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PROPOSTE PER LA STESURA DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI ADATTATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI
(L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, art. 3, commi 91, 92, 93)


La proposta di agevolare l'acquisto di autovetture adattate per il trasporto di persone sedute sulla loro carrozzella (quando risulta impossibile, o molto rischioso, sederle sui normali sedili), nasce dal fatto che questi mezzi sono molto costosi e che i fruitori vivono le situazioni oggettivamente più difficili. In Friuli Venezia Giulia le persone non deambulanti sono circa 3.000. Di queste, si presume che almeno la metà sia interessata alle agevolazioni per le auto adattate. I criteri che seguono prevedono agevolazioni mirate a favore delle persone più penalizzate rispetto ai trasporti. Considerata l'esiguità delle risorse disponibili, riteniamo indispensabile interventi selettivi a favore delle situazioni più disagiate.
I criteri proposti sono condivisi dal Comitato di Coordinamento Associazioni Disabili di Udine e dalla Consulta Regionale Associazioni Disabili.

1) SOGGETTI BENEFICIARI
Sono individuati nelle persone permanentemente non deambulanti (condizione desumibile da verbale di visite collegiali).

2) REQUISITI AUTOVETTURA ADATTATA
Le autovetture devono essere adattate per alloggiare una o più persone sedute sulla loro carrozzella (il requisito deve essere attestato dalla carta di circolazione).

3) ENTITÀ CONTRIBUTI
a) Soggetti fiscalmente non capienti. Prevedere contributi certi pari al 70% del costo complessivo delle autovetture adattate fino ad un massimo di € 16.800. Questi soggetti hanno la priorità rispetto a quelli di cui alla lettera b).
b) Soggetti fiscalmente capienti. Prevedere contributi certi pari al 50% del costo complessivo delle autovetture adattate fino ad un massimo di € 12.000.
Vengono presi in considerazione i redditi fiscali personali dell'interessato, o quelli familiari in caso di soggetto minorenne, risultanti dalla dichiarazione dei redditi o da autodichiarazione.

4) MODALITÀ


N.B. I criteri di cui sopra, in particolare quello di dare assoluta priorità nell'agevolare l'acquisto di automezzi adattati al trasporto di persone sedute sulla loro carrozzella, andrebbero estesi - per quanto compatibili - anche ai contributi previsti per associazioni, fondazioni, per l'acquisto di taxi e auto da noleggio attrezzate per persone disabili.
(L.R. 2 febbraio 2005, n.1, art. 4, commi 166, 167, 168, 169 e 170).


I . CHIANDETTI
Udine, 6 maggio 2005

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