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SENTENZE INERENTI IL
Procedimento Disciplinare

Le sentenze sono in ordine di data.

Consiglio di Stato SEZ. V – sentenza 3 ottobre 2003 n. 5740 – Pres. Elefante, Est. Carboni – De Falco (Avv.ti Napolitano e Vitale) c. Comune di Nola (Avv. Marone) – (conferma T.A.R. Campania, sez. V, sentenza 28 dicembre 1994, n. 518

Pubblico impiego – Sospensione dal servizio – Sospensione cautelare facoltativa – In pendenza di procedimento penale – Ex art. 91 del T.U. imp. civ. Stato – Motivazione sull’opportunità o meno di mantenere l’impiegato in servizio – Sufficienza – Valutazione dei fatti contestati in sede penale – Non occorre.

L’articolo 91 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (secondo cui «l’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio»), nel prevedere la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del pubblico dipendente, impone una motivazione che deve solo vertere sull’opportunità o meno di mantenere l’impiegato in servizio, in relazione alla gravità dei fatti addebitati. Nel caso di sospensione facoltativa dal servizio non è necessario invece che il provvedimento esponga analiticamente i fatti criminosi addebitati all’imputato (anzi l’amministrazione deve evitare di pubblicizzare inutilmente fatti che costituiscono oggetto d’accertamento da parte del magistero penale) e neppure occorre che l’amministrazione s’addentri nella disamina dei provvedimenti emessi e delle valutazioni effettuate nel corso del procedimento penale, essendo sufficiente che l’amministrazione motivi in ordine al pregiudizio ad essa derivante dalla permanenza in servizio del dipendente.
Testo sentenza  Nota a commento

CONSIGLIO STATO – SEZ. IV - SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 2002, N. 6668

Sulla sussistenza di ipotesi in cui può disporsi tuttora la destituzione automatica dal servizio di pubblici dipendenti ed in particolare sulla destituzione conseguente ad una condanna con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici
Massime
1.     Una volta intervenuto il provvedimento di destituzione del pubblico dipendente, il rapporto di impiego deve ritenersi estinto a tutti gli effetti, compreso quello del trattamento di quiescenza, con decorrenza coincidente con l’inizio della sospensione cautelare.
2.     Nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica (come l’interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., la rimozione a seguito di perdita del grado  ex art. 29 c.p.m.p., l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ex art. 32 – quinquies c.p. introdotto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97), anche dopo la riforma del procedimento disciplinare realizzata dall’art. 9, l. n. 19 del 1990, giacchè l’affermazione del principio della ineluttabilità del procedimento disciplinare, non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo: qui, infatti, la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo, che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche.

Cassazione Sezione Lavoro n. 17209 del 4 dicembre 2002
Pres. Trezza, Rel. D’Agostino

Il diritto del lavoratore di ottenere il risarcimento del danno causatogli da un’illegittima sospensione disciplinare si prescrive in dieci anni - Perché si fonda sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro - L’illegittima sospensione del lavoratore dall’attività lavorativa, decisa dal datore di lavoro in scorretto esercizio dei propri poteri disciplinari, come anche l’illegittimo licenziamento, è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale. Conseguentemente il diritto del lavoratore al risarcimento del danno resta assoggettato all’ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale

Cassazione Sezione Lavoro n. 17208 del 4 dicembre 2002, Pres. Dell’Anno, Rel. Foglia
NEL GIUDIZIO SULL’ESISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO SI DEVE TENER CONTO ANCHE DEL “DISVALORE AMBIENTALE” CHE PUO’ ASSUMERE LA CONDOTTA DEL DIPENDENTE – In quanto modello diseducativo o comunque disincentivante. (Sunto sentenza)
CONSIGLIO STATO – SEZ. V - SENTENZA DEL 16 OTTOBRE 2002, N. 5617

Presupposti della sospensione cautelare obbligatoria.

Una volta venuti meno i presupposti per la continuazione della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico nei cui confronti sia pendenteun procedimento penale per un reato contro la p.a., l’amministrazione di appartenenza deve valutare se sussistano le condizioni per una riassunzione immediata, ovvero per la protrazione dello stato di sospensione.
Nel caso in cui l’ente pubblico ometta di provvedere nell’una o nell’altra di queste due direzioni, lo stesso può essere costretto a versare al dipendente il trattamento economico corrispondente alla qualifica di appartenenza, in quanto quest’ultimo ha diritto all’immediata riassunzione in servizio.

Cassazione Sezione Lavoro n. 8846 del 18 giugno 2002.
Il lavoratore ha diritto di essere sentito personalmente per difendersi da addebiti disciplinari – Può essere rappresentato dal suo legale solo se gli abbia conferito uno specifico mandato. (Leggi massima commentata)

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza  n. 145/2002
Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Disciplina prevista dall'art. 4,  legge 27 marzo 2001, n. 978 - Sospensione dal servizio decorso il termine di prescrizione del reato - Illegittimità - (Testo integrale Sentenza)
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