Cassazione Sezione Lavoro n. 8846 del 18 giugno 2002.
Il lavoratore ha diritto di essere sentito personalmente per difendersi da addebiti disciplinari – Può essere rappresentato dal suo legale solo se gli abbia conferito uno specifico mandato.


Il lavoratore ha diritto di essere sentito personalmente per difendersi da addebiti disciplinari – Può essere rappresentato dal suo legale solo se gli abbia conferito uno specifico mandato – In base all’art. 7 St. Lav. il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa; i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La tempestiva presentazione, da parte del lavoratore, di giustificazioni scritte “consuma” l’esercizio del diritto di difesa soltanto quando lo scritto non contenga alcuna richiesta di audizione, altrimenti permane l’obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare. Né, a tal fine, è sufficiente l’invito a comparire eventualmente rivolto al legale dell’incolpato, ove non risulti che il lavoratore gli abbia conferito mandato per essere rappresentato in sede di discolpe avanti al datore di lavoro.