contributo per
l’elaborazione di una legge regionale sulle barriere architettoniche
Uno dei problemi
più sentiti dalle persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione,
riguarda gli ostacoli fisici che impediscono, rendono disagevole o pericolosa,
la fruibilità dell’ambiente costruito.
Si stima che gli
interessati a queste problematiche, superino il 15% della popolazione.
In campo
nazionale, sin dagli anni ’60, si è affrontato questo tema con una copiosa
normativa tecnica.
I riferimenti
fondamentali in materia sono: la L. 13/89, il D.M. 236/89, il D.P.R. 503/96.
La L.13/89 prevede
contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche nell’edilizia
residenziale privata[1]).
Tali contributi, che spesso non hanno copertura finanziaria, sono decrescenti
man mano che sale il costo dell’intervento.
La stessa legge
prevede obblighi di adeguamenti solo in caso di costruzioni nuove o di
ristrutturazioni.
Nelle nostre città
e negli spazi verdi è clamorosa l’assenza
pressoché totale di bagni accessibili.
Spesso, nonostante
le disposizioni, verifichiamo realizzazioni
che creano ulteriori ostacoli, o, comunque, inadeguate alle necessità degli
utilizzatori.
Si impone, quindi,
un incisivo intervento di formazione rivolto ai progettisti.
Per quanto sopra,
si propone una legge regionale (diverse altre regioni hanno già provveduto) che
affronti in maniera organica i problemi relativi all’accessibilità, integrando
le carenze relative alla normativa nazionale.
Proposte e suggerimenti
A) Cultura
e tecnica dell’accessibilità
· Istituzione di un Centro Regionale di riferimento per la ricerca, la promozione
dell’accessibilità e l’abbattimento di barriere architettoniche. Il Centro
dovrebbe avere funzioni di consulenza per le pubbliche amministrazioni,
soprattutto nell’elaborazione di provvedimenti che possono avere ricadute sulla
fruibilità e sull’accessibilità dell’ambiente costruito.
· Attivazione di corsi
di formazione permanenti sull’accessibilità che coinvolgano Università e
scuole superiori (architetti, ingegneri, urbanisti, geometri, periti, etc.).
· Attivazione di corsi
di aggiornamento periodici per tecnici pubblici e privati.
· Attuazione di monitoraggi
periodici per verificare il grado di
accessibilità delle città e dei piccoli centri.
· Istituzione di un focal point per ricevere le segnalazioni di costruzioni non
adeguate, suggerimenti ed eventuali denunce.
· Realizzazione di manuali di buone prassi sull’accessibilità, in stretta
collaborazione con persone con disabilità di diverso tipo, da distribuire ai
tecnici del settore.
· Istituzione di una biblioteca che raccolga tutto il materiale italiano e
internazionale sulle barriere architettoniche.
· Attività
di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle scuole di ogni ordine e grado (incontri con persone disabili,
spot divulgativi che invitino a non parcheggiare negli stalli riservati e sui
marciapiedi, a non lasciare sui marciapiedi e nei giardini le deiezioni
animali, etc.).
· Segnalazioni
e riconoscimenti pubblici per
persone meritevoli nel settore dell’accessibilità.
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B)
Agevolazioni e
contributi
· Prevedere contributi
certi e in tempi brevi e definiti, integrativi di quelli statali (e/o
sostitutivi quando mancano), pari almeno al 50% del costo degli interventi per
l’abbattimento di barriere architettoniche nelle abitazioni private comprese
quelle in locazione.
· Prevedere incentivi
fiscali e/o tributari per i luoghi pubblici o aperti al pubblico che
vengono resi accessibili (non per obbligo di legge), pari ad almeno il 50% del
costo degli interventi, con particolare attenzione per l’accessibilità dei
bagni.
· Prevedere contributi
ai comuni per la realizzazione di bagni
pubblici accessibili nelle città e nelle aree verdi di competenza.
· Quando nel nucleo familiare è presente una persona
non deambulante, sarebbe opportuno prevedere delle priorità di accesso ai mutui per
la prima casa ed ai finanziamenti
per l’installazione di ascensori coprendo l’intero costo dell’intervento,
anche nel caso in cui l’ascensore esistente non sia sufficientemente capiente
per contenere una persona in carrozzella, o il condominio abbia meno di tre
piani fuori terra. Attualmente la L.R. 4/2001 prevede contributi fino all’80%
della spesa ammessa solo in assenza di ascensore e in presenza di più di tre
piani fuori terra.
