Presentazione
Chi siamo, lo Statuto dell'Associazione
Titolo primo
Costituzione e scopi
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà:
- svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, informativa, artistica,
ricreativa, congressuale, e del tempo libero;
- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto
sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni
mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di
pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni
e altre malleverie;
- Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei,
per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la
raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate,
comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi, tra questi, a titolo
meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano:
adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi,
che siano in linea con i principi dell'associazione e/o di promozione sociale
e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti,
di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività
dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità
in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie
strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi
ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a
rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà
morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi
al migliore raggiungimento delle finalità associative.
Art. 4. Adesione ad enti di promozione
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà
aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali
ai sensi della legge n. 524 del 4/10/1974. Pertanto, potrà adottarne
la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come
ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente
medesimo.
TITOLO SECONDO
Gli associati
Art. 5. Soci
Il numero dei soci è illimitato. Alla associazione possono aderire cittadini
italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la
partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta
in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà.
Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati
dal compimento del diciottesimo anno di età.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali
presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta,
che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
Art. 6. Modalità di ammissione
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al
Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto
ed alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del Presidente dell'associazione o di altro membro del Consiglio
direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio
medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione
della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e
l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno
diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica
di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato
potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il
Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.
La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale
ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo
versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo,
senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.
È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio
alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2 del D.
Lgs. N. 460/97.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa,
in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto
e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare
a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il
puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.
I soci sono tenuti:
1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea.
Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di
procedere all'esclusione del socio per morosità.
2. All'osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della
cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può
avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per
esclusione.
Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie;
arreca danni morali o materiali all'associazione, danneggia l'immagine dell'associazione
con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata
dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci
più uno) con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione
scritta a domicilio del socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro
pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere
contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso
scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.
Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul
patrimonio.
Art. 9. Intrasmissibilità delle quote sociali
Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'associazione
sono svolte a titolo di gratuità
TITOLO TERZO
Patrimonio Sociale
Art. 10. Finanziamento dell'associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle
seguenti entrate:
a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione;
per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte
di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie
non sono rivalutabili, né restituibili;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato,
dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali
svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.
Art. 11. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
b) da lasciti e donazioni diverse;
c) dall'eventuale fondo di riserva.
TITOLO QUARTO
Esercizio sociale e Bilancio
Art. 12. Esercizio sociale
L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare, dal
1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata
approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza
dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 13. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo
deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto
economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere
depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'assemblea.
Art. 14 Utili e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come
segue:
a) il 10% al fondo di riserva
b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale,
sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili,
residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta
eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
TITOLO QUINTO
Amministrazione dell'associazione
Art. 16. Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:
l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
Art. 17. L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento
è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del codice civile.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno
un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta
di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da
trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L'Assemblea deve essere convocata per:
- l'elezione del Consiglio direttivo e degli altri eventuali organi dallo Statuto,
ogni quattro anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento
non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.
L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento
dell'associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione,
o da altro associato in sua assenza.
Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina
tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente
convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la
metà dei soci più uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora
da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita
in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci
intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole
della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.
Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Ogni socio può
essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per
esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve
essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo
eventualmente dovuto all'associazione. L'Assemblea vota, a scelta il suo Presidente,
per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che,
almeno la metà dei soci presenti o rappresentati, richiedano la votazione
per scrutinio segreto. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del
Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo
tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da
chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio
può prenderne visione.
Art. 18. Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni.
Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare,
e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti
attribuzioni, facoltà e funzioni:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire
la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto
ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon
funzionamento dell'associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione
dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed
ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali
collaboratori retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'associazione.
- Stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea.
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione
e fissarne le modalità di pagamento.
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande
di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.
Art. 19. Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione
e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro
anni, così come fissato dall'art. 14. Esso è composto da un numero
minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti
statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il
Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici
da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere,
anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della
riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il
Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il
Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi
convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle
materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia
presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente
e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità,
è prevalente il voto del Presidente. I consiglieri sono tenuti sul loro
onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno
del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto
verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati
e le deliberazioni assunte.
Art. 20 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca
l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha
la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi
predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività
dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione,
di cui firma gli atti.
TITOLO SESTO
Disposizioni varie e finali
Art. 21. Controversie tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla
validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto,
verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo
diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del
contraddittorio.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due
così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.
Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina
di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro
(per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari)
dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione
che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente
del Collegio.
Art. 22. Scioglimento dell'associazione
In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato da tre quarti dei soci,
l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove
mancassero i tre quarti dei soci necessario, il liquidatore o i liquidatori
saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Torino.
Nell'ipotesi in cui risultassero attività al termine della liquidazione,
queste saranno devolute per uno o più degli scopi stabiliti dal presente
Statuto.
Art. 23 Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà
essere devoluto ad altra associazione di volontariato, avente analoghe finalità,
oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme
vigenti.
Art. 24. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg.
Del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle
norme sulle associazioni riconosciute.
Associazione
VIP-ViviamoInPositivo
ONLUS
Via
Barge, 15 - 10139 Torino (Italia) - Tel. e Fax 011 433.52.55
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