 1. Il Commissario del Governo
rappresenta lo Stato nel territorio regionale.
Egli è responsabile, nei confronti del Governo,
del flusso di informazioni degli enti pubblici
operanti nel territorio, in particolare di quelli
attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il
conto annuale di cui all'articolo 65, comma 1.
Ogni comunicazione del Governo alla regione
avviene tramite il Commissario del Governo.
-
- TITOLO VI
- Giurisdizione
-
- 68.
Controversie relative ai rapporti di lavoro.
- 1. Sono devolute al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ad eccezione di quelle relative ai rapporti di
lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro, il
conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi
siano rilevanti ai fini della decisione, il
giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo
dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non è causa di sospensione del
processo.
- 2. Il giudice adotta, nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti
i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o
di con- danna, richiesti dalla natura dei diritti
tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il
diritto all'assunzione, ovvero accerta che
l'assunzione è avvenuta in violazione di norme
sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del
rapporto di lavoro.
- 3. Sono devolute al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti
antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (125/c), e le controversie, promosse
da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle
procedure di contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 e seguenti del presente decreto.
- 4. Restano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali
per l'as- sunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative
ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi
4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi.
- 5. Nelle controversie di cui ai
commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3
dell'articolo 68-bis, il ricorso per cassazione
può essere proposto anche per violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali di cui all'articolo 45.
-
- 68-bis. Accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi.
- 1. Quando per la definizione di
una controversia individuale di cui all'articolo
68 è necessario risolvere in via pregiudiziale
una questione concernente l'efficacia, la
validità o l'interpretazione delle clausole di
un contratto o accordo collettivo nazionale,
sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN
- ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella
quale indica la questione da risolvere, fissa una
nuova udienza di
- discussione non prima di
centoventi giorni e dispone la comunicazione, a
cura della cancelleria, dell'ordinanza, del
ricorso introduttivo e della memoria difensiva
all'ARAN.
- 2. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca
le organizzazioni sindacali firmatarie per
verificare la possibilità di un accordo
sull'interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della
clausola controversa.All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica
della clausola si applicano le disposizioni
dell'articolo 53.
- Il testo dell'accordo è
trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del
giudice procedente, la quale provvede a darne
avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di
accordo la procedura si intende conclusa.
- 3. Se non interviene l'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica
della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1,
impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore
istruzione o, comunque, per la prosecuzione della
causa. La sentenza è impugnabile soltanto con
ricorso immediato per cassazione, proposto nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa di una copia del ricorso per
cassazione, dopo la notificazione alle altre
parti, determina la sospensione del processo.
- 4. La Corte di cassazione, quando
accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del
codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata. La riassunzione della causa può essere
fatta da ciascuna delle parti entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di
estinzione del proces- so, per qualsiasi causa,
la sentenza della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
- 5. L'ARAN e le organizzazioni
sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre il termine previsto
dall'articolo 419 del codice di procedura civile
e sono legittimate, a seguito dell'intervento,
alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle
sentenze che decidono una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in
quello per cassazione. Della presentazione di
memorie è dato avviso alle parti, a cura della
cancelleria.
- 6. In pendenza del giudizio
davanti alla Corte di cassazione, possono essere
sospesi i processi la cui definizione dipende
dalla risoluzione della medesima questione sulla
quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Intervenuta la decisione della Corte di
cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la prosecuzione del processo.
- 7. Quando per la definizione di
altri processi è necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale è già
interve- nuta una pronuncia della Corte di
cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si
applica il di- sposto del comma 3.
- 8. La Corte di cassazione, nelle
controversie di cui è investita ai sensi del
comma 3, può condannare la parte soccombente, a
norma dell'articolo 96 del codice di procedura
civile, anche in assenza di istanza di parte.
- 69.
Tentativo obbligatorio di conciliazione delle
controversie individuali.
- 1. Per le controversie individuali
di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio
di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile si svolge con le
procedure previste dai contratti collettivi,
ovvero davanti al collegio di conciliazione di
cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni
dettate dal presente decreto.
