La Legge 7 novembre 1925 si è occupata per la prima volta del problema della fotografia e le ha collocate tra le "opere artistiche", riconoscendo il diritto d’autore al fotografo. La successiva Legge 22 aprile 1941, ancora vigente, non ha compreso le fotografie tra le "opere creative" ma ha riconosciuto al fotografo il diritto "connesso" al diritto d'autore e cioè una tutela attenuata. Le convenzioni internazionali sul diritto d'autore non contemplano di norma una protezione per i diritti connessi mentre invece riconoscono il "diritto d'autore". La Legge italiana ha perciò modificato tale Legge, con decreto del Presidente della Repubblica dell' 9 gennaio 1979 nr. 19 della Gazzetta Ufficiale nr. 29, aggiungendo all'elenco delle opere d'arte anche le "opere fotografiche sempre che non si tratti di semplici fotografie" che sono gia protette dalla citata legge al capo V, titolo II. E' stato poi prolungato il termine di tutela da venti a cinquanta anni dalla produzione e sempre per le opere che non siano semplici fotografie. Cosa volessero intendere per "semplici fotografie" rimane un mistero. In una parte della Legge si elencano alcuni esempi di fotografie che sono escluse dalla protezione e riguardano le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari oggetti materiali disegni tecnici e simili.
Il diritto connesso per "le semplici fotografie" e condizionato dall'adempimento di alcune formalità. Queste sono in particolare: di indicare su ogni esemplare il nome del fotografo (o di altro titolare del diritto), la data di produzione e se si tratta di riproduzione di opere d'arte, del nome del nome dell'autore dell'opera riprodotta.
In assenza di tali indicazioni il titolare del diritto non può opporsi alla riproduzione da parte di terzi delle fotografie a meno che non provi la malafede di colui che ha riprodotto la fotografia. Tale prova e facilmente raggiunta quando si desuma con certezza dal suo contenuto o colui che ha effettuato la riproduzione conosca il vero autore.
Una limitazione sul diritto di riproduzione del fotografo riguarda il caso in cui il soggetto sia una persona o un'opera d'arte, nel qual caso occorre un consenso della persona ritratta o dell'autore dell'opera riprodotta. Diverso è per le persone che, per la loro posizione, siano "personaggi pubblici" per la loro notorietà, dall'ufficio pubblico occupato, da esigenze di polizia e giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie pubbliche o svolte in pubblico.