Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

 

La fermata e la sosta sono vietate:


a. in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la marcia;


b. nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;


c. sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento. anche in loro prossimita';


d. in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;


e. fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;

 
f. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;


g. sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

 

 h. sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.


La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:


a. allo sbocco dei passi carrabili;


b. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;


c. in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;


d. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;


e. sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;

 
f. sulle banchine, salvo diversa segnalazione;


g. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;


h. nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

 
i. nelle aree pedonali urbane;


j. nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

 
k. negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;


l. davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

 
m. limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.


Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
Chiunque viola le disposizioni del comma I e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030 .
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.