- 2. La domanda giudiziale diventa
procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
- 3. Il giudice che rileva che non
è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui all'articolo
69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale
è stata proposta prima della scadenza del
termine di novanta giorni dalla promozione del
tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti
il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conci- liazione. Si
applicano i commi secondo e quinto dell'articolo
412-bis del codice di procedura civile. Espletato
il tentativo di con- ciliazione o decorso il
termine di novanta giorni, il processo può
essere riassunto entro il termine perentorio di
centottanta giorni. La parte contro la quale è
stata proposta la domanda in violazione
dell'articolo 410 del codice di procedura civile,
con l'atto di riassunzione o con memoria
depositata in cancelleria almeno dieci giorni
prima dell'udienza fissata, può modificare o
integrare le proprie difese e proporre nuove
eccezioni processuali e di merito, che non siano
rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia
stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con
decreto cui si applica la disposizione di cui
all'articolo 308 del codice di procedura civile.
- 3-bis. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante
mobilità volontaria interministeriale, a dotare
le Commissioni di conciliazione territoriali
degli organici indispensabili per la tempestiva
realizzazione del tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie individuali di
lavoro nel settore pubblico e privato.
-
- 69-bis. Collegio di
conciliazione.
- 1. Ferma restando la facoltà del
lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi,
il tenta- tivo obbligatorio di conciliazione di
cui all'articolo 69 si svolge, con le procedure
di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un col-
legio di conciliazione istituito presso l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima
occupazione nella cui circoscrizione si trova
l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero
era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in
quanto compatibili, se il tentativo di
conciliazione è promosso dalla pubblica
amministrazione. Il collegio di conciliazione è
composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante
del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
- 2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è
consegnata all'Ufficio presso il quale è
istituito il collegio di conciliazione competente
o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso
lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
- 3. La richiesta deve precisare:
- a) l'amministrazione di
appartenenza e la sede alla quale il lavoratore
è addetto;
- b) il luogo dove gli devono essere
fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- c) l'esposizione sommaria dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
- d) la nomina del proprio
rappresentante nel collegio di conciliazione o la
delega per la nomina medesima ad
un'organizzazione sindacale.
- 4. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa
del lavoratore, deposita presso l'Ufficio
osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il
proprio rappresentante in seno al collegio di
conci- liazione. Entro i dieci giorni successivi
al deposito, il presidente fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione.
Dinanzi al collegio di conciliazione il
lavoratore può farsi rappresentare o assistere
anche da un'organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve
comparire un soggetto munito del potere di
conciliare.
- 5. Se la conciliazione riesce,
anche limitatamente ad una parte della pretesa
avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai
componenti del collegio di conciliazione. Il
verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo,
del codice civile.
- 6. Se non si raggiunge l'accordo
tra le parti, il Collegio di conciliazione deve
formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non è
accettata, i termini di essa sono riassunti nel
verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
- 7. Nel successivo giudizio sono
acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Il giu- dice valuta il comportamento
tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
- 8. La conciliazione della lite da
parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero
in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non può dar luogo a
responsabilità amministrativa.
-
- TITOLO VII
- Disposizioni diverse e
norme transitorie e finali
- Capo I - Disposizioni
diverse
- 70.
Integrazione funzionale del Dipartimento della
funzione pubblica con la Ragioneria generale
dello Stato.
- 1. Il più efficace perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1,
2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato
attra- verso l'integrazione funzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato, da conseguirsi mediante apposite
conferenze di servizi presiedute dal Ministro per
la funzione pubblica o da un suo delegato.
- 2. L'applicazione dei contratti
collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Dipartimento della funzione
pubblica, con riguardo, rispettivamente, al
rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli istituti contrattuali sull'efficiente
organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sulla efficacia della loro azione.
- 3. Gli schemi di provvedimenti
legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo,
contenenti disposizioni relative alle
amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del
Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Dipartimento della funzione
pubblica. I provvedimenti delle singole ammini-
strazioni dello Stato incidenti nella medesima
materia sono adottati d'intesa con il Ministero
del tesoro e con il Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da
indire ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
-
- 71. Aspettativa per
mandato parlamentare.
- 1. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti al Parlamento nazionale,
al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono collocati in aspettativa senza assegni per
la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità
parlamentare e dell'analoga indennità
corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a
carico della medesima.
- 2. Il periodo di aspettativa è
utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
- 3. Il collocamento in aspettativa
ha luogo all'atto della proclamazione degli
eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle
amministrazioni di appartenenza degli eletti per
i conseguenti provvedimenti.
- 4. In sede di prima applicazione
del presente decreto, la disposizione di cui al
comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.
