contributo per l’elaborazione di una legge regionale sulle barriere architettoniche


PROPOSTE E SUGGERIMENTI


Uno dei problemi più sentiti dalle persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, riguarda gli ostacoli fisici che impediscono, rendono disagevole o pericolosa, la fruibilità dell’ambiente costruito.

Si stima che gli interessati a queste problematiche, superino il 15% della popolazione.

In campo nazionale, sin dagli anni ’60, si è affrontato questo tema con una copiosa normativa tecnica.

I riferimenti fondamentali in materia sono: la L. 13/89, il D.M. 236/89, il D.P.R. 503/96.

La L.13/89 prevede contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche nell’edilizia residenziale privata[1]). Tali contributi, che spesso non hanno copertura finanziaria, sono decrescenti man mano che sale il costo dell’intervento.

La stessa legge prevede obblighi di adeguamenti solo in caso di costruzioni nuove o di ristrutturazioni.

Nelle nostre città e negli spazi verdi è clamorosa l’assenza pressoché totale di bagni accessibili.

Spesso, nonostante le disposizioni, verifichiamo realizzazioni che creano ulteriori ostacoli, o, comunque, inadeguate alle necessità degli utilizzatori.

Si impone, quindi, un incisivo intervento di formazione rivolto ai progettisti.

Per quanto sopra, si propone una legge regionale (diverse altre regioni hanno già provveduto) che affronti in maniera organica i problemi relativi all’accessibilità, integrando le carenze relative alla normativa nazionale.

Proposte e suggerimenti

A)    Cultura e tecnica dell’accessibilità

·       Istituzione di un Centro Regionale di riferimento per la ricerca, la promozione dell’accessibilità e l’abbattimento di barriere architettoniche. Il Centro dovrebbe avere funzioni di consulenza per le pubbliche amministrazioni, soprattutto nell’elaborazione di provvedimenti che possono avere ricadute sulla fruibilità e sull’accessibilità dell’ambiente costruito.

·       Attivazione di corsi di formazione permanenti sull’accessibilità che coinvolgano Università e scuole superiori (architetti, ingegneri, urbanisti, geometri, periti, etc.).

·       Attivazione di corsi di aggiornamento periodici per tecnici pubblici e privati.

·       Attuazione di monitoraggi periodici per verificare il grado di accessibilità delle città e dei piccoli centri.

·       Istituzione di un focal point per ricevere le segnalazioni di costruzioni non adeguate, suggerimenti ed eventuali denunce.

·       Realizzazione di manuali di buone prassi sull’accessibilità, in stretta collaborazione con persone con disabilità di diverso tipo, da distribuire ai tecnici del settore.

·       Istituzione di una biblioteca che raccolga tutto il materiale italiano e internazionale sulle barriere architettoniche.

·       Attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle scuole di ogni ordine e grado (incontri con persone disabili, spot divulgativi che invitino a non parcheggiare negli stalli riservati e sui marciapiedi, a non lasciare sui marciapiedi e nei giardini le deiezioni animali, etc.).

·       Segnalazioni e riconoscimenti pubblici per persone meritevoli nel settore dell’accessibilità.


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B)     Agevolazioni e contributi

·       Prevedere contributi certi e in tempi brevi e definiti, integrativi di quelli statali (e/o sostitutivi quando mancano), pari almeno al 50% del costo degli interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche nelle abitazioni private comprese quelle in locazione.

·       Prevedere incentivi fiscali e/o tributari per i luoghi pubblici o aperti al pubblico che vengono resi accessibili (non per obbligo di legge), pari ad almeno il 50% del costo degli interventi, con particolare attenzione per l’accessibilità dei bagni.

·       Prevedere contributi ai comuni per la realizzazione di bagni pubblici accessibili nelle città e nelle aree verdi di competenza.

·       Quando nel nucleo familiare è presente una persona non deambulante, sarebbe opportuno prevedere delle priorità di accesso ai mutui per la prima casa ed ai finanziamenti per l’installazione di ascensori coprendo l’intero costo dell’intervento, anche nel caso in cui l’ascensore esistente non sia sufficientemente capiente per contenere una persona in carrozzella, o il condominio abbia meno di tre piani fuori terra. Attualmente la L.R. 4/2001 prevede contributi fino all’80% della spesa ammessa solo in assenza di ascensore e in presenza di più di tre piani fuori terra.

·       Prevedere deroghe volumetriche in favore di persone disabili non deambulanti (v. L.R. Veneto 4 aprile 2003, n. 7).

·       Prevedere forme agevolative e/o disincentivi per favorire le strutture ricettive accessibili (v. L.R. Marche 22 ottobre 1994, n. 42).


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C)    Proposte tecniche integrative della normativa statale

1) Sanitari

a)    Il punto 8.1.6 del D.M. 236/89 stabilisce che i w.c.  devono avere il piano superiore a cm. 45-50 dal calpestio. Una tale altezza da terra, lungi dall’agevolare, dà gravi problemi a moltissime persone disabili (problemi di equilibrio, impedisce la circolazione vascolare, provocando formicolii, a causa delle gambe a penzoloni, crea problemi fisiologici, etc.). Si suggerisce un w.c. ad altezza normale e la disponibilità di un rialzo mobile di facile applicazione.

b)    Sempre il punto 8.1.6 prescrive che il bordo anteriore della tazza w.c. sia distante cm. 75-80 dalla parete posteriore. Non prevede però alcun sistema (vaschetta dell’acqua, muretto o altro) sul quale appoggiare il coperchio del w.c. quando questo è sollevato. Molte realizzazioni, prive di questo accorgimento, raggiungono il risultato paradossale di: a) non permettere alcun appoggio sulla schiena alla persona disabile; b) rompere le cerniere che tengono uniti coperchio e ciambella, rendendo inutilizzabile la tazza, soprattutto sul piano igienico.

c)     Dovrebbe essere caldeggiato il posizionamento della tazza del w.c. (dove possibile) a cm. 40 dalla parete laterale, che comunque deve avere un maniglione (il punto 8.1.6 lo prevede solo se dista più di cm. 40).

2) Accessi esterni

Sarebbe opportuno prevedere che almeno i luoghi più frequentati da persone disabili (ospedali, centri di riabilitazione, centri diurni e residenziali, scuole, etc.) abbiano: a) uno spazio coperto dalle intemperie dove svolgere, senza bagnarsi, le operazioni (necessariamente lunghe e laboriose) di salita e di discesa dal mezzo di trasporto. Bisogna suggerire la stessa soluzione anche nei grandi condomini; b) porte a fotocellula o, in subordine, porte non pesanti da aprire.

3) Luoghi di spettacolo

Il punto 5.2 del D.M. 236/89 prevede per i luoghi di spettacolo spazi riservati per le persone su sedia a ruote nella percentuale di due su quattrocento. Si chiede a) di aumentare tale percentuale; b) di prevedere, accanto a ogni persona in carrozzella, un posto a sedere per l’accompagnatore; c) di non localizzare tali spazi in posti “sacrificati” (dove si vede o si sente poco e/o male, dove si è disturbati continuamente per il passaggio di gente, vicino a correnti d’aria, etc.); d) di non ammassare le persone disabili in un solo spazio.

Si chiede altresì di aumentare anche i posti a sedere riservati (due su quattrocento) con gli stessi criteri richiesti per gli spazi riservati, prevedendo una distanza congrua tra le ginocchia e la fila anteriore di sedili. Ciò per agevolare anche coloro che non possono flettere gli arti inferiori e per non costringerli ad alzarsi ogni volta, per lasciar passare chi deve sedersi in un posto più interno.

4) Strutture ricettive

Le camere accessibili delle strutture ricettive (alberghi, pensioni, etc.) previste dal punto 5.3 devono : a) avere due letti (abbiamo riscontrato che, spesso, per aggirare la normativa, i titolari di alberghi prevedono la camera accessibile con un solo letto, provocando gravi disagi a chi DEVE essere accompagnato); b) le stanze per disabili devono avere un bagno accessibile in camera (e non in fondo al corridoio) come spesso accade in alberghi nuovi.

5) Servoscala

I servoscala, previsti dal punto 4.1.13 e disciplinati dal punto 8.1.13, dovrebbero essere installati come ultima possibilità (dopo rampe fisse, ascensori, piattaforme elevatrici) perché: si rompono spesso, sono pericolosi, l’addetto con la chiave non si trova mai, sono lentissimi e rumorosi, le riparazioni in luoghi pubblici non vengono effettuate, creano dipendenza da un addetto, etc. (v. allegato).

6) luoghi di culto

I luoghi di culto, punto 5.4, devono prevedere un servizio igienico accessibile.

7) Rampe esterne

Tutte le rampe fisse devono essere illuminate nelle ore notturne e preferibilmente coperte (almeno nelle scuole, nelle strutture sanitarie e assistenziali, nei luoghi più frequentati da persone disabili) affinché le persone che si spostano lentamente, non potendo usare l’ombrello, evitino la pioggia.

Sarebbe opportuno prevedere la copertura, raccordata con le rampe, anche di alcuni parcheggi per autovetture che trasportano persone disabili.

8) autorimesse

Le autorimesse accessibili, previste dai punti 4.1.14 e 8.1.14, dovrebbero essere previste in  tutti i condomíni (non solo nell’edilizia residenziale pubblica) nella misura minima del 5%. Le serrande dovrebbero essere sufficientemente alte e larghe in modo tale da permettere il passaggio di mezzi per il trasporto di persone sulla carrozzella (auto rialzate, furgoni, etc.).

9) contrassegno speciale

Il contrassegno speciale previsto dall’art. 12, D.P.R. 503/96 e disciplinato dall’art. 381, D.P.R. 495/92 dovrebbe:
a) permettere la sosta gratuita nelle aree soggette a tariffazione, quando gli stalli riservati nei pressi risultino occupati, o siano assenti (cfr. Ordinanza Sindaco di Udine n. 95 del 23 luglio 1999 e la Circolare Ministero dei LL.PP. n. 3520 del 28 giugno 1999);
b) essere rinnovato ogni dieci anni, anziché ogni cinque, e reso permanente per le persone in carrozzella;
c) essere rilasciato solo a persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, prevedendo sanzioni severe per i trasgressori (medici, amministratori e finti disabili);
d) essere rilasciato senza nessun onere a carico del richiedente;
e) prevedere di rilasciare il contrassegno alle persone giuridiche (associazioni, cooperative, etc.) che gestiscono automezzi attrezzati per il trasporto di persone in carrozzella. La normativa vigente consente il rilascio del contrassegno solo alle persone fisiche. Sarebbe molto utile agevolare il lavoro di trasporto di persone non deambulanti di molte realtà che, spesso, lo fanno a titolo gratuito. Soprattutto nei centri cittadini, sia all’andata, sia al ritorno, l’autista non può avere a disposizione il contrassegno del trasportato;
f) prevedere di scrivere i dati dell’interessato sul retro del contrassegno per questioni di privacy. Diversi Enti Locali, nonostante una pronuncia del Garante per la privacy, continuano a scrivere sul fronte del contrassegno i dati dell’interessato, che, quindi, sono leggibili da tutti.

Considerato che ciascuna persona con disabilità ha spesso necessità molto specifiche, è necessario mediare le soluzioni; qualora ciò non fosse possibile, è necessario stabilire il criterio della GERARCHIA DEI BISOGNI.


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D)  Proposte varie

·       Nelle commissioni edilizie dei comuni capoluogo e di quelli con più di 10.000 abitanti prevedere l’obbligo della presenza di un esperto in materia di barriere architettoniche con parere obbligatorio vincolante limitato alla materia.

·       Prevedere che tutte le Pubbliche Amministrazioni elaborino un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche entro un tempo definito e pianifichino negli anni gli interventi previsti. In caso di non ottemperanza prevedere la nomina di un commissario ad acta.

·       Prevedere maggiori controlli, verifiche ed, eventualmente, severe sanzioni amministrative.

·       Promuovere ed incentivare soluzioni sperimentali e innovative relative all’accessibilità.



Innocentino dott. CHIANDETTI
Presidente U.I.L.D.M.

Udine, 30 novembre 2004


[1]) Uno studio del Censis-Federabitazione 2004, stima che in Italia ci siano ben 1.200.000 nuclei familiari in uno stato di disagio abitativo a causa della presenza di barriere architettoniche che penalizzano la mobilità di almeno un componente.

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