· Prevedere deroghe
volumetriche in favore di persone disabili non deambulanti (v. L.R. Veneto
4 aprile 2003, n. 7).
· Prevedere forme
agevolative e/o disincentivi per
favorire le strutture ricettive accessibili (v. L.R. Marche 22 ottobre 1994, n.
42).
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C)
Proposte tecniche integrative della normativa statale
1)
Sanitari
a) Il punto 8.1.6 del D.M. 236/89 stabilisce che i
w.c. devono avere il piano superiore a
cm. 45-50 dal calpestio. Una tale altezza
da terra, lungi dall’agevolare, dà gravi problemi a moltissime persone
disabili (problemi di equilibrio, impedisce la circolazione vascolare,
provocando formicolii, a causa delle gambe a penzoloni, crea problemi
fisiologici, etc.). Si suggerisce un w.c. ad altezza normale e la disponibilità
di un rialzo mobile di facile applicazione.
b) Sempre il punto 8.1.6 prescrive che il bordo
anteriore della tazza w.c. sia distante cm. 75-80 dalla parete posteriore. Non
prevede però alcun sistema (vaschetta dell’acqua, muretto o altro) sul quale appoggiare il coperchio del w.c. quando
questo è sollevato. Molte realizzazioni, prive di questo accorgimento,
raggiungono il risultato paradossale di: a) non permettere alcun appoggio sulla
schiena alla persona disabile; b) rompere le cerniere che tengono uniti
coperchio e ciambella, rendendo inutilizzabile la tazza, soprattutto sul piano
igienico.
c) Dovrebbe essere caldeggiato il posizionamento della tazza del w.c. (dove possibile) a cm. 40 dalla
parete laterale, che comunque deve avere un maniglione (il punto 8.1.6 lo prevede solo se dista più di cm. 40).
2)
Accessi esterni
Sarebbe opportuno
prevedere che almeno i luoghi più frequentati da persone disabili (ospedali,
centri di riabilitazione, centri diurni e residenziali, scuole, etc.) abbiano:
a) uno spazio coperto dalle intemperie
dove svolgere, senza bagnarsi, le operazioni (necessariamente lunghe e laboriose)
di salita e di discesa dal mezzo di trasporto. Bisogna suggerire la stessa
soluzione anche nei grandi condomini; b) porte
a fotocellula o, in subordine, porte non pesanti da aprire.
3)
Luoghi di spettacolo
Il punto 5.2 del
D.M. 236/89 prevede per i luoghi di spettacolo spazi riservati per le persone su sedia a ruote nella percentuale
di due su quattrocento. Si chiede a) di aumentare tale percentuale; b) di
prevedere, accanto a ogni persona in carrozzella, un posto a sedere per
l’accompagnatore; c) di non localizzare tali spazi in posti “sacrificati” (dove
si vede o si sente poco e/o male, dove si è disturbati continuamente per il
passaggio di gente, vicino a correnti d’aria, etc.); d) di non ammassare le
persone disabili in un solo spazio.
Si chiede altresì
di aumentare anche i posti a sedere
riservati (due su quattrocento) con gli stessi criteri richiesti per gli
spazi riservati, prevedendo una distanza congrua tra le ginocchia e la fila
anteriore di sedili. Ciò per agevolare anche coloro che non possono flettere
gli arti inferiori e per non costringerli ad alzarsi ogni volta, per lasciar
passare chi deve sedersi in un posto più interno.
4)
Strutture ricettive
Le camere accessibili delle strutture ricettive (alberghi, pensioni, etc.) previste dal punto 5.3
devono : a) avere due letti (abbiamo
riscontrato che, spesso, per aggirare la normativa, i titolari di alberghi
prevedono la camera accessibile con un solo letto, provocando gravi disagi a
chi DEVE essere accompagnato); b) le stanze per disabili devono avere un bagno accessibile in camera (e non in
fondo al corridoio) come spesso accade in alberghi nuovi.