- 5. Le regioni adeguano i propri
ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
-
- Capo II - Norme
transitorie e finali
-
- 1. Salvo che per le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 ottobre 1992, n. 421(129), gli accordi
sindacali recepiti in decreti del Presidente
della Repubblica in base alla legge 29 marzo
1983, n. 93 (130), e le norme generali e speciali
del pubblico impiego, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non
abrogate, costituiscono, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di
cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono
inapplicabili a seguito della stipula- zione dei
contratti collettivi disciplinati dal presente
decreto in relazione ai soggetti e alle materie
dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti
cessano in ogni caso di produrre effetti dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito
di riferi- mento, del secondo contratto
collettivo previsto dal presente decreto.
- 2. Comma abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
- 3. Comma abrogato dall'art. 43,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
- 4. In attesa di una nuova
regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, la disciplina vigente in materia di
trattamento di fine rapporto.
- 5. Resta ferma, per quanto non
modificato dal presente decreto, la disciplina
dell'accordo sindacale riguardante tutto il
persona- le delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del
primo contratto collettivo previsto dal titolo
III nell'ambito di riferimento di esso.
-
- 73. Norma finale.
- 1. Restano salve per la regione
Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme
di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Restano comunque salve, per la provincia autonoma
di Bolzano, le competenze in materia, le norme di
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo
e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego.
- 2. In attesa di una organica
normativa nella materia, restano ferme le norme
che disciplinano, per i dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche, l'esercizio delle
professioni per le quali sono richieste
l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi
profes- sionali. Il personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, può iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine
professionale.
- 3. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo
1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull'ordinamento della polizia municipale. Per il
perso- nale disciplinato dalla stessa legge 7
marzo 1986, n. 65, nonché per i segretari
comunali e provinciali il trattamento economico
è definito nei contratti collettivi previsti dal
presente decreto.
- 4. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti degli enti locali è disciplinato dai
contratti collettivi previsti dal presente
decreto.
- 5. Le aziende e gli enti di cui
alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive
modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984,
n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio
1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30
dicembre 1986, n. 936, decreto legisla- tivo 25
luglio 1997, n. 250 provvederanno ad adeguare i
propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo
I.
- I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende sono
regolati da contratti collettivi ed individuali
in base alle di- sposizioni di cui all'articolo
2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed
all'articolo 65, comma 3. Le predette aziende o
enti sono rap- presentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li
riguardano. Il potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti
predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro
per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo
46, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della
compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio avviene con le
procedure dell'articolo 51.
- 6. Con uno o più regolamenti, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono emanate norme di adeguamento alla
disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, relative
all'organizzazione ed al funzionamento delle
strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali, della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
- 6-bis. Le disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo
quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al
personale di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.
-
- 74. Norme abrogate.
- 1. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con il presente decreto ed in
particolare le seguenti norme:
- articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30,
comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- legge 10 luglio 1984, n. 301,
fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla
qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato;
- articolo 17, comma 1, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- articolo 9 della legge 9 maggio
1989, n. 168;
- articolo 32, comma 2, lettera c),
limitatamente all'espressione «la disciplina
dello stato giuridico e delle assunzioni del
persona- le» e articolo 51, comma 8, della legge
8 giugno 1990, n. 142;
- articolo 4, comma 9, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla
disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale;
- articolo 10, comma 2, della legge
30 dicembre 1991, n. 412;
- articolo 4, commi decimo,
undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge
11 luglio 1980, n. 312;
- articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
- articoli 27 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, come integrato dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494 ;
- articolo 4, commi 3 e 4, e
articolo 5, della legge 7 luglio 1988, n. 254;
- articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 ;
- articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi
i concorsi banditi alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
- articolo 6 della legge 11 luglio
1980, n. 312; articolo 6-bis del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
- i riferimenti alla legge 4 giugno
1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n.
287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del
decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma
8, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359.
- 2. Sono abrogate le disposizioni
del capo I, titolo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
da 4 a 12, nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei
limiti di rispettiva applicazione, continuano ad
applicarsi al personale dirigenziale delle
carriere previste dall'articolo 15, comma 1,
secondo periodo del presente decreto, l'articolo
2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.
551, nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle
del presente decreto.
- 3. A far data dalla stipulazione
del primo contratto collettivo, ai dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli
articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le
disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data
sono abrogati gli articoli 22 della legge 29
marzo 1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tutte le
restanti disposizioni in materia di sanzioni
disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente
decreto.
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