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BOZZA proposta dalla UILDM Udine

MODFICHE REGOLAMENTO sui CONTRIBUTI AUTO ADATTATE

Il presente documento elaborato dalla UILDM di Udine (datato novembre 2006) propone modifiche al regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005).


BOZZA MODIFICHE REGOLAMENTO*

Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per disabili fisici: le persone disabili permanentemente non deambulanti;

b) per autoveicolo per il trasporto personale: ogni autoveicolo il cui adattamento omologato comporti l’obbligo d’iscrizione sulla carta di circolazione.


Art. 3

(Beneficiari dei contributi)

1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione da almeno tre anni ovvero, nell’interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo autoveicolo.

2. I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell’erogazione del contributo e devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.

3. La valutazione del reddito si effettua con riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1 i genitori separati o divorziati del disabile fisico possono entrambi presentare domanda di contributo per l’acquisto e l’adattamento di due autoveicoli.




Bozza del 2 novembre 2006.

Elaborazione U.I.L.D.M. - Udine -

* Le modifiche sono evidenziate in grigio



Art. 4

(Certificazioni)


1. La disabilità è accertata per mezzo del certificato di accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche o del certificato di invalidità civile di cui all’articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modifiche.

2. Nei certificati di cui al comma 1 deve essere specificata la permanente impossibilità di deambulazione; qualora questa non sia riportata in modo espresso la domanda deve essere integrata da un certificato aggiuntivo a firma di un componente della commissione medica che accerta lo stato di handicap o l’invalidità civile, rilasciato sulla base della documentazione agli atti della commissione stessa, redatto secondo il modello allegato A.

Art. 5

(Spese finanziabili e criteri per la definizione del contributo)

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:

a) acquisto e adattamento di autoveicoli nuovi o usati, ovvero di autoveicoli già adattati, allestiti per alloggiare e trasportare in sicurezza una o più persone sedute sulla loro carrozzella e relativo collaudo in esemplare unico con un massimale di spesa ammissibile di 27.000,00 euro;

b) solo adattamento di autoveicoli nuovi o usati allestiti per alloggiare e trasportare in sicurezza una o più persone sedute sulla loro carrozzella e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 14.000,00 euro;

c) qualsiasi altro adattamento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), di autoveicoli nuovi o usati, compresi i comandi di guida speciali non di serie, necessario per permettere ed agevolare la guida e/o il trasporto di persone disabili e della loro carrozzella e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 8.000,00 euro;

d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l’abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 1.000,00 euro.

2. Qualora nello stesso nucleo familiare convivano due o più persone permanentemente non deambulanti, risultanti da stato di famiglia o da autodichiarazione, che necessitino di un autoveicolo adattato più capiente per essere trasportati contemporaneamente sulla loro carrozzella, il massimale di spesa di cui alla lettera a) è aumentato a 35.000,00 euro.

3. I contributi di cui al comma 1 e 2 sono concessi nella misura dell’ 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

4. I massimali di spesa ammissibile a contributo di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente al 31 dicembre con riferimento alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT con provvedimento del Direttore centrale competente per materia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all’autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.

  1. Non sono ammesse a contributo le spese relative agli accessori degli autoveicoli.



Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 3 o dai soggetti esercenti la potestà o tutela o dall’amministratore di sostegno.

2. Le domande sono redatte secondo il modello di cui all’allegato B e sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche attestanti:

1) di non aver presentato altre domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;

2) il valore dell’ISEE, contenuto nel limite di cui all’articolo 3;

b) certificato di cui all’articolo 4 attestante la permanente impossibilità di deambulazione;

c) preventivo di spesa o, nel caso di acquisto di autoveicoli usati da soggetti privati, dichiarazione attestante l’importo pattuito per la compravendita rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

3. Le domande sono presentate al Servizio interventi e servizi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominato Ufficio competente, sulla base di un preventivo di spesa di data non anteriore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

Art. 7

(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con procedura automatica ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L’ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili.

3. Nel caso in cui richieste ammissibili non trovino copertura con le risorse disponibili al momento della presentazione l’ufficio competente comunica al beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, l’esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 33 del comma 5 della legge regionale 7/2000.

4. Entro lo stesso termine, in caso di dichiarazioni viziata o di domanda priva di uno o più requisiti previsti, è comunicato il diniego alla concessione del contributo.

5. Il termine entro il quale il richiedente dovrà produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti, è di sei mesi a partire dalla data di erogazione dell’acconto del contributo di cui all’art.8, comma 1:

a) idonea documentazione giustificativa della spesa;

b) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 di non essere proprietario di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità ai sensi dell’articolo 3, comma 2 redatta secondo il modello allegato C;

c) copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti; qualora il richiedente non ne sia ancora in possesso, solo ai fini del rispetto dei termini, è sufficiente la copia della carta di circolazione provvisoria e, non appena ne sarà in possesso, dovrà inviare la copia definitiva;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, di aver portato in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero di impegnarsi a farlo, esclusivamente l’ammontare della spesa quantificata e rimasta effettivamente a carico del beneficiario, redatta secondo il modello allegato C.

6. La documentazione giustificativa della spesa e la carta di circolazione possono essere prodotte in copia utilizzando il modello allegato D per la dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.

Art. 8

(Erogazione del contributo)

  1. L’ufficio competente contestualmente alla concessione del contribuito ne dispone l’erogazione in via anticipata nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’articolo 7, comma 5.

  2. Al fine di evitare ritardi nell’erogazione del saldo, gli uffici competenti provvederanno ad accantonare una somma pari a quella erogata in via anticipata. In ogni caso la Regione garantisce ai beneficiari il saldo del contributo.

3. Qualora la spesa sostenuta rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene rideterminato.

Art. 9

(Domande in attesa di contribuzione)

1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 33 della legge regionale 7/2000 nell’ipotesi in cui le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentono la concessione del contributo spettante, la domanda rimane valida fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento allo scadere del quale la domanda e la documentazione allegata sono restituite.

2. A seguito della nuova disponibilità finanziaria l’ufficio competente procede alla concessione del contributo in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10

(Cumulabilità)

1. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5 non sono cumulabili tra loro né sono cumulabili con altri contributi pubblici previsti per le medesime finalità ad eccezione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste dalla legge.

2. Il contributo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 non è cumulabile con altri interventi pubblici previsti per la medesima finalità.

3. In sede di dichiarazione dei redditi è vietata la detraibilità e la deducibilità degli importi oggetto di contributo ai sensi del presente Regolamento, sono ammesse esclusivamente le spese rimaste a carico del beneficiario.

Art. 11

(Presentazione di nuove domande)

1. Può essere proposta nuova domanda dopo sette anni dalla concessione del contributo.

2. In caso di furto dell’autoveicolo o incidente con sua conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, la domanda di contributo può essere ripresentata in deroga al termine previsto dal comma 1; in tal caso la spesa ammissibile a contributo è calcolata al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.


Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


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