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LO  STATUTO

   

 

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

 

Art.1 -  Si conviene e si stipula la costituzione di un’Associazione avente la denominazione:

             SOCIETA’ SPORTIVA VETERANI VOLPIANO (S.S.V.V.)

Art. 2 -  L’associazione ha sede legale in Volpiano, Via Marco Polo 2 presso l’abitazione del

             Sig. Claudio Battagliero, e sede operativa presso lo Stadio Comunale di Volpiano.

Art. 3 -  L’Associazione ha per oggetto la pratica e la diffusione del gioco del calcio a livello amatoriale.

             Essa non ha scopo di lucro, ha carattere volontario, apolitico e aconfessionale, e non è rappresentativa di interessi economici, partitici e comunque di categoria.

              Nell’ambito del raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione potrà organizzare incontri sportivi, partecipare a manifestazioni e competizioni con gruppi sia nazionali che esteri; compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi sopra indicati sviluppando anche iniziative con Enti pubblici e privati, ed altri organismi sportivi.

             Il tutto sempre senza alcuna finalità di lucro.

Art. 4 -  La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 -  Sono ammessi all’Associazione, oltre ai Soci fondatori, le persone fisiche di sesso maschile, di età superiore ad anni 35, che ne facciano richiesta, purché tale richiesta venga proposta da almeno due Soci ed ottenga l’approvazione del Consiglio Direttivo, ed il richiedente versi la quota associativa nella misura stabilita.

             Possono far parte dell’Associazione anche Soci di età inferiore ad anni 35, ma comunque superiore ad anni 30, purché il loro numero complessivo non ecceda il 25% dei Soci di età superiore ad anni 35.

             Sono altresì ammessi in qualità di Soci Sostenitori non giocatori, le persone fisiche o Enti che, pur non partecipando all’attività sociale, contribuiscono allo sviluppo dell’attività mediante versamenti di quote la cui entità sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, ovvero mediante conferimento all’Associazione di beni o prestazioni di attività utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

             La qualità di Socio si perde per recesso od esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze,

             Ogni Socio si impegna a partecipare con continuità all’attività sportiva nei suoi vari aspetti, nei tempi e nei modi sopra indicati dal Consiglio Direttivo.

             L’assenza ingiustificata per tre volte consecutive dall’attività o il mancato versamento per due volte consecutive delle quote associative periodiche o straordinarie, determinerà automaticamente l’esclusione del Socio dall’Associazione, previo richiamo formale del Presidente, e invito a regolarizzare la posizione.

             L’escluso non potrà più partecipare all’attività sociale e non avrà diritto al rimborso o indennità di alcun genere.

Art.6 -   Il Fondo mediante il quale l’Associazione provvede alla propria attività è costituito:

a)         dalle quote associative di iscrizione e annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;

b)        dai contributi periodici mensili o straordinari;

c)         dagli eventuali contributi e oblazioni di Enti, Associazioni, privati.

                 La quota di iscrizione, attualmente, è di Euro 15,00 e il contributo mensile per il periodo di svolgimento dell’attività di Euro 20,00, e sono soggetti a variazione.

Saranno beni di proprietà dell’Associazione quelli espressamente conferiti dai Soci e dai terzi, nonché quelli acquistati con il fondo sociale.

Rimarranno invece di proprietà esclusiva dei singoli associati o di terzi i beni che verranno semplicemente concessi in uso all’Associazione, con annotazione che dovrà essere riportata sul Libro verbali da parte del Presidente dell’Associazione.

Art.7 -   I locali ove ha attualmente sede legale l’Associazione e le eventuali attrezzature ivi esistenti, vengono messi a disposizione da parte del proprietario Sig. Claudio Battagliero che si riserva in ogni tempo di revocarne la disponibilità.

Art.8 -   Sono organi dell’Associazione:

a)         l’Assemblea Generale dei Soci;

b)        il Consiglio Direttivo;

c)         il Presidente;

d)        il Direttore Tecnico.

