La fermata e la sosta sono vietate:
a. in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui
binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da
intralciare la marcia;
b. nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici
e i portici, salvo diversa segnalazione;
c. sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade
urbane di scorrimento. anche in loro prossimita';
d. in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e. fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle
aree di intersezione;
f. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e
in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del
bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa
segnalazione;
g. sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle
piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h. sui marciapiedi, salvo diversa
segnalazione.
La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a. allo sbocco dei passi carrabili;
b. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente
in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c. in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;
d. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a
15 m, nonche' negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e. sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il
carico delle cose, nelle ore stabilite;
f. sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per
persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o
dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la
carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h. nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i. nelle aree pedonali urbane;
j. nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
k. negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi
di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
l. davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
m. limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il
suo consenso.
Chiunque viola le disposizioni del comma I e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire
508.070.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a
lire 254.030 .
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno
di calendario per il quale si protrae la violazione.
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