7- Comprovano questa universale coltivazione del Lazio le famose Leggi Agrarie, le quali furono, come il canone economico e politico della “Campagna” non meno, che della Repubblica, mentre con quelle si conservava l’uguaglianza de’ cittadini, e si ricompensavano i meriti de’ soldati veterani, assegnandosi loro una porzione di terreno nelle “Colonie”, che molte ne furono dedotte nel Lazio, riferite da Frontino nel libretto delle “Colonie”; essendo presso gli antichi la medesima cosa <<Coloniam deducete, urbis cujuspiam agros assegnare, vel dividere>>, come afferma Goesio (16) nelle Antichità Agrarie.
Da ciò avvenne, che uomini nobilissimi, e segnalatissimi frà Romani si recarono a gran pregio il trattare del modo di coltivare le medesime “Campagne”.
Tali furono Marco Catone, marco Terenzio Marrone, Palladio Rutilio, Tauro Emiliano, Lucio Giunio Moderato Columella, e avanti di tutti questi Cajo Licinio Stolone, che essendo Tribuno della Plebe dettò la legge, dal suo nome chiamata “Licinia”, che niun cittadino Romano potesse possedere più di 500 Jugeri, e che nelle Colonie non si assegnasse a ciascheduna persona meno di sette Iugeri .(17)
8- Tanto in quei buoni tempi era lo studio dell’Agricoltura, che bisognava moderarlo con le leggi Agrarie, perché tutti avessero una giusta porzione di campi: E qui gioverà di avvertire, che il Iugero consisteva in quella misura di terreno, che può ararsi in un giorno da un paio di buoi: la quale, al parere di un grand’Antiquario de’ nostri giorni (18) consisteva in passi quadrati 1152.
Questa regola fu preferita nella prima divisione de’ campi, fatta tra la Plebe, e i Cittadini, essendosi conosciuto con l’esperienza quanto si trascurava l’Agricoltura da coloro, che possedevano molti terreni; e quanto meno si rendeano fruttiferi, mentre <<minus reddit laxus ager non recte cultus, quam angustus esimie>>, conforme ragiona Columella (19) lodando Curio Dentato, perché ricusò la dignità Consolare, e gli onori trionfali, offertigli dal Senato, e 50 Jugeri esibitigli dal popolo per la vittoria riportata, contentandosi egli solamente di sette Iugeri prescritti dalla legge “Licinia”: la quale quantunque cagionasse qualche sconcerto negli animi Patrizi, pure nulladimeno per molto tempo fu religiosamente osservata insino a tanto, che cresciuta in loro di nuovo la cupidigia di possedere maggior quantità di poderi, fu a ciò posto freno con la rinnovazione della stessa legge “Licinia, ed in oltre con la pubblicazione dell’altra di cinque Iugeri, fatta da Sempronio Gracco Tribuno della Plebe, e poi da Giulio Cesare, da’ quali ebbe nome di “Sempronia” e di “Giulia Agraria”. (20)
(16) Cap.6 pag.44
(17) Varr. De re rustic. Lib.1 cap.2 Goes. Rei agra leg Var. pag.343 Antiquit Agrar cap.6 pag.50
(18) Fabrett. Inseript. Antiq. Cap.3 n.595
(19) De re rustic. Cap. 3
(20) Goes. Ubi supra pag. 349 Hotman. Antiq. Rom.lib.1 pag.233