Il lavoratore ha
diritto di essere sentito personalmente per difendersi da addebiti
disciplinari – Può essere rappresentato dal suo legale solo se
gli abbia conferito uno specifico mandato – In base all’art.
7 St. Lav. il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua
difesa; i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa.
La tempestiva presentazione, da parte del
lavoratore, di giustificazioni scritte “consuma” l’esercizio
del diritto di difesa soltanto quando lo scritto non contenga alcuna
richiesta di audizione, altrimenti permane l’obbligo del datore di
lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la
sanzione disciplinare. Né, a tal fine, è sufficiente l’invito a
comparire eventualmente rivolto al legale dell’incolpato, ove non
risulti che il lavoratore gli abbia conferito mandato per essere
rappresentato in sede di discolpe avanti al datore di lavoro.
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