Art.9 -   L’Assemblea Generale è costituita dai Soci Ordinari.

Sono di competenza dell’Assemblea Generale:

a)         l’esame e l’approvazione della relazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo;

b)        l’indicazione degli indirizzi e delle direttive generali dell’Associazione;

c)        la nomina e l’elezione del Consiglio Direttivo

 

Art. 10 - L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata mediante semplice avviso una volta all’anno dal Presidente, nel luogo da questi indicato.

             L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o qualora sia fatta richiesta motivata da almeno un componente del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci ordinari.

             Le maggioranze sono validamente costituite e deliberano secondo quanto previsto dall’art.21 del Codice Civile.

Art.11 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, scelti tra i Soci.

Esso è eletto dall’Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nomina al suo interno il Presidente, il Direttore Tecnico, il Tesoriere ed il Segretario.

La funzione di Direttore Tecnico può essere tenuta dal Presidente o dal Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a)      provvedere all’amministrazione del Fondo comune e sovrintendere alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione;

b)      determinare l’entità delle quote associative annuali e mensili, tanto per i Soci ordinari che per i Soci sostenitori;

c)      predisporre e presentare all’Assemblea Generale la relazione annuale dell’attività sociale nonché il bilancio consuntivo e preventivo;

d)      proporre all’Assemblea eventuali modifiche dei patti sociali e l’eventuale scioglimento dell’Associazione;

e)      collaborare con il Direttore Tecnico all’elaborazione dei programmi sportivi;

f)        emanare il Regolamento Sportivo dell’Associazione; emettere circolari e comunicazioni in ordine alle attività sociali in genere e in particolare fissare il calendario annuale e gli orari per lo svolgimento delle partite e degli allenamenti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno valide con  la presenza di almeno cinque membri dello stesso; le deliberazioni saranno valide con l’approvazione della maggioranza dei presenti.

Il primo Consiglio Direttivo è formato dai Signori:

BATTAGLIERO Claudio, RIVA Carlo, CEDDIA Luigi, SARCINELLI Giuseppe, TORRE Ivano, CONVERSO Roberto, BRUZZO Roberto.

Quale Presidente viene nominato il Sig. BATTAGLIERO Claudio.

Quale Direttore Tecnico viene nominato il Sig. CEDDIA Luigi.

Quale Tesoriere e Segretario viene nominato il Sig. RIVA Carlo, i quali tutti dichiarano di accettare.

Art.12 - Il Presidente dell’Associazione ha il compito di indire e presiedere le riunioni e le assemblee; ad esso spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

             Il Segretario ha il compito di mantenere corrente il Libro dei verbali e le eventuali altre scritture; aggiornare la corrispondenza; partecipare alle riunioni ed attuare le direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio.

             Il Tesoriere ha il compito di tenere il Libro Cassa; la contabilità sociale in genere; esigere le quote associative e i contributi periodici e straordinari.

             Il Direttore Tecnico ha il compito di scegliere i programmi per l’attività sociale, sentito il Consiglio Direttivo, e curarne la realizzazione, valendosi se del caso, della collaborazione dei Soci, in particolare per la preparazione atletica e tecnica.

Art. 13 - I Soci si impegnano, ove richiesto dal Consiglio Direttivo, ad offrire la loro collaborazione gratuita a vantaggio dell’Associazione, nei limiti della propria disponibilità e competenza.

Art. 14 - Qualunque controversi potesse sorgere nell’ambito dello svolgimento dell’attività sociale, verrà demandata al Consiglio Direttivo che deciderà in merito collegialmente e insindacabilmente, sentiti comunque gli interessati che saranno tenuti ad uniformarsi a quanto deciso.

Art. 15 - In caso di scioglimento dell’Associazione, i fondi restanti dovranno essere devoluti ad altre Associazioni aventi analoghe finalità, ovvero devoluti a Enti di beneficienza.

Art. 16 - Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’Associazione.

 

 

 

 

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      per contatti scrivi a: veteranivolpiano@libero.it                 

release 2.0.0 del 15/09/2008