DIRITTO


Il diritto d'autore considera la fotografia ai fini della tutela relativa delle "immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col procedimento fotografico o con processo analogo". Spetta al fotografo, salvo deroghe relative ai ritratti fotografici, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e vendita. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto d'impiego o di lavoro, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro. La durata del diritto sulla fotografia è di cinquanta anni.

Per approfondire


GUIDA GLOSSARIO HOME PAGE