Art. 179 (Art. 42 Cod. str.)
(Rallentatori di velocita')
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Su tutte le
strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o
piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare
sistemi di rallentamento della velocita' costituiti da bande
trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con
opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della
superficie della pavimentazione.
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I sistemi di
rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione
in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza
crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima
striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con
incremento di almeno 10 cm di larghezza
(figura II.473).
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I sistemi di
rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante
irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la
scarificazione o incisione superficiale della stessa o con
l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza,
eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi
possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensita'.
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Sulle strade
dove vige un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si
possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature
gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale
sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di
giorno che di notte.
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I dossi
artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali,
nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere
installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato
l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei
veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto
intervento.
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I dossi di cui
al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da
ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei
limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti
dimensioni:
a. per
limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore
a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b. per
limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a
90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c. per
limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a
120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b)
devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale
plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella
zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per
l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza
tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100
m a seconda della sezione adottata.
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Il
presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di
formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e'
abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con
un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia'
imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'. Una serie di
rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello
integrativo con la parola "serie" oppure "n. E' rallentatori".
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I rallentatori
di velocita' prefabbricati devono esse fortemente ancorati alla
pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli
elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La
superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che
strutturali deve essere antisdrucciolevole.
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I dispositivi
rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere approvati dal
ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori
sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della
strada che ne determina il tipo e la ubicazione.
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