5)
Servoscala
I servoscala, previsti dal punto 4.1.13 e disciplinati dal punto 8.1.13,
dovrebbero essere installati come ultima possibilità (dopo rampe fisse,
ascensori, piattaforme elevatrici) perché: si rompono spesso, sono pericolosi,
l’addetto con la chiave non si trova mai, sono lentissimi e rumorosi, le
riparazioni in luoghi pubblici non vengono effettuate, creano dipendenza da un
addetto, etc. (v. allegato).
6)
luoghi di culto
I luoghi di culto, punto 5.4, devono prevedere un servizio igienico accessibile.
7)
Rampe esterne
Tutte le rampe
fisse devono essere illuminate nelle
ore notturne e preferibilmente coperte (almeno
nelle scuole, nelle strutture sanitarie e assistenziali, nei luoghi più
frequentati da persone disabili) affinché le persone che si spostano
lentamente, non potendo usare l’ombrello, evitino la pioggia.
Sarebbe opportuno
prevedere la copertura, raccordata con le rampe, anche di alcuni parcheggi per
autovetture che trasportano persone disabili.
8)
autorimesse
Le autorimesse accessibili, previste dai punti 4.1.14 e 8.1.14, dovrebbero
essere previste in tutti i condomíni
(non solo nell’edilizia residenziale pubblica) nella misura minima del 5%. Le serrande
dovrebbero essere sufficientemente alte e larghe in modo tale da permettere il
passaggio di mezzi per il trasporto di persone sulla carrozzella (auto
rialzate, furgoni, etc.).
9)
contrassegno speciale
Il contrassegno speciale previsto dall’art. 12, D.P.R. 503/96 e
disciplinato dall’art. 381, D.P.R. 495/92 dovrebbe:
a) permettere la sosta gratuita nelle aree soggette a tariffazione,
quando gli stalli riservati nei pressi risultino occupati, o siano assenti
(cfr. Ordinanza Sindaco di Udine n. 95 del 23 luglio 1999 e la Circolare
Ministero dei LL.PP. n. 3520 del 28 giugno 1999);
b) essere rinnovato ogni dieci anni, anziché ogni cinque, e reso
permanente per le persone in carrozzella;
c)
essere rilasciato solo a persone con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta, prevedendo sanzioni severe per i trasgressori (medici, amministratori
e finti disabili);
d) essere
rilasciato senza nessun onere a carico del richiedente;
e) prevedere di rilasciare il contrassegno alle persone giuridiche
(associazioni, cooperative, etc.) che gestiscono automezzi attrezzati per il
trasporto di persone in carrozzella. La normativa vigente consente il rilascio
del contrassegno solo alle persone fisiche. Sarebbe molto utile agevolare il
lavoro di trasporto di persone non deambulanti di molte realtà che, spesso, lo
fanno a titolo gratuito. Soprattutto nei centri cittadini, sia all’andata, sia
al ritorno, l’autista non può avere a disposizione il contrassegno del
trasportato;
f) prevedere di
scrivere i dati dell’interessato sul retro del contrassegno per questioni di
privacy. Diversi Enti Locali, nonostante una pronuncia del Garante per la
privacy, continuano a scrivere sul fronte del contrassegno i dati
dell’interessato, che, quindi, sono leggibili da tutti.
Considerato che ciascuna persona con disabilità ha spesso necessità
molto specifiche, è necessario mediare le soluzioni; qualora ciò non fosse
possibile, è necessario stabilire il criterio della GERARCHIA DEI BISOGNI.
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D)
Proposte
varie
· Nelle commissioni edilizie dei comuni capoluogo e
di quelli con più di 10.000 abitanti prevedere l’obbligo della presenza di un esperto in materia di
barriere architettoniche con parere obbligatorio vincolante limitato alla
materia.
· Prevedere che tutte le Pubbliche Amministrazioni
elaborino un Piano per l’Eliminazione
delle Barriere Architettoniche entro un tempo definito e pianifichino negli
anni gli interventi previsti. In caso di non ottemperanza prevedere la nomina
di un commissario ad acta.
· Prevedere maggiori
controlli, verifiche ed, eventualmente,
severe sanzioni amministrative.
· Promuovere ed incentivare soluzioni sperimentali e innovative relative all’accessibilità.
[1])
Uno
studio del Censis-Federabitazione 2004, stima che in Italia ci siano ben
1.200.000 nuclei familiari in uno stato di disagio abitativo a causa della
presenza di barriere architettoniche che penalizzano la mobilità di almeno un